CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il furto di varia merce sottratta da diversi negozi posti all'interno di un centro commerciale; mentre ha ridotto l'entità della pecuniaria inflitta in primo grado e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con motivi nuovi; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione del fatto in termini di furto consumato invece che tentato, è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione in fatto offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui l'imputata è stata fermata mentre stava cercando di asportare alcuni articoli da una profumeria, ma in precedenza aveva già acquisito il possesso di merce prelevata dagli scaffali di altri negozi (Rocco giocattoli, Fornarina, Boxeur, Ornai, Sms, Imperial net); in tale situazione è irrilevante la circostanza che l'imputata non fosse ancora uscita dal centro commerciale, dato che non risulta che la sua precedente azione furtiva fosse stata monitorata da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186); Ritenuto che secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5); Chiarito che la inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co