Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01706/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] PICARDIIl Proc.

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore // L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., provvisoriamente contestatole, in concorso con il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], al capo 10) della rubrica, nonché nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]', avente ad oggetto la coltivazione di alberi di bergamotto, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta impresa è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen..

2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo>> (cfr. pag. 6, quarto capoverso del ricorso), questo confermando, invece, la titolarità dell'impresa 'Bergamotto' in capo alla ricorrente e la volontà del Gullì di non danneggiare in primis la moglie coindagata e i di lei familiari, che l'avevano accolto e inserito nella loro azienda, che conducevano autonomamente da epoca risalente.

Nondimeno, il giudice censurato sarebbe incorso in una vistosa violazione di legge, dal momento che gli stessi atti di causa davano atto di come fosse stata la stessa ricorrente ad avere effettuato <nella ditta individuale 'Bergamotto' ...l'investimento iniziale», di modo che era insostenibile che Gullì avesse «fittiziamente attribuito» alla moglie - come richiesto dal dettato di legge - la titolarità dell'impresa, dovendosi, piuttosto, ricostruire la vicenda nel senso che «la gestione società 'Bergamotto' avveniva concordemente tra i due coniugi» (cfr. pag. 7, penultimo capoverso del ricorso).

La «motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe oltretutto illogica» (cfr. pag. 9, primo capoverso del ricorso) nella parte in cui non avrebbe «preso in considerazione il rilievo difensivo secondo il quale il Gullì non aveva ragione di temere una misura ablativa», non rientrando egli tra i soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali.

Quanto al profilo del periculum in mora è denunciata la carenza di motivazione in ordine all'essere l'impresa, sottoposta a sequestro, profitto del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascritto al Gullì ovvero prodotto delle attività illecite da questi poste in essere, nonché in ordine al nesso causale tra il reato ipotizzato, ossia il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa, e l'azienda in sequestro.

Assente sarebbe, inoltre, la motivazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura reale disposta, invece indefettibile in caso di sottoposizione a sequestro di aziende di provenienza lecita.3.

Con requisitoria in data 4 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa della ricorrente avanzato tempestiva richiesta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale con il quale l'impresa individuale "Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' è stata sottoposta a sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 512-bis e 416- bis.l. cod. pen., di cui all'addebito provvisorio elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al capo 10) della rubrica.

1.1. Quanto al fumus commissi delicti il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza evidenziando come tutti gli elementi di prova deponessero per la gestione effettiva della ditta individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' e della società cooperativa 'NG Citrus', quali entità imprenditoriali formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] ed ai familiari di quest'ultima, da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli esercitato rispetto ad esse - trattandole come se fossero un'unica realtà imprenditoriale - pregnanti poteri direttivi (espressisi nella scelta: di dirottare le risorse monetarie sull'una o sull'altra; di implementarne la struttura aziendale mediante l'acquisto di terreni sui quali edificare impianti di stoccaggio del prodotto; di far confluire nelle rispettive casse denaro non tracciato nella provenienza - somme cd. 'in nero' -, o, ancora, nella scelta dei soggetti con cui contrattare nonché nella determinazione del prezzo da applicare alle forniture di bergamotti) ed avendo egli inteso finanziare con fondi autonomamente reperiti (un prestito dal fratello per l'acquisto di un terreno dalla [OSCURATO:PERSONA]) il progetto di espansione aziendale dell'attività imprenditoriale complessivamente intesa.

Tale gestione, quand'anche condivisa per taluni aspetti con la moglie [OSCURATO:PERSONA], titolare della Bergamotto, e con la cognata, [OSCURATO:PERSONA], inserita nell'organo amministrativo della 'NG Citrus', era indicativa della titolarità delle imprese suddette in capo a [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, in esse faceva confluire 'somme in nero' e fondi da lui personalmente reperiti (quali quelli provenienti da un prestito del fratello, che egli era intenzionato ad utilizzare per l'acquisto del fondo da [OSCURATO:PERSONA], sul quale avrebbe voluto realizzare un impianto di stoccaggio dei bergamotti).

Titolarità sostanziale delle imprese che Gullì intendeva tenere celata - per sua stessa ammissione, effettuata nell'ambito del dialogo intercorso con il suocero, [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2021 - dietro lo schermo formale della loro intestazione formale alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai familiari di quest'ultima, onde metterle al riparo, assieme ai beni aziendali ad esse strumentali, dalla sottoposizione a misure di prevenzione, che egli aveva ragione di temere in ragione dei propri precedenti.

1.2. Quanto al periculum in mora il Tribunale ne ha giustificato la sussistenza: in riferimento al sequestro impeditivo, argomentando nel senso che lo spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi collegamenti con il clan di 'ndrangheta 'Ficara-Latella', operante nella zona meridionale di [OSCURATO:PERSONA], erano tali da far ritenere concretamente esistente il pericolo che la libera disponibilità dell'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' aggravasse le conseguenze del reato contestato o agevolasse la commissione di ulteriori delitti; in riferimento al sequestro finalizzato alla confisca, evidenziando come costituendo l'impresa individuale, al tempo stesso, oggetto e profitto del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non fosse necessaria una specifica motivazione in ordine al detto profilo, esso coincidendo con la stessa confiscabilità del bene (cfr. pag. 45 dell'ordinanza impugnata).

2. Di tanto dato atto, i rilievi, cui il motivo di ricorso è affidato, deducono vizi non consentiti nel presente giudizio di legittimità, sono generici e manifestamente infondati.

2.1. Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Non rientra, pertanto, nella nozione di violazione di legge «l'illogicità manifesta della motivazione», la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Inoltre, e sotto diverso profilo, se è vero che il tribunale del riesame è tenuto a valutare la sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, non avendo riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e, perciò, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ciò non significa, tuttavia, che al giudice cautelare sia demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità.

Ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti, infatti, sufficienti indizi del reato (cd. 'serietà degli indizi') e non gravi indizi di colpevolezza: «Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen. - è stato, in proposito, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi» (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134; conf.

Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816).

2.2. Nel caso al vaglio, dunque, a fronte dell'approfondita valutazione degli elementi indiziari raccolti e della completa motivazione che ne ha dato conto, con la quale, tra l'altro, il Tribunale ha evidenziato gli elementi positivi - e congruamente argomentati - atti ad escludere la rilevanza degli elementi allegati dalla difesa, non emerge il profilo dell'omessa o mancante motivazione in ordine al fumus commissi delicti eccepito dalla ricorrente.

Sono state, di contro, debitamente illustrate nell'ordinanza impugnata sia le ragioni per le quali si è ritenuto che l'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' fosse riconducibile alla titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era comportato rispetto ad essa esercitando, in maniera significativa e continuativa, i poteri direttivi propri di colui che è proprietario dei beni aziendali ed ha la responsabilità della conduzione dell'attività imprenditoriale, avendo utilizzato per fare fronte alle esigenze aziendali denaro proprio (quello, ad esempio, che avrebbe ricevuto dal fratello per l'acquisto del terreno ove istallare l'impianto di stoccaggio dei bergamotti) anche di provenienza non tracciata - il cd. 'nero' di cui si parla nei dialoghi intercettati con la cognata, [OSCURATO:PERSONA], e con il commercialista -, sia le ragioni per le quali si è ritenuto che Gullì volesse esercitare la detta attività imprenditoriale celandosi dietro lo schermo della intestazione formale della ditta alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente.

Né rileva la circostanza che la ditta individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' fosse già esistente e che [OSCURATO:PERSONA] solo in un secondo tempo ne fosse divenuto il gestore di fatto, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963).

In effetti, è stato dimostrato, seppure nei limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che all'impresa, ancorché preesistente, sono state trasferite risorse economiche del ricorrente (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419).

Peraltro, secondo il più recente orientamento interpretativo di questa Corte, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico dell'interponente (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355; conf.

Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Rv. 286662): sicché, nella fattispecie al vaglio, non rileva neppure l'effettiva finalità imprenditoriale perseguita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con i beni aziendali della 'Bergamotto', della quale ella sarebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, intestataria fittizia, non emergendo 'ictu ocuffl (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 1 n. 21736 del 11/05/2007, Rv. 236474) l'assenza di sua consapevolezza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione perseguita dal coniuge coindagato.

Generica, perché non sostenuta da alcuna specifica allegazione, è, infine, la deduzione relativa all'inesistenza dei presupposti per la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] ad una misura di prevenzione patrimoniale; la stessa è, comunque, manifestamente infondata perché questa Corte ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645), come è dato desumere, nel caso di specie, dal contenuto del dialogo intercorso tra Gullì ed il suocero, [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2021.

2.3. Quanto poi alle censure di assenza di motivazione in ordine al periculum in mora, devesi evidenziare che l'ordinanza impugnata ha confermato il vincolo cautelare imposto sull'impresa 'Bergamotto', non solo in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art.321 cod. proc. pen., ossia sul presupposto che il bene oggetto di sequestro costituisca il profitto del reato di intestazione fittizia per cui si procede (cd. 'confisca facoltativa'), ma anche ai sensi del comma primo della stessa norma, avendo richiamato indici di pericula di carattere "impeditivo" attinenti tanto alla protrazione delle conseguenze del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., quanto alla commissione di condotte analoghe.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 512-bis cod. pen. delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente (Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Rv. 283629; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129): donde, nel caso al vaglio, la disponibilità "sostanziale" del compendio in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la persistenza del rapporto con il soggetto interposto, ossia la moglie [OSCURATO:PERSONA], sono circostanze idonee ad asseverare la permanenza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione reali, realizzata, peraltro, mediante la reiterata intestazione fittizia delle quote della società cooperativa '[OSCURATO:PERSONA]', a lui riferibile, ai familiari della moglie medesima.

L'attualità della condotta contestata va, infatti, collegata all'attualità dei fini illeciti perseguiti, nel senso che l'intestazione fraudolenta in tanto permane con i suoi illeciti effetti finché perdura la finalizzazione elusiva sui beni che hanno formato oggetto della domanda di cautela.

Pertanto, l'aver affermato l'esistenza - in ragione dell'essere Gullì il dominus delle operazioni elusive realizzate non solo tramite l'intestazione fittizia della 'Bergamotto' ma anche delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' - di un ulteriore pericolo di analoghe condotte dissimulatorie, non sconta alcuna apparenza motivazionale, ma si lega, in modo del tutto coerente, con gli elementi di fatto che il Tribunale ha puntualmente passato in rassegna, rendendo persistente il periculum della strumentalizzazione a fini illeciti dell'impresa.

Tanto basta a sorreggere la disposta cautela, di modo che non è necessario scrutinare il profilo dell'insufficienza motivazionale relativa al periculum in mora relativamente al sequestro funzionale alla confisca.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] PICARDIIl Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore // L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., provvisoriamente contestatole, in concorso con il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], al capo 10) della rubrica, nonché nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]', avente ad oggetto la coltivazione di alberi di bergamotto, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta impresa è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. 2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo>> (cfr. pag. 6, quarto capoverso del ricorso), questo confermando, invece, la titolarità dell'impresa 'Bergamotto' in capo alla ricorrente e la volontà del Gullì di non danneggiare in primis la moglie coindagata e i di lei familiari, che l'avevano accolto e inserito nella loro azienda, che conducevano autonomamente da epoca risalente. Nondimeno, il giudice censurato sarebbe incorso in una vistosa violazione di legge, dal momento che gli stessi atti di causa davano atto di come fosse stata la stessa ricorrente ad avere effettuato <nella ditta individuale 'Bergamotto' ...l'investimento iniziale», di modo che era insostenibile che Gullì avesse «fittiziamente attribuito» alla moglie - come richiesto dal dettato di legge - la titolarità dell'impresa, dovendosi, piuttosto, ricostruire la vicenda nel senso che «la gestione società 'Bergamotto' avveniva concordemente tra i due coniugi» (cfr. pag. 7, penultimo capoverso del ricorso). La «motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe oltretutto illogica» (cfr. pag. 9, primo capoverso del ricorso) nella parte in cui non avrebbe «preso in considerazione il rilievo difensivo secondo il quale il Gullì non aveva ragione di temere una misura ablativa», non rientrando egli tra i soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali. Quanto al profilo del periculum in mora è denunciata la carenza di motivazione in ordine all'essere l'impresa, sottoposta a sequestro, profitto del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascritto al Gullì ovvero prodotto delle attività illecite da questi poste in essere, nonché in ordine al nesso causale tra il reato ipotizzato, ossia il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa, e l'azienda in sequestro. Assente sarebbe, inoltre, la motivazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura reale disposta, invece indefettibile in caso di sottoposizione a sequestro di aziende di provenienza lecita.3. Con requisitoria in data 4 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa della ricorrente avanzato tempestiva richiesta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale con il quale l'impresa individuale "Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' è stata sottoposta a sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 512-bis e 416- bis.l. cod. pen., di cui all'addebito provvisorio elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al capo 10) della rubrica. 1.1. Quanto al fumus commissi delicti il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza evidenziando come tutti gli elementi di prova deponessero per la gestione effettiva della ditta individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' e della società cooperativa 'NG Citrus', quali entità imprenditoriali formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA] ed ai familiari di quest'ultima, da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli esercitato rispetto ad esse - trattandole come se fossero un'unica realtà imprenditoriale - pregnanti poteri direttivi (espressisi nella scelta: di dirottare le risorse monetarie sull'una o sull'altra; di implementarne la struttura aziendale mediante l'acquisto di terreni sui quali edificare impianti di stoccaggio del prodotto; di far confluire nelle rispettive casse denaro non tracciato nella provenienza - somme cd. 'in nero' -, o, ancora, nella scelta dei soggetti con cui contrattare nonché nella determinazione del prezzo da applicare alle forniture di bergamotti) ed avendo egli inteso finanziare con fondi autonomamente reperiti (un prestito dal fratello per l'acquisto di un terreno dalla [OSCURATO:PERSONA]) il progetto di espansione aziendale dell'attività imprenditoriale complessivamente intesa. Tale gestione, quand'anche condivisa per taluni aspetti con la moglie [OSCURATO:PERSONA], titolare della Bergamotto, e con la cognata, [OSCURATO:PERSONA], inserita nell'organo amministrativo della 'NG Citrus', era indicativa della titolarità delle imprese suddette in capo a [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, in esse faceva confluire 'somme in nero' e fondi da lui personalmente reperiti (quali quelli provenienti da un prestito del fratello, che egli era intenzionato ad utilizzare per l'acquisto del fondo da [OSCURATO:PERSONA], sul quale avrebbe voluto realizzare un impianto di stoccaggio dei bergamotti). Titolarità sostanziale delle imprese che Gullì intendeva tenere celata - per sua stessa ammissione, effettuata nell'ambito del dialogo intercorso con il suocero, [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2021 - dietro lo schermo formale della loro intestazione formale alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai familiari di quest'ultima, onde metterle al riparo, assieme ai beni aziendali ad esse strumentali, dalla sottoposizione a misure di prevenzione, che egli aveva ragione di temere in ragione dei propri precedenti. 1.2. Quanto al periculum in mora il Tribunale ne ha giustificato la sussistenza: in riferimento al sequestro impeditivo, argomentando nel senso che lo spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi collegamenti con il clan di 'ndrangheta 'Ficara-Latella', operante nella zona meridionale di [OSCURATO:PERSONA], erano tali da far ritenere concretamente esistente il pericolo che la libera disponibilità dell'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' aggravasse le conseguenze del reato contestato o agevolasse la commissione di ulteriori delitti; in riferimento al sequestro finalizzato alla confisca, evidenziando come costituendo l'impresa individuale, al tempo stesso, oggetto e profitto del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non fosse necessaria una specifica motivazione in ordine al detto profilo, esso coincidendo con la stessa confiscabilità del bene (cfr. pag. 45 dell'ordinanza impugnata). 2. Di tanto dato atto, i rilievi, cui il motivo di ricorso è affidato, deducono vizi non consentiti nel presente giudizio di legittimità, sono generici e manifestamente infondati. 2.1. Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Non rientra, pertanto, nella nozione di violazione di legge «l'illogicità manifesta della motivazione», la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Inoltre, e sotto diverso profilo, se è vero che il tribunale del riesame è tenuto a valutare la sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, non avendo riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e, perciò, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ciò non significa, tuttavia, che al giudice cautelare sia demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità. Ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti, infatti, sufficienti indizi del reato (cd. 'serietà degli indizi') e non gravi indizi di colpevolezza: «Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen. - è stato, in proposito, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi» (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134; conf. Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816). 2.2. Nel caso al vaglio, dunque, a fronte dell'approfondita valutazione degli elementi indiziari raccolti e della completa motivazione che ne ha dato conto, con la quale, tra l'altro, il Tribunale ha evidenziato gli elementi positivi - e congruamente argomentati - atti ad escludere la rilevanza degli elementi allegati dalla difesa, non emerge il profilo dell'omessa o mancante motivazione in ordine al fumus commissi delicti eccepito dalla ricorrente. Sono state, di contro, debitamente illustrate nell'ordinanza impugnata sia le ragioni per le quali si è ritenuto che l'impresa individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' fosse riconducibile alla titolarità effettiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era comportato rispetto ad essa esercitando, in maniera significativa e continuativa, i poteri direttivi propri di colui che è proprietario dei beni aziendali ed ha la responsabilità della conduzione dell'attività imprenditoriale, avendo utilizzato per fare fronte alle esigenze aziendali denaro proprio (quello, ad esempio, che avrebbe ricevuto dal fratello per l'acquisto del terreno ove istallare l'impianto di stoccaggio dei bergamotti) anche di provenienza non tracciata - il cd. 'nero' di cui si parla nei dialoghi intercettati con la cognata, [OSCURATO:PERSONA], e con il commercialista -, sia le ragioni per le quali si è ritenuto che Gullì volesse esercitare la detta attività imprenditoriale celandosi dietro lo schermo della intestazione formale della ditta alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente. Né rileva la circostanza che la ditta individuale 'Bergamotto di [OSCURATO:PERSONA]' fosse già esistente e che [OSCURATO:PERSONA] solo in un secondo tempo ne fosse divenuto il gestore di fatto, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen. - è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274963). In effetti, è stato dimostrato, seppure nei limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che all'impresa, ancorché preesistente, sono state trasferite risorse economiche del ricorrente (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419). Peraltro, secondo il più recente orientamento interpretativo di questa Corte, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico dell'interponente (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Rv. 286355; conf. Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Rv. 286662): sicché, nella fattispecie al vaglio, non rileva neppure l'effettiva finalità imprenditoriale perseguita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con i beni aziendali della 'Bergamotto', della quale ella sarebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, intestataria fittizia, non emergendo 'ictu ocuffl (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 1 n. 21736 del 11/05/2007, Rv. 236474) l'assenza di sua consapevolezza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione perseguita dal coniuge coindagato. Generica, perché non sostenuta da alcuna specifica allegazione, è, infine, la deduzione relativa all'inesistenza dei presupposti per la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] ad una misura di prevenzione patrimoniale; la stessa è, comunque, manifestamente infondata perché questa Corte ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645), come è dato desumere, nel caso di specie, dal contenuto del dialogo intercorso tra Gullì ed il suocero, [OSCURATO:PERSONA], in data 14 aprile 2021. 2.3. Quanto poi alle censure di assenza di motivazione in ordine al periculum in mora, devesi evidenziare che l'ordinanza impugnata ha confermato il vincolo cautelare imposto sull'impresa 'Bergamotto', non solo in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art.321 cod. proc. pen., ossia sul presupposto che il bene oggetto di sequestro costituisca il profitto del reato di intestazione fittizia per cui si procede (cd. 'confisca facoltativa'), ma anche ai sensi del comma primo della stessa norma, avendo richiamato indici di pericula di carattere "impeditivo" attinenti tanto alla protrazione delle conseguenze del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., quanto alla commissione di condotte analoghe. Al riguardo, giova ricordare che l'art. 512-bis cod. pen. delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente (Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Rv. 283629; Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129): donde, nel caso al vaglio, la disponibilità "sostanziale" del compendio in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la persistenza del rapporto con il soggetto interposto, ossia la moglie [OSCURATO:PERSONA], sono circostanze idonee ad asseverare la permanenza della finalità elusiva delle norme in materia di misure di prevenzione reali, realizzata, peraltro, mediante la reiterata intestazione fittizia delle quote della società cooperativa '[OSCURATO:PERSONA]', a lui riferibile, ai familiari della moglie medesima. L'attualità della condotta contestata va, infatti, collegata all'attualità dei fini illeciti perseguiti, nel senso che l'intestazione fraudolenta in tanto permane con i suoi illeciti effetti finché perdura la finalizzazione elusiva sui beni che hanno formato oggetto della domanda di cautela. Pertanto, l'aver affermato l'esistenza - in ragione dell'essere Gullì il dominus delle operazioni elusive realizzate non solo tramite l'intestazione fittizia della 'Bergamotto' ma anche delle quote della '[OSCURATO:PERSONA]' - di un ulteriore pericolo di analoghe condotte dissimulatorie, non sconta alcuna apparenza motivazionale, ma si lega, in modo del tutto coerente, con gli elementi di fatto che il Tribunale ha puntualmente passato in rassegna, rendendo persistente il periculum della strumentalizzazione a fini illeciti dell'impresa. Tanto basta a sorreggere la disposta cautela, di modo che non è necessario scrutinare il profilo dell'insufficienza motivazionale relativa al periculum in mora relativamente al sequestro funzionale alla confisca. 3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 01706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris