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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 04565/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 105/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 76; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via A. Fusco n. 104; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3487/18/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 24/5/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che

1. La società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamentoemesso dal Comune di Frosinone per omessa denuncia TARSU (anno di imposta 2012) sul presupposto che provvedeva autonomamente attraverso ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti speciali (pneumatici) ex art 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 e che versava il contributo ambientale di cui all’art. 2, comma 228, d.lgs. n. 152 del 2006 e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento del tributorichiesto.

2. La CTR conla sentenza n. 3487/18/2018, depositata il 24/5/2018, rigettava l’appello proposto dal Comune di Frosinone e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici del gravame - a fronte della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso sul rilievo che sull’area oggetto di imposizione la contribuente produceva rifiuti speciali non assimilabili e, dunque, non era tenuta al pagamento della TARSU - rileva vano l’omess a motivazione dell’avviso impugnato quanto alla indicazione degli spazi che non sarebbero ricompresi nelle aree destinate a smaltimento dei rifiuti speciali e, pertanto, sottoposte al pagamento del tributo. 3.Avverso tale sentenza il Comune di Frosinone propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.La contribuente ha depositato controricorso.

Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso il Comune di Frosinone deduce, ex art 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l’omesso esame su fatto decisivo in cui sarebbe incorsa la CTR relativo al contenuto della motivazione dell’avviso impugnato e, infine, l’insufficienza e contraddittorietà della decisione censurata.

A fondamento del motivo di ricorso, il ricorrente, riporta l’avviso di accertamento, rilevandone l’adeguata e completa motivazione in ordine alla pretesa impositiva. 2.Con il sec ondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione all’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l’omesso esame su fatto decisivo relativo al contenuto e alla motivazione dell’avviso di accertamento.

Il Comune di Frosinone rileva che la sentenza della CTR ha riconosciuto l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 sul presupposto della presunta mancata motivazione dell’avviso di accertamento (relativo alle aree sottoposte a imposizione), senza tenere conto che nella fattispecie difettava l’apposita documentazione e dichiarazione della contribuente volta a delimitare le aree sulle quale avviene la produzione di rifiuti speciali non assimilabilirilevante ex art 62 cit.

Osserva, infine, il ricorrente che nella specie non era stata neanche fornita la prova in ordine allo smaltimento dei rifiuti speciali da parte della societàcontribuente. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e l’omesso esame su fatto decisivo costituito dal presunto intervenuto giudicato tra le stesse parti relativo alla medesima imposta per una diversa annualità.

Il Comune di Frosinone rileva che il giudicato richiamato dalla CTR, seppure favorevole alla contribuente (TARSU 2007-2011), era intervenuto per rinuncia all’impugnazione da parte dell’ente territoriale in quanto si era avveduto che l’avviso impugnato era stato erroneamente emesso in quanto duplicato di altro che, impugnato dalla contribuente, era stato confermato con sentenza definitiva (CTP n. 509/4714).

4. In via preliminare deve affermarsi l’ammissibilità delle censure mosse dal ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. pur avendo la sentenza impugnata confermato la statuizione dei giudici di primo grado.

Ed invero «Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (Cass. n. 7724 del 2022 Rv. 664193 -01).

Nella specie, per come riportato nella parte in fatto, risulta evidente che il desicum su cui si fonda la sentenza della CTR (omessa motivazione dell’avviso impugnato quanto all’individuazione delle aree sottoposte a tassazione) risulta essere diverso da quello della CTP (esenzione dal pagamento del tributo richiesto in ragione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993). 5.Il primo motivo è fondato.

Sul punto è sufficiente osservare che dagli atti, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’avviso di accertamento e i relativi allegati contenevano l’esatta indicazione degli immobili sottoposti e delle relative aree da esse occupate e oggetto di tassazione mediante richiamo alle relative planimetrie(cfr. pag 6-7 del ricorso).6.Il secondo motivo è fondato.

La tassa in esame ̀ dovuta - in forza del disposto del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 - per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti (comma 2).

Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.

Allo stesso modo grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, cit., -secondo la quale ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi -atteso che, pur operando il principio secondo il quale ̀ l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 10634 del 2019 Rv. 653952 -01).6.1La contribuente società, a fronte della contestata omessa denuncia TARSU, non ha adempiuto all’onere probatorio richiesto per godere dell’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, avendo tralasciato di indicare, mediante apposita denuncia e relativa documentazione, le aree in cui assume vi sia la produzione esclusiva di rifiuti pericolosi non assimilabili.

Sul punto va, poi, rilevato che, per come riportato nel ricorso, è incontestato che l’avviso di accertamento riguarda superfici adibite in parte (mq. 90) ad uso ufficio, in altra parte (mq. 2700) ad uso artigianale e, infine, in altra parte (mq. 1500) ad area scoperta.

Ebbene, l’esclusione della «superficie tassabile», di cui all’art. 62, comma 3, cit. deve, poi, intendersi limitata a quella parte di essa su cui insiste l’opificio vero e proprio, poiché soltanto nei locali destinati per caratteristiche strutturali allo svolgimento dell’attività produttiva, si formano, per presunzione di legge, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere direttamente i produttori.

Di conseguenza, i rifiuti prodottiin tutti gli altri locali, facenti parte dello stabilimento, ma destinati ad attività diverse (come gli uffici o le aree scoperte ), debbono considerarsi urbani per esclusione (ove non siano qualificabili come rifiuti tossici o nocivi) e la superficie di tali locali va compresa nel calcolo della superficie tassabile. 7.Dall’accoglimento dei motivi che precedono consegue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

8. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia pù essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 9.Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti stante la particolarità delle questioni esaminate, mentre la parte soccombente ̀ tenuta al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna parte soccombente al pagamento a favore del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre alle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 105/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 76; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via A. Fusco n. 104; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3487/18/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 24/5/2018; Oggetto:Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. La società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamentoemesso dal Comune di Frosinone per omessa denuncia TARSU (anno di imposta 2012) sul presupposto che provvedeva autonomamente attraverso ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti speciali (pneumatici) ex art 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 e che versava il contributo ambientale di cui all’art. 2, comma 228, d.lgs. n. 152 del 2006 e, conseguentemente, non era tenuta al pagamento del tributorichiesto. 2. La CTR conla sentenza n. 3487/18/2018, depositata il 24/5/2018, rigettava l’appello proposto dal Comune di Frosinone e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente. In particolare, i giudici del gravame - a fronte della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso sul rilievo che sull’area oggetto di imposizione la contribuente produceva rifiuti speciali non assimilabili e, dunque, non era tenuta al pagamento della TARSU - rileva vano l’omess a motivazione dell’avviso impugnato quanto alla indicazione degli spazi che non sarebbero ricompresi nelle aree destinate a smaltimento dei rifiuti speciali e, pertanto, sottoposte al pagamento del tributo. 3.Avverso tale sentenza il Comune di Frosinone propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.La contribuente ha depositato controricorso. Considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso il Comune di Frosinone deduce, ex art 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l’omesso esame su fatto decisivo in cui sarebbe incorsa la CTR relativo al contenuto della motivazione dell’avviso impugnato e, infine, l’insufficienza e contraddittorietà della decisione censurata. A fondamento del motivo di ricorso, il ricorrente, riporta l’avviso di accertamento, rilevandone l’adeguata e completa motivazione in ordine alla pretesa impositiva. 2.Con il sec ondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione all’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l’omesso esame su fatto decisivo relativo al contenuto e alla motivazione dell’avviso di accertamento. Il Comune di Frosinone rileva che la sentenza della CTR ha riconosciuto l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 sul presupposto della presunta mancata motivazione dell’avviso di accertamento (relativo alle aree sottoposte a imposizione), senza tenere conto che nella fattispecie difettava l’apposita documentazione e dichiarazione della contribuente volta a delimitare le aree sulle quale avviene la produzione di rifiuti speciali non assimilabilirilevante ex art 62 cit. Osserva, infine, il ricorrente che nella specie non era stata neanche fornita la prova in ordine allo smaltimento dei rifiuti speciali da parte della societàcontribuente. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e l’omesso esame su fatto decisivo costituito dal presunto intervenuto giudicato tra le stesse parti relativo alla medesima imposta per una diversa annualità. Il Comune di Frosinone rileva che il giudicato richiamato dalla CTR, seppure favorevole alla contribuente (TARSU 2007-2011), era intervenuto per rinuncia all’impugnazione da parte dell’ente territoriale in quanto si era avveduto che l’avviso impugnato era stato erroneamente emesso in quanto duplicato di altro che, impugnato dalla contribuente, era stato confermato con sentenza definitiva (CTP n. 509/4714). 4. In via preliminare deve affermarsi l’ammissibilità delle censure mosse dal ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. pur avendo la sentenza impugnata confermato la statuizione dei giudici di primo grado. Ed invero «Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (Cass. n. 7724 del 2022 Rv. 664193 -01). Nella specie, per come riportato nella parte in fatto, risulta evidente che il desicum su cui si fonda la sentenza della CTR (omessa motivazione dell’avviso impugnato quanto all’individuazione delle aree sottoposte a tassazione) risulta essere diverso da quello della CTP (esenzione dal pagamento del tributo richiesto in ragione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993). 5.Il primo motivo è fondato. Sul punto è sufficiente osservare che dagli atti, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’avviso di accertamento e i relativi allegati contenevano l’esatta indicazione degli immobili sottoposti e delle relative aree da esse occupate e oggetto di tassazione mediante richiamo alle relative planimetrie(cfr. pag 6-7 del ricorso).6.Il secondo motivo è fondato. La tassa in esame ̀ dovuta - in forza del disposto del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 - per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti (comma 2). Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione. Allo stesso modo grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, cit., -secondo la quale ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi -atteso che, pur operando il principio secondo il quale ̀ l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 10634 del 2019 Rv. 653952 -01).6.1La contribuente società, a fronte della contestata omessa denuncia TARSU, non ha adempiuto all’onere probatorio richiesto per godere dell’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, avendo tralasciato di indicare, mediante apposita denuncia e relativa documentazione, le aree in cui assume vi sia la produzione esclusiva di rifiuti pericolosi non assimilabili. Sul punto va, poi, rilevato che, per come riportato nel ricorso, è incontestato che l’avviso di accertamento riguarda superfici adibite in parte (mq. 90) ad uso ufficio, in altra parte (mq. 2700) ad uso artigianale e, infine, in altra parte (mq. 1500) ad area scoperta. Ebbene, l’esclusione della «superficie tassabile», di cui all’art. 62, comma 3, cit. deve, poi, intendersi limitata a quella parte di essa su cui insiste l’opificio vero e proprio, poiché soltanto nei locali destinati per caratteristiche strutturali allo svolgimento dell’attività produttiva, si formano, per presunzione di legge, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere direttamente i produttori. Di conseguenza, i rifiuti prodottiin tutti gli altri locali, facenti parte dello stabilimento, ma destinati ad attività diverse (come gli uffici o le aree scoperte ), debbono considerarsi urbani per esclusione (ove non siano qualificabili come rifiuti tossici o nocivi) e la superficie di tali locali va compresa nel calcolo della superficie tassabile. 7.Dall’accoglimento dei motivi che precedono consegue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. 8. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia pù essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 9.Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti stante la particolarità delle questioni esaminate, mentre la parte soccombente ̀ tenuta al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna parte soccombente al pagamento a favore del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre alle spese
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