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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:58
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 25 gennaio 2007 1 ( 1 ) Causa C‑366/05 [OSCURATO:PERSONA] – Telecomunicações SA contro

[OSCURATO:PERSONA]

«Art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 69/335/EEC, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali – Aumenti di capitale esentati dalle imposte sul conferimento prima dell’adesione – Legittimità dopo l’introduzione dell’imposta sui conferimenti»

1. Nella causa in oggetto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di interpretare l’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 69/335 ( 2 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303 ( 3 ), concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.

Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad esentare dalle suddette imposte alcune operazioni relative alla raccolta di capitali.

Il giudice portoghese chiede se l’art. 7, n. 1, debba essere interpretato restrittivamente e se impedisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri di reintrodurre l’imposta di bollo su un particolare tipo di operazione che ne era esente, in base al diritto nazionale, alla data del 1° luglio 1984.

Normativa rilevante Direttiva 69/335

2. Il primo ‘considerando’ della direttiva 69/335 fa riferimento alla finalità del [OSCURATO:PERSONA] CEE di promuovere la libera circolazione dei capitali, in considerazione della creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.

3. Nel secondo ‘considerando’ della direttiva 69/335 si rileva che le imposte indirette sulla raccolta di capitali in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un’opportuna armonizzazione.

4. A tal fine, nel sesto e nel settimo ‘considerando’ si rileva la necessità di applicare alla raccolta di capitali un’imposta che possa aver luogo una sola volta nel mercato comune, di pari livello in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e armonizzata con riguardo alla struttura ed alle aliquote.

Infine, l’ottavo ‘considerando’ prevede la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di tale imposta unica sui conferimenti.

5. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’art. 1 dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti».

6. L’art. 4, n. 1, della direttiva determina l’elenco delle operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti.

Tali operazioni riguardano, in sostanza, la costituzione di una società di capitali ai sensi della direttiva 69/335, e la maggior parte degli aumenti di capitale della società stessa tra cui, come disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, «l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura».

7. L’art. 4, n. 2 elenca altre operazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assoggettare all’imposta sui conferimenti ( 4 ).

8. L’art. 7 in origine indicava le aliquote alle quali calcolare l’imposta sui conferimenti.

Secondo l’art. 7, n. 1, lett. a), «l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%».

La lett. b) del medesimo articolo stabiliva però che, nel caso di alcune operazioni di ristrutturazione di società con conferimento dei beni, «tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti».

Ai sensi dell’art. 7, n. 4, se uno Stato membro avesse fatto uso della facoltà di cui all’art. 4, n. 2, secondo la versione originaria, l’imposta sui conferimenti avrebbe potuto essere ridotta.

9. L’art. 8 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare totalmente o parzialmente dall’imposta sui conferimenti le operazioni previste all’art. 4, nn. 1 e 2, concernenti le società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, di cui lo Stato o gli enti regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale, e le società di capitali che perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, di beneficenza, di assistenza o di educazione.

10. Ai sensi dell’art. 9 «[t]alune categorie di operazioni o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni, riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari (…)».

11. L’art. 10 dispone che «[o]ltre all’imposta sui conferimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun’altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

a) per le operazioni previste all’articolo 4;

b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;

c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».

12. Ai sensi dell’art. 12, n. 1, «[g] li [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:

d) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

e) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;

f) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

g) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

h) diritti di carattere remunerativo;

i) l’imposta sul valore aggiunto». Direttiva del Consiglio ( 5 )

13. La direttiva 73/79/CEE ha ampliato la portata dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti alle operazioni di acquisto realizzate tramite scambi di azioni.

L’art. 1 della direttiva 73/79 ha pertanto inserito una nuova lett. b bis) nell’art. 7, n. 1, lett. b), il cui testo è il seguente: «b bis) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitale (…)».

14. Nel prosieguo della disposizione vengono dettate condizioni relative al modo in cui occorre procedere all’acquisizione perché la riduzione possa essere applicata. Direttiva del Consiglio 73/80/CEE ( 6 )

15. A partire dal 1° gennaio 1976, la direttiva 73/80/CEE ha ridotto l’aliquota dell’imposta sul conferimento di capitali per ridurre il più possibile gli ostacoli allo sviluppo e al funzionamento del mercato comune dei capitali ( 7 ).

L’aliquota dell’imposta sui conferimenti prevista all’art. 7 della direttiva 69/335 era fissata all’1% ( 8 ), con aliquote ridotte comprese tra 0% e 0,50% per le operazioni di «ristrutturazione» di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e b bis) ( 9 ).

Direttiva 85/303

16. La direttiva 85/303 ha introdotto altre sostanziali modifiche alla direttiva 69/335.

17. Nel preambolo della direttiva 85/303 si specifica che essa mira minimizzare l’impatto economico dell’imposta sui conferimenti sfavorevole al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese in un contesto economico difficile.

18. Nel terzo ‘considerando’ si afferma che la migliore soluzione per realizzare tale obiettivo consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti.

Tale soluzione, peraltro, sarebbe inaccettabile per alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, a causa della diminuzione del gettito fiscale che ne risulterebbe. [OSCURATO:PERSONA] membri dev’essere quindi lasciata la possibilità di esentare o di assoggettare all’imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 69/335.

Viene però richiesto loro di esentare le operazioni che al 1° luglio 1984 erano esonerate o soggette all’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti.

19. Come spiegato al quinto ‘considerando’, poiché al 1° luglio 1984 non esisteva in Grecia un’imposta sui conferimenti, era necessario prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un’imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni.

20. Per raggiungere i suddetti obiettivi, la direttiva 85/303 ha modificato la direttiva 69/335 nel modo qui di seguito indicato.

21. Il testo della frase introduttiva dell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335 è stato sostituito dal testo seguente: «2.

Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all’imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l’aliquota ad esse applicabile era dell’1%» ( 10 ).

22. Alla fine dell’art. 4, n. 2, è stato aggiunto il testo seguente: «Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all’imposta sui conferimenti» ( 11 ).

23. L’art. 7 della direttiva 69/335 si legge ora nel modo seguente: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni (…) che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.

L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%.

La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall’imposta sui conferimenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti o assoggettare ad un’unica aliquota non superiore all’1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. (…)» ( 12 ).

24. L’art. 7, n. 4, della direttiva 69/335 è stato abrogato.

25. L’art. 3 della direttiva 85/303 imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro il 1° gennaio 1986. [OSCURATO:PERSONA] di adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità

26. L’atto riguardante le condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] e le modifiche dei [OSCURATO:PERSONA] («l’Atto di adesione») ( 13 ) è allegato al [OSCURATO:PERSONA] di adesione della Spagna e del [OSCURATO:PERSONA] alla CEE e alla CEEA ( 14 ).

Le uniche variazioni apportate alla direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, a seguito dell’Atto di adesione, sono state introdotte sulla base dell’art. 26, il quale prevede l’adattamento degli atti comunitari elencati nell’allegato I, come in esso specificati.

La direttiva 69/335 è compresa nell’elenco dell’allegato

I. Di conseguenza, l’art. 3 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 85/303, il quale individua le società che in base al diritto nazionale vanno considerate come «società di capitali» ai sensi della direttiva, è stato modificato per includervi le società spagnole e portoghesi rientranti in tale definizione.

27. Non vi sono altre disposizioni dell’Atto di adesione che prevedano deroghe alla direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, per quel che riguarda il [OSCURATO:PERSONA], o che stabiliscano un termine diverso per la sua trasposizione, o che riguardino in altra maniera l’applicazione della direttiva 69/335 in [OSCURATO:PERSONA].

28. [OSCURATO:PERSONA] è entrato nella CEE il 1° gennaio 1986, la stessa data entro la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto conformarsi alle modifiche della direttiva 69/335 introdotte con la direttiva 85/303 ( 15 ). Normativa nazionale

29. [OSCURATO:PERSONA], le norme relative alla tassazione delle società commerciali erano contenute nel «Codice sull’imposta di bollo» adottato con decreto n. 12 700 del 20 novembre 1926 e in un tariffario delle aliquote dell’imposta di bollo (in prosieguo: la «Tariffa generale dell’imposta di bollo») adottata con decreto n. 21 916 del 28 novembre 1932.

30. Ai sensi dell’art. 145, nella versione modificata, gli aumenti di capitale delle società commerciali erano soggetti ad un’imposta pari all’1% dell’aumento di capitale.

31. Il decreto legge 16 maggio 1984, n. 154, entrato in vigore il 21 maggio 1984, ha modificato l’art. 145, n. 2, della Tariffa generale dell’imposta di bollo. [OSCURATO:PERSONA] quindi, gli aumenti di capitale delle società commerciali, se realizzati in contanti, erano esentati dal pagamento dell’imposta di bollo.

Al 1° luglio 1984, pertanto, tali operazioni erano esenti e l’esenzione era ancora in vigore alla data del 1° gennaio 1986.

32. A partire dal 1° gennaio 2002, il decreto legge n. 322‑B/2001 (in prosieguo: il «decreto legge del 2001») ha modificato la Tariffa generale dell’imposta di bollo reintroducendo un’imposta sugli aumenti di capitale nelle società commerciali realizzati tramite conferimento di beni di qualsiasi natura.

Ai sensi del nuovo punto 26 della Tariffa generale dell’imposta di bollo, tali aumenti di capitale risultavano tassati ad un’aliquota dello 0,40% del valore reale dei beni conferiti o che debbono essere conferiti dagli azionisti.

La causa principale e le questioni proposte

33. [OSCURATO:PERSONA] – Telecomunicações SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è una società per azioni registrata in [OSCURATO:PERSONA] e una «società di capitali» ai sensi della direttiva 69/335, che ha proceduto ad un aumento del suo capitale pari a EUR 100 000 000, interamente realizzato in contanti.

Il 12 novembre 2002, l’aumento di capitale e le modifiche agli statuti societari venivano registrati ufficialmente con atto notarile, come stabilito dalla legge.

Ai sensi dell’art. 26, n. 3, della Tariffa generale dell’imposta di bollo, come modificata dal decreto legge del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] pagava un’imposta pari allo 0,40% di tale somma (EUR 40 000).

34. [OSCURATO:PERSONA] impugnava poi la liquidazione dell’imposta di bollo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e fiscal de Porto, sostenendo che la tassazione dell’aumento di capitale in oggetto risultava vietata dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303 in quanto, secondo la normativa portoghese, al 1° luglio 1984 gli aumenti di capitale nelle società commerciali, se realizzati in numerario, erano esonerati dall’imposta di bollo.

35. [OSCURATO:PERSONA] e fiscal do porto respingeva il ricorso, dichiarando che l’obbligo di standstill stabilito dall’art. 7, n. 1, non si applicava alle operazioni elencate nell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335, ma soltanto a quelle indicate negli artt. 4, n. 2, e 8 della stessa.

36. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni: «1) Se l’art. 7, n. 1, della [direttiva 69/335], nella versione risultante dalla [direttiva 85/303], debba essere interpretato restrittivamente nel senso che impone, come condizione dell’obbligo ivi imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare determinate operazioni di raccolta dei capitali, che si tratti di operazioni che ai sensi della versione della direttiva vigente prima del 1985 potevano essere esenti dall’imposta o soggette ad un’aliquota ridotta – vale a dire solo quelle previste degli artt. 4, n. 2, e 8 – e che, inoltre, al 1° luglio 1984 si trovassero in tale situazione. 2) Se gli artt. 7, n. 1, e 10 della [direttiva 69/335], nella versione risultante dalla [direttiva 85/303], debbano essere interpretati nel senso che vietano l’applicazione dell’imposta di bollo, in virtù di una norma nazionale come quella del decreto‑legge 14 dicembre 2001, n. 322‑B, che ha introdotto il punto 26 («conferimenti di capitale») nella [Tariffa generale dell’imposta di bollo], ad una società per azioni di diritto portoghese in occasione di un aumento del capitale sociale effettuato in numerario, quando al 1° luglio 1984 tale operazione era sì soggetta a quell’imposta, ma ne risultava esente». [OSCURATO:PERSONA] prima questione

37. Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’obbligo di esenzione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, sia limitato alle operazioni elencate nell’art. 4, n. 2 e nell’art. 8 della stessa direttiva le quali, alla data del 1° luglio 1984, erano esenti dall’imposta o soggette ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5%.

38. Appare incontrovertibile che gli aumenti di capitale realizzati in numerario (operazione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto pagare l’imposta di bollo) vanno considerati come un «aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura», ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.

[OSCURATO:PERSONA]

39. Faccio subito notare che la direttiva 69/335, nella versione modificata, è a dir poco intricata ( 16 ).

Le difficoltà nel giungere ad una corretta interpretazione dell’art. 7, n. 1, sono aggravate da una serie di fattori.

Innanzi tutto, la questione pregiudiziale proviene dal [OSCURATO:PERSONA], paese che non era Stato membro né quando fu adottata la versione originale della direttiva 69/335, né all’atto della sua successiva modifica.

In secondo luogo, il termine per la trasposizione nel diritto interno delle modifiche introdotte con la direttiva 85/303, vale a dire il 1° gennaio 1986, coincideva con la data dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla CEE.

In terzo luogo, la portata della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è espressamente definita dal riferimento alla situazione legale dell’imposta di bollo ad una data, il 1° luglio 1984, in cui il [OSCURATO:PERSONA], che non era Stato membro, non era vincolato dalle sue disposizioni.

40. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato in modo estensivo, ossia nel senso che si applica alle operazioni che rientrano tanto nell’art. 4, n. 1, quanto nell’art. 4, n. 2 della stessa.

Esso quindi vieta di applicare l’imposta di bollo ad un’operazione come quella di cui si discute nella causa principale, che era di per sé esente in base al diritto nazionale alla data del 1° luglio 1984.

41. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la direttiva 85/303, l’abolizione delle imposte sui conferimenti ha sostituito la semplice armonizzazione fiscale come primario obiettivo del regime comunitario sull’imposta di bollo.

L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE dovrebbe essere interpretato estensivamente alla luce di tale scopo.

42. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dal pagamento dell’imposta di bollo in [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° luglio 1984. [OSCURATO:PERSONA] quindi, entrando nella CEE, non era legittimato ad introdurre un’imposta di bollo su tali operazioni.

Né il [OSCURATO:PERSONA] di Adesione né altri strumenti di diritto comunitario conferiscono un diritto analogo a quello attribuito alla Grecia dall’ultimo comma dell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 85/303, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] di agire nello stesso modo.

43. Alla luce delle considerazioni che precedono, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] e ritengo che alla prima questione debba darsi soluzione negativa.

44. Come la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce, il testo dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è chiaro.

Esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare dall’imposta sui conferimenti di capitale le operazioni che, alla data del 1° luglio 1984, erano esenti o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5%.

Il testo è vincolante.

Pertanto, in base ad un’interpretazione puramente letterale, le operazioni che soddisfano tali condizioni, in assenza di disposizioni contrarie, dovevano essere esentate dall’imposta sui conferimenti a partire dal termine per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 85/303.

Detto termine coincideva con la data di adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla Comunità.

45. Se la lettera di una disposizione comunitaria è chiara e non vi è possibilità di interpretazioni contraddittorie nelle differenti versioni linguistiche, un’interpretazione letterale costituisce una forte indicazione riguardo al corretto significato della disposizione stessa.

Nel caso in oggetto, il testo nelle altre versioni linguistiche da me esaminate non presenta differenze significative rispetto a quello inglese ( 17 ).

Di primo acchito, pertanto, l’espressione «gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano», contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva 85/303 (nella versione modificata) significano esattamente quel che vogliono dire.

46. La Corte ha dichiarato, peraltro, che la semplice interpretazione letterale di una disposizione non basta se non corrisponde alle intenzioni del legislatore ( 18 ).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], tale è il caso nella fattispecie.

Essi sostengono che la vera intenzione del legislatore (vale a dire limitare la portata dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, alle operazioni indicate nell’art. 4, n. 2), può essere individuata in base ad un’interpretazione dell’evoluzione storica della direttiva 69/335.

Secondo questo approccio «evolutivo», l’ultima versione dev’essere interpretata con riferimento a tutte le precedenti versioni della direttiva 69/335 e tenendo a mente la situazione di fatto che l’applicazione delle precedenti versioni ha determinato.

47. Occorre pertanto valutare se l’approccio suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia un rilievo sufficiente per modificare l’interpretazione della lettera dell’art. 7, n. 1.

Data la similarità degli argomenti da essi presentati, risulta opportuno esporli congiuntamente.

48. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ricapitolano in dettaglio l’evoluzione del regime comunitario relativo all’imposta sul conferimento di capitali.

Essi sostengono che, per quanto rileva, dopo le modifiche introdotte dalle direttive 73/79 e 73/80 e prima di quelle apportate dalla direttiva 85/303, la situazione era la seguente: – le operazioni indicate nell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335 erano soggette all’imposta sui conferimenti, all’aliquota generale dell’1% ( 19 ) o all’aliquota ridotta dello 0,50% per casi particolari relativi ad «operazioni di ristrutturazione» ( 20 ).

Gli aumenti di capitale delle società di capitali realizzati in numerario rientravano in questa categoria; – le operazioni elencate nell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335 potevano essere assoggettate all’imposta sui conferimenti, all’aliquota generale dell’1% o ad un’aliquota ridotta definita dallo Stato membro ( 21 ).

49. Le modifiche introdotte dalla direttiva 85/303 consentono e/o impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare un ampio numero di operazioni che erano in precedenza soggette obbligatoriamente all’imposta sui conferimenti.

50. L’art. 4, n. 1, continua ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assoggettare le operazioni in esso elencate all’imposta sui conferimenti.

51. Per contro, l’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, nella versione modificata, non obbliga più gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad assoggettare tutte le operazioni in esso indicate a tale imposta.

Secondo il nuovo regime, anzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri continuano a tassare solo le operazioni alle quali, nel regime precedente, avevano deciso di applicare l’aliquota dell’1%.

52. Ai sensi dell’art. 7. n. 1, della direttiva 69/335, nella versione modificata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano tutte le operazioni che, al 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,5%.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], scopo dell’attuale testo dell’art. 7, n. 1, era dunque di «congelare» la situazione vigente a quella data.

53. L’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, come modificata, disciplina tutte le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 7, n. 1 e dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare tali transazioni dall’imposta sui conferimenti o assoggettarle ad un’unica aliquota non superiore all’1%.

54. Qui le opinioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] divergono leggermente.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 7, n. 2, dovrebbe essere interpretato nel senso che offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri (e al [OSCURATO:PERSONA]) un’unica, complessiva opportunità riguardo a tutte le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 7, n. 1: esentarle tutte dall’imposta sui conferimenti o assoggettarle ad un’unica aliquota non superiore all’1%.

Entrambe le parti ritengono che l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, non imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare le operazioni che erano obbligati ad assoggettare all’imposta suddetta in forza delle norme armonizzate applicabili prima che entrassero in vigore le modifiche introdotte dalla direttiva 85/303.

55. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’obbligo di esenzione contenuto nell’art. 7, n. 1, si applichi solo alle operazioni coperte dagli artt. 4, n. 2, e 7, n. 4, della direttiva 69/335 (ossia alle operazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano scelto di assoggettare all’imposta sui conferimenti).

Esso non va applicato ad un «aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura», rientrante nell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, che era soggetto ad un’aliquota dell’1%.

Prima che entrasse in vigore la direttiva 85/303, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non avevano mai avuto possibilità di esentare tali operazioni o di assoggettarle ad un’aliquota «pari o inferiore a 0,50%».

Pertanto, esse non potevano essere esentate in base al nuovo regime.

56. L’«eccezione greca» di cui agli artt. 4, n. 2 e 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, può essere spiegata su questa base.

Anteriormente al 1° luglio 1984, in Grecia non esisteva l’imposta sui conferimenti di capitale.

Con la direttiva 85/303 si è ritenuto necessario accordare alla Grecia la possibilità di stabilire quali delle operazioni rientranti nell’art. 4, n. 2, assoggettare a tale imposta e quali operazioni, tra quelle che potevano essere esentate o assoggettate ad un’aliquota ridotta, avrebbero continuato ad essere esenti.

In tal modo, alla Grecia è stata attribuita una facoltà di cui altri [OSCURATO:PERSONA] membri avevano già usufruito in base alla direttiva 69/335.

57. Non mi convince l’idea che, nell’applicare la direttiva 69/335 come modificata dalla direttiva 85/303 ad un nuovo Stato membro, l’interpretazione (piuttosto elaborata) suggerita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] debba prevalere su un’interpretazione al contempo letterale e teleologica.

58. In primo luogo, non vi sono indizi nella stessa direttiva 69/335 o nelle successive direttive che l’hanno modificata, del fatto che il legislatore comunitario volesse definire la portata delle modifiche introdotte da tali direttive con riferimento alle precedenti versioni di tali atti o alla situazione di fatto che la loro applicazione aveva determinato.

59. In secondo luogo, come sostiene correttamente la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione letterale dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è conforme, e non contraria, agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/303.

Nel preambolo di tale direttiva si specifica che il suo scopo ultimo è di assicurare la libera circolazione dei capitali – eventualmente, con la totale soppressione dell’imposta sui conferimenti di capitali.

Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], si trattava di un obiettivo irrealizzabile a causa dell’opposizione (per ragioni di bilancio) ( 22 ) di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri.

La direttiva 85/303 pertanto non abbandona del tutto la (più rigida) armonizzazione del regime giuridico dell’imposta sui conferimenti di capitali.

Tuttavia, il suo obiettivo primario resta quello di ridurre il più possibile al minimo gli effetti dell’imposta sui conferimenti sulla libera circolazione dei capitali, eventualmente con la sua abolizione.

L’interpretazione letterale della portata dell’obbligo di esenzione contenuto nell’art. 7, n. 1, corrisponde pertanto all’obiettivo primario della direttiva 85/303 ( 23 ).

60. In terzo luogo, tale interpretazione, come la [OSCURATO:PERSONA] correttamente osserva, è conforme alla giurisprudenza consolidata che impone di accordare preferenza all’interpretazione che favorisca la realizzazione delle libertà fondamentali nel trattato CE ( 24 ).

61. E’ pertanto possibile che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano ragione nel sostenere che, se si considera l’evoluzione del regime comunitario in tema di imposta sui conferimenti di capitale negli [OSCURATO:PERSONA] membri che erano soggetti a detto regime sin dalla sua istituzione e che hanno correttamente applicato la direttiva 69/335, seguendo fedelmente le varie modifiche ad essa apportate, gli aumenti di capitale realizzati in numerario non avrebbero potuto essere esenti o soggetti ad un’aliquota ridotta in nessuna fase di tale evoluzione prima del termine per l’applicazione della direttiva 85/303 (ossia, il 1° gennaio 1986).

62. Da ciò non consegue però automaticamente che la portata dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, sia necessariamente limitata ai casi elencati negli artt. 4, n. 2 e 8 della stessa in qualunque ipotesi e, in particolare, in caso di adesione di uno Stato.

63. In primo luogo, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza Bautiaa ( 25 ) la Corte ha dichiarato che le operazioni di fusione di cui si trattava «si traducono in operazioni di aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, previste dall’ art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, nel caso particolare di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), vale a dire nel caso di conferimento, da parte di una o più società di capitali, della totalità del loro patrimonio ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti» ( 26 ).

Dopo aver chiarito che l’operazione in oggetto rientra nell’ambito dell’art. 4, n. 1, lett. c), la Corte ha però applicato l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificato dalla direttiva 85/303 ( 27 ).

Essa ha affermato infatti che «[d]al 1° gennaio 1986 il mantenimento di tale imposta è rimasto incompatibile con la direttiva, atteso che l’art. 7, n. 1, è stato successivamente modificato dalla direttiva 85/303, la quale impone con assoluta chiarezza di esentare da qualunque imposta sui conferimenti le operazioni di aumento del capitale mediante conferimento della totalità dell’attivo da una società a un’altra» ( 28 ).

64. Questa pronuncia conferma che un’aliquota ridotta pari o inferiore a 0,5% poteva essere applicata anche i base ai regimi precedenti al 1986 alle operazioni indicate dall’art. 7, n. 1, lett. b) e b bis), e che si potevano applicare tali disposizioni anche relativamente alle operazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1.

Di conseguenza, esistono per lo meno alcune transazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 4, n. 2 e 8, bensì in quello dell’art. 4, n. 1, pur essendo comunque regolate dall’art. 7, n. 1.

65. In secondo luogo, in assenza di chiare e precise indicazioni contrarie nella direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, o nell’Atto di adesione, ritengo che il ragionamento suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile ad un nuovo Stato membro (come il [OSCURATO:PERSONA]) che aderisce alla Comunità alla data del 1° gennaio 1986 o successivamente ad essa.

66. Prima dell’ingresso nella Comunità, questi «futuri» [OSCURATO:PERSONA] membri sono (evidentemente) liberi di regolare a loro piacimento l’imposta sui conferimenti di capitali.

Possono applicare le aliquote che ritengono appropriate a qualsiasi categoria di operazioni.

Parimenti, possono esentare qualsiasi categoria di operazioni dall’imposta sui conferimenti.

Dopo l’adesione però, essi risultano vincolati dall’acquis comunitario nei termini stabiliti dal rispettivo [OSCURATO:PERSONA] di adesione e dall’Atto corrispondente.

La direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è parte di tale acquis.

La sola modifica a tale direttiva imposta dall’Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] riguardava l’art. 3, il cui testo è stato modificato per ricomprendere le società di capitali portoghesi (e spagnole) nel suo ambito di applicazione.

67. Se i negoziatori dell’adesione avessero voluto permettere una deroga al regime comunitario relativo alle imposte sui conferimenti per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] all’atto del suo ingresso nelle Comunità, si può presumere che l’avrebbero prevista espressamente.

I [OSCURATO:PERSONA] di adesione abbondano di disposizioni che consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri deroghe temporanee all’acquis comunitario in settori predeterminati.

Parimenti, se lo avessero ritenuto necessario, i negoziatori dell’adesione avrebbero potuto prevedere la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di introdurre specifiche imposte per tutte le operazioni non esplicitamente rientranti negli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 69/335, superando in tal modo l’apparente clausola di standstill derivante dall’art. 7, n. 1, al fine di garantire una completa armonizzazione (anche se a discapito del fine primario della direttiva).

Ma così non è avvenuto.

68. La clausola di standstill dell’art. 7, n. 1, è chiara e vincolante.

Secondo l’approccio evolutivo della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro che aderisce avrebbe dovuto ricostruire la precedente storia legislativa della direttiva 69/335 e delle sue successive modifiche, in modo da capire che una particolare classe di operazioni, esente per il diritto nazionale al 1° luglio 1984, rientrava nell’art. 4, n. 1, lett. c) e di conseguenza «doveva» essere assoggettata all’imposta sui conferimenti, e rendersi conto che il testo (apparentemente vincolante) dell’art. 7, n. 1, non si applicava a tali operazioni ma che, in quando Stato membro entrante, esso sarebbe stato (al contrario) tenuto in base al diritto comunitario ad introdurre una nuova limitazione alla libera circolazione dei capitali applicando l’imposta sui conferimenti a tali operazioni.

A mio avviso non è auspicabile che la Corte effettui una simile ricostruzione delle intenzioni del legislatore comunitario ( 29 ).

69. Questa interpretazione è corroborata dall’esistenza di una deroga esplicita a favore della Grecia contenuta nell’art. 7 (nonché nell’art. 4, n. 2), introdotta nella direttiva 69/335 dalla direttiva 85/303.

La ratio di tale deroga è data dal fatto che in Grecia nel luglio 1984 non erano applicate imposte sui conferimenti di capitali e, al fine di un pieno adeguamento alla struttura preesistente, occorreva darle la possibilità di introdurre tale imposta e di esentare dalla stessa alcune operazioni.

Un’identica ratio avrebbe potuto valere, mutatis mutandis, per il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di adesione non ha previsto però una simile deroga per questo Stato membro.

Sembra ragionevole concludere che questa fosse proprio l’intenzione del legislatore.

70. Suggerisco pertanto di risolvere la prima questione nel seguente modo: Nelle circostanze della causa principale, e in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione, l’obbligo di esenzione previsto dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle operazioni indicate dall’art. 4, n. 2, e dall’art. 8 della direttiva stessa, ma anche ad ogni altra operazione soggetta, in forza di detta direttiva, all’imposta sui conferimenti di capitale che, alla data del 1° luglio 1984, era esente dalla suddetta imposta o assoggettata ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5% nello Stato membro interessato.

La seconda questione

71. Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’imposta di bollo sugli aumenti di capitale introdotta con il decreto legge del 2001 sia contraria all’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, dato che, al 1° luglio 1984, tale operazione era esente in [OSCURATO:PERSONA] da tale imposta.

Osservazioni e valutazione

72. Il governo portoghese sostiene che, sebbene al 1° luglio 1984 gli aumenti di capitale realizzati in numerario nelle società di capitali non fossero soggetti all’imposta di bollo, a tali operazioni si applicavano imposte di registrazione e notarili, di fatto equivalenti all’imposta di bollo.

Tali imposte venivano applicate con un’aliquota regressiva, a partire dall’1% per le operazioni di valore fino a PTE 200 000 (EUR 997,60), fino ad un’aliquota ridotta dello 0,30% per le operazioni di valore fino a PTE 1 000 000 (EUR 4 987,98).

73. Poiché, secondo la giurisprudenza della Corte ( 30 ), le imposte di registro portoghesi vanno considerate come imposte indirette ai sensi della direttiva 69/335, e poiché il loro effetto cumulativo nel caso presente è pari ad un’aliquota superiore a 0,5% (secondo il [OSCURATO:PERSONA]), gli aumenti di capitale realizzati in numerario non erano esenti in [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° luglio 1984.

Pertanto, l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, non vieta di introdurre un’imposta di bollo (equivalente ad un’imposta sui conferimenti) a partire dal 1° gennaio 2002.

74. Concordo con il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] sotto questo profilo: la giurisprudenza della Corte ha sancito che le spese notarili e di registro in [OSCURATO:PERSONA] costituiscono imposte ai sensi della direttiva 69/335, come modificata ( 31 ).

Questo però non vuol dire che siano equivalenti all’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335.

Difatti, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che in [OSCURATO:PERSONA] le spese notarili rientrano nell’ambito dell’art. 10 della direttiva 69/335 (imposte che non costituiscono imposte sui conferimenti), ma il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato a riscuoterle in quanto rientranti nell’eccezione prevista dall’art. 12 alle disposizioni dell’art. 10 ( 32 ).

Pertanto, a mio avviso, l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] su questo aspetto è fondamentalmente errata.

Le spese di registro e notarili sono ammissibili in base alla direttiva 69/335 solo nei limiti in cui siano tutelate dalla deroga prevista dall’art. 12.

Questo regime (separato) non si può utilizzare per sostenere che, trattandosi di «un’imposta» legittimamente riscuotibile al 1° luglio 1984, essa non poteva essere considerata come un’«altra imposizione», ai sensi dell’art. 10, bensì come un’imposta sui conferimenti ex art. 4, n. 1, in modo da legittimare (una volta riunite entrambe le componenti) l’applicazione di una nuova imposta di bollo sugli aumenti di capitale (che invece costituisce un’imposta sui conferimenti) introdotta nel 2002.

75. Anche se, quod non, le spese notarili e di registro dovessero essere classificate come imposte sui conferimenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335, non posso essere d’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, per stabilire l’aliquota applicabile agli aumenti di capitale al 1° luglio 1984, l’art. 10 permetta di considerarne cumulativamente gli effetti.

Si tratta di una soluzione palesemente in contrasto con l’obiettivo primario della direttiva, ossia quello di ridurre al minimo l’impatto, sulla libera circolazione dei capitali, dell’imposta sui conferimenti e di impedirne l’efficacia.

Se le spese notarili e di registro costituiscono «imposizioni» autonome regolate da norme diverse a livello nazionale – cosa che spetta al giudice nazionale stabilire –, alla luce dello scopo della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, esse vanno trattate come imposte indipendenti le cui aliquote non possono essere sommate per aggirare l’obbligo di esenzione sancito dall’art. 7, n. 1.

76. [OSCURATO:PERSONA] giustifica l’adozione dell’imposta sugli aumenti di capitale contestata sostenendo che si tratta di un’applicazione tardiva (di circa 16 anni) dell’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303.

Sulla base di questo ragionamento, la data rilevante per considerare la situazione giuridica interna ai sensi della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, non è il 1° luglio 1984 (come espressamente previsto dall’art. 7, n. 1, di tale direttiva), ma il 1° gennaio 1986 (data dell’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella CEE).

A questa data infatti il [OSCURATO:PERSONA], come altri [OSCURATO:PERSONA] membri, era tenuto, ex art. 7, n. 2, a scegliere se esentare dall’imposta di bollo tutte le operazioni non menzionate nell’art. 7, n. 1, in particolare quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, o se continuare a riscuoterle ad un’aliquota unica non superiore all’1%.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato l’opzione effettivamente in ritardo, adottando il decreto legge del 2001.

L’art. 7, n. 1, non osta pertanto all’applicazione di questa normativa interna.

77. L’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince.

In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione ( 33 ), la data rilevante alla quale il regime fiscale portoghese dev’essere preso in considerazione ai fini della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è quella del 1° luglio 1984.

A questa data, gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dall’imposta sui conferimenti.

L’art. 7, n. 1, come modificato, esige che essi rimangano esenti.

Al 1° luglio 1984, il [OSCURATO:PERSONA] non era uno Stato membro.

Se avesse voluto godere di un’opportunità analoga a quella concessa alla Grecia quando la direttiva 69/335 è stata modificata dalla direttiva 85/303, esso avrebbe presumibilmente negoziato dei termini a tale scopo, come parte del suo pacchetto di adesione al momento di entrare nella Comunità.

Ma così non è stato.

78. Anche se, quod non , la [OSCURATO:PERSONA] avesse ragione nel ritenere rilevante la data del 1° gennaio 1986, la conclusione resta la stessa.

Al 1° gennaio 1986, gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dall’imposta di bollo e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato misure per assoggettarli all’imposta sui conferimenti in attuazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335.

Pertanto, non avendo esercitato il diritto conferitogli da tale disposizione entro il termine indicato nella direttiva (1° gennaio 1986), il [OSCURATO:PERSONA] aveva, implicitamente, deciso di non assoggettare nessuna delle operazioni rilevanti all’imposta sui conferimenti.

Esso ha rinunciato a tale diritto.

L’adozione successiva di un’imposta di bollo tramite il decreto legge del 2001 non può essere giustificata come tardiva attuazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 7, n. 2.

79. Come ho spiegato poc’anzi ( 34 ), l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] di fatto richiederebbe che lo Stato entrante avesse esaminato il testo imperativo dell’art. 7, n. 1 e si fosse reso conto – malgrado la totale assenza di linee guida in merito nel suo Atto di adesione – che di fatto esso era tenuto a non congelare la situazione alla data del 1° luglio 1984 (o, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla data della sua adesione, ossia il 1° gennaio 1986), ma, al contrario, che dovesse introdurre una nuova restrizione alla circolazione dei capitali ( 35 ).

80. Questa conclusione è corroborata da altri tre elementi.

In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti beneficiato della propria negligenza non prevedendo deroghe nell’Atto di adesione e/o non adottando le necessarie misure di attuazione entro il 1° gennaio 1986.

In secondo luogo, sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimato ad introdurre un’imposta sui conferimenti 16 anni dopo il termine indicato nella direttiva per la sua applicazione sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e in contrasto con i diritti di terzi in buona fede che avrebbero potuto legittimamente attendersi, alla luce dello scopo della direttiva, che dopo il 1° gennaio 1986 la situazione fiscale a livello nazionale venisse congelata.

In terzo luogo, risulta chiaro dal preambolo della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, che il suo obiettivo primario è quello di abolire, o almeno di ridurre al minimo, gli effetti negativi dell’imposta sui conferimenti.

Una introduzione tardiva dell’imposta sui conferimenti da parte di uno Stato membro è direttamente contraria a detto scopo.

81. Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione nel modo seguente: L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, e l’art. 10 della stessa vietano al [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’imposta di bollo, in forza di una norma nazionale come il decreto legge del 2001, ad una società di capitali ai sensi delle suddette direttive in caso di aumenti di capitale realizzati in numerario se, alla data del 1° luglio 1984, tale operazione era soggetta a tale imposta ma era stata esentata dalla stessa.

Conclusione

82. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba risolvere nei termini seguenti le questioni sottoposte ad essa da [OSCURATO:PERSONA]: 1) nelle circostanze della causa principale, e in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione, l’obbligo di esenzione previsto dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle operazioni indicate dall’art. 4, n. 2, e dall’art. 8 della direttiva stessa, ma anche ad ogni altra operazione soggetta, in forza di detta direttiva, all’imposta sui conferimenti di capitale che, alla data del 1° luglio 1984, era esente dalla suddetta imposta o assoggettata ad un’aliquota pari o inferiore a 0,5% nello Stato membro interessato. 2) L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, e l’art. 10 della stessa vietano al [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’imposta di bollo, in forza di una norma nazionale come il decreto legge del 2001, ad una società di capitali ai sensi delle suddette direttive in caso di aumenti di capitale realizzati in numerario se, alla data del 1° luglio 1984, tale operazione era soggetta a tale imposta ma era stata esentata dalla stessa. 1 – Lingua originale: l'inglese. 2 – Direttiva 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25). 3 – Direttiva 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23). 4 – Il corsivo è mio. 5 – Direttiva 9 aprile 1973, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'art.icolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 103, pag. 13). 6 – Direttiva 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti (GU L 103, pag. 15). 7 –

V. il preambolo. 8 – Art. 1. 9 – Art. 2. 10 – Art. 1 della direttiva 85/303. 11 – Ibidem. 12 – Art. 1, n. 2, della direttiva 85/303. 13 – GU 1985 L 302, pag.

23. 14 – Ibidem, pag. (…). 15 –

V. art. 3 della direttiva 85/303. 16 – Il 4 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una «rifusione» della direttiva 69/335.

Tale proposta era giustificata, tra l’altro, dalla necessità di «semplificare una parte molto complicata della normativa comunitaria». [OSCURATO:PERSONA] CE, «Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali», COM(2006) 760 def., pag.

2. 17 –

V. le versioni francese, italiana e tedesca. 18 – Sentenza 20 marzo 1980, causa 118/79, Knauf , Racc. pag. 1183, punto 5: «non basta constatare che il termine “esportazione” comprende, in base all'interpretazione puramente letterale, i casi in cui la merce esca dal territorio geografico della Comunità in regime di perfezionamento passivo.

Occorre anche accertare se ciò corrisponda del pari all'intenzione del legislatore comunitario (…)». 19 – Art. 7, n. 1, lett. a), come modificato dalla direttiva 73/80. 20 – Art. 7, n. 1, lett. b), e b bis), come modificato dalle direttive 73/80 e 73/79. 21 – Art. 7, n. 4. 22 – Dato che il [OSCURATO:PERSONA], al 1° luglio 1984, non assoggettava tali operazioni ad imposte, non sarebbe stato in grado di sottolineare tali difficoltà di bilancio. 23 – V., per esempio, sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑494/03,

[OSCURATO:PERSONA]

(Racc. pag.

I‑525, punto 43, in cui la Corte dichiara che la direttiva 69/335 favorisce ed incoraggia sia le esenzioni specifiche dell’imposta sui conferimenti) (artt. 7, nn. 1 e 3, 8 e 9) sia la sua totale abolizione (art. 7, n. 2). 24 – V., per esempio sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 4063, punto15); sentenza 29giugno1995, causa C‑135/93, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1651, punto 37). 25 – Sentenza del 13 febbraio 1996, cause riunite C‑197/94 e C‑252/94 (Racc. pag.

I‑505). 26 – Punto

34. 27 – «Appare chiaro, quindi, che operazioni quali quelle controverse nelle cause principali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335 e devono essere esaminate alla luce dell'art. 4, n. 1, lett. c), della stessa (aumento di capitale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura), con le conseguenze che ne derivano in ordine all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti ai sensi dell'art. 7, n. 1, come modificato dalla direttiva 85/303» (punto 38). 28 – Punto

42. 29 – V., in questo senso, sentenza 18 maggio 2006, causa C‑509/94, Magpar [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑0000, in cui la Corte ha interpretato l’art. 7, n. 1, lett. b), e b bis), della direttiva 69/335 (punto 39). 30 – Sentenza 21 giugno 2001, causa C‑206/99,

SONAE

(Racc. pag.

I‑4679, punto 25: «Considerati gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 69/335, specie l'abolizione delle imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti, si devono qualificare come imposte, ai sensi di tale direttiva, diritti di iscrizione riscossi dallo Stato per un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e versati a quest'ultimo per finanziare spese pubbliche (v. sentenza [29 settembre 1999, causa C‑56/98, Modelo, Racc. pag.

I‑6427], punto 22)». 31 – Oltre alla sentenza

SONAE

, v. sentenza 7 settembre 2006, causa C‑193/04,

[OSCURATO:PERSONA]

(Racc. pag. I‑0000). 32 – V., tra l’altro, sentenza 29 settembre 1999, causa C‑56/98, Modelo (Racc. pag. I‑6427), sentenza 21 settembre 2000, causa C‑19/99, Modelo (Racc. pag. I‑7213, punto 23), e

[OSCURATO:PERSONA]

. 33 –

V. supra, paragrafi 66 e

67. 34 –

V. supra, paragrafo

68. 35 – Forse anche più di una nuova restrizione: non è chiaro se vi fossero altre situazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1 che, secondo l’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero dovute correggere grazie all’introduzione di nuove imposte.

Né capisco perché, secondo l’argomento della «scelta fondamentale» proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dovesse necessariamente (in forza dell’art. 7, n. 2), «alzare il livello» introducendo le imposte «mancanti» sulle operazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1.

Sarebbe stato parimenti logico che fosse tenuto ad «abbassare il livello» esentando anche altre classi di operazioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 25 gennaio 2007 1 ( 1 ) Causa C‑366/05 [OSCURATO:PERSONA] – Telecomunicações SA contro [OSCURATO:PERSONA] «Art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 69/335/EEC, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali – Aumenti di capitale esentati dalle imposte sul conferimento prima dell’adesione – Legittimità dopo l’introduzione dell’imposta sui conferimenti» 1.     Nella causa in oggetto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di interpretare l’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 69/335 ( 2 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 85/303 ( 3 ), concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad esentare dalle suddette imposte alcune operazioni relative alla raccolta di capitali. Il giudice portoghese chiede se l’art. 7, n. 1, debba essere interpretato restrittivamente e se impedisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri di reintrodurre l’imposta di bollo su un particolare tipo di operazione che ne era esente, in base al diritto nazionale, alla data del 1° luglio 1984. Normativa rilevante Direttiva 69/335 2.     Il primo ‘considerando’ della direttiva 69/335 fa riferimento alla finalità del [OSCURATO:PERSONA] CEE di promuovere la libera circolazione dei capitali, in considerazione della creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. 3.     Nel secondo ‘considerando’ della direttiva 69/335 si rileva che le imposte indirette sulla raccolta di capitali in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un’opportuna armonizzazione. 4.     A tal fine, nel sesto e nel settimo ‘considerando’ si rileva la necessità di applicare alla raccolta di capitali un’imposta che possa aver luogo una sola volta nel mercato comune, di pari livello in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e armonizzata con riguardo alla struttura ed alle aliquote. Infine, l’ottavo ‘considerando’ prevede la soppressione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di tale imposta unica sui conferimenti. 5.     Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’art. 1 dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti». 6.     L’art. 4, n. 1, della direttiva determina l’elenco delle operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti. Tali operazioni riguardano, in sostanza, la costituzione di una società di capitali ai sensi della direttiva 69/335, e la maggior parte degli aumenti di capitale della società stessa tra cui, come disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, «l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura». 7.     L’art. 4, n. 2 elenca altre operazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono assoggettare all’imposta sui conferimenti ( 4 ). 8.     L’art. 7 in origine indicava le aliquote alle quali calcolare l’imposta sui conferimenti. Secondo l’art. 7, n. 1, lett. a), «l’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può superare il 2%, né essere inferiore all’1%». La lett. b) del medesimo articolo stabiliva però che, nel caso di alcune operazioni di ristrutturazione di società con conferimento dei beni, «tale aliquota è ridotta del 50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti». Ai sensi dell’art. 7, n. 4, se uno Stato membro avesse fatto uso della facoltà di cui all’art. 4, n. 2, secondo la versione originaria, l’imposta sui conferimenti avrebbe potuto essere ridotta. 9.     L’art. 8 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare totalmente o parzialmente dall’imposta sui conferimenti le operazioni previste all’art. 4, nn. 1 e 2, concernenti le società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, di cui lo Stato o gli enti regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale, e le società di capitali che perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali, di beneficenza, di assistenza o di educazione. 10.   Ai sensi dell’art. 9 «[t]alune categorie di operazioni o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni, riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari (…)». 11.   L’art. 10 dispone che «[o]ltre all’imposta sui conferimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun’altra imposizione, sotto qualsiasi forma: a)     per le operazioni previste all’articolo 4; b)     per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4; c)     per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica». 12.   Ai sensi dell’art. 12, n. 1, «[g] li [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11: d)     imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no; e)     imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio; f)     imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali; g)     imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche; h)     diritti di carattere remunerativo; i)     l’imposta sul valore aggiunto». Direttiva del Consiglio ( 5 ) 13.   La direttiva 73/79/CEE ha ampliato la portata dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335, consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti alle operazioni di acquisto realizzate tramite scambi di azioni. L’art. 1 della direttiva 73/79 ha pertanto inserito una nuova lett. b bis) nell’art. 7, n. 1, lett. b), il cui testo è il seguente: «b bis) l’aliquota dell’imposta sui conferimenti può essere ridotta del 50% o più, quando una società di capitali in via di costituzione o già esistente ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale precedentemente emesso da un’altra società di capitale (…)». 14.   Nel prosieguo della disposizione vengono dettate condizioni relative al modo in cui occorre procedere all’acquisizione perché la riduzione possa essere applicata. Direttiva del Consiglio 73/80/CEE ( 6 ) 15.   A partire dal 1° gennaio 1976, la direttiva 73/80/CEE ha ridotto l’aliquota dell’imposta sul conferimento di capitali per ridurre il più possibile gli ostacoli allo sviluppo e al funzionamento del mercato comune dei capitali ( 7 ). L’aliquota dell’imposta sui conferimenti prevista all’art. 7 della direttiva 69/335 era fissata all’1% ( 8 ), con aliquote ridotte comprese tra 0% e 0,50% per le operazioni di «ristrutturazione» di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e b bis) ( 9 ). Direttiva 85/303 16.   La direttiva 85/303 ha introdotto altre sostanziali modifiche alla direttiva 69/335. 17.   Nel preambolo della direttiva 85/303 si specifica che essa mira minimizzare l’impatto economico dell’imposta sui conferimenti sfavorevole al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese in un contesto economico difficile. 18.   Nel terzo ‘considerando’ si afferma che la migliore soluzione per realizzare tale obiettivo consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti. Tale soluzione, peraltro, sarebbe inaccettabile per alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, a causa della diminuzione del gettito fiscale che ne risulterebbe. [OSCURATO:PERSONA] membri dev’essere quindi lasciata la possibilità di esentare o di assoggettare all’imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 69/335. Viene però richiesto loro di esentare le operazioni che al 1° luglio 1984 erano esonerate o soggette all’aliquota ridotta dell’imposta sui conferimenti. 19.   Come spiegato al quinto ‘considerando’, poiché al 1° luglio 1984 non esisteva in Grecia un’imposta sui conferimenti, era necessario prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un’imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni. 20.   Per raggiungere i suddetti obiettivi, la direttiva 85/303 ha modificato la direttiva 69/335 nel modo qui di seguito indicato. 21.   Il testo della frase introduttiva dell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335 è stato sostituito dal testo seguente: «2.   Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all’imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l’aliquota ad esse applicabile era dell’1%» ( 10 ). 22.   Alla fine dell’art. 4, n. 2, è stato aggiunto il testo seguente: «Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all’imposta sui conferimenti» ( 11 ). 23.   L’art. 7 della direttiva 69/335 si legge ora nel modo seguente: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni (…) che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%. L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%. La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall’imposta sui conferimenti. 2.     [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti o assoggettare ad un’unica aliquota non superiore all’1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. (…)» ( 12 ). 24.   L’art. 7, n. 4, della direttiva 69/335 è stato abrogato. 25.   L’art. 3 della direttiva 85/303 imponeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro il 1° gennaio 1986. [OSCURATO:PERSONA] di adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità 26.   L’atto riguardante le condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] e le modifiche dei [OSCURATO:PERSONA] («l’Atto di adesione») ( 13 ) è allegato al [OSCURATO:PERSONA] di adesione della Spagna e del [OSCURATO:PERSONA] alla CEE e alla CEEA ( 14 ). Le uniche variazioni apportate alla direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, a seguito dell’Atto di adesione, sono state introdotte sulla base dell’art. 26, il quale prevede l’adattamento degli atti comunitari elencati nell’allegato I, come in esso specificati. La direttiva 69/335 è compresa nell’elenco dell’allegato I. Di conseguenza, l’art. 3 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 85/303, il quale individua le società che in base al diritto nazionale vanno considerate come «società di capitali» ai sensi della direttiva, è stato modificato per includervi le società spagnole e portoghesi rientranti in tale definizione. 27.   Non vi sono altre disposizioni dell’Atto di adesione che prevedano deroghe alla direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, per quel che riguarda il [OSCURATO:PERSONA], o che stabiliscano un termine diverso per la sua trasposizione, o che riguardino in altra maniera l’applicazione della direttiva 69/335 in [OSCURATO:PERSONA]. 28.   [OSCURATO:PERSONA] è entrato nella CEE il 1° gennaio 1986, la stessa data entro la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto conformarsi alle modifiche della direttiva 69/335 introdotte con la direttiva 85/303 ( 15 ). Normativa nazionale 29.   [OSCURATO:PERSONA], le norme relative alla tassazione delle società commerciali erano contenute nel «Codice sull’imposta di bollo» adottato con decreto n. 12 700 del 20 novembre 1926 e in un tariffario delle aliquote dell’imposta di bollo (in prosieguo: la «Tariffa generale dell’imposta di bollo») adottata con decreto n. 21 916 del 28 novembre 1932. 30.   Ai sensi dell’art. 145, nella versione modificata, gli aumenti di capitale delle società commerciali erano soggetti ad un’imposta pari all’1% dell’aumento di capitale. 31.   Il decreto legge 16 maggio 1984, n. 154, entrato in vigore il 21 maggio 1984, ha modificato l’art. 145, n. 2, della Tariffa generale dell’imposta di bollo. [OSCURATO:PERSONA] quindi, gli aumenti di capitale delle società commerciali, se realizzati in contanti, erano esentati dal pagamento dell’imposta di bollo. Al 1° luglio 1984, pertanto, tali operazioni erano esenti e l’esenzione era ancora in vigore alla data del 1° gennaio 1986. 32.   A partire dal 1° gennaio 2002, il decreto legge n. 322‑B/2001 (in prosieguo: il «decreto legge del 2001») ha modificato la Tariffa generale dell’imposta di bollo reintroducendo un’imposta sugli aumenti di capitale nelle società commerciali realizzati tramite conferimento di beni di qualsiasi natura. Ai sensi del nuovo punto 26 della Tariffa generale dell’imposta di bollo, tali aumenti di capitale risultavano tassati ad un’aliquota dello 0,40% del valore reale dei beni conferiti o che debbono essere conferiti dagli azionisti. La causa principale e le questioni proposte 33.   [OSCURATO:PERSONA] – Telecomunicações SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è una società per azioni registrata in [OSCURATO:PERSONA] e una «società di capitali» ai sensi della direttiva 69/335, che ha proceduto ad un aumento del suo capitale pari a EUR 100 000 000, interamente realizzato in contanti. Il 12 novembre 2002, l’aumento di capitale e le modifiche agli statuti societari venivano registrati ufficialmente con atto notarile, come stabilito dalla legge. Ai sensi dell’art. 26, n. 3, della Tariffa generale dell’imposta di bollo, come modificata dal decreto legge del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] pagava un’imposta pari allo 0,40% di tale somma (EUR 40 000). 34.   [OSCURATO:PERSONA] impugnava poi la liquidazione dell’imposta di bollo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e fiscal de Porto, sostenendo che la tassazione dell’aumento di capitale in oggetto risultava vietata dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303 in quanto, secondo la normativa portoghese, al 1° luglio 1984 gli aumenti di capitale nelle società commerciali, se realizzati in numerario, erano esonerati dall’imposta di bollo. 35.   [OSCURATO:PERSONA] e fiscal do porto respingeva il ricorso, dichiarando che l’obbligo di standstill stabilito dall’art. 7, n. 1, non si applicava alle operazioni elencate nell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335, ma soltanto a quelle indicate negli artt. 4, n. 2, e 8 della stessa. 36.   [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il quale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni: «1)      Se l’art. 7, n. 1, della [direttiva 69/335], nella versione risultante dalla [direttiva 85/303], debba essere interpretato restrittivamente nel senso che impone, come condizione dell’obbligo ivi imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare determinate operazioni di raccolta dei capitali, che si tratti di operazioni che ai sensi della versione della direttiva vigente prima del 1985 potevano essere esenti dall’imposta o soggette ad un’aliquota ridotta – vale a dire solo quelle previste degli artt. 4, n. 2, e 8 – e che, inoltre, al 1° luglio 1984 si trovassero in tale situazione. 2)      Se gli artt. 7, n. 1, e 10 della [direttiva 69/335], nella versione risultante dalla [direttiva 85/303], debbano essere interpretati nel senso che vietano l’applicazione dell’imposta di bollo, in virtù di una norma nazionale come quella del decreto‑legge 14 dicembre 2001, n. 322‑B, che ha introdotto il punto 26 («conferimenti di capitale») nella [Tariffa generale dell’imposta di bollo], ad una società per azioni di diritto portoghese in occasione di un aumento del capitale sociale effettuato in numerario, quando al 1° luglio 1984 tale operazione era sì soggetta a quell’imposta, ma ne risultava esente». [OSCURATO:PERSONA] prima questione 37.   Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’obbligo di esenzione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, sia limitato alle operazioni elencate nell’art. 4, n. 2 e nell’art. 8 della stessa direttiva le quali, alla data del 1° luglio 1984, erano esenti dall’imposta o soggette ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5%. 38.   Appare incontrovertibile che gli aumenti di capitale realizzati in numerario (operazione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto pagare l’imposta di bollo) vanno considerati come un «aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura», ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335. [OSCURATO:PERSONA] 39.   Faccio subito notare che la direttiva 69/335, nella versione modificata, è a dir poco intricata ( 16 ). Le difficoltà nel giungere ad una corretta interpretazione dell’art. 7, n. 1, sono aggravate da una serie di fattori. Innanzi tutto, la questione pregiudiziale proviene dal [OSCURATO:PERSONA], paese che non era Stato membro né quando fu adottata la versione originale della direttiva 69/335, né all’atto della sua successiva modifica. In secondo luogo, il termine per la trasposizione nel diritto interno delle modifiche introdotte con la direttiva 85/303, vale a dire il 1° gennaio 1986, coincideva con la data dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla CEE. In terzo luogo, la portata della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è espressamente definita dal riferimento alla situazione legale dell’imposta di bollo ad una data, il 1° luglio 1984, in cui il [OSCURATO:PERSONA], che non era Stato membro, non era vincolato dalle sue disposizioni. 40.   Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato in modo estensivo, ossia nel senso che si applica alle operazioni che rientrano tanto nell’art. 4, n. 1, quanto nell’art. 4, n. 2 della stessa. Esso quindi vieta di applicare l’imposta di bollo ad un’operazione come quella di cui si discute nella causa principale, che era di per sé esente in base al diritto nazionale alla data del 1° luglio 1984. 41.   [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la direttiva 85/303, l’abolizione delle imposte sui conferimenti ha sostituito la semplice armonizzazione fiscale come primario obiettivo del regime comunitario sull’imposta di bollo. L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE dovrebbe essere interpretato estensivamente alla luce di tale scopo. 42.   [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dal pagamento dell’imposta di bollo in [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° luglio 1984. [OSCURATO:PERSONA] quindi, entrando nella CEE, non era legittimato ad introdurre un’imposta di bollo su tali operazioni. Né il [OSCURATO:PERSONA] di Adesione né altri strumenti di diritto comunitario conferiscono un diritto analogo a quello attribuito alla Grecia dall’ultimo comma dell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, nella versione modificata dalla direttiva 85/303, permettendo al [OSCURATO:PERSONA] di agire nello stesso modo. 43.   Alla luce delle considerazioni che precedono, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] e ritengo che alla prima questione debba darsi soluzione negativa. 44.   Come la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce, il testo dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è chiaro. Esso impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare dall’imposta sui conferimenti di capitale le operazioni che, alla data del 1° luglio 1984, erano esenti o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5%. Il testo è vincolante. Pertanto, in base ad un’interpretazione puramente letterale, le operazioni che soddisfano tali condizioni, in assenza di disposizioni contrarie, dovevano essere esentate dall’imposta sui conferimenti a partire dal termine per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 85/303. Detto termine coincideva con la data di adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla Comunità. 45.   Se la lettera di una disposizione comunitaria è chiara e non vi è possibilità di interpretazioni contraddittorie nelle differenti versioni linguistiche, un’interpretazione letterale costituisce una forte indicazione riguardo al corretto significato della disposizione stessa. Nel caso in oggetto, il testo nelle altre versioni linguistiche da me esaminate non presenta differenze significative rispetto a quello inglese ( 17 ). Di primo acchito, pertanto, l’espressione «gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano», contenuta nell’art. 7, n. 1, della direttiva 85/303 (nella versione modificata) significano esattamente quel che vogliono dire. 46.   La Corte ha dichiarato, peraltro, che la semplice interpretazione letterale di una disposizione non basta se non corrisponde alle intenzioni del legislatore ( 18 ). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], tale è il caso nella fattispecie. Essi sostengono che la vera intenzione del legislatore (vale a dire limitare la portata dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, alle operazioni indicate nell’art. 4, n. 2), può essere individuata in base ad un’interpretazione dell’evoluzione storica della direttiva 69/335. Secondo questo approccio «evolutivo», l’ultima versione dev’essere interpretata con riferimento a tutte le precedenti versioni della direttiva 69/335 e tenendo a mente la situazione di fatto che l’applicazione delle precedenti versioni ha determinato. 47.   Occorre pertanto valutare se l’approccio suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia un rilievo sufficiente per modificare l’interpretazione della lettera dell’art. 7, n. 1. Data la similarità degli argomenti da essi presentati, risulta opportuno esporli congiuntamente. 48.   [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ricapitolano in dettaglio l’evoluzione del regime comunitario relativo all’imposta sul conferimento di capitali. Essi sostengono che, per quanto rileva, dopo le modifiche introdotte dalle direttive 73/79 e 73/80 e prima di quelle apportate dalla direttiva 85/303, la situazione era la seguente: –       le operazioni indicate nell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335 erano soggette all’imposta sui conferimenti, all’aliquota generale dell’1% ( 19 ) o all’aliquota ridotta dello 0,50% per casi particolari relativi ad «operazioni di ristrutturazione» ( 20 ). Gli aumenti di capitale delle società di capitali realizzati in numerario rientravano in questa categoria; –       le operazioni elencate nell’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335 potevano essere assoggettate all’imposta sui conferimenti, all’aliquota generale dell’1% o ad un’aliquota ridotta definita dallo Stato membro ( 21 ). 49.   Le modifiche introdotte dalla direttiva 85/303 consentono e/o impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare un ampio numero di operazioni che erano in precedenza soggette obbligatoriamente all’imposta sui conferimenti. 50.   L’art. 4, n. 1, continua ad imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assoggettare le operazioni in esso elencate all’imposta sui conferimenti. 51.   Per contro, l’art. 4, n. 2, della direttiva 69/335, nella versione modificata, non obbliga più gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad assoggettare tutte le operazioni in esso indicate a tale imposta. Secondo il nuovo regime, anzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri continuano a tassare solo le operazioni alle quali, nel regime precedente, avevano deciso di applicare l’aliquota dell’1%. 52.   Ai sensi dell’art. 7. n. 1, della direttiva 69/335, nella versione modificata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano tutte le operazioni che, al 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,5%. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], scopo dell’attuale testo dell’art. 7, n. 1, era dunque di «congelare» la situazione vigente a quella data. 53.   L’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, come modificata, disciplina tutte le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 7, n. 1 e dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare tali transazioni dall’imposta sui conferimenti o assoggettarle ad un’unica aliquota non superiore all’1%. 54.   Qui le opinioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] divergono leggermente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 7, n. 2, dovrebbe essere interpretato nel senso che offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri (e al [OSCURATO:PERSONA]) un’unica, complessiva opportunità riguardo a tutte le operazioni diverse da quelle di cui all’art. 7, n. 1: esentarle tutte dall’imposta sui conferimenti o assoggettarle ad un’unica aliquota non superiore all’1%. Entrambe le parti ritengono che l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, non imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare le operazioni che erano obbligati ad assoggettare all’imposta suddetta in forza delle norme armonizzate applicabili prima che entrassero in vigore le modifiche introdotte dalla direttiva 85/303. 55.   Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’obbligo di esenzione contenuto nell’art. 7, n. 1, si applichi solo alle operazioni coperte dagli artt. 4, n. 2, e 7, n. 4, della direttiva 69/335 (ossia alle operazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano scelto di assoggettare all’imposta sui conferimenti). Esso non va applicato ad un «aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura», rientrante nell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, che era soggetto ad un’aliquota dell’1%. Prima che entrasse in vigore la direttiva 85/303, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non avevano mai avuto possibilità di esentare tali operazioni o di assoggettarle ad un’aliquota «pari o inferiore a 0,50%». Pertanto, esse non potevano essere esentate in base al nuovo regime. 56.   L’«eccezione greca» di cui agli artt. 4, n. 2 e 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, può essere spiegata su questa base. Anteriormente al 1° luglio 1984, in Grecia non esisteva l’imposta sui conferimenti di capitale. Con la direttiva 85/303 si è ritenuto necessario accordare alla Grecia la possibilità di stabilire quali delle operazioni rientranti nell’art. 4, n. 2, assoggettare a tale imposta e quali operazioni, tra quelle che potevano essere esentate o assoggettate ad un’aliquota ridotta, avrebbero continuato ad essere esenti. In tal modo, alla Grecia è stata attribuita una facoltà di cui altri [OSCURATO:PERSONA] membri avevano già usufruito in base alla direttiva 69/335. 57.   Non mi convince l’idea che, nell’applicare la direttiva 69/335 come modificata dalla direttiva 85/303 ad un nuovo Stato membro, l’interpretazione (piuttosto elaborata) suggerita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] debba prevalere su un’interpretazione al contempo letterale e teleologica. 58.   In primo luogo, non vi sono indizi nella stessa direttiva 69/335 o nelle successive direttive che l’hanno modificata, del fatto che il legislatore comunitario volesse definire la portata delle modifiche introdotte da tali direttive con riferimento alle precedenti versioni di tali atti o alla situazione di fatto che la loro applicazione aveva determinato. 59.   In secondo luogo, come sostiene correttamente la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione letterale dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è conforme, e non contraria, agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/303. Nel preambolo di tale direttiva si specifica che il suo scopo ultimo è di assicurare la libera circolazione dei capitali – eventualmente, con la totale soppressione dell’imposta sui conferimenti di capitali. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], si trattava di un obiettivo irrealizzabile a causa dell’opposizione (per ragioni di bilancio) ( 22 ) di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri. La direttiva 85/303 pertanto non abbandona del tutto la (più rigida) armonizzazione del regime giuridico dell’imposta sui conferimenti di capitali. Tuttavia, il suo obiettivo primario resta quello di ridurre il più possibile al minimo gli effetti dell’imposta sui conferimenti sulla libera circolazione dei capitali, eventualmente con la sua abolizione. L’interpretazione letterale della portata dell’obbligo di esenzione contenuto nell’art. 7, n. 1, corrisponde pertanto all’obiettivo primario della direttiva 85/303 ( 23 ). 60.   In terzo luogo, tale interpretazione, come la [OSCURATO:PERSONA] correttamente osserva, è conforme alla giurisprudenza consolidata che impone di accordare preferenza all’interpretazione che favorisca la realizzazione delle libertà fondamentali nel trattato CE ( 24 ). 61.   E’ pertanto possibile che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano ragione nel sostenere che, se si considera l’evoluzione del regime comunitario in tema di imposta sui conferimenti di capitale negli [OSCURATO:PERSONA] membri che erano soggetti a detto regime sin dalla sua istituzione e che hanno correttamente applicato la direttiva 69/335, seguendo fedelmente le varie modifiche ad essa apportate, gli aumenti di capitale realizzati in numerario non avrebbero potuto essere esenti o soggetti ad un’aliquota ridotta in nessuna fase di tale evoluzione prima del termine per l’applicazione della direttiva 85/303 (ossia, il 1° gennaio 1986). 62.   Da ciò non consegue però automaticamente che la portata dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, sia necessariamente limitata ai casi elencati negli artt. 4, n. 2 e 8 della stessa in qualunque ipotesi e, in particolare, in caso di adesione di uno Stato. 63.   In primo luogo, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza Bautiaa ( 25 ) la Corte ha dichiarato che le operazioni di fusione di cui si trattava «si traducono in operazioni di aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, previste dall’ art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, nel caso particolare di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), vale a dire nel caso di conferimento, da parte di una o più società di capitali, della totalità del loro patrimonio ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti» ( 26 ). Dopo aver chiarito che l’operazione in oggetto rientra nell’ambito dell’art. 4, n. 1, lett. c), la Corte ha però applicato l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificato dalla direttiva 85/303 ( 27 ). Essa ha affermato infatti che «[d]al 1° gennaio 1986 il mantenimento di tale imposta è rimasto incompatibile con la direttiva, atteso che l’art. 7, n. 1, è stato successivamente modificato dalla direttiva 85/303, la quale impone con assoluta chiarezza di esentare da qualunque imposta sui conferimenti le operazioni di aumento del capitale mediante conferimento della totalità dell’attivo da una società a un’altra» ( 28 ). 64.   Questa pronuncia conferma che un’aliquota ridotta pari o inferiore a 0,5% poteva essere applicata anche i base ai regimi precedenti al 1986 alle operazioni indicate dall’art. 7, n. 1, lett. b) e b bis), e che si potevano applicare tali disposizioni anche relativamente alle operazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1. Di conseguenza, esistono per lo meno alcune transazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 4, n. 2 e 8, bensì in quello dell’art. 4, n. 1, pur essendo comunque regolate dall’art. 7, n. 1. 65.   In secondo luogo, in assenza di chiare e precise indicazioni contrarie nella direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, o nell’Atto di adesione, ritengo che il ragionamento suggerito dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile ad un nuovo Stato membro (come il [OSCURATO:PERSONA]) che aderisce alla Comunità alla data del 1° gennaio 1986 o successivamente ad essa. 66.   Prima dell’ingresso nella Comunità, questi «futuri» [OSCURATO:PERSONA] membri sono (evidentemente) liberi di regolare a loro piacimento l’imposta sui conferimenti di capitali. Possono applicare le aliquote che ritengono appropriate a qualsiasi categoria di operazioni. Parimenti, possono esentare qualsiasi categoria di operazioni dall’imposta sui conferimenti. Dopo l’adesione però, essi risultano vincolati dall’acquis comunitario nei termini stabiliti dal rispettivo [OSCURATO:PERSONA] di adesione e dall’Atto corrispondente. La direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è parte di tale acquis. La sola modifica a tale direttiva imposta dall’Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] riguardava l’art. 3, il cui testo è stato modificato per ricomprendere le società di capitali portoghesi (e spagnole) nel suo ambito di applicazione. 67.   Se i negoziatori dell’adesione avessero voluto permettere una deroga al regime comunitario relativo alle imposte sui conferimenti per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] all’atto del suo ingresso nelle Comunità, si può presumere che l’avrebbero prevista espressamente. I [OSCURATO:PERSONA] di adesione abbondano di disposizioni che consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri deroghe temporanee all’acquis comunitario in settori predeterminati. Parimenti, se lo avessero ritenuto necessario, i negoziatori dell’adesione avrebbero potuto prevedere la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di introdurre specifiche imposte per tutte le operazioni non esplicitamente rientranti negli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 69/335, superando in tal modo l’apparente clausola di standstill derivante dall’art. 7, n. 1, al fine di garantire una completa armonizzazione (anche se a discapito del fine primario della direttiva). Ma così non è avvenuto. 68.   La clausola di standstill dell’art. 7, n. 1, è chiara e vincolante. Secondo l’approccio evolutivo della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro che aderisce avrebbe dovuto ricostruire la precedente storia legislativa della direttiva 69/335 e delle sue successive modifiche, in modo da capire che una particolare classe di operazioni, esente per il diritto nazionale al 1° luglio 1984, rientrava nell’art. 4, n. 1, lett. c) e di conseguenza «doveva» essere assoggettata all’imposta sui conferimenti, e rendersi conto che il testo (apparentemente vincolante) dell’art. 7, n. 1, non si applicava a tali operazioni ma che, in quando Stato membro entrante, esso sarebbe stato (al contrario) tenuto in base al diritto comunitario ad introdurre una nuova limitazione alla libera circolazione dei capitali applicando l’imposta sui conferimenti a tali operazioni. A mio avviso non è auspicabile che la Corte effettui una simile ricostruzione delle intenzioni del legislatore comunitario ( 29 ). 69.   Questa interpretazione è corroborata dall’esistenza di una deroga esplicita a favore della Grecia contenuta nell’art. 7 (nonché nell’art. 4, n. 2), introdotta nella direttiva 69/335 dalla direttiva 85/303. La ratio di tale deroga è data dal fatto che in Grecia nel luglio 1984 non erano applicate imposte sui conferimenti di capitali e, al fine di un pieno adeguamento alla struttura preesistente, occorreva darle la possibilità di introdurre tale imposta e di esentare dalla stessa alcune operazioni. Un’identica ratio avrebbe potuto valere, mutatis mutandis, per il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di adesione non ha previsto però una simile deroga per questo Stato membro. Sembra ragionevole concludere che questa fosse proprio l’intenzione del legislatore. 70.   Suggerisco pertanto di risolvere la prima questione nel seguente modo: Nelle circostanze della causa principale, e in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione, l’obbligo di esenzione previsto dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle operazioni indicate dall’art. 4, n. 2, e dall’art. 8 della direttiva stessa, ma anche ad ogni altra operazione soggetta, in forza di detta direttiva, all’imposta sui conferimenti di capitale che, alla data del 1° luglio 1984, era esente dalla suddetta imposta o assoggettata ad un’aliquota pari o inferiore allo 0,5% nello Stato membro interessato. La seconda questione 71.   Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’imposta di bollo sugli aumenti di capitale introdotta con il decreto legge del 2001 sia contraria all’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, dato che, al 1° luglio 1984, tale operazione era esente in [OSCURATO:PERSONA] da tale imposta. Osservazioni e valutazione 72.   Il governo portoghese sostiene che, sebbene al 1° luglio 1984 gli aumenti di capitale realizzati in numerario nelle società di capitali non fossero soggetti all’imposta di bollo, a tali operazioni si applicavano imposte di registrazione e notarili, di fatto equivalenti all’imposta di bollo. Tali imposte venivano applicate con un’aliquota regressiva, a partire dall’1% per le operazioni di valore fino a PTE 200 000 (EUR 997,60), fino ad un’aliquota ridotta dello 0,30% per le operazioni di valore fino a PTE 1 000 000 (EUR 4 987,98). 73.   Poiché, secondo la giurisprudenza della Corte ( 30 ), le imposte di registro portoghesi vanno considerate come imposte indirette ai sensi della direttiva 69/335, e poiché il loro effetto cumulativo nel caso presente è pari ad un’aliquota superiore a 0,5% (secondo il [OSCURATO:PERSONA]), gli aumenti di capitale realizzati in numerario non erano esenti in [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° luglio 1984. Pertanto, l’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata, non vieta di introdurre un’imposta di bollo (equivalente ad un’imposta sui conferimenti) a partire dal 1° gennaio 2002. 74.   Concordo con il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] sotto questo profilo: la giurisprudenza della Corte ha sancito che le spese notarili e di registro in [OSCURATO:PERSONA] costituiscono imposte ai sensi della direttiva 69/335, come modificata ( 31 ). Questo però non vuol dire che siano equivalenti all’imposta sui conferimenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335. Difatti, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che in [OSCURATO:PERSONA] le spese notarili rientrano nell’ambito dell’art. 10 della direttiva 69/335 (imposte che non costituiscono imposte sui conferimenti), ma il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato a riscuoterle in quanto rientranti nell’eccezione prevista dall’art. 12 alle disposizioni dell’art. 10 ( 32 ). Pertanto, a mio avviso, l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] su questo aspetto è fondamentalmente errata. Le spese di registro e notarili sono ammissibili in base alla direttiva 69/335 solo nei limiti in cui siano tutelate dalla deroga prevista dall’art. 12. Questo regime (separato) non si può utilizzare per sostenere che, trattandosi di «un’imposta» legittimamente riscuotibile al 1° luglio 1984, essa non poteva essere considerata come un’«altra imposizione», ai sensi dell’art. 10, bensì come un’imposta sui conferimenti ex art. 4, n. 1, in modo da legittimare (una volta riunite entrambe le componenti) l’applicazione di una nuova imposta di bollo sugli aumenti di capitale (che invece costituisce un’imposta sui conferimenti) introdotta nel 2002. 75.   Anche se, quod non, le spese notarili e di registro dovessero essere classificate come imposte sui conferimenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 69/335, non posso essere d’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, per stabilire l’aliquota applicabile agli aumenti di capitale al 1° luglio 1984, l’art. 10 permetta di considerarne cumulativamente gli effetti. Si tratta di una soluzione palesemente in contrasto con l’obiettivo primario della direttiva, ossia quello di ridurre al minimo l’impatto, sulla libera circolazione dei capitali, dell’imposta sui conferimenti e di impedirne l’efficacia. Se le spese notarili e di registro costituiscono «imposizioni» autonome regolate da norme diverse a livello nazionale – cosa che spetta al giudice nazionale stabilire –, alla luce dello scopo della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, esse vanno trattate come imposte indipendenti le cui aliquote non possono essere sommate per aggirare l’obbligo di esenzione sancito dall’art. 7, n. 1. 76.   [OSCURATO:PERSONA] giustifica l’adozione dell’imposta sugli aumenti di capitale contestata sostenendo che si tratta di un’applicazione tardiva (di circa 16 anni) dell’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303. Sulla base di questo ragionamento, la data rilevante per considerare la situazione giuridica interna ai sensi della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, non è il 1° luglio 1984 (come espressamente previsto dall’art. 7, n. 1, di tale direttiva), ma il 1° gennaio 1986 (data dell’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella CEE). A questa data infatti il [OSCURATO:PERSONA], come altri [OSCURATO:PERSONA] membri, era tenuto, ex art. 7, n. 2, a scegliere se esentare dall’imposta di bollo tutte le operazioni non menzionate nell’art. 7, n. 1, in particolare quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, o se continuare a riscuoterle ad un’aliquota unica non superiore all’1%. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato l’opzione effettivamente in ritardo, adottando il decreto legge del 2001. L’art. 7, n. 1, non osta pertanto all’applicazione di questa normativa interna. 77.   L’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince. In assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione ( 33 ), la data rilevante alla quale il regime fiscale portoghese dev’essere preso in considerazione ai fini della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, è quella del 1° luglio 1984. A questa data, gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dall’imposta sui conferimenti. L’art. 7, n. 1, come modificato, esige che essi rimangano esenti. Al 1° luglio 1984, il [OSCURATO:PERSONA] non era uno Stato membro. Se avesse voluto godere di un’opportunità analoga a quella concessa alla Grecia quando la direttiva 69/335 è stata modificata dalla direttiva 85/303, esso avrebbe presumibilmente negoziato dei termini a tale scopo, come parte del suo pacchetto di adesione al momento di entrare nella Comunità. Ma così non è stato. 78.   Anche se, quod non , la [OSCURATO:PERSONA] avesse ragione nel ritenere rilevante la data del 1° gennaio 1986, la conclusione resta la stessa. Al 1° gennaio 1986, gli aumenti di capitale realizzati in numerario erano esenti dall’imposta di bollo e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato misure per assoggettarli all’imposta sui conferimenti in attuazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335. Pertanto, non avendo esercitato il diritto conferitogli da tale disposizione entro il termine indicato nella direttiva (1° gennaio 1986), il [OSCURATO:PERSONA] aveva, implicitamente, deciso di non assoggettare nessuna delle operazioni rilevanti all’imposta sui conferimenti. Esso ha rinunciato a tale diritto. L’adozione successiva di un’imposta di bollo tramite il decreto legge del 2001 non può essere giustificata come tardiva attuazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 7, n. 2. 79.   Come ho spiegato poc’anzi ( 34 ), l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] di fatto richiederebbe che lo Stato entrante avesse esaminato il testo imperativo dell’art. 7, n. 1 e si fosse reso conto – malgrado la totale assenza di linee guida in merito nel suo Atto di adesione – che di fatto esso era tenuto a non congelare la situazione alla data del 1° luglio 1984 (o, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla data della sua adesione, ossia il 1° gennaio 1986), ma, al contrario, che dovesse introdurre una nuova restrizione alla circolazione dei capitali ( 35 ). 80.   Questa conclusione è corroborata da altri tre elementi. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altrimenti beneficiato della propria negligenza non prevedendo deroghe nell’Atto di adesione e/o non adottando le necessarie misure di attuazione entro il 1° gennaio 1986. In secondo luogo, sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimato ad introdurre un’imposta sui conferimenti 16 anni dopo il termine indicato nella direttiva per la sua applicazione sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e in contrasto con i diritti di terzi in buona fede che avrebbero potuto legittimamente attendersi, alla luce dello scopo della direttiva, che dopo il 1° gennaio 1986 la situazione fiscale a livello nazionale venisse congelata. In terzo luogo, risulta chiaro dal preambolo della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, che il suo obiettivo primario è quello di abolire, o almeno di ridurre al minimo, gli effetti negativi dell’imposta sui conferimenti. Una introduzione tardiva dell’imposta sui conferimenti da parte di uno Stato membro è direttamente contraria a detto scopo. 81.   Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione nel modo seguente: L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, e l’art. 10 della stessa vietano al [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’imposta di bollo, in forza di una norma nazionale come il decreto legge del 2001, ad una società di capitali ai sensi delle suddette direttive in caso di aumenti di capitale realizzati in numerario se, alla data del 1° luglio 1984, tale operazione era soggetta a tale imposta ma era stata esentata dalla stessa. Conclusione 82.   Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte debba risolvere nei termini seguenti le questioni sottoposte ad essa da [OSCURATO:PERSONA]: 1)      nelle circostanze della causa principale, e in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell’Atto di adesione, l’obbligo di esenzione previsto dall’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non soltanto alle operazioni indicate dall’art. 4, n. 2, e dall’art. 8 della direttiva stessa, ma anche ad ogni altra operazione soggetta, in forza di detta direttiva, all’imposta sui conferimenti di capitale che, alla data del 1° luglio 1984, era esente dalla suddetta imposta o assoggettata ad un’aliquota pari o inferiore a 0,5% nello Stato membro interessato. 2)      L’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, e l’art. 10 della stessa vietano al [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’imposta di bollo, in forza di una norma nazionale come il decreto legge del 2001, ad una società di capitali ai sensi delle suddette direttive in caso di aumenti di capitale realizzati in numerario se, alla data del 1° luglio 1984, tale operazione era soggetta a tale imposta ma era stata esentata dalla stessa. 1 – Lingua originale: l'inglese. 2 – Direttiva 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25). 3 – Direttiva 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23). 4 – Il corsivo è mio. 5 – Direttiva 9 aprile 1973, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'art.icolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 103, pag. 13). 6 – Direttiva 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti (GU L 103, pag. 15). 7 – V. il preambolo. 8 – Art. 1. 9 – Art. 2. 10 – Art. 1 della direttiva 85/303. 11 – Ibidem. 12 – Art. 1, n. 2, della direttiva 85/303. 13 – GU 1985 L 302, pag. 23. 14 – Ibidem, pag. (…). 15 – V. art. 3 della direttiva 85/303. 16 – Il 4 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una «rifusione» della direttiva 69/335. Tale proposta era giustificata, tra l’altro, dalla necessità di «semplificare una parte molto complicata della normativa comunitaria». [OSCURATO:PERSONA] CE, «Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali», COM(2006) 760 def., pag. 2. 17 – V. le versioni francese, italiana e tedesca. 18 – Sentenza 20 marzo 1980, causa 118/79, Knauf , Racc. pag. 1183, punto 5: «non basta constatare che il termine “esportazione” comprende, in base all'interpretazione puramente letterale, i casi in cui la merce esca dal territorio geografico della Comunità in regime di perfezionamento passivo. Occorre anche accertare se ciò corrisponda del pari all'intenzione del legislatore comunitario (…)». 19 – Art. 7, n. 1, lett. a), come modificato dalla direttiva 73/80. 20 – Art. 7, n. 1, lett. b), e b bis), come modificato dalle direttive 73/80 e 73/79. 21 – Art. 7, n. 4. 22 – Dato che il [OSCURATO:PERSONA], al 1° luglio 1984, non assoggettava tali operazioni ad imposte, non sarebbe stato in grado di sottolineare tali difficoltà di bilancio. 23 – V., per esempio, sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑494/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑525, punto 43, in cui la Corte dichiara che la direttiva 69/335 favorisce ed incoraggia sia le esenzioni specifiche dell’imposta sui conferimenti) (artt. 7, nn. 1 e 3, 8 e 9) sia la sua totale abolizione (art. 7, n. 2). 24 – V., per esempio sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 4063, punto15); sentenza 29giugno1995, causa C‑135/93, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1651, punto 37). 25 – Sentenza del 13 febbraio 1996, cause riunite C‑197/94 e C‑252/94 (Racc. pag. I‑505). 26 – Punto 34. 27 – «Appare chiaro, quindi, che operazioni quali quelle controverse nelle cause principali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 69/335 e devono essere esaminate alla luce dell'art. 4, n. 1, lett. c), della stessa (aumento di capitale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura), con le conseguenze che ne derivano in ordine all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti ai sensi dell'art. 7, n. 1, come modificato dalla direttiva 85/303» (punto 38). 28 – Punto 42. 29 – V., in questo senso, sentenza 18 maggio 2006, causa C‑509/94, Magpar [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, in cui la Corte ha interpretato l’art. 7, n. 1, lett. b), e b bis), della direttiva 69/335 (punto 39). 30 – Sentenza 21 giugno 2001, causa C‑206/99, SONAE (Racc. pag. I‑4679, punto 25: «Considerati gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 69/335, specie l'abolizione delle imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti, si devono qualificare come imposte, ai sensi di tale direttiva, diritti di iscrizione riscossi dallo Stato per un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e versati a quest'ultimo per finanziare spese pubbliche (v. sentenza [29 settembre 1999, causa C‑56/98, Modelo, Racc. pag. I‑6427], punto 22)». 31 – Oltre alla sentenza SONAE , v. sentenza 7 settembre 2006, causa C‑193/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000). 32 – V., tra l’altro, sentenza 29 settembre 1999, causa C‑56/98, Modelo (Racc. pag. I‑6427), sentenza 21 settembre 2000, causa C‑19/99, Modelo (Racc. pag. I‑7213, punto 23), e [OSCURATO:PERSONA] . 33 – V. supra, paragrafi 66 e 67. 34 – V. supra, paragrafo 68. 35 – Forse anche più di una nuova restrizione: non è chiaro se vi fossero altre situazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1 che, secondo l’argomento avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero dovute correggere grazie all’introduzione di nuove imposte. Né capisco perché, secondo l’argomento della «scelta fondamentale» proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dovesse necessariamente (in forza dell’art. 7, n. 2), «alzare il livello» introducendo le imposte «mancanti» sulle operazioni rientranti nell’ambito dell’art. 4, n. 1. Sarebbe stato parimenti logico che fosse tenuto ad «abbassare il livello» esentando anche altre classi di operazioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris