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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15135/2026

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i appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale epatrimoniale, a lui ascritti nella veste di amministratore della “[OSCURATO:PERSONA]”srl, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2017.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolandoquattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1.

Il primo denuncia vizio di motivazione sul permanere, in capoall’imputato, della carica di amministratore dopo il 2012.La difesa ha prodotto il documento con cui l’imputato presentò le propriedimissioni in data 2 agosto 2012.Il Tribunale le ha ritenute fittizie.

La Corte di appello ha recepito la valutazionedel primo giudice senza confrontarsi con il motivo di appello che evidenziaval’assenza, tra gli atti acquisiti all’interno del fascicolo processuale, didocumentazione comprovante che l’imputato avesse continuato a rivestire il ruolodi amministratore anche in epoca successiva alle sue dimissioni.I giudici di merito fanno riferimento alla relazione del curatore che, però, silimita a riferire di presunte attività gestorie poste in essere dall’imputato senzadocumentare quanto affermato.Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agliorgani sociali e l’inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non puòandare a discapito di quello precedente.Peraltro la sentenza impugnata sembrerebbe ancorare la responsabilitàdell’imputato non alla carica di amministratore di diritto, ma alla veste diamministratore di fatto, in assenza però di prova sul compimento di atti gestori.2.2.

Il secondo motivo contesta la configurabilità di una bancarottafraudolenta patrimoniale in assenza di danno patrimoniale cagionato alla fallita.La curatela, agendo in sede civile, ha ottenuto il rilascio dell’immobile diproprietà della società fallita, occupato prima dall’imputato e poi dalla sua exmoglie.

L’occupazione era legittima perché concessa a titolo di “comodato atermine”.I giudici civili, nel disporre il rilascio, hanno negato alla curatela sia ilrisarcimento del danno sia una indennità, in assenza di prova del danno patito edi elementi comprovanti il diritto del fallimento a ottenere un ristoro perl’occupazione.In mancanza di danno, la bancarotta distrattiva non è configurabile giacchél’immobile è tornato nella disponibilità della società.2.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi mancata riqualificazione delle condotte nel delitto di bancarotta semplice.Si sostiene che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, difetterebbela prova dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico e che, quantoalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe dimostrata laconsapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di recare un pregiudizio ai creditori, tantopiù chenessun danno si è verificato.La sentenza impugnata non indaga adeguatamente tali elementi.2.4.

Il quarto motivo si duole della erronea esclusione della circostanzaI giudici di merito, secondo la difesa, non hanno svolto alcun accertamento inmerito al danno patrimoniale cagionato dai reati; danno che peraltro è già statoescluso in sede civile.3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Il primo motivo è inammissibile.La censura costituisce mera riproposizione di doglianze già prospettate aigiudici di merito e da questi vagliate e confutate con corretta e adeguatamotivazione.Sia il Tribunale sia la Corte di appello spiegano, senza cadute logiche, chel’imputato ha solo formalmente presentato le proprie dimissioni in data 2 agosto2012, continuando in realtà a svolgere il ruolo di amministratore sino al fallimento.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini di prova nel processopenale, il curatore non deve allegare i documenti su cui si fondano le circostanzeaccertate (nella specie la protrazione di attività gestoria dopo il 2012): le sueverifiche consacrate nella relazione e riferite in dibattimento sono sufficienti a finiprobatori, se non smentite da emergenze di segno contrario.3.

Il secondo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, èfondato.Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato dipericolo concreto.Ne consegue, da un lato, che è erronea l’impostazione del ricorso quandorichiede la necessità di un danno.Dall’altro lato, però, è necessario che la condotta posta in esseredall’amministratore risulti idonea, in concreto, a esporre a pericolo l'entità delpatrimonio della società in relazione alla massa dei creditori (cfr. per tutte Sez. 5,n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).In particolare la giurisprudenza di legittimità richiede che l'accertamentodell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dologenerico valorizzi la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nelladisamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziariadell'azienda, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nella specie la Corte di appello, investita della questione da uno specificomotivo di gravame, non ha spiegato in che termini l’occupazione, da partedell’imputato, dell’immobile di proprietà della società abbia posto concretamentein pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita.4.

È fondato anche il terzo motivo, che si appunta sulla configurabilità deldelitto di bancarotta fraudolenta documentale.Si è ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, c.d.specifica.Tale fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, che l’amministratore abbiaagito con l’intento di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori.Sul tema, la Corte di appello fornisce una risposta evanescente, limitandosiad affermare che lo scopo, perseguito dall’imputato, di pregiudicare le ragionicreditorie “risulta comprovato dalla condotta dissipativa a lui ascritta”.5.

Il quarto motivo è assorbito.6.

Consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale epatrimoniale, a lui ascritti nella veste di amministratore della “[OSCURATO:PERSONA]”srl, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2017.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolandoquattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sul permanere, in capoall’imputato, della carica di amministratore dopo il 2012.La difesa ha prodotto il documento con cui l’imputato presentò le propriedimissioni in data 2 agosto 2012.Il Tribunale le ha ritenute fittizie. La Corte di appello ha recepito la valutazionedel primo giudice senza confrontarsi con il motivo di appello che evidenziaval’assenza, tra gli atti acquisiti all’interno del fascicolo processuale, didocumentazione comprovante che l’imputato avesse continuato a rivestire il ruolodi amministratore anche in epoca successiva alle sue dimissioni.I giudici di merito fanno riferimento alla relazione del curatore che, però, silimita a riferire di presunte attività gestorie poste in essere dall’imputato senzadocumentare quanto affermato.Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agliorgani sociali e l’inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non puòandare a discapito di quello precedente.Peraltro la sentenza impugnata sembrerebbe ancorare la responsabilitàdell’imputato non alla carica di amministratore di diritto, ma alla veste diamministratore di fatto, in assenza però di prova sul compimento di atti gestori.2.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità di una bancarottafraudolenta patrimoniale in assenza di danno patrimoniale cagionato alla fallita.La curatela, agendo in sede civile, ha ottenuto il rilascio dell’immobile diproprietà della società fallita, occupato prima dall’imputato e poi dalla sua exmoglie. L’occupazione era legittima perché concessa a titolo di “comodato atermine”.I giudici civili, nel disporre il rilascio, hanno negato alla curatela sia ilrisarcimento del danno sia una indennità, in assenza di prova del danno patito edi elementi comprovanti il diritto del fallimento a ottenere un ristoro perl’occupazione.In mancanza di danno, la bancarotta distrattiva non è configurabile giacchél’immobile è tornato nella disponibilità della società.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi mancata riqualificazione delle condotte nel delitto di bancarotta semplice.Si sostiene che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, difetterebbela prova dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico e che, quantoalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe dimostrata laconsapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di recare un pregiudizio ai creditori, tantopiù chenessun danno si è verificato.La sentenza impugnata non indaga adeguatamente tali elementi.2.4. Il quarto motivo si duole della erronea esclusione della circostanzaI giudici di merito, secondo la difesa, non hanno svolto alcun accertamento inmerito al danno patrimoniale cagionato dai reati; danno che peraltro è già statoescluso in sede civile.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Il primo motivo è inammissibile.La censura costituisce mera riproposizione di doglianze già prospettate aigiudici di merito e da questi vagliate e confutate con corretta e adeguatamotivazione.Sia il Tribunale sia la Corte di appello spiegano, senza cadute logiche, chel’imputato ha solo formalmente presentato le proprie dimissioni in data 2 agosto2012, continuando in realtà a svolgere il ruolo di amministratore sino al fallimento.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini di prova nel processopenale, il curatore non deve allegare i documenti su cui si fondano le circostanzeaccertate (nella specie la protrazione di attività gestoria dopo il 2012): le sueverifiche consacrate nella relazione e riferite in dibattimento sono sufficienti a finiprobatori, se non smentite da emergenze di segno contrario.3. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, èfondato.Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato dipericolo concreto.Ne consegue, da un lato, che è erronea l’impostazione del ricorso quandorichiede la necessità di un danno.Dall’altro lato, però, è necessario che la condotta posta in esseredall’amministratore risulti idonea, in concreto, a esporre a pericolo l'entità delpatrimonio della società in relazione alla massa dei creditori (cfr. per tutte Sez. 5,n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).In particolare la giurisprudenza di legittimità richiede che l'accertamentodell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dologenerico valorizzi la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nelladisamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziariadell'azienda, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763 – 01).Nella specie la Corte di appello, investita della questione da uno specificomotivo di gravame, non ha spiegato in che termini l’occupazione, da partedell’imputato, dell’immobile di proprietà della società abbia posto concretamentein pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita.4. È fondato anche il terzo motivo, che si appunta sulla configurabilità deldelitto di bancarotta fraudolenta documentale.Si è ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, c.d.specifica.Tale fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, che l’amministratore abbiaagito con l’intento di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori.Sul tema, la Corte di appello fornisce una risposta evanescente, limitandosiad affermare che lo scopo, perseguito dall’imputato, di pregiudicare le ragionicreditorie “risulta comprovato dalla condotta dissipativa a lui ascritta”.5. Il quarto motivo è assorbito.6. Consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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