Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 14378/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13888/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZADELLA CORTE D’ APPELLO VENEZIA n. 73/2020 depositata il14/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio davanti al Tribunale di Venezia l’[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio (odierno ricorrente) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravi difetti riscontrati, a mezzo ATP, sui cinque immobili da ciascuno acquistati dall’Immobiliare convenuta tra il luglio 2004 e l’aprile 2005.

2. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . chiedendo il rigetto della domanda per essere la stessa mera venditrice, chiedendo, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] a cui aveva c ommissionato la costruzione dell’edificio, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a cui aveva affidato i lavori di smaltimento dell’acqua piovana, e di [OSCURATO:PERSONA], incaricato della tinteggiatura esterna.

3. Autorizzata la chiamata in causa delle imprese indicate, ciascuna si costituì con separati atti chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti.

In particolare, l’Impresa edile [OSCURATO:PERSONA] chiese di chiamare in causa l’Arch. [OSCURATO:PERSONA], quale progettista e direttore dei lavori, che a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

4. Con sentenza n. 2734 del 01/12/14 i l Tribunale di Venezia accolse la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a corrispondere a ciascuno degli attori le somme emerse in sede tecnica.

Accolse, altresì, la domanda di manleva proposta dall’Immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando gli stessi, in solido fra loro, al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di determinate somme specificamente individuate in base alla ripartizione interna che contestualmente accertava.

Rigettò, invece, la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] sas e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

5. Avvers o tale sentenza propose appello principale [OSCURATO:PERSONA], lamentando (i) l’erronea applicazione della domanda proposta ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., anziché ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (ii) L’erroneo esame delle istanze istruttorie. (iii) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1669 e 2043 cod. civ., per non avere il Giudice accolto la domanda di manleva nei confronti dell’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] per i vizi e difetti consistenti nella formazione di muffe, rigonfiamenti e distacchi di dipintura lungo le pareti esterne dei vari appartamenti, riconducendone la responsabilità esclusivamente alla scelta dell’[OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, resistettero al gravame proponendo appello incidentale.

7. Si costituirono, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formulando anch’essi, perdiverse ragioni, appello incidentale.

Restarono contumaci [OSCURATO:PERSONA] e l’Impresa edile Zampieri.

8. La Corte di A ppello di Venezia accolse il primo ed il sesto motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condizionato all’accoglimento del primo, relativo all’inquadramento della domanda, da sussumere nell’ambito dell’art. 1669 cod. civ. anziché dell ’ art. 1494 c od. c iv ., dichiarando inammissibile il secondo, e respingendo il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale.

9. Avverso la pre detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Restateintimate tutte le altre parti, la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; ed i l solo ricorrente deposita memoria M [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all ’ art . 360, n. 4, cod. proc. civ.

“Violazione e falsa applicazione dell’art 132 c.p.c., omessa motivazione, in relazione all ’ art. 360, comma l n. 4 - Nullità della sentenza”.

Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla limitazione della responsabilità del professionista Arch.

Callegaro e sulla quota di responsabilità del ricorrente, laddove la sentenza stessa attribuisce espressamente la causa dell’evento dannoso al solo progettista Arch.

Callegaro.

Al riguardo il ricorrente espone che la Corte territoriale , dopo aver correttamente qualificato l’obbligazione del professionista come risarcitoria, e pur dopo aver ritenuto che il difetto, causativo del danno, fosse ascrivibile al professionista Callegaro, ha poi ritenuto di limitare la condanna di questo al solo 50% sopra citato.

Secondo l’assunto del ricorrente, trattasi di decisione assunta senza alcuna motivazione sul punto o, se esistente, radicalmente incomprensibile e contraddittoria, andando ad impingere nella violazione processuale denunciata, con conseguente nullità della sentenza, poiché se individua con certezza la sola causa determinativa del danno e quindi dell’obbligazione risarcitoria, identificandola con la presenza di un difetto progettuale ascrivibile al Callegaro, cionondimeno non si occupa di argomentare della rilevanza causale del comportamento del ricorrente o dell’impresa Moro, pur prevedendone la responsabilità nella quota del 50%, limitando la correlativa responsabilità del professionista.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ.”.

I l ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2055 cod. civ. per non averne la Corte territoriale fatto corretta applicazione nella parte in cui esso impone al Giudice, in presenza dell’esercizio di un’azione di regresso fra coobbligati solidali su fatto illecito, di individuare le quote di responsabilità dei responsabili, esaminando la graduazione delle colpe e l’entità delle conseguenze, attribuendo valore alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2055, 3° comma, cod. civ. solo in ipotesi di non provata individuazione concreta delle quote di responsabilità.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe applicato la norma, non avendo preso in considerazione l’apporto causale dell’[OSCURATO:PERSONA] alla causazione dell’evento dannoso e non avendo considerato la sua eventuale colpa nel verificarsi dello stesso, comparando il tutto con l’apporto causale ritenuto dalla Corte riferibile esclusivamente al professionista Arch.

Callegaro.

Il ricorrente evidenzia sul punto come il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stesso art. 2055 cod. civ., trova applicazione solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui, perciò,una situazione di dubbio oggettivo e reale, non sussistente però nella fattispecie oggetto di gravame.

3. Sul primo motivo .

Come risulta dalla sentenza gravata, con il sesto motivo di appello principale il Moro lamentò l’omesso esame delle istanze istruttorie da parte del primo giudice, il quale ha addebitato i costi per la ridipintura solo all’immobiliare, mentre avrebbe dovuto considerare che l ’ impresa committente ( l ’ [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., n.d.r.) aveva già eseguito la tinteggiatura, rovinatasi a causa dell’omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell’acqua piovana, imputabile solo al progettista Callegaro, mandato invece esente da responsabilità al riguardo(così alle pp. 19, ultimo §, e 20, 1° §, della sentenza; enfasi aggiunta, n.d.r.).

Ritenendo l’appello fondato sul punto, la sentenza così motiva: “L’assenza di presidi per evitare l’infiltrazione dell’acqua piovana nelle murature è imputabile anche al progettista e direttore dei lavori, come evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado laddoveha mandato esente da responsabilità l’impresa Zampieri per il difetto progettuale ascrivibile al Callegaro (pag. 10 sentenza).

Contraddittoriamente, poi, il primo Giudice ha ritenuto di dover porre a carico della sola [OSCURATO:PERSONA] la spesa per la ridipintura, riferendone l’obbligazione alla previsione contrattuale e senza considerare che si trattava di una obbligazione risarcitoria.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a tenere indenne l’appellante del costo dell’intervento necessario per la ridipintura, conseguente all’ammaloramento delle pareti esterne dovuto al difetto di protezione delle stesse, nella misura del 50% dell’importo liquidato per ciascuna unità abitativa” (così a p. 20, 2° §, della sentenza).

Tale motivazione trova rispondenza nel decisum della Corte territoriale, laddove si legge che “in parziale accoglimento dell’appello principale, accertato che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile nell’ambito di cui all’art. 1669 cc, condanna [OSCURATO:PERSONA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] del 50% della spesa sostenuta per la ridipintura del fabbricato in questione, pari ad € 6.882,00 più Iva per ciascuna unità abitativa”. 3.1 Va premesso che l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ. la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato (Cass. Sez.

U. 20/06/2017, n. 15279).

3.2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, una volta qualificata come obbligazione risarcitoria quella inerente ai rapporti tra i proprietari degli immobili ed i soggetti convenuti in giudizio o chiamati in causa ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., doveva procedersi successivamente all’individuazione della causa produttiva dell’evento o danno conseguenza.

Doveva, cioè, darsi spiegazione se l’evento dannoso fosse o meno riferibile al comportamento dell’impresa Moro, oppure al solo professionista Callegaro, solo in tal modo potendosi giustificare una decisione di attribuzione della responsabilità al ricorrente, o ad una sua ripartizione con il predetto professionista.

In un contesto motivazionale che ascrive l’evento dannoso ad un difetto progettuale, la motivazione della sentenza difetta dell’illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il Moro e l’architetto Callegaro al 50%.

Il motivo è pertanto fondato.

4. Sul secondo motivo .

È fondata anche la censura di violazione d ell ’ art.2055 cod. civ.

Infatti, “ A i fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - , in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”(così Cass., Sez.

Un., 27/4/2022, n. 13143). 4.1 Specificamente, i n tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori (come nella specie), i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez.

II, 27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez.

II , 23/07/2013, n. 17874; Cass.,Sez.

III , 31/05/2006, n. 12995).

La responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l’intero danno arrecato al committente, ricavabiledal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma,e 1292 cod.civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all’accertamento e all’attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stesso art. 2055(il quale prevede che “ nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.22672/2017).

Nel caso di specie la Corte territoriale non ha motivato un pur minimo apporto causale dell ’ Im mobiliare Moro alla causazione dell’evento dannoso e delle sue conseguenze ; non ha motivato nemmeno unaeventuale colpa dell’[OSCURATO:PERSONA], comparando il tutto con l’apporto causale ritenuto dalla stessa Corte riferibile esclusivamente al professionistaArch.

Callegaro.

Per espressa ammissione della stessa Corte territoriale , n ella specie era possibile provare le diverse entità degli apporti causali.

La Corte avrebbepertanto dovuto valutare e motivare i diversi apporti causali in merito all’evento dannoso verificatosi, avendo la stessa accertato che lo stesso era ascrivibile ad un difetto progettuale.

La motivazione è pertanto carente quanto all’illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il Moro e l’architetto Callegaro al 50%.Il motivo è pertanto fondato.

5. Tanto comporta che, in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va cassata limitatamente al capo relativo ai rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella M. [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata sentenza in relazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13888/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZADELLA CORTE D’ APPELLO VENEZIA n. 73/2020 depositata il14/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio davanti al Tribunale di Venezia l’[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio (odierno ricorrente) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei gravi difetti riscontrati, a mezzo ATP, sui cinque immobili da ciascuno acquistati dall’Immobiliare convenuta tra il luglio 2004 e l’aprile 2005. 2. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . chiedendo il rigetto della domanda per essere la stessa mera venditrice, chiedendo, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] a cui aveva c ommissionato la costruzione dell’edificio, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a cui aveva affidato i lavori di smaltimento dell’acqua piovana, e di [OSCURATO:PERSONA], incaricato della tinteggiatura esterna. 3. Autorizzata la chiamata in causa delle imprese indicate, ciascuna si costituì con separati atti chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti. In particolare, l’Impresa edile [OSCURATO:PERSONA] chiese di chiamare in causa l’Arch. [OSCURATO:PERSONA], quale progettista e direttore dei lavori, che a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda. 4. Con sentenza n. 2734 del 01/12/14 i l Tribunale di Venezia accolse la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a corrispondere a ciascuno degli attori le somme emerse in sede tecnica. Accolse, altresì, la domanda di manleva proposta dall’Immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando gli stessi, in solido fra loro, al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di determinate somme specificamente individuate in base alla ripartizione interna che contestualmente accertava. Rigettò, invece, la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] sas e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avvers o tale sentenza propose appello principale [OSCURATO:PERSONA], lamentando (i) l’erronea applicazione della domanda proposta ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., anziché ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. (ii) L’erroneo esame delle istanze istruttorie. (iii) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1669 e 2043 cod. civ., per non avere il Giudice accolto la domanda di manleva nei confronti dell’Impresa di [OSCURATO:PERSONA] per i vizi e difetti consistenti nella formazione di muffe, rigonfiamenti e distacchi di dipintura lungo le pareti esterne dei vari appartamenti, riconducendone la responsabilità esclusivamente alla scelta dell’[OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, resistettero al gravame proponendo appello incidentale. 7. Si costituirono, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., formulando anch’essi, perdiverse ragioni, appello incidentale. Restarono contumaci [OSCURATO:PERSONA] e l’Impresa edile Zampieri. 8. La Corte di A ppello di Venezia accolse il primo ed il sesto motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condizionato all’accoglimento del primo, relativo all’inquadramento della domanda, da sussumere nell’ambito dell’art. 1669 cod. civ. anziché dell ’ art. 1494 c od. c iv ., dichiarando inammissibile il secondo, e respingendo il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello principale. 9. Avverso la pre detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Restateintimate tutte le altre parti, la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; ed i l solo ricorrente deposita memoria M [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all ’ art . 360, n. 4, cod. proc. civ. “Violazione e falsa applicazione dell’art 132 c.p.c., omessa motivazione, in relazione all ’ art. 360, comma l n. 4 - Nullità della sentenza”. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla limitazione della responsabilità del professionista Arch. Callegaro e sulla quota di responsabilità del ricorrente, laddove la sentenza stessa attribuisce espressamente la causa dell’evento dannoso al solo progettista Arch. Callegaro. Al riguardo il ricorrente espone che la Corte territoriale , dopo aver correttamente qualificato l’obbligazione del professionista come risarcitoria, e pur dopo aver ritenuto che il difetto, causativo del danno, fosse ascrivibile al professionista Callegaro, ha poi ritenuto di limitare la condanna di questo al solo 50% sopra citato. Secondo l’assunto del ricorrente, trattasi di decisione assunta senza alcuna motivazione sul punto o, se esistente, radicalmente incomprensibile e contraddittoria, andando ad impingere nella violazione processuale denunciata, con conseguente nullità della sentenza, poiché se individua con certezza la sola causa determinativa del danno e quindi dell’obbligazione risarcitoria, identificandola con la presenza di un difetto progettuale ascrivibile al Callegaro, cionondimeno non si occupa di argomentare della rilevanza causale del comportamento del ricorrente o dell’impresa Moro, pur prevedendone la responsabilità nella quota del 50%, limitando la correlativa responsabilità del professionista. 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ.”. I l ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2055 cod. civ. per non averne la Corte territoriale fatto corretta applicazione nella parte in cui esso impone al Giudice, in presenza dell’esercizio di un’azione di regresso fra coobbligati solidali su fatto illecito, di individuare le quote di responsabilità dei responsabili, esaminando la graduazione delle colpe e l’entità delle conseguenze, attribuendo valore alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2055, 3° comma, cod. civ. solo in ipotesi di non provata individuazione concreta delle quote di responsabilità. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe applicato la norma, non avendo preso in considerazione l’apporto causale dell’[OSCURATO:PERSONA] alla causazione dell’evento dannoso e non avendo considerato la sua eventuale colpa nel verificarsi dello stesso, comparando il tutto con l’apporto causale ritenuto dalla Corte riferibile esclusivamente al professionista Arch. Callegaro. Il ricorrente evidenzia sul punto come il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stesso art. 2055 cod. civ., trova applicazione solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui, perciò,una situazione di dubbio oggettivo e reale, non sussistente però nella fattispecie oggetto di gravame. 3. Sul primo motivo . Come risulta dalla sentenza gravata, con il sesto motivo di appello principale il Moro lamentò l’omesso esame delle istanze istruttorie da parte del primo giudice, il quale ha addebitato i costi per la ridipintura solo all’immobiliare, mentre avrebbe dovuto considerare che l ’ impresa committente ( l ’ [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., n.d.r.) aveva già eseguito la tinteggiatura, rovinatasi a causa dell’omessa previsione progettuale ed esecutiva dei presidi di convogliamento dell’acqua piovana, imputabile solo al progettista Callegaro, mandato invece esente da responsabilità al riguardo(così alle pp. 19, ultimo §, e 20, 1° §, della sentenza; enfasi aggiunta, n.d.r.). Ritenendo l’appello fondato sul punto, la sentenza così motiva: “L’assenza di presidi per evitare l’infiltrazione dell’acqua piovana nelle murature è imputabile anche al progettista e direttore dei lavori, come evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado laddoveha mandato esente da responsabilità l’impresa Zampieri per il difetto progettuale ascrivibile al Callegaro (pag. 10 sentenza). Contraddittoriamente, poi, il primo Giudice ha ritenuto di dover porre a carico della sola [OSCURATO:PERSONA] la spesa per la ridipintura, riferendone l’obbligazione alla previsione contrattuale e senza considerare che si trattava di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a tenere indenne l’appellante del costo dell’intervento necessario per la ridipintura, conseguente all’ammaloramento delle pareti esterne dovuto al difetto di protezione delle stesse, nella misura del 50% dell’importo liquidato per ciascuna unità abitativa” (così a p. 20, 2° §, della sentenza). Tale motivazione trova rispondenza nel decisum della Corte territoriale, laddove si legge che “in parziale accoglimento dell’appello principale, accertato che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile nell’ambito di cui all’art. 1669 cc, condanna [OSCURATO:PERSONA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] del 50% della spesa sostenuta per la ridipintura del fabbricato in questione, pari ad € 6.882,00 più Iva per ciascuna unità abitativa”. 3.1 Va premesso che l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ. la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato (Cass. Sez. U. 20/06/2017, n. 15279). 3.2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, una volta qualificata come obbligazione risarcitoria quella inerente ai rapporti tra i proprietari degli immobili ed i soggetti convenuti in giudizio o chiamati in causa ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., doveva procedersi successivamente all’individuazione della causa produttiva dell’evento o danno conseguenza. Doveva, cioè, darsi spiegazione se l’evento dannoso fosse o meno riferibile al comportamento dell’impresa Moro, oppure al solo professionista Callegaro, solo in tal modo potendosi giustificare una decisione di attribuzione della responsabilità al ricorrente, o ad una sua ripartizione con il predetto professionista. In un contesto motivazionale che ascrive l’evento dannoso ad un difetto progettuale, la motivazione della sentenza difetta dell’illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il Moro e l’architetto Callegaro al 50%. Il motivo è pertanto fondato. 4. Sul secondo motivo . È fondata anche la censura di violazione d ell ’ art.2055 cod. civ. Infatti, “ A i fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - , in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”(così Cass., Sez. Un., 27/4/2022, n. 13143). 4.1 Specificamente, i n tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori (come nella specie), i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. II, 27/08/2012, n. 14650; Cass., Sez. II , 23/07/2013, n. 17874; Cass.,Sez. III , 31/05/2006, n. 12995). La responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per l’intero danno arrecato al committente, ricavabiledal combinato disposto degli artt. 2055, 1° comma,e 1292 cod.civ., obbliga il Giudice, quando – come nel caso di specie – sia stata a tal fine formulata apposita domanda, all’accertamento e all’attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all’ultimo comma dello stesso art. 2055(il quale prevede che “ nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord.22672/2017). Nel caso di specie la Corte territoriale non ha motivato un pur minimo apporto causale dell ’ Im mobiliare Moro alla causazione dell’evento dannoso e delle sue conseguenze ; non ha motivato nemmeno unaeventuale colpa dell’[OSCURATO:PERSONA], comparando il tutto con l’apporto causale ritenuto dalla stessa Corte riferibile esclusivamente al professionistaArch. Callegaro. Per espressa ammissione della stessa Corte territoriale , n ella specie era possibile provare le diverse entità degli apporti causali. La Corte avrebbepertanto dovuto valutare e motivare i diversi apporti causali in merito all’evento dannoso verificatosi, avendo la stessa accertato che lo stesso era ascrivibile ad un difetto progettuale. La motivazione è pertanto carente quanto all’illustrazione del criterio in base al quale la responsabilità è stata ripartita tra il Moro e l’architetto Callegaro al 50%.Il motivo è pertanto fondato. 5. Tanto comporta che, in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va cassata limitatamente al capo relativo ai rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella M. [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata sentenza in relazi
Sentenza Cassazione n. 14378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris