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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15664/2025

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Barcellona pozzo di gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione annulli con rinvio quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione delle ricettazioni e dichiari inammissibile il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerosi reati di ricettazione – ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 pen. – perché estinti per prescrizione, previo riconoscimento della recidiva specifica, così diversamente qualificando la contestata recidiva reiterata.

2. Avverso tale statuizione propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, eccependo la violazione di legge in ordine al computo del termine prescrizionale e alla qualificazione della recidiva.

Si prende atto che è pervenuta in data 26 marzo 2025 memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in ragione della sua tardività rispetto al termine a tal fine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., non viene presa in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

I fatti di ricettazione di cui ai capi C.1), D.1), E.1), H.1), I.1), L.1) risultano tutti commessi nel 2015, con la conseguenza che non potevano essere dichiarati prescritti alle date indicate nella sentenza impugnata, nel 2023 e 2024 (pagine 10 e 11).

Erra, infatti, il tribunale nel ritenere che la pena da considerare ai fini prescrizionale sia quella prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen.; in tema di ricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (ex multis, ord. sez. 2, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 – 01).

Deve tenersi conto altresì del periodo di sospensione, che il tribunale quantifica in 449 giorni, e degli eventuali effetti della recidiva.

Il secondo motivo, infatti, è assorbito, in quanto l'accertamento della recidiva dipende dall'esito del giudizio sulla responsabilità penale.

La sentenza annullata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pozzo di Gotto in diversa composizione per il giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, H1, I1, L1, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Messina nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Barcellona pozzo di gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in parziale accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione annulli con rinvio quanto alla declaratoria di estinzione per prescrizione delle ricettazioni e dichiari inammissibile il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a numerosi reati di ricettazione – ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 pen. – perché estinti per prescrizione, previo riconoscimento della recidiva specifica, così diversamente qualificando la contestata recidiva reiterata. 2. Avverso tale statuizione propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, eccependo la violazione di legge in ordine al computo del termine prescrizionale e alla qualificazione della recidiva. Si prende atto che è pervenuta in data 26 marzo 2025 memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, in ragione della sua tardività rispetto al termine a tal fine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., non viene presa in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. I fatti di ricettazione di cui ai capi C.1), D.1), E.1), H.1), I.1), L.1) risultano tutti commessi nel 2015, con la conseguenza che non potevano essere dichiarati prescritti alle date indicate nella sentenza impugnata, nel 2023 e 2024 (pagine 10 e 11). Erra, infatti, il tribunale nel ritenere che la pena da considerare ai fini prescrizionale sia quella prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen.; in tema di ricettazione, invece, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (ex multis, ord. sez. 2, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 – 01). Deve tenersi conto altresì del periodo di sospensione, che il tribunale quantifica in 449 giorni, e degli eventuali effetti della recidiva. Il secondo motivo, infatti, è assorbito, in quanto l'accertamento della recidiva dipende dall'esito del giudizio sulla responsabilità penale. La sentenza annullata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pozzo di Gotto in diversa composizione per il giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, H1, I1, L1, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di
Sentenza Cassazione n. 15664/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris