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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29039/2026

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la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 2 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, pronunciando in sededi rinvio, ha rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a. ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, volte ad ottenere ilriconoscimento dei rispettivi crediti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., il cui patrimonio era stato assoggettato a confisca nell'ambito delprocedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].1.1.

In precedenza, con decreto del 23 settembre 2024, il medesimo Tribunaleaveva rigettato le opposizioni rilevando, da un lato, la strumentalità deifinanziamenti concessi all'attività illecita del proposto e, dall'altro, l'insussistenzadella buona fede degli istituti di credito, desunta dalle gravi carenze riscontratenell'istruttoria svolta in sede di concessione dei finanziamenti.Tale provvedimento è stato annullato da questa Corte con sentenza dellaPrima Sezione penale n. 18380 del 21 febbraio 2025, per vizio di motivazione.

Inparticolare, è stato affermato che la mera negligenza dell'istituto di credito nellosvolgimento delle verifiche preliminari non è, di per sé, sufficiente ad escludernela buona fede, essendo invece necessario accertare se l'intermediario, ove avesseoperato con l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto percepire lastrumentalità del credito rispetto all'attività illecita del soggetto sottoposto allamisura di prevenzione.Questa Corte ha osservato che il Tribunale si era limitato a valorizzarel'inadeguatezza dell'istruttoria creditizia svolta dai due istituti bancari, senzatuttavia verificare se sussistesse un concreto collegamento tra la concessione deifinanziamenti e l'attività criminosa del prevenuto, tratto in arresto soltanto inepoca successiva, né se fossero presenti specifici indici sintomatici di talecollegamento, colpevolmente trascurati dagli istituti di credito.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stata altresì censuratal'omessa valutazione di documentazione ritenuta potenzialmente decisiva ai finidell'accertamento della buona fede dell'ente creditizio.1.2.

Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato leopposizioni proposte dagli istituti bancari.Il giudice ha rilevato che le significative carenze riscontrate nell'istruttoriacreditizia svolta dagli istituti opponenti erano tali da rendere conoscibile il rischiodi strumentalità dei finanziamenti rispetto all'attività illecita del proposto.

Inparticolare, ha valorizzato l'omessa verifica dell'effettiva capacità reddituale epatrimoniale dei soci e dei garanti, della provenienza dei flussi finanziari e dellareale consistenza delle garanzie offerte, nonché della coerenza economico-finanziaria delle operazioni rispetto ai dati di bilancio e agli indici di rischioemergenti dalla documentazione acquisita.

Ha inoltre evidenziato la mancatavalorizzazione di ulteriori anomalie già emerse nel corso delle procedure istruttorieinterne, idonee a prospettare un elevato rischio di collegamento tra il creditoerogato e l'attività illecita del beneficiario.Muovendo da tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, ove gli istitutiavessero adempiuto con la dovuta diligenza agli obblighi di verifica loro gravanti,avrebbero potuto percepire il nesso di strumentalità tra i finanziamenti concessi el'attività del prevenuto.

La negligenza riscontrata è stata pertanto qualificata noncome mera irregolarità procedurale, ma come una violazione particolarmentesignificativa degli obblighi di verifica, idonea ad escludere la buona fede degliistituti di credito, poiché tale da impedire l'emersione di una situazione che sarebberisultata agevolmente conoscibile attraverso un'istruttoria diligente e conformeagli standard professionali richiesti.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Unicredits.p.a., per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 627,comma 3, cod. proc. pen. e 52 d.lgs. n. 159 del 2011.Sostiene che il Tribunale non si sarebbe uniformato al principio di dirittoaffermato dalla sentenza rescindente, avendo nuovamente escluso la buona fededell'istituto sulla base della sola inadeguatezza dell'istruttoria creditizia, senzaprocedere alla verifica controfattuale richiesta da questa Corte in ordine allasussistenza di un nesso tra la negligenza riscontrata e l'impossibilità di percepirela strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.Deduce che il diritto del creditore ad essere soddisfatto sui beni del debitorepotrebbe essere sacrificato soltanto in presenza della dimostrazione che il terzofosse consapevole, ovvero avrebbe potuto rendersi conto con l'ordinaria diligenzaprofessionale, della natura illecita dell'attività economica svolta dal debitore o delladestinazione delle operazioni finanziarie al reimpiego di risorse di provenienzadelittuosa.

Afferma che una diversa interpretazione condurrebbe, di fatto, adescludere la tutela del credito del terzo indipendentemente dall'accertamento dellaconcreta misura della colpa allo stesso imputabile.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art.52 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'esclusione della buona fede.Lamenta che il Tribunale avrebbe confuso il tema della conoscenza oconoscibilità della strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita deldebitore con quello, distinto, della valutazione del merito creditizio dell'operazione.Osserva che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente ritenutoviolati gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio senza indicarespecificamente quali verifiche sarebbero state omesse e senza spiegare in chemodo le asserite carenze istruttorie avrebbero consentito di percepire la naturaillecita dell'attività del proposto.Deduce, inoltre, che le valutazioni svolte dal Tribunale sarebbero estraneeall'accertamento richiesto dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi risolte inun giudizio sulla correttezza dell'operazione bancaria anziché sulla concretaconoscibilità della strumentalità del credito.2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenutastrumentalità del credito.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente collegato la strumentalitàdell'operazione alla natura del rapporto creditizio, strutturato mediante ilmeccanismo dell'anticipo su fatture.Osserva che tale tipologia contrattuale non presenta, di per sé, alcunacorrelazione funzionale con il reimpiego di proventi di provenienza illecita, poichémediante l'anticipazione bancaria l'impresa non acquisisce nuove risorsefinanziarie destinabili ad attività illecite, ma ottiene soltanto l'anticipazione disomme di cui è già titolare in forza di crediti maturati nell'ambito della propria3.

Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneanche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite del difensore, articolando due motivi diimpugnazione.3.1.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 627, comma 3, cod.proc. pen. e 52 d.lgs. n. 159 del 2011, lamentando il mancato rispetto dei limitidel giudizio di rinvio.Sostiene che il Tribunale avrebbe disatteso il principio di diritto affermatodalla sentenza rescindente, avendo nuovamente escluso la buona fede dell'istitutosulla base della sola negligenza riscontrata nell'istruttoria creditizia, senzaprocedere alla necessaria verifica controfattuale circa l'effettiva conoscibilità dellastrumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.

Secondo laricorrente, il giudice del rinvio avrebbe finito per attribuire alla negligenza unavalenza automaticamente ostativa al riconoscimento della buona fede, in contrastocon quanto statuito dalla decisione di annullamento.3.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, sotto il duplice profilo della violazione del principio del contraddittorionella formazione della prova e dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.La ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fondato la decisione suelementi non contenuti nel progetto di stato passivo e mai previamente sottopostial contraddittorio delle parti, quali la trasformazione della società debitrice dacooperativa a società a responsabilità limitata avvenuta nel 2014, l'aumento delcapitale sociale, l'esistenza di un parere negativo proveniente dal centro crediti, ilquestionario antiriciclaggio del 2014 e l'assenza di adeguate garanzie in ragionedella condizione di impossidenza dei soci.Deduce che tali elementi sarebbero stati valorizzati solo nel provvedimentoconclusivo e posti a fondamento del rigetto dell'opposizione senza che l'istitutofosse stato posto nelle condizioni di interloquire sul punto, dedurre ulteriori proveo fornire chiarimenti, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e del principiodel contraddittorio.Sotto un ulteriore profilo, censura la valutazione espressa dal Tribunale inordine alla costituzione del pegno su somme proprie della società, sostenendo cheil giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto illogica tale operazione, senzaconsiderare la causa tipica dell'apertura di credito disciplinata dall'art. 1842 cod.civ. e confondendo il tema della disponibilità patrimoniale con quello della funzionefinanziaria propria del credito commerciale.

Aggiunge che il Tribunale avrebbe cosìreiterato una valutazione già ritenuta illogica dalla sentenza rescindente.4.

Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo ilrigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011subordina il riconoscimento dei diritti di credito del terzo sui beni confiscati allaricorrenza di specifiche condizioni, tra le quali assumono rilievo, per quanto quiinteressa, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita delproposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego e la sussistenza dellabuona fede e dell'inconsapevole affidamento del creditore.

Inoltre, il comma 3della medesima disposizione impone al giudice di valutare la buona fede tenendoconto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali intercorrentitra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore e degli specifici obblighi didiligenza gravanti su quest'ultimo anche in relazione al settore di appartenenza ealle sue dimensioni.1.1.

L'esclusione del credito può innanzitutto fondarsi sulla sussistenza delrequisito oggettivo della strumentalità del rapporto creditizio rispetto all'attivitàillecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilgiudice può fare ricorso ad una presunzione semplice di strumentalità delfinanziamento all'attività criminosa quando risulti che il credito sia stato erogatoin costanza della pericolosità sociale del soggetto beneficiario, ferma restando lanecessità di una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto (Sez.5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 282734;Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373).1.2.

Soltanto una volta accertato il profilo oggettivo della strumentalitàviene in rilievo il distinto requisito soggettivo previsto dall'art. 52, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 159 del 2011, concernente la buona fede e l'inconsapevoleaffidamento del creditore.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la buona fedecostituisce una nozione complessa che implica una duplice verifica: da un lato,quella relativa al grado di diligenza osservato dall'istituto creditizio nella fase diconcessione del finanziamento; dall'altro, quella concernente la concretapossibilità di percepire, secondo l'ordinaria diligenza professionale e alla luce dellecircostanze del caso concreto, la pericolosità del soggetto finanziato e lastrumentalità del rapporto creditizio all'attività illecita (Sez. 5, n. 38317 del12/09/2025, Rv. 288954; Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108).Ne consegue che la violazione degli obblighi di diligenza non assume rilievoin termini meramente formali, ma in quanto costituisce l'elemento dal qualedesumere se il creditore, attraverso il corretto adempimento dei doveriprofessionali gravanti su di lui, avrebbe potuto percepire la strumentalitàdell'operazione e, quindi, evitare la concessione del credito.I parametri indicati dall'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011costituiscono, sotto questo profilo, criteri legali di valutazione che il giudice ètenuto a considerare, senza che essi assumano tuttavia carattere tassativo ovincolante.

Essi devono essere necessariamente presi in esame, ma possonoessere integrati da ulteriori elementi ritenuti significativi nel caso concreto e, overitenuti recessivi, possono essere superati mediante adeguata motivazione (Sez.5, n. 21011 del 08/03/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., in motivazione; Sez. 5, n. 6449 del16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262735; Sez.

U civ., n. 10532 del07/05/2013, in motivazione).1.3.

L'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso dicollegamento strumentale tra il credito e l'attività illecita incombe sul creditore(Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 285079; Sez. 5, n. 1869del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232; Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Rv.265606).Più precisamente, la buona fede del terzo creditore è configurabile quandorisulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi forma di collusione ocompartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza, ragionevole ecredibile, in ordine alle attività illecite svolte dal prevenuto; c) la sussistenza di unerrore scusabile sulla situazione apparente del medesimo (Sez. 6, n. 25505 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 270028; Sez. 6, n. 50018 del17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 265930).Ne consegue che la verifica demandata al giudice non può esaurirsi nellaconstatazione dell'assenza di collegamenti soggettivi tra il creditore e il proposto,ma richiede l'accertamento che l'istituto bancario, avuto riguardo alla naturaprofessionale dell'attività svolta, agli obblighi di diligenza sullo stesso gravanti ealle concrete circostanze del caso, non fosse in condizione di percepire, neppurestrumentalità del credito rispetto all'attività illecita.2.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, le censureformulate dalle società ricorrenti, pur attraverso prospettazioni in partedifferenziate, si rivelano infondate.I motivi proposti da entrambe le difese muovono infatti dal comune assuntosecondo cui il Tribunale avrebbe disatteso il principio di diritto affermato dallasentenza rescindente, attribuendo alle carenze dell'istruttoria creditizia unavalenza automaticamente ostativa al riconoscimento della buona fede edomettendo la verifica controfattuale richiesta da questa Corte.Tale premessa non trova, tuttavia, riscontro nella motivazione delprovvedimento impugnato.Il Tribunale si è infatti attenuto alle indicazioni contenute nella sentenzarescindente, sviluppando proprio il percorso argomentativo che era stato richiestoin sede di annullamento.

Come già evidenziato, l'annullamento non era statodisposto perché il giudice avesse attribuito rilievo alle carenze dell'istruttoriacreditizia, bensì perché aveva omesso di verificare se tali carenze avesseroconcretamente inciso sulla possibilità di percepire la strumentalità del creditorispetto all'attività illecita del prevenuto.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge invece che il Tribunale haespressamente affrontato tale profilo, prendendo in esame l'incidenza dellanegligenza riscontrata nell'erogazione del credito e mostrando di valutare il«rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo di diligenza e la conoscibilitàdella strumentalità del credito», con specifico riferimento alla «operazionebancaria considerata e al soggetto debitore» (pag. 14).2.1.

In tale prospettiva, con riguardo ad [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale harilevato che la deliberazione di concessione del finanziamento del 10 luglio 2017fu adottata «nonostante l'evidente incapacità del cliente, al momento dellanegoziazione, di restituzione degli importi conferiti» e nella consapevolezzadell'esistenza di «una compagine societaria impossidente e priva di redditi persostenere non solo l'impresa economico-finanziata ma finanche le spese di vita»(pag. 20).A tal fine è stata valorizzata l'assenza di qualsiasi verifica in ordine allasituazione patrimoniale e reddituale dei soci e dei garanti, nonché l'insufficienzadelle garanzie personali dagli stessi offerte, già emersa nell'ambito dell'istruttoriacreditizia interna (pag. 21).Particolare rilievo è stato inoltre attribuito alla circostanza che la societàsuccessivamente attinta da confisca fosse stata oggetto di unaripatrimonializzazione mediante un finanziamento soci pari ad euro 100.000.Secondo il Tribunale, tale dato avrebbe dovuto costituire un significativo indice dianomalia, tanto più in presenza di soci privi di adeguata capacità reddituale epatrimoniale e a fronte della stessa valutazione di insufficienza delle garanzieformulata dall'istituto finanziatore.Proprio tali circostanze avrebbero dovuto indurre la banca ad approfondire laprovenienza delle risorse utilizzate per la patrimonializzazione della società,facendo emergere il dubbio che esse provenissero da soggetti diversi da quelliformalmente indicati ovvero da fonti prive di adeguata giustificazione economica,così da porre in discussione la liceità dell'operazione di finanziamento (pag. 26).Parimenti infondata è la censura concernente la natura dell'operazione dianticipo su fatture.

La verifica della strumentalità richiesta dall'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 non dipende infatti dalla qualificazione astratta del rapportobancario, bensì dal concreto impiego del credito e dalla funzione economica chel'operazione assume nel contesto dell'attività svolta dal soggetto finanziato.

Neconsegue che anche operazioni formalmente strutturate come anticipazioni dicrediti commerciali possono risultare strumentali all'attività illecita qualoraconsentano l'immissione nel circuito economico di risorse funzionali all'attività delproposto o al reimpiego dei relativi proventi.Nel caso di specie, il Tribunale non ha desunto la strumentalità del creditodalla mera tipologia negoziale utilizzata, ma dal complessivo contesto fattualedell'operazione, caratterizzato dall'assenza di adeguate verifiche sulla capacitàpatrimoniale e reddituale dei soci, dalla mancata giustificazione della provenienzadelle risorse impiegate per la patrimonializzazione della società e dallacontestualità temporale tra l'operazione creditizia e il periodo di operativitàdell'attività illecita del prevenuto.

La censura, pertanto, non si confronta conl'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita ad isolare unosoltanto dei profili dell'operazione bancaria senza considerare il complessivoquadro argomentativo valorizzato dal giudice del rinvio.2.2.

Analogamente, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale haevidenziato che i rapporti contrattuali furono instaurati durante il periodo dipericolosità sociale del proposto sulla base della sola acquisizione di una visuracamerale, senza preventiva acquisizione dei bilanci sociali né di ulteriori elementiidonei a verificare l'effettiva consistenza patrimoniale della società richiedente ilcredito.Il giudice del rinvio ha inoltre esaminato proprio la documentazione che labanca aveva indicato, nel precedente giudizio di legittimità, come decisiva ai finidel riconoscimento della propria buona fede.

Tale documentazione, concernentetre distinti rapporti di conto corrente intestati alla società, è stata ritenuta nonsoltanto insufficiente a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi impostidalla normativa antiriciclaggio, ma altresì idonea a far emergere ulteriori elementisintomatici di anomalia.Né è ravvisabile la denunciata violazione del principio del contraddittorio.

Glielementi valorizzati dal Tribunale non costituiscono dati estranei al compendiodocumentale acquisito al procedimento, ma risultano ricavati proprio dalladocumentazione bancaria e societaria oggetto di esame nel giudizio di rinvio, ivicompresa quella che la stessa ricorrente aveva indicato nel precedente giudizio dilegittimità come decisiva ai fini della dimostrazione della propria buona fede.

Devepertanto escludersi che il provvedimento impugnato abbia fondato la decisione sufatti nuovi sottratti al contraddittorio delle parti, risolvendosi la censura nellacontestazione della valutazione probatoria compiuta dal Tribunale.In particolare, è stato valorizzato il dato relativo all'aumento del capitalesociale intervenuto poco prima della richiesta di concessione del fido, rilevandocome la provenienza delle risorse utilizzate non fosse stata in alcun modoverificata e risultasse difficilmente conciliabile con l'accertata incapacità redditualedei soci.Ne consegue che il Tribunale non ha escluso la buona fede delle ricorrenti perla mera esistenza di irregolarità procedurali o di carenze formali nell'istruttoria delcredito, ma ha ritenuto che proprio tali omissioni abbiano impedito agli istitutibancari di cogliere una pluralità di elementi oggettivamente indicativi dellastrumentalità delle operazioni finanziarie rispetto all'attività illecita del prevenuto,sviluppando così quella verifica controfattuale che la sentenza rescindente avevaespressamente richiesto.Né coglie nel segno l'ulteriore doglianza concernente il giudizio espresso dalTribunale in ordine alla costituzione del pegno su somme proprie della società.Anche a voler prescindere dalla correttezza di tale specifico rilievo, esso nonassume carattere decisivo nell'economia complessiva della motivazione, fondatasu una pluralità di elementi convergenti concernenti l'omessa verifica dellaconsistenza patrimoniale della società, la mancata giustificazione dellaprovenienza delle risorse impiegate per la ricapitalizzazione, l'inadeguatezza dellegaranzie prestate e la complessiva anomalia del rapporto creditizio.

La censuranon investe, pertanto, la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e siappunta su un singolo passaggio argomentativo privo di autonoma efficaciadeterminante.3.

In conclusione, con riferimento ad entrambi gli istituti di credito, ilTribunale ha ritenuto che l'erogazione di ingenti somme di denaro sia avvenuta incondizioni tali da escludere una situazione di incolpevole ignoranza dellastrumentalità dell'operazione creditizia, evidenziando come, già sulla base delleinformazioni disponibili all'epoca della concessione del credito, emergesse unasituazione di evidente inaffidabilità economico-patrimoniale del soggettofinanziato.

In particolare, è stato sottolineato che la società beneficiaria nonappariva in grado di far fronte agli obblighi restitutori assunti, avuto riguardoall'accertata impossidenza patrimoniale e reddituale dei soci, circostanza cheavrebbe dovuto indurre gli istituti a ritenere che la stessa operasse «attraversorisorse diverse ed estranee da quelle di cui poteva lecitamente disporre» (pag.36).[OSCURATO:PERSONA] ritiene tale apparato motivazionale immune da censure.Il Tribunale ha infatti accertato non soltanto la piena contestualitàtemporale tra l'attività criminosa del proposto e l'erogazione del credito, ma anchela presenza di una pluralità di indicatori sintomatici dai quali desumere, secondoil criterio indicato dall'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, l'esistenza di unaffidamento non incolpevole da parte degli istituti finanziatori.La valutazione è stata compiuta tenendo conto delle condizioni delle parti,delle caratteristiche soggettive del debitore, della natura professionale dell'attivitàsvolta dai creditori e degli specifici obblighi di verifica gravanti sugli operatoribancari, valorizzando una serie di elementi che, se diligentemente esaminati,avrebbero consentito di percepire la pericolosità del soggetto finanziato e lastrumentalità delle operazioni creditizie rispetto all'attività illecita accertata.Il provvedimento impugnato ha dunque assolto in modo congruo all'oneremotivazionale imposto dalla sentenza rescindente, inferendo il difetto di buonafede non dalla mera inosservanza di procedure bancarie o di regole organizzativeinterne, bensì dalla concessione del credito in presenza di gravi e plurimeviolazioni dei doveri di diligenza che, ove correttamente adempiuti, avrebbero resoconoscibili gli elementi sintomatici della provenienza illecita delle risorse e dellastrumentalità del rapporto creditizio.È vero che, come affermato da questa Corte, oggetto del rimprovero nonè l'inosservanza delle prassi bancarie in quanto tale, bensì la consapevolezza o lacolpevole ignoranza della strumentalità del credito concesso (Sez. 5, n. 21011 del08/03/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 286456, in motivazione).

Tuttavia, quando,come nel caso di specie, la negligenza del creditore si manifesta attraversol'omessa osservanza di obblighi minimi di verifica imposti sia dalla normativa disettore sia dalle stesse regole prudenziali dell'attività bancaria e tali omissioniimpediscono di cogliere elementi oggettivamente indicativi della provenienza edella destinazione delle risorse, deve escludersi la configurabilità di un affidamentoincolpevole, soprattutto in assenza di specifiche allegazioni idonee a dimostrareche la strumentalità dell'operazione non sarebbe stata percepibile neppureIl ragionamento sviluppato dal Tribunale, consistito nell'inferire laconoscibilità della strumentalità del credito dalla concessione del finanziamentononostante la presenza di molteplici e significativi indici di anomalia, si pone delresto in linea con l'insegnamento delle Sezioni civili, secondo cui la mala fededell'istituto bancario può essere desunta dall'effettiva irragionevolezza del rischioassunto nella concessione del credito, quando l'operazione sia stata deliberata inpresenza di circostanze che avrebbero dovuto imporre ulteriori approfondimentiistruttori (Sez. 1 civ., n. 18610 del 30/06/2021, Rv. 661819).Deve pertanto affermarsi il seguente principio: in tema di misure diprevenzione patrimoniali, la mala fede dell'istituto bancario può essere desuntadall'effettiva irragionevolezza del rischio assunto nella concessione del creditoquando l'operazione sia stata deliberata nonostante la presenza di plurimiindicatori di anomalia che, ove diligentemente esaminati, avrebbero resoconoscibile la strumentalità del finanziamento rispetto all'attività illecita delproposto o al reimpiego dei relativi proventi.4.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA] MiccoliAndreina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 2 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, pronunciando in sededi rinvio, ha rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a. ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, volte ad ottenere ilriconoscimento dei rispettivi crediti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., il cui patrimonio era stato assoggettato a confisca nell'ambito delprocedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].1.1. In precedenza, con decreto del 23 settembre 2024, il medesimo Tribunaleaveva rigettato le opposizioni rilevando, da un lato, la strumentalità deifinanziamenti concessi all'attività illecita del proposto e, dall'altro, l'insussistenzadella buona fede degli istituti di credito, desunta dalle gravi carenze riscontratenell'istruttoria svolta in sede di concessione dei finanziamenti.Tale provvedimento è stato annullato da questa Corte con sentenza dellaPrima Sezione penale n. 18380 del 21 febbraio 2025, per vizio di motivazione. Inparticolare, è stato affermato che la mera negligenza dell'istituto di credito nellosvolgimento delle verifiche preliminari non è, di per sé, sufficiente ad escludernela buona fede, essendo invece necessario accertare se l'intermediario, ove avesseoperato con l'ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto percepire lastrumentalità del credito rispetto all'attività illecita del soggetto sottoposto allamisura di prevenzione.Questa Corte ha osservato che il Tribunale si era limitato a valorizzarel'inadeguatezza dell'istruttoria creditizia svolta dai due istituti bancari, senzatuttavia verificare se sussistesse un concreto collegamento tra la concessione deifinanziamenti e l'attività criminosa del prevenuto, tratto in arresto soltanto inepoca successiva, né se fossero presenti specifici indici sintomatici di talecollegamento, colpevolmente trascurati dagli istituti di credito.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stata altresì censuratal'omessa valutazione di documentazione ritenuta potenzialmente decisiva ai finidell'accertamento della buona fede dell'ente creditizio.1.2. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato leopposizioni proposte dagli istituti bancari.Il giudice ha rilevato che le significative carenze riscontrate nell'istruttoriacreditizia svolta dagli istituti opponenti erano tali da rendere conoscibile il rischiodi strumentalità dei finanziamenti rispetto all'attività illecita del proposto. Inparticolare, ha valorizzato l'omessa verifica dell'effettiva capacità reddituale epatrimoniale dei soci e dei garanti, della provenienza dei flussi finanziari e dellareale consistenza delle garanzie offerte, nonché della coerenza economico-finanziaria delle operazioni rispetto ai dati di bilancio e agli indici di rischioemergenti dalla documentazione acquisita. Ha inoltre evidenziato la mancatavalorizzazione di ulteriori anomalie già emerse nel corso delle procedure istruttorieinterne, idonee a prospettare un elevato rischio di collegamento tra il creditoerogato e l'attività illecita del beneficiario.Muovendo da tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, ove gli istitutiavessero adempiuto con la dovuta diligenza agli obblighi di verifica loro gravanti,avrebbero potuto percepire il nesso di strumentalità tra i finanziamenti concessi el'attività del prevenuto. La negligenza riscontrata è stata pertanto qualificata noncome mera irregolarità procedurale, ma come una violazione particolarmentesignificativa degli obblighi di verifica, idonea ad escludere la buona fede degliistituti di credito, poiché tale da impedire l'emersione di una situazione che sarebberisultata agevolmente conoscibile attraverso un'istruttoria diligente e conformeagli standard professionali richiesti.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Unicredits.p.a., per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 627,comma 3, cod. proc. pen. e 52 d.lgs. n. 159 del 2011.Sostiene che il Tribunale non si sarebbe uniformato al principio di dirittoaffermato dalla sentenza rescindente, avendo nuovamente escluso la buona fededell'istituto sulla base della sola inadeguatezza dell'istruttoria creditizia, senzaprocedere alla verifica controfattuale richiesta da questa Corte in ordine allasussistenza di un nesso tra la negligenza riscontrata e l'impossibilità di percepirela strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.Deduce che il diritto del creditore ad essere soddisfatto sui beni del debitorepotrebbe essere sacrificato soltanto in presenza della dimostrazione che il terzofosse consapevole, ovvero avrebbe potuto rendersi conto con l'ordinaria diligenzaprofessionale, della natura illecita dell'attività economica svolta dal debitore o delladestinazione delle operazioni finanziarie al reimpiego di risorse di provenienzadelittuosa. Afferma che una diversa interpretazione condurrebbe, di fatto, adescludere la tutela del credito del terzo indipendentemente dall'accertamento dellaconcreta misura della colpa allo stesso imputabile.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art.52 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'esclusione della buona fede.Lamenta che il Tribunale avrebbe confuso il tema della conoscenza oconoscibilità della strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita deldebitore con quello, distinto, della valutazione del merito creditizio dell'operazione.Osserva che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente ritenutoviolati gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio senza indicarespecificamente quali verifiche sarebbero state omesse e senza spiegare in chemodo le asserite carenze istruttorie avrebbero consentito di percepire la naturaillecita dell'attività del proposto.Deduce, inoltre, che le valutazioni svolte dal Tribunale sarebbero estraneeall'accertamento richiesto dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosi risolte inun giudizio sulla correttezza dell'operazione bancaria anziché sulla concretaconoscibilità della strumentalità del credito.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenutastrumentalità del credito.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente collegato la strumentalitàdell'operazione alla natura del rapporto creditizio, strutturato mediante ilmeccanismo dell'anticipo su fatture.Osserva che tale tipologia contrattuale non presenta, di per sé, alcunacorrelazione funzionale con il reimpiego di proventi di provenienza illecita, poichémediante l'anticipazione bancaria l'impresa non acquisisce nuove risorsefinanziarie destinabili ad attività illecite, ma ottiene soltanto l'anticipazione disomme di cui è già titolare in forza di crediti maturati nell'ambito della propria3. Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneanche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite del difensore, articolando due motivi diimpugnazione.3.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 627, comma 3, cod.proc. pen. e 52 d.lgs. n. 159 del 2011, lamentando il mancato rispetto dei limitidel giudizio di rinvio.Sostiene che il Tribunale avrebbe disatteso il principio di diritto affermatodalla sentenza rescindente, avendo nuovamente escluso la buona fede dell'istitutosulla base della sola negligenza riscontrata nell'istruttoria creditizia, senzaprocedere alla necessaria verifica controfattuale circa l'effettiva conoscibilità dellastrumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto. Secondo laricorrente, il giudice del rinvio avrebbe finito per attribuire alla negligenza unavalenza automaticamente ostativa al riconoscimento della buona fede, in contrastocon quanto statuito dalla decisione di annullamento.3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, sotto il duplice profilo della violazione del principio del contraddittorionella formazione della prova e dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.La ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fondato la decisione suelementi non contenuti nel progetto di stato passivo e mai previamente sottopostial contraddittorio delle parti, quali la trasformazione della società debitrice dacooperativa a società a responsabilità limitata avvenuta nel 2014, l'aumento delcapitale sociale, l'esistenza di un parere negativo proveniente dal centro crediti, ilquestionario antiriciclaggio del 2014 e l'assenza di adeguate garanzie in ragionedella condizione di impossidenza dei soci.Deduce che tali elementi sarebbero stati valorizzati solo nel provvedimentoconclusivo e posti a fondamento del rigetto dell'opposizione senza che l'istitutofosse stato posto nelle condizioni di interloquire sul punto, dedurre ulteriori proveo fornire chiarimenti, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e del principiodel contraddittorio.Sotto un ulteriore profilo, censura la valutazione espressa dal Tribunale inordine alla costituzione del pegno su somme proprie della società, sostenendo cheil giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto illogica tale operazione, senzaconsiderare la causa tipica dell'apertura di credito disciplinata dall'art. 1842 cod.civ. e confondendo il tema della disponibilità patrimoniale con quello della funzionefinanziaria propria del credito commerciale. Aggiunge che il Tribunale avrebbe cosìreiterato una valutazione già ritenuta illogica dalla sentenza rescindente.4. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo ilrigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011subordina il riconoscimento dei diritti di credito del terzo sui beni confiscati allaricorrenza di specifiche condizioni, tra le quali assumono rilievo, per quanto quiinteressa, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita delproposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego e la sussistenza dellabuona fede e dell'inconsapevole affidamento del creditore. Inoltre, il comma 3della medesima disposizione impone al giudice di valutare la buona fede tenendoconto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali intercorrentitra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore e degli specifici obblighi didiligenza gravanti su quest'ultimo anche in relazione al settore di appartenenza ealle sue dimensioni.1.1. L'esclusione del credito può innanzitutto fondarsi sulla sussistenza delrequisito oggettivo della strumentalità del rapporto creditizio rispetto all'attivitàillecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ilgiudice può fare ricorso ad una presunzione semplice di strumentalità delfinanziamento all'attività criminosa quando risulti che il credito sia stato erogatoin costanza della pericolosità sociale del soggetto beneficiario, ferma restando lanecessità di una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto (Sez.5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 282734;Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373).1.2. Soltanto una volta accertato il profilo oggettivo della strumentalitàviene in rilievo il distinto requisito soggettivo previsto dall'art. 52, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 159 del 2011, concernente la buona fede e l'inconsapevoleaffidamento del creditore.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la buona fedecostituisce una nozione complessa che implica una duplice verifica: da un lato,quella relativa al grado di diligenza osservato dall'istituto creditizio nella fase diconcessione del finanziamento; dall'altro, quella concernente la concretapossibilità di percepire, secondo l'ordinaria diligenza professionale e alla luce dellecircostanze del caso concreto, la pericolosità del soggetto finanziato e lastrumentalità del rapporto creditizio all'attività illecita (Sez. 5, n. 38317 del12/09/2025, Rv. 288954; Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108).Ne consegue che la violazione degli obblighi di diligenza non assume rilievoin termini meramente formali, ma in quanto costituisce l'elemento dal qualedesumere se il creditore, attraverso il corretto adempimento dei doveriprofessionali gravanti su di lui, avrebbe potuto percepire la strumentalitàdell'operazione e, quindi, evitare la concessione del credito.I parametri indicati dall'art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011costituiscono, sotto questo profilo, criteri legali di valutazione che il giudice ètenuto a considerare, senza che essi assumano tuttavia carattere tassativo ovincolante. Essi devono essere necessariamente presi in esame, ma possonoessere integrati da ulteriori elementi ritenuti significativi nel caso concreto e, overitenuti recessivi, possono essere superati mediante adeguata motivazione (Sez.5, n. 21011 del 08/03/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., in motivazione; Sez. 5, n. 6449 del16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 262735; Sez. U civ., n. 10532 del07/05/2013, in motivazione).1.3. L'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso dicollegamento strumentale tra il credito e l'attività illecita incombe sul creditore(Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 285079; Sez. 5, n. 1869del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232; Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Rv.265606).Più precisamente, la buona fede del terzo creditore è configurabile quandorisulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi forma di collusione ocompartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza, ragionevole ecredibile, in ordine alle attività illecite svolte dal prevenuto; c) la sussistenza di unerrore scusabile sulla situazione apparente del medesimo (Sez. 6, n. 25505 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 270028; Sez. 6, n. 50018 del17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 265930).Ne consegue che la verifica demandata al giudice non può esaurirsi nellaconstatazione dell'assenza di collegamenti soggettivi tra il creditore e il proposto,ma richiede l'accertamento che l'istituto bancario, avuto riguardo alla naturaprofessionale dell'attività svolta, agli obblighi di diligenza sullo stesso gravanti ealle concrete circostanze del caso, non fosse in condizione di percepire, neppurestrumentalità del credito rispetto all'attività illecita.2. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, le censureformulate dalle società ricorrenti, pur attraverso prospettazioni in partedifferenziate, si rivelano infondate.I motivi proposti da entrambe le difese muovono infatti dal comune assuntosecondo cui il Tribunale avrebbe disatteso il principio di diritto affermato dallasentenza rescindente, attribuendo alle carenze dell'istruttoria creditizia unavalenza automaticamente ostativa al riconoscimento della buona fede edomettendo la verifica controfattuale richiesta da questa Corte.Tale premessa non trova, tuttavia, riscontro nella motivazione delprovvedimento impugnato.Il Tribunale si è infatti attenuto alle indicazioni contenute nella sentenzarescindente, sviluppando proprio il percorso argomentativo che era stato richiestoin sede di annullamento. Come già evidenziato, l'annullamento non era statodisposto perché il giudice avesse attribuito rilievo alle carenze dell'istruttoriacreditizia, bensì perché aveva omesso di verificare se tali carenze avesseroconcretamente inciso sulla possibilità di percepire la strumentalità del creditorispetto all'attività illecita del prevenuto.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge invece che il Tribunale haespressamente affrontato tale profilo, prendendo in esame l'incidenza dellanegligenza riscontrata nell'erogazione del credito e mostrando di valutare il«rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo di diligenza e la conoscibilitàdella strumentalità del credito», con specifico riferimento alla «operazionebancaria considerata e al soggetto debitore» (pag. 14).2.1. In tale prospettiva, con riguardo ad [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale harilevato che la deliberazione di concessione del finanziamento del 10 luglio 2017fu adottata «nonostante l'evidente incapacità del cliente, al momento dellanegoziazione, di restituzione degli importi conferiti» e nella consapevolezzadell'esistenza di «una compagine societaria impossidente e priva di redditi persostenere non solo l'impresa economico-finanziata ma finanche le spese di vita»(pag. 20).A tal fine è stata valorizzata l'assenza di qualsiasi verifica in ordine allasituazione patrimoniale e reddituale dei soci e dei garanti, nonché l'insufficienzadelle garanzie personali dagli stessi offerte, già emersa nell'ambito dell'istruttoriacreditizia interna (pag. 21).Particolare rilievo è stato inoltre attribuito alla circostanza che la societàsuccessivamente attinta da confisca fosse stata oggetto di unaripatrimonializzazione mediante un finanziamento soci pari ad euro 100.000.Secondo il Tribunale, tale dato avrebbe dovuto costituire un significativo indice dianomalia, tanto più in presenza di soci privi di adeguata capacità reddituale epatrimoniale e a fronte della stessa valutazione di insufficienza delle garanzieformulata dall'istituto finanziatore.Proprio tali circostanze avrebbero dovuto indurre la banca ad approfondire laprovenienza delle risorse utilizzate per la patrimonializzazione della società,facendo emergere il dubbio che esse provenissero da soggetti diversi da quelliformalmente indicati ovvero da fonti prive di adeguata giustificazione economica,così da porre in discussione la liceità dell'operazione di finanziamento (pag. 26).Parimenti infondata è la censura concernente la natura dell'operazione dianticipo su fatture. La verifica della strumentalità richiesta dall'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 non dipende infatti dalla qualificazione astratta del rapportobancario, bensì dal concreto impiego del credito e dalla funzione economica chel'operazione assume nel contesto dell'attività svolta dal soggetto finanziato. Neconsegue che anche operazioni formalmente strutturate come anticipazioni dicrediti commerciali possono risultare strumentali all'attività illecita qualoraconsentano l'immissione nel circuito economico di risorse funzionali all'attività delproposto o al reimpiego dei relativi proventi.Nel caso di specie, il Tribunale non ha desunto la strumentalità del creditodalla mera tipologia negoziale utilizzata, ma dal complessivo contesto fattualedell'operazione, caratterizzato dall'assenza di adeguate verifiche sulla capacitàpatrimoniale e reddituale dei soci, dalla mancata giustificazione della provenienzadelle risorse impiegate per la patrimonializzazione della società e dallacontestualità temporale tra l'operazione creditizia e il periodo di operativitàdell'attività illecita del prevenuto. La censura, pertanto, non si confronta conl'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita ad isolare unosoltanto dei profili dell'operazione bancaria senza considerare il complessivoquadro argomentativo valorizzato dal giudice del rinvio.2.2. Analogamente, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale haevidenziato che i rapporti contrattuali furono instaurati durante il periodo dipericolosità sociale del proposto sulla base della sola acquisizione di una visuracamerale, senza preventiva acquisizione dei bilanci sociali né di ulteriori elementiidonei a verificare l'effettiva consistenza patrimoniale della società richiedente ilcredito.Il giudice del rinvio ha inoltre esaminato proprio la documentazione che labanca aveva indicato, nel precedente giudizio di legittimità, come decisiva ai finidel riconoscimento della propria buona fede. Tale documentazione, concernentetre distinti rapporti di conto corrente intestati alla società, è stata ritenuta nonsoltanto insufficiente a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi impostidalla normativa antiriciclaggio, ma altresì idonea a far emergere ulteriori elementisintomatici di anomalia.Né è ravvisabile la denunciata violazione del principio del contraddittorio. Glielementi valorizzati dal Tribunale non costituiscono dati estranei al compendiodocumentale acquisito al procedimento, ma risultano ricavati proprio dalladocumentazione bancaria e societaria oggetto di esame nel giudizio di rinvio, ivicompresa quella che la stessa ricorrente aveva indicato nel precedente giudizio dilegittimità come decisiva ai fini della dimostrazione della propria buona fede. Devepertanto escludersi che il provvedimento impugnato abbia fondato la decisione sufatti nuovi sottratti al contraddittorio delle parti, risolvendosi la censura nellacontestazione della valutazione probatoria compiuta dal Tribunale.In particolare, è stato valorizzato il dato relativo all'aumento del capitalesociale intervenuto poco prima della richiesta di concessione del fido, rilevandocome la provenienza delle risorse utilizzate non fosse stata in alcun modoverificata e risultasse difficilmente conciliabile con l'accertata incapacità redditualedei soci.Ne consegue che il Tribunale non ha escluso la buona fede delle ricorrenti perla mera esistenza di irregolarità procedurali o di carenze formali nell'istruttoria delcredito, ma ha ritenuto che proprio tali omissioni abbiano impedito agli istitutibancari di cogliere una pluralità di elementi oggettivamente indicativi dellastrumentalità delle operazioni finanziarie rispetto all'attività illecita del prevenuto,sviluppando così quella verifica controfattuale che la sentenza rescindente avevaespressamente richiesto.Né coglie nel segno l'ulteriore doglianza concernente il giudizio espresso dalTribunale in ordine alla costituzione del pegno su somme proprie della società.Anche a voler prescindere dalla correttezza di tale specifico rilievo, esso nonassume carattere decisivo nell'economia complessiva della motivazione, fondatasu una pluralità di elementi convergenti concernenti l'omessa verifica dellaconsistenza patrimoniale della società, la mancata giustificazione dellaprovenienza delle risorse impiegate per la ricapitalizzazione, l'inadeguatezza dellegaranzie prestate e la complessiva anomalia del rapporto creditizio. La censuranon investe, pertanto, la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato e siappunta su un singolo passaggio argomentativo privo di autonoma efficaciadeterminante.3. In conclusione, con riferimento ad entrambi gli istituti di credito, ilTribunale ha ritenuto che l'erogazione di ingenti somme di denaro sia avvenuta incondizioni tali da escludere una situazione di incolpevole ignoranza dellastrumentalità dell'operazione creditizia, evidenziando come, già sulla base delleinformazioni disponibili all'epoca della concessione del credito, emergesse unasituazione di evidente inaffidabilità economico-patrimoniale del soggettofinanziato. In particolare, è stato sottolineato che la società beneficiaria nonappariva in grado di far fronte agli obblighi restitutori assunti, avuto riguardoall'accertata impossidenza patrimoniale e reddituale dei soci, circostanza cheavrebbe dovuto indurre gli istituti a ritenere che la stessa operasse «attraversorisorse diverse ed estranee da quelle di cui poteva lecitamente disporre» (pag.36).[OSCURATO:PERSONA] ritiene tale apparato motivazionale immune da censure.Il Tribunale ha infatti accertato non soltanto la piena contestualitàtemporale tra l'attività criminosa del proposto e l'erogazione del credito, ma anchela presenza di una pluralità di indicatori sintomatici dai quali desumere, secondoil criterio indicato dall'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, l'esistenza di unaffidamento non incolpevole da parte degli istituti finanziatori.La valutazione è stata compiuta tenendo conto delle condizioni delle parti,delle caratteristiche soggettive del debitore, della natura professionale dell'attivitàsvolta dai creditori e degli specifici obblighi di verifica gravanti sugli operatoribancari, valorizzando una serie di elementi che, se diligentemente esaminati,avrebbero consentito di percepire la pericolosità del soggetto finanziato e lastrumentalità delle operazioni creditizie rispetto all'attività illecita accertata.Il provvedimento impugnato ha dunque assolto in modo congruo all'oneremotivazionale imposto dalla sentenza rescindente, inferendo il difetto di buonafede non dalla mera inosservanza di procedure bancarie o di regole organizzativeinterne, bensì dalla concessione del credito in presenza di gravi e plurimeviolazioni dei doveri di diligenza che, ove correttamente adempiuti, avrebbero resoconoscibili gli elementi sintomatici della provenienza illecita delle risorse e dellastrumentalità del rapporto creditizio.È vero che, come affermato da questa Corte, oggetto del rimprovero nonè l'inosservanza delle prassi bancarie in quanto tale, bensì la consapevolezza o lacolpevole ignoranza della strumentalità del credito concesso (Sez. 5, n. 21011 del08/03/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 286456, in motivazione). Tuttavia, quando,come nel caso di specie, la negligenza del creditore si manifesta attraversol'omessa osservanza di obblighi minimi di verifica imposti sia dalla normativa disettore sia dalle stesse regole prudenziali dell'attività bancaria e tali omissioniimpediscono di cogliere elementi oggettivamente indicativi della provenienza edella destinazione delle risorse, deve escludersi la configurabilità di un affidamentoincolpevole, soprattutto in assenza di specifiche allegazioni idonee a dimostrareche la strumentalità dell'operazione non sarebbe stata percepibile neppureIl ragionamento sviluppato dal Tribunale, consistito nell'inferire laconoscibilità della strumentalità del credito dalla concessione del finanziamentononostante la presenza di molteplici e significativi indici di anomalia, si pone delresto in linea con l'insegnamento delle Sezioni civili, secondo cui la mala fededell'istituto bancario può essere desunta dall'effettiva irragionevolezza del rischioassunto nella concessione del credito, quando l'operazione sia stata deliberata inpresenza di circostanze che avrebbero dovuto imporre ulteriori approfondimentiistruttori (Sez. 1 civ., n. 18610 del 30/06/2021, Rv. 661819).Deve pertanto affermarsi il seguente principio: in tema di misure diprevenzione patrimoniali, la mala fede dell'istituto bancario può essere desuntadall'effettiva irragionevolezza del rischio assunto nella concessione del creditoquando l'operazione sia stata deliberata nonostante la presenza di plurimiindicatori di anomalia che, ove diligentemente esaminati, avrebbero resoconoscibile la strumentalità del finanziamento rispetto all'attività illecita delproposto o al reimpiego dei relativi proventi.4. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA] MiccoliAndreina [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris