CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 23294/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11453-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 574, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto R.G.N. 11453/2020 Cron. Rep. Ud. 18/05/2023 PU rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidenta le - avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 117/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Palermo con la sentenza n. 282/2020 aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare a lui intimato, indata 29.6.2017, da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale aveva ritenuto che le condotte addebitate al Cordaro, consistenti nella mancata emissione e consegna ai clienti, a fronte dell’acquisto di diversificati prodotti, del relativo scontrino fiscale e nell’omesso versamento in cassa della corrispondente somma percepita (in quattro diverse situazioni), costituissero valida ragione del licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione. Avverso detta decisione il Cordaro proponeva ricorso con otto motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], anche proponendo ricorso incidentale condizionato, fondato su di un unico motivo. Il rappresentante della Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso principale, soluzione implicante l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto in forma condizionata. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale: 1)- Con il primo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso ( art 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione quali la “verosimile certezza” degli addebiti contestati, il differente giudizio datoriale su altri episodi di differenze di cassa relativi ad altri lavoratori, la pluralità delle mansioni svolte dal ricorrente. Il motivo si appalesa inammissibile poiché non indica un fatto storico omesso e dirimente rispetto alla decisione, ma ripropone ragioni già valutate dalla corte di merito. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta idoneità a modificare l’esito del giudizio. L’assenza di tali elementi qualificativi della denuncia rende la stessa inammissibile. 2) Con il secondo motivo è dedotta l’omessa e insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto controverso (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla carente motivazione (basata solo su alcune testimonianze) in ordine alla circostanza della consegna di merce senza la consegna dello scontrino fiscale. Anche tale motivo è inammissibilmente prospettato poichè in esso è fatto riferimento alla carenza motivazionale, estranea al perimetro del vizio denunciato. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve infatti essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. n. 8053/2014; Cass.n. 22598/2018) 3)-La terza censura denuncia la violazione degli artt. 414,415 c.p.c., nonché gli artt.1175,1375,1455, 2697 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la errata valutazione di gravità dei fatti addebitati e della mancata considerazione, a tal fine, delle mansioni promiscue svolte dal dipendente. Il motivo, nella sua prospettazione, nasconde, sotto la richiamata violazione di legge, la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.n.8758/017- Cass.n.18721/2018). 4) Con il quarto motivo è dedotta l’omessa e insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto controverso ( art 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo al principio di proporzionalità tra sanzione e condotte. 5)- La quinta censura ha riguardo alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso (art 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo nella condotta addebitata. 6) Con il sesto motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso (art 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla Circolare interna n. 1/2016 emanata dal Direttore dell’autogrill con la quale si disponeva la non contestabilità di ammanchi inferiori a 10 euro. I motivi in esame possono essere trattati congiuntamente poiché riguardanti il denunciato vizio motivazionale inammissibilmente prospettato e comunque invocano un ulteriore esame di merito non consentito in questa sede di legittimità. Si richiamano in proposito i principi su riportati (Cass. Sez.Un.n. 8053/2014; Cass.n. 22598/2018) che escludono qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, e che pure affermano chiaramente l’impossibilità di richiedere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, con trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.n.8758/017- Cass.n.18721/2018). Quanto poi alla Circolare interna n.1/2016 deve inoltre sottolinearsi la carenza di specificità del motivo,non essendo in esso riportato il testo del documento richiamato e non essendo neppure contrastata la statuizione sul punto assunta dalla Corte di merito circa la non vigenza delle disposizioni ivi contenute. 7) Con gli ultimi due motivi parte ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatt o controverso (art 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riguardo alla inesistenza di eccedenze di cassa nei giorni in contestazione, dimostrativo, per la società datrice di lavoro, del fatto addebitato (appropriazione denaro), nonché delle testimonianze rese dai testi della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente in entrambi i casi si duole della valutazione svolta dalla corte di merito e della mancata considerazione che la contestazione, così architettata , fosse frutto di una diabolica strategia aziendale. Anche tali censure sono affette da inammissibile prospettazione poiché richiedono una rivisitazione di circostanze di fatto già valutate dal giudice d’appello con apprezzamento del merito della vicenda che non è suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede di legittimità (Cass.n.8758/017- Cass.n.18721/2018). Per le ragioni espresse il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Ricorso incidentale condizionato. 1)Con unico motivo la società ricorrente incidentale denuncia la violazione efalsa applicazi one degli artt. 414,416,421 c.p.c. ( art. 360 co.1.n. 3 c.p.c.) per la mancata autorizzazione del giudice d’appello circa la richiesta produzione in giudizio di documentazione. Il motivo, proposto in via incidentale condizionata all’eventuale accoglimentodel ricorso principale, è assorbito dalla decisione di inammissibilità dello stesso. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, atitolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell