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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1963

Cassazione n. 27922/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 2 novembre 2023 con cui il Tribunale di Sondrio aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato a lui ascritto sub A) della contestazione, nel quale è stato considerato assorbito anche quello contestato sub B); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui in Giudici del merito non avevano ritenuto un falso innocuo l'omessa indicazione dei saldi negativi del proprio "conto giuochi" in sede di richiesta di concessione del reddito di cittadinanza; che con l'ultimo motivo il ricorrente eccepiva il l'errore di legge lamentando il fatto che i Giudici del merito avrebbero valutato in modo incongruo le risultanze dei saldi di conto corrente ai fini della correttezza delle dichiarazioni rese dal prevenuto nella richiesta di concessione del reddito di cittadinanza.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di richiesta di concessione del reddito di cittadinanza, risultano manifestamente infondati; osserva il Collegio che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, chiarita la doverosità della dichiarazione anche di eventuali entrate derivante da vincite al gioco e omesse dal ricorrente, ha correttamente escluso che tale omissione potesse ricadere nell'ambito dell'invocato falso innocuo e accertato la penale responsabilità dell'imputato; che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2024 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 2 novembre 2023 con cui il Tribunale di Sondrio aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato a lui ascritto sub A) della contestazione, nel quale è stato considerato assorbito anche quello contestato sub B); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui in Giudici del merito non avevano ritenuto un falso innocuo l'omessa indicazione dei saldi negativi del proprio "conto giuochi" in sede di richiesta di concessione del reddito di cittadinanza; che con l'ultimo motivo il ricorrente eccepiva il l'errore di legge lamentando il fatto che i Giudici del merito avrebbero valutato in modo incongruo le risultanze dei saldi di conto corrente ai fini della correttezza delle dichiarazioni rese dal prevenuto nella richiesta di concessione del reddito di cittadinanza. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di richiesta di concessione del reddito di cittadinanza, risultano manifestamente infondati; osserva il Collegio che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, chiarita la doverosità della dichiarazione anche di eventuali entrate derivante da vincite al gioco e omesse dal ricorrente, ha correttamente escluso che tale omissione potesse ricadere nell'ambito dell'invocato falso innocuo e accertato la penale responsabilità dell'imputato; che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 27922/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris