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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2025

ECLI:EU:C:2025:215
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0351 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 119, paragrafo 3 – Errore commesso nel rilascio di certificati di circolazione delle merci – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee – Appendice I – Articolo 32 – Cooperazione amministrativa – Controllo della prova dell’origine» Nella causa C‑351/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém, Ungheria), con decisione del 29 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2024, nel procedimento

C/C [OSCURATO:PERSONA].

contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo ungherese, da M.Z.

Fehér e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da O. Dani, A. Demeneix e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012 ( GU 2013, L 54, pag. 3 ; in prosieguo: la «Convenzione regionale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la C/C [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «C/C») e la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA] (Direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: la «direzione dei ricorsi») in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda di sgravio dei dazi doganali presentata dalla C/C.

Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 15 del codice doganale, intitolato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali», dispone quanto segue: «1.

Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all’articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo». 4 L’articolo 116 di detto codice, intitolato «Disposizioni generali», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi: (…) c) errore delle autorità competenti; (…)». 5 L’articolo 119 di detto codice, dal titolo «Errore delle autorità competenti», è così formulato: «1.

In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede. (…).

3. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. (…)».

Convenzione regionale 6 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la Convenzione regionale stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione stessa. 7 L’appendice I della Convenzione regionale verte sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa.

Il titolo V di detta appendice, rubricato «Prova dell’origine», comprende l’articolo 15, intitolato «Prescrizioni generali».

Tale articolo, al paragrafo 1, enuncia: «I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all’importazione nelle altre parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IIIa; (…)». 8 Nell’ambito del titolo VI di detta appendice, intitolato «Metodi di cooperazione amministrativa», l’articolo 31, dal titolo, «Cooperazione amministrativa», così dispone: «1.

Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR‑MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR‑MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR‑MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR‑MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti». 9 L’articolo 32 della medesima appendice, anch’esso compreso nel titolo VI di quest’ultima, è intitolato «Controllo delle prove dell’origine» e prevede quanto segue: «1.

Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR‑MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR‑MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto.

Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi della presente convenzione.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Nel corso del mese di febbraio 2022, la C/C, operante in qualità di rappresentante doganale indiretto della società importatrice Best‑[OSCURATO:PERSONA]., ha sollecitato la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]- és Vámigazgatósága (Direzione dipartimentale del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità doganale di primo grado») ai fini dell’immissione in libera pratica di mandarini freschi spediti dal Kosovo e certificati originari della Turchia secondo i certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali kosovare (in prosieguo: i «certificati di circolazione controversi»). 11 Successivamente a tale immissione in libera pratica, l’autorità doganale di primo grado ha ordinato, il 5 maggio 2023, un controllo a posteriori , nel corso del quale ha constatato che i certificati di circolazione controversi non erano conformi alle disposizioni della Convenzione regionale, né a quelle della comunicazione della Commissione 2021/C 418/12, relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione ( GU 2021, C 418, pag. 24 ; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»), a motivo del fatto che le merci in questione, in quanto prodotti agricoli, non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale nell’ambito dei rapporti tra l’Unione europea, il Kosovo e la Turchia.

Oltre a ciò, tale trattamento non avrebbe neppure potuto essere certificato dalle autorità doganali kosovare. 12 Pertanto, l’autorità doganale di primo grado ha, con decisione del 16 agosto 2023, fissato a 2580000 fiorini ungheresi (HUF) (EUR 6350 circa) l’importo complessivo dei dazi doganali da riscuotere a posteriori , ingiungendo alla C/C di pagare tale somma. 13 Il 18 agosto 2023, la C/C ha presentato dinanzi all’autorità doganale di primo grado una domanda di sgravio dei dazi doganali a titolo, segnatamente, dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale.

A sostegno di tale domanda, la C/C ha fatto valere che i presupposti dell’articolo 119, paragrafo 3, di detto codice erano soddisfatti, nella misura in cui, poiché i certificati di circolazione controversi erano stati rilasciati dalle autorità doganali kosovare sulla base del sistema di cooperazione amministrativa istituito dalla Convenzione regionale, bisognava ritenere che l’errore che viziava tali certificati dovesse considerarsi quale «errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto», ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice, senza che occorresse procedere ad altre verifiche al riguardo. 14 Avendo l’autorità doganale di primo grado respinto la domanda della C/C, quest’ultima ha sottoposto un reclamo alla direzione dei ricorsi, la quale ha confermato la decisione dell’autorità doganale di primo grado. 15 Nella sua decisione, la direzione dei ricorsi ha, segnatamente, ritenuto che i certificati di circolazione controversi non fossero stati rilasciati sulla base del sistema di cooperazione amministrativa istituito dall’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale, sicché non si applicava l’eccezione prevista dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale e occorreva, pertanto, verificare, in conformità all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice, se la C/C avrebbe potuto ragionevolmente scoprire l’errore delle autorità doganali kosovare. 16 Orbene, secondo la direzione dei ricorsi, sebbene le autorità doganali kosovare avessero commesso un errore, la C/C avrebbe potuto ragionevolmente scoprire quest’ultimo, dal momento che essa esercitava la propria attività professionale nel settore doganale, che essa disponeva delle necessarie autorizzazioni in materia e che beneficiava delle conoscenze nonché dell’esperienza appropriate in materia di sdoganamento.

Pertanto, essa avrebbe dovuto scoprire che i certificati di circolazione controversi erano inficiati da un errore, dato che quest’ultimo risultava chiaramente da tali documenti. 17 La C/C ha proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém, Ungheria), odierno giudice del rinvio, un ricorso inteso a che tale giudice annulli la decisione della direzione dei ricorsi nonché la decisione dell’autorità doganale di primo grado, e ingiunga a quest’ultima autorità di avviare un nuovo procedimento. 18 La C/C ha fatto valere che l’articolo 119, paragrafi 1 e 3, del codice doganale si applicava alla sua situazione, dal momento che i certificati di circolazione in questione erano stati rilasciati nell’ambito di una «cooperazione amministrativa», ai sensi dell’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale.

A titolo di tale cooperazione amministrativa, le autorità doganali si sarebbero impegnate a comunicarsi reciprocamente le impronte dei timbri e gli indirizzi di contatto.

Nel caso di specie, il fatto che le autorità doganali kosovare abbiano utilizzato, ai fini del rilascio dei certificati di circolazione controversi, gli originali dei timbri comunicati per il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 attesterebbe che le suddette autorità doganali agivano nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale. 19 Inoltre, la C/C ha sostenuto che l’autorità doganali ungheresi avrebbero dovuto avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e interpellare le autorità doganali kosovare affinché verificassero l’esattezza del contenuto dei certificati di circolazione controversi.

La C/C ha ritenuto di poter legittimamente e in buona fede considerare che le autorità doganali kosovare avevano rilasciato i certificati di circolazione controversi applicando correttamente le disposizioni di detta convenzione. 20 Dinanzi al giudice del rinvio, la direzione dei ricorsi ha fatto valere che, in virtù della Convenzione regionale e della comunicazione della Commissione, le autorità doganali del paese esportatore, cioè il Kosovo, non potevano legalmente certificare che le merci avevano come luogo di origine preferenziale la Turchia.

Secondo la suddetta direzione, si può procedere al controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale ogni qualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano «validi motivi» per dubitare, segnatamente, dell’autenticità dei documenti.

Tuttavia, la direzione dei ricorsi non avrebbe mai nutrito semplici dubbi in merito ai certificati di circolazione controversi, in quanto sarebbe stato possibile stabilire con certezza che tali documenti erano viziati da un errore e inidonei a certificare il luogo di origine, sicché non vi sarebbero stati i presupposti per avviare la procedura di controllo delle prove dell’origine contemplata dalla disposizione summenzionata.

Peraltro, il fatto che le autorità doganali kosovare abbiano fatto uso dei modelli di timbri utilizzati per il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 non potrebbe essere considerato come una circostanza che dimostri l’esistenza di una «cooperazione amministrativa». 21 Inoltre, la direzione dei ricorsi ha rilevato che la C/C, avendo le conoscenze e l’esperienza professionali appropriate nel settore doganale, poteva ragionevolmente scoprire l’errore da cui erano viziati i certificati di circolazione controversi.

Inoltre, in virtù dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, la questione della buona fede della C/C dovrebbe essere esaminata separatamente da quella se essa potesse ragionevolmente scoprire tale errore, dato che tali condizioni sono cumulative.

Di conseguenza, il fatto che la C/C abbia agito in buona fede non escluderebbe che essa avrebbe potuto ragionevolmente scoprire il suddetto errore.

Infine, la direzione dei ricorsi ha fatto valere che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, il deposito di una dichiarazione doganale rendeva la persona che la effettuava responsabile dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti che accompagnavano la dichiarazione. 22 Il giudice del rinvio osserva che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che le merci in questione, in quanto prodotti agricoli, non erano suscettibili di rientrare nel cumulo diagonale, sicché i certificati di circolazione controversi erano viziati da un errore quanto al loro contenuto.

Pertanto, l’autorità doganale di primo grado avrebbe preso la propria decisione senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e non avrebbe chiesto alle autorità doganali kosovare di verificare la conformità della prova dell’origine.

Infatti, l’autorità doganale di primo grado avrebbe avuto non già «validi motivi» per dubitare della conformità dei certificati di circolazione controversi, bensì la certezza che tali certificati erano stati emessi in violazione delle disposizioni della convenzione summenzionata e che le autorità doganali della parte contraente esportatrice non potevano certificare l’origine che permetteva di beneficiare del trattamento preferenziale. 23 Secondo il giudice del rinvio, se, allorché scoprono un errore nella prova dell’origine, le autorità doganali della parte contraente importatrice devono necessariamente e obbligatoriamente avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e se risulta da tale procedimento che la prova dell’origine è inesatta, occorre considerare, conformemente all’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, che la ricorrente di cui al procedimento principale non poteva ragionevolmente scoprire tale errore. 24 Detto giudice ritiene che non risulti chiaramente dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale se le autorità doganali, allorché scoprono un errore nella prova dell’origine, possano constatare il carattere inesatto di tale prova senza avviare il suddetto procedimento di controllo. 25 Alla luce di tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 119, paragrafo 3, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in virtù della quale si dichiara che una prova dell’origine è inesatta senza dare corso al procedimento stabilito dall’articolo 32 dell’appendice I della [Convenzione regionale]».

Sulla questione pregiudiziale 26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato. 27 L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale stabilisce che, nell’ambito del trattamento preferenziale delle merci concesso sulla base di un sistema di cooperazione amministrativa coinvolgente le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, il rilascio, da parte di tali autorità, di un certificato inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice. 28 Quanto alla Convenzione regionale, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi di libero scambio conclusi tra le parti contraenti di tale convenzione, tra le quali figurano l’Unione, la Repubblica di Turchia e il Kosovo.

L’appendice I di detta convenzione espone le regole generali relative alla definizione della nozione di «prodotti originari».

L’articolo 15, paragrafo 1, della medesima convenzione prevede, in particolare, che tra le prove dell’origine che possono essere presentate quando dei prodotti originari vengono importati in altre parti contraenti figura il certificato di circolazione delle merci EUR.1. 29 L’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, intitolato «Controllo delle prove dell’origine», è contenuto nel titolo VI di tale appendice, intitolato «Metodi di cooperazione amministrativa».

Tale articolo 32 prevede, al paragrafo 1, che «[i]l controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione». 30 Come risulta, segnatamente, dai paragrafi 2, 3 e 5 del citato articolo 32, il controllo a posteriori delle prove dell’origine, che è giustificato da validi motivi che le autorità doganali della parte contraente importatrice hanno per dubitare dell’autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dalla Convenzione regionale, presuppone una cooperazione amministrativa tra tali autorità doganali e quelle della parte contraente esportatrice, ai sensi dell’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale, considerato nel suo insieme. 31 Orbene, la semplice emissione di un certificato di circolazione delle merci in applicazione della convenzione regionale non implica, di per sé, una cooperazione amministrativa ai sensi della citata disposizione, considerata nel suo insieme. 32 Inoltre, come sostenuto, in sostanza, dal governo ungherese e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale non discende che le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano l’obbligo di avviare sistematicamente un procedimento di controllo della prova dell’origine qualora esse constatino l’esistenza di un errore relativo alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della suddetta convenzione. 33 Pertanto, l’obbligo di avviare una siffatta procedura non sussiste qualora le suddette autorità doganali siano in grado di constatare senz’altro, senza che sia necessaria alcuna investigazione, che la prova dell’origine è inesatta.

Questa situazione si realizzerebbe, segnatamente, ove risultasse che il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice è viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della Convenzione regionale. 34 Peraltro, secondo la nota intitolata «Articolo 33 – Rifiuto del regime preferenziale senza verifica» della comunicazione della Commissione 2007/C 83/01, recante le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine ( GU 2007, C 83, pag. 1 ), la prova dell’origine è considerata «inapplicabile» segnatamente quando i prodotti ai quali si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR‑MED non beneficiano del regime preferenziale.

In questo caso, il certificato in questione deve dunque essere considerato inapplicabile, senza che sia necessario rivolgersi alle autorità doganali della parte contraente esportatrice. 35 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottolineato che era pacifico tra le parti del procedimento principale che, in virtù delle norme in vigore, il cumulo diagonale non era applicabile alle merci in discussione nel giudizio a quo , vale a dire mandarini freschi originari della Turchia e spediti dal Kosovo verso l’Ungheria, così che i certificati di circolazione controversi, emessi dalle autorità doganali kosovare, erano viziati da un errore. 36 Per quanto riguarda le conseguenze di un errore commesso dalle autorità doganali competenti, l’articolo 119, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce che, qualora, a seguito di tale errore, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata fosse inferiore all’importo esigibile, si procede al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, purché il debitore non potesse ragionevolmente scoprire tale errore ed abbia agito in buona fede.

Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, di detto codice, si ritiene che configuri un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, il rilascio, da parte delle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, di un certificato inesatto, quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge dette autorità. 37 Come la Commissione ha fatto osservare, l’obiettivo di tali disposizioni è di proteggere il legittimo affidamento del debitore e di stabilire le condizioni alle quali gli errori commessi dalle autorità doganali competenti creano un legittimo affidamento in capo al debitore stesso. 38 Per contro, le suddette disposizioni, e in particolare l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, non hanno lo scopo di definire le condizioni alle quali la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali interessate deve essere messa in atto.

In realtà, tale disposizione si limita a qualificare come errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto l’errore che vizi un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, qualora il trattamento preferenziale delle merci venga concesso sulla base di un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge tali autorità. 39 Pertanto, tale disposizione non può, come tale, ostare a che le autorità doganali dello Stato membro di importazione constatino che il certificato di circolazione utilizzato come prova dell’origine di una merce è viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tale merce di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della Convenzione regionale, senza per questo avviare il procedimento di cooperazione amministrativa previsto dall’articolo 32 dell’appendice I di detta convenzione. 40 Per ogni fine utile, occorre rilevare che, qualora un certificato di circolazione delle merci, che viene rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione in rapporto con il trattamento preferenziale delle merci, al di fuori di un sistema di cooperazione amministrativa, si riveli inesatto, la presunzione legale istituita dall’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, in virtù della quale il rilascio di un certificato siffatto è considerato quale errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, non è applicabile, e occorre allora verificare se, nei fatti, tale debitore avrebbe potuto o no ragionevolmente scoprire tale errore, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, di detto codice. 41 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato.

Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione europea sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0351 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 119, paragrafo 3 – Errore commesso nel rilascio di certificati di circolazione delle merci – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee – Appendice I – Articolo 32 – Cooperazione amministrativa – Controllo della prova dell’origine» Nella causa C‑351/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém, Ungheria), con decisione del 29 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2024, nel procedimento C/C [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da O. Dani, A. Demeneix e F. Moro, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012 ( GU 2013, L 54, pag. 3 ; in prosieguo: la «Convenzione regionale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la C/C [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «C/C») e la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA] (Direzione dei ricorsi dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: la «direzione dei ricorsi») in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda di sgravio dei dazi doganali presentata dalla C/C. Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 15 del codice doganale, intitolato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali», dispone quanto segue: «1.   Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli. 2.   La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma. Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all’articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo». 4 L’articolo 116 di detto codice, intitolato «Disposizioni generali», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi: (…) c) errore delle autorità competenti; (…)». 5 L’articolo 119 di detto codice, dal titolo «Errore delle autorità competenti», è così formulato: «1.   In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede. (…). 3.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. (…)». Convenzione regionale 6 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la Convenzione regionale stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti della convenzione stessa. 7 L’appendice I della Convenzione regionale verte sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa. Il titolo V di detta appendice, rubricato «Prova dell’origine», comprende l’articolo 15, intitolato «Prescrizioni generali». Tale articolo, al paragrafo 1, enuncia: «I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all’importazione nelle altre parti contraenti, delle disposizioni degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IIIa; (…)». 8 Nell’ambito del titolo VI di detta appendice, intitolato «Metodi di cooperazione amministrativa», l’articolo 31, dal titolo, «Cooperazione amministrativa», così dispone: «1.   Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR‑MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR‑MED. 2.   Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR‑MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR‑MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti». 9 L’articolo 32 della medesima appendice, anch’esso compreso nel titolo VI di quest’ultima, è intitolato «Controllo delle prove dell’origine» e prevede quanto segue: «1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione. 2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR‑MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR‑MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3.   Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4.   Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti e se soddisfino gli altri obblighi della presente convenzione. 6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 Nel corso del mese di febbraio 2022, la C/C, operante in qualità di rappresentante doganale indiretto della società importatrice Best‑[OSCURATO:PERSONA]., ha sollecitato la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]- és Vámigazgatósága (Direzione dipartimentale del [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] dell’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (in prosieguo: l’«autorità doganale di primo grado») ai fini dell’immissione in libera pratica di mandarini freschi spediti dal Kosovo e certificati originari della Turchia secondo i certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali kosovare (in prosieguo: i «certificati di circolazione controversi»). 11 Successivamente a tale immissione in libera pratica, l’autorità doganale di primo grado ha ordinato, il 5 maggio 2023, un controllo a posteriori , nel corso del quale ha constatato che i certificati di circolazione controversi non erano conformi alle disposizioni della Convenzione regionale, né a quelle della comunicazione della Commissione 2021/C 418/12, relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione ( GU 2021, C 418, pag. 24 ; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»), a motivo del fatto che le merci in questione, in quanto prodotti agricoli, non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale nell’ambito dei rapporti tra l’Unione europea, il Kosovo e la Turchia. Oltre a ciò, tale trattamento non avrebbe neppure potuto essere certificato dalle autorità doganali kosovare. 12 Pertanto, l’autorità doganale di primo grado ha, con decisione del 16 agosto 2023, fissato a 2580000 fiorini ungheresi (HUF) (EUR 6350 circa) l’importo complessivo dei dazi doganali da riscuotere a posteriori , ingiungendo alla C/C di pagare tale somma. 13 Il 18 agosto 2023, la C/C ha presentato dinanzi all’autorità doganale di primo grado una domanda di sgravio dei dazi doganali a titolo, segnatamente, dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale. A sostegno di tale domanda, la C/C ha fatto valere che i presupposti dell’articolo 119, paragrafo 3, di detto codice erano soddisfatti, nella misura in cui, poiché i certificati di circolazione controversi erano stati rilasciati dalle autorità doganali kosovare sulla base del sistema di cooperazione amministrativa istituito dalla Convenzione regionale, bisognava ritenere che l’errore che viziava tali certificati dovesse considerarsi quale «errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto», ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice, senza che occorresse procedere ad altre verifiche al riguardo. 14 Avendo l’autorità doganale di primo grado respinto la domanda della C/C, quest’ultima ha sottoposto un reclamo alla direzione dei ricorsi, la quale ha confermato la decisione dell’autorità doganale di primo grado. 15 Nella sua decisione, la direzione dei ricorsi ha, segnatamente, ritenuto che i certificati di circolazione controversi non fossero stati rilasciati sulla base del sistema di cooperazione amministrativa istituito dall’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale, sicché non si applicava l’eccezione prevista dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale e occorreva, pertanto, verificare, in conformità all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice, se la C/C avrebbe potuto ragionevolmente scoprire l’errore delle autorità doganali kosovare. 16 Orbene, secondo la direzione dei ricorsi, sebbene le autorità doganali kosovare avessero commesso un errore, la C/C avrebbe potuto ragionevolmente scoprire quest’ultimo, dal momento che essa esercitava la propria attività professionale nel settore doganale, che essa disponeva delle necessarie autorizzazioni in materia e che beneficiava delle conoscenze nonché dell’esperienza appropriate in materia di sdoganamento. Pertanto, essa avrebbe dovuto scoprire che i certificati di circolazione controversi erano inficiati da un errore, dato che quest’ultimo risultava chiaramente da tali documenti. 17 La C/C ha proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém, Ungheria), odierno giudice del rinvio, un ricorso inteso a che tale giudice annulli la decisione della direzione dei ricorsi nonché la decisione dell’autorità doganale di primo grado, e ingiunga a quest’ultima autorità di avviare un nuovo procedimento. 18 La C/C ha fatto valere che l’articolo 119, paragrafi 1 e 3, del codice doganale si applicava alla sua situazione, dal momento che i certificati di circolazione in questione erano stati rilasciati nell’ambito di una «cooperazione amministrativa», ai sensi dell’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale. A titolo di tale cooperazione amministrativa, le autorità doganali si sarebbero impegnate a comunicarsi reciprocamente le impronte dei timbri e gli indirizzi di contatto. Nel caso di specie, il fatto che le autorità doganali kosovare abbiano utilizzato, ai fini del rilascio dei certificati di circolazione controversi, gli originali dei timbri comunicati per il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 attesterebbe che le suddette autorità doganali agivano nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale. 19 Inoltre, la C/C ha sostenuto che l’autorità doganali ungheresi avrebbero dovuto avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e interpellare le autorità doganali kosovare affinché verificassero l’esattezza del contenuto dei certificati di circolazione controversi. La C/C ha ritenuto di poter legittimamente e in buona fede considerare che le autorità doganali kosovare avevano rilasciato i certificati di circolazione controversi applicando correttamente le disposizioni di detta convenzione. 20 Dinanzi al giudice del rinvio, la direzione dei ricorsi ha fatto valere che, in virtù della Convenzione regionale e della comunicazione della Commissione, le autorità doganali del paese esportatore, cioè il Kosovo, non potevano legalmente certificare che le merci avevano come luogo di origine preferenziale la Turchia. Secondo la suddetta direzione, si può procedere al controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale ogni qualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano «validi motivi» per dubitare, segnatamente, dell’autenticità dei documenti. Tuttavia, la direzione dei ricorsi non avrebbe mai nutrito semplici dubbi in merito ai certificati di circolazione controversi, in quanto sarebbe stato possibile stabilire con certezza che tali documenti erano viziati da un errore e inidonei a certificare il luogo di origine, sicché non vi sarebbero stati i presupposti per avviare la procedura di controllo delle prove dell’origine contemplata dalla disposizione summenzionata. Peraltro, il fatto che le autorità doganali kosovare abbiano fatto uso dei modelli di timbri utilizzati per il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 non potrebbe essere considerato come una circostanza che dimostri l’esistenza di una «cooperazione amministrativa». 21 Inoltre, la direzione dei ricorsi ha rilevato che la C/C, avendo le conoscenze e l’esperienza professionali appropriate nel settore doganale, poteva ragionevolmente scoprire l’errore da cui erano viziati i certificati di circolazione controversi. Inoltre, in virtù dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale, la questione della buona fede della C/C dovrebbe essere esaminata separatamente da quella se essa potesse ragionevolmente scoprire tale errore, dato che tali condizioni sono cumulative. Di conseguenza, il fatto che la C/C abbia agito in buona fede non escluderebbe che essa avrebbe potuto ragionevolmente scoprire il suddetto errore. Infine, la direzione dei ricorsi ha fatto valere che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, il deposito di una dichiarazione doganale rendeva la persona che la effettuava responsabile dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti che accompagnavano la dichiarazione. 22 Il giudice del rinvio osserva che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che le merci in questione, in quanto prodotti agricoli, non erano suscettibili di rientrare nel cumulo diagonale, sicché i certificati di circolazione controversi erano viziati da un errore quanto al loro contenuto. Pertanto, l’autorità doganale di primo grado avrebbe preso la propria decisione senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e non avrebbe chiesto alle autorità doganali kosovare di verificare la conformità della prova dell’origine. Infatti, l’autorità doganale di primo grado avrebbe avuto non già «validi motivi» per dubitare della conformità dei certificati di circolazione controversi, bensì la certezza che tali certificati erano stati emessi in violazione delle disposizioni della convenzione summenzionata e che le autorità doganali della parte contraente esportatrice non potevano certificare l’origine che permetteva di beneficiare del trattamento preferenziale. 23 Secondo il giudice del rinvio, se, allorché scoprono un errore nella prova dell’origine, le autorità doganali della parte contraente importatrice devono necessariamente e obbligatoriamente avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale e se risulta da tale procedimento che la prova dell’origine è inesatta, occorre considerare, conformemente all’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale, che la ricorrente di cui al procedimento principale non poteva ragionevolmente scoprire tale errore. 24 Detto giudice ritiene che non risulti chiaramente dall’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale se le autorità doganali, allorché scoprono un errore nella prova dell’origine, possano constatare il carattere inesatto di tale prova senza avviare il suddetto procedimento di controllo. 25 Alla luce di tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Veszprém) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 119, paragrafo 3, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in virtù della quale si dichiara che una prova dell’origine è inesatta senza dare corso al procedimento stabilito dall’articolo 32 dell’appendice I della [Convenzione regionale]». Sulla questione pregiudiziale 26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato. 27 L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale stabilisce che, nell’ambito del trattamento preferenziale delle merci concesso sulla base di un sistema di cooperazione amministrativa coinvolgente le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, il rilascio, da parte di tali autorità, di un certificato inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), di detto codice. 28 Quanto alla Convenzione regionale, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi di libero scambio conclusi tra le parti contraenti di tale convenzione, tra le quali figurano l’Unione, la Repubblica di Turchia e il Kosovo. L’appendice I di detta convenzione espone le regole generali relative alla definizione della nozione di «prodotti originari». L’articolo 15, paragrafo 1, della medesima convenzione prevede, in particolare, che tra le prove dell’origine che possono essere presentate quando dei prodotti originari vengono importati in altre parti contraenti figura il certificato di circolazione delle merci EUR.1. 29 L’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, intitolato «Controllo delle prove dell’origine», è contenuto nel titolo VI di tale appendice, intitolato «Metodi di cooperazione amministrativa». Tale articolo 32 prevede, al paragrafo 1, che «[i]l controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione». 30 Come risulta, segnatamente, dai paragrafi 2, 3 e 5 del citato articolo 32, il controllo a posteriori delle prove dell’origine, che è giustificato da validi motivi che le autorità doganali della parte contraente importatrice hanno per dubitare dell’autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dalla Convenzione regionale, presuppone una cooperazione amministrativa tra tali autorità doganali e quelle della parte contraente esportatrice, ai sensi dell’articolo 31 dell’appendice I della Convenzione regionale, considerato nel suo insieme. 31 Orbene, la semplice emissione di un certificato di circolazione delle merci in applicazione della convenzione regionale non implica, di per sé, una cooperazione amministrativa ai sensi della citata disposizione, considerata nel suo insieme. 32 Inoltre, come sostenuto, in sostanza, dal governo ungherese e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, dall’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale non discende che le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano l’obbligo di avviare sistematicamente un procedimento di controllo della prova dell’origine qualora esse constatino l’esistenza di un errore relativo alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della suddetta convenzione. 33 Pertanto, l’obbligo di avviare una siffatta procedura non sussiste qualora le suddette autorità doganali siano in grado di constatare senz’altro, senza che sia necessaria alcuna investigazione, che la prova dell’origine è inesatta. Questa situazione si realizzerebbe, segnatamente, ove risultasse che il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice è viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della Convenzione regionale. 34 Peraltro, secondo la nota intitolata «Articolo 33 – Rifiuto del regime preferenziale senza verifica» della comunicazione della Commissione 2007/C 83/01, recante le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine ( GU 2007, C 83, pag. 1 ), la prova dell’origine è considerata «inapplicabile» segnatamente quando i prodotti ai quali si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR‑MED non beneficiano del regime preferenziale. In questo caso, il certificato in questione deve dunque essere considerato inapplicabile, senza che sia necessario rivolgersi alle autorità doganali della parte contraente esportatrice. 35 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottolineato che era pacifico tra le parti del procedimento principale che, in virtù delle norme in vigore, il cumulo diagonale non era applicabile alle merci in discussione nel giudizio a quo , vale a dire mandarini freschi originari della Turchia e spediti dal Kosovo verso l’Ungheria, così che i certificati di circolazione controversi, emessi dalle autorità doganali kosovare, erano viziati da un errore. 36 Per quanto riguarda le conseguenze di un errore commesso dalle autorità doganali competenti, l’articolo 119, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce che, qualora, a seguito di tale errore, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata fosse inferiore all’importo esigibile, si procede al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, purché il debitore non potesse ragionevolmente scoprire tale errore ed abbia agito in buona fede. Ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, di detto codice, si ritiene che configuri un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, il rilascio, da parte delle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, di un certificato inesatto, quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge dette autorità. 37 Come la Commissione ha fatto osservare, l’obiettivo di tali disposizioni è di proteggere il legittimo affidamento del debitore e di stabilire le condizioni alle quali gli errori commessi dalle autorità doganali competenti creano un legittimo affidamento in capo al debitore stesso. 38 Per contro, le suddette disposizioni, e in particolare l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, non hanno lo scopo di definire le condizioni alle quali la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali interessate deve essere messa in atto. In realtà, tale disposizione si limita a qualificare come errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto l’errore che vizi un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, qualora il trattamento preferenziale delle merci venga concesso sulla base di un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge tali autorità. 39 Pertanto, tale disposizione non può, come tale, ostare a che le autorità doganali dello Stato membro di importazione constatino che il certificato di circolazione utilizzato come prova dell’origine di una merce è viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tale merce di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione della Convenzione regionale, senza per questo avviare il procedimento di cooperazione amministrativa previsto dall’articolo 32 dell’appendice I di detta convenzione. 40 Per ogni fine utile, occorre rilevare che, qualora un certificato di circolazione delle merci, che viene rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione in rapporto con il trattamento preferenziale delle merci, al di fuori di un sistema di cooperazione amministrativa, si riveli inesatto, la presunzione legale istituita dall’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, in virtù della quale il rilascio di un certificato siffatto è considerato quale errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, non è applicabile, e occorre allora verificare se, nei fatti, tale debitore avrebbe potuto o no ragionevolmente scoprire tale errore, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, di detto codice. 41 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del codice doganale, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione europea sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris