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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05991/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazio, ROMA n.6249/2016 depositata i l 19/10/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e diritto. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del suo veicolo, unitamente agli atti presupposti, per omessa notifica delle cartelle esattoriali relative adimposta di registro ed addizionale Irpef.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado per vizio di motivazione e tardività del deposito della relativa documentazione, ma rigettato all’esito dell’appello, previa valutazione di ammissibilità della documentazione prodotta tardivamente. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con otto motivi, integrati anche da memoria.

4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

5. l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;

6. Con ordinanza interlocutoria n. 33080/2024 è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dell’appello per verificare le modalità della notificazione dell’atto di impugnazione (tramite PEC). ^^^^^^^^^^^

1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo stata rilevata la inesistenza della notifica dell’appello (effettuata a mezzo p.e.c. in data 1° dicembre 2015 e, quindi, prima dell’estensione del telematicoal processo tributario, che risale solo al 15 aprile 2017) e la sua conseguente inammissibilità; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 345 cod. proc. civ. e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che 111 Cost. e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante la illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’ammissibilità della tardiva produzione documentale; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 139 cod. proc. civ., nonché 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi riconoscere al concessionario la libertà di notificare gli atti tramite la spedizione postale e non avendo, comunque, il concessionario fornito la prova in giudizio della notifica delle cartelle esattoriali; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che impone che la notifica della cartella sia effettuata da un messo esattoriale o da un pubblico ufficiale, mentre, nel caso di specie, non vi è certezza del soggetto che vi ha proceduto; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.140 cod. proc. civ., con riferimento alla cartella 09720090280319071000, che non si è perfezionata, stante il trasferimento del destinatario; 6) l’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, cioè, circa l’avvenuta prescrizione del credito di cui alla cartella 09720090280319071000; 7) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla cartella esattoriale n. 0972020009671087100, non avendo il giudice di appello verificato la ritualità della notifica, che risulta nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa; 8) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 36 della legge n. 31 del 2008 in ordine alla cartella 097202002134555488000, la cui notifica è nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa. 2.In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che, come già osservato nella citata ordinanza interlocutoria, nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico, per cui deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, hanno dato attuazione all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, tale notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941).

Deve, inoltre, tenersi conto che le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017 e, cioè, in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (v. il d.m. 15 dicembre2016).

Acquisito il fascicolo d’ufficio, emerge la notifica a mezzo PEC dell’impugnazione prima dell’introduzione nel Lazio del processo tributario telematico.

La questione dirimente risulta, pertanto, la considerazione della notifica a mezzo PEC come inesistente o nulla, in quest’ultima ipotesi sanabile; per l’inesistenza,vedi ordinanza Sez. 6, n. 15109 del 2018, Rv. 649207 e Sez. 5, n. 8246 del 2025: “l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione della parte convenuta”.

Invece le Sezioni Unite hanno stabilito un diverso principio: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603 -01).

Per il ricorso per cassazione la notifica a mezzo PEC è stata ritenuta non inesistente: «In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata» (Cass. Sez. 5, 04/12/2023, n. 33707, Rv. 669838 - 01).

Alcune decisioni (v.

Cass. n. 585/25; Cass. n. 29208/24)hanno affermato la nullità sanabile, ma nel caso (opposto al presente) di notifica cartacea in vigenza dell’obbligo telematico.

In considerazione dell’aspetto ordinamentale che la decisione comporta, deve disporsi pubblica udienza per la decisione, con l’apporto delle parti e della Procura Generale, sulla rilevante questione se la notifica a mezzo PECdell’atto di impugnazione (prima del l’introduzione del processo telematico) debba essere considerata inesistente o nulla con conseguente sanatoria dell’art. 156 cod. proc. civ..

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazio, ROMA n.6249/2016 depositata i l 19/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e diritto. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del suo veicolo, unitamente agli atti presupposti, per omessa notifica delle cartelle esattoriali relative adimposta di registro ed addizionale Irpef. 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado per vizio di motivazione e tardività del deposito della relativa documentazione, ma rigettato all’esito dell’appello, previa valutazione di ammissibilità della documentazione prodotta tardivamente. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con otto motivi, integrati anche da memoria. 4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate; 5. l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; 6. Con ordinanza interlocutoria n. 33080/2024 è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dell’appello per verificare le modalità della notificazione dell’atto di impugnazione (tramite PEC). ^^^^^^^^^^^ 1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo stata rilevata la inesistenza della notifica dell’appello (effettuata a mezzo p.e.c. in data 1° dicembre 2015 e, quindi, prima dell’estensione del telematicoal processo tributario, che risale solo al 15 aprile 2017) e la sua conseguente inammissibilità; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 345 cod. proc. civ. e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che 111 Cost. e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante la illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’ammissibilità della tardiva produzione documentale; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 139 cod. proc. civ., nonché 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi riconoscere al concessionario la libertà di notificare gli atti tramite la spedizione postale e non avendo, comunque, il concessionario fornito la prova in giudizio della notifica delle cartelle esattoriali; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che impone che la notifica della cartella sia effettuata da un messo esattoriale o da un pubblico ufficiale, mentre, nel caso di specie, non vi è certezza del soggetto che vi ha proceduto; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.140 cod. proc. civ., con riferimento alla cartella 09720090280319071000, che non si è perfezionata, stante il trasferimento del destinatario; 6) l’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, cioè, circa l’avvenuta prescrizione del credito di cui alla cartella 09720090280319071000; 7) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla cartella esattoriale n. 0972020009671087100, non avendo il giudice di appello verificato la ritualità della notifica, che risulta nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa; 8) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 36 della legge n. 31 del 2008 in ordine alla cartella 097202002134555488000, la cui notifica è nulla/inesistente, in quanto eseguita nelle mani di un familiare del destinatario, senza invio della successiva raccomanda informativa. 2.In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che, come già osservato nella citata ordinanza interlocutoria, nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico, per cui deve ritenersi inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, hanno dato attuazione all’art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, atteso che, al di fuori delle ipotesi consentite, tale notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n. 9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941). Deve, inoltre, tenersi conto che le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 hanno trovato applicazione per le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017 e, cioè, in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata (v. il d.m. 15 dicembre2016). Acquisito il fascicolo d’ufficio, emerge la notifica a mezzo PEC dell’impugnazione prima dell’introduzione nel Lazio del processo tributario telematico. La questione dirimente risulta, pertanto, la considerazione della notifica a mezzo PEC come inesistente o nulla, in quest’ultima ipotesi sanabile; per l’inesistenza,vedi ordinanza Sez. 6, n. 15109 del 2018, Rv. 649207 e Sez. 5, n. 8246 del 2025: “l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione della parte convenuta”. Invece le Sezioni Unite hanno stabilito un diverso principio: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603 -01). Per il ricorso per cassazione la notifica a mezzo PEC è stata ritenuta non inesistente: «In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata» (Cass. Sez. 5, 04/12/2023, n. 33707, Rv. 669838 - 01). Alcune decisioni (v. Cass. n. 585/25; Cass. n. 29208/24)hanno affermato la nullità sanabile, ma nel caso (opposto al presente) di notifica cartacea in vigenza dell’obbligo telematico. In considerazione dell’aspetto ordinamentale che la decisione comporta, deve disporsi pubblica udienza per la decisione, con l’apporto delle parti e della Procura Generale, sulla rilevante questione se la notifica a mezzo PECdell’atto di impugnazione (prima del l’introduzione del processo telematico) debba essere considerata inesistente o nulla con conseguente sanatoria dell’art. 156 cod. proc. civ.. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruo
Sentenza Cassazione n. 05991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris