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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33766/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] il decreto emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - sezioni misure di prevenzione, ha parzialmente riformato il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2021 con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, limitandola alla sola pericolosità qualificata ex art. 4, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e riducendone la durata ad anni quattro, confermando la disposta confisca di alcuni beni immobili, già fittiziamente intestati al coniuge [OSCURATO:PERSONA], tra i quali la quota del 58,4% del valore del fabbricato di due piani fuori terra sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 60/62 e 66, avuto riguardo alla manifestazione di pericolosità del proposto dal 1987 al 2015.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011.

2.1. La difesa deduce, con riguardo alla misura personale, che non sono sopraggiunti nuovi elementi di pericolosità oltre a quelli già valutati nei precedenti decreti applicativi emessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 novembre 1993, 29 maggio 2001 e 7 giugno 2014.

Il vizio risulta evidente, ad avviso della difesa, ove si consideri che l'unico elemento di presunta novità (il procedimento per artt. 73 e 74 TU Stup., denominato "Gerry") è di segno contrario: nel corso del giudizio di appello di prevenzione il ricorrente è stato assolto dalle accuse mossegli in quel giudizio penale, come dimostrato dalla produzione della sentenza.

I restanti elementi, quelli cioè relativi alla pericolosità "mafiosa", sono già tutti stati esaminati quando venne applicata la misura di prevenzione nel 2014, ma, nel frattempo, il ricorrente è stato costantemente detenuto, sicché doveva tenersi conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 291 del 2013.

2.2. La difesa deduce, con riguardo alla misura reale, che il provvedimento si fonda su "un erroneo metodo di valutazione".

La difesa denuncia che la Corte di secondo grado non ha esaminato la "consulenza tecnica (che era stata depositata nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione concluso con decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, del 27/02/2008), che contrastava con la ricostruzione della Guardia di Finanza, dando conto di come fosse inverosimile la presunzione di sproporzione reddituale recepita nel provvedimento opposto con il presente atto".

Il ricorso contesta, altresì, che "era stato allegato il decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, del 27/02/2008 che rigettava il sequestro della polizza BNL Vita n. 9275166.04 del valore di 70.000 euro", perché "la produzione documentale era diretta a giustificare la capienza del c\c n. 116047 BCC del Garda, filiale di Padenghe sul Garda, con saldo attivo pari a 89.823,25 euro".

Il ricorso ricorda, infine, che con l'atto di appello si era denunciato il "bis in idem con riferimento alla procedura ex art. 240-bis cod. pen. del Tribunale palmese" che aveva "ritenuta legittima la somma versata per l'acquisto dell'appartamento pari ad euro 21.000 in data 4.7.2006, diversamente da come sostiene il decreto impugnato". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Sono inammissibili le doglianze sulla misura personale.

2.1. Il giudice di merito si è richiamato all'autorevole principio di diritto secondo il quale «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto.

In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).

2.2. Nel caso in esame, anzitutto, la pericolosità risulta accertata con riguardo al periodo di tempo fino al 28 luglio 2015, data di "chiusura" della contestazione che ha portato alla condanna irrevocabile del prevenuto, cioè ben dopo l'emissione del precedente decreto applicativo della sorveglianza speciale.Con riguardo al periodo di tempo che intercorre tra il precedente provvedimento di prevenzione e la "chiusura" della contestazione associativa, il ricorso è del tutto privo di critica, come pure non contesta la sussistenza degli indicatori della presunzione relativa di permanenza dell'affiliazione che sono stati illustrati dalla Corte di secondo grado.

2.3. È, del resto, manifestamente infondata la questione della mancata applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 291 del 2013, poiché essi, fermo restando la specifica motivazione offerta dal giudice di secondo grado, concernono la verifica dell'attualità della pericolosità da effettuarsi al momento dell'esecuzione della misura di prevenzione che sia già stata applicata, ma non impediscono affatto l'applicazione di essa quando ne ricorrano i presupposti.

3. Sono inammissibili le doglianze sulla misura reale; esse, infatti, deducono, in modo non consentito, che il provvedimento si fonda su "un erroneo metodo di valutazione", così introducendo censure che riguardano il vizio della motivazione e gli accertamenti in fatto.

3.1. La difesa denuncia l'insussistenza della sproporzione reddituale richiamando la consulenza tecnica di parte che era stata depositata nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione del 2008, nonché la stessa decisione assunta dal giudice della prevenzione in quella sede.

Si tratta di una doglianza generica e scarsamente comprensibile ove si consideri che i giudici di merito hanno dato atto di avere compiuto una nuova e completa ricostruzione delle attività reddituali e patrimoniali della famiglia del prevenuto, ove si consideri che, come il ricorso non contesta, nel procedimento di prevenzione sono confluiti gli accertamenti espletati dal 1987 al 2015, riportati a pag. 17 del decreto di primo grado, le risultanze del quale non sono specificamente contestate, sulla scorta dei quali è stata accertata la costante sproporzione anche negli anni antecedente al 2007, risalente sproporzione che, come nota il giudice di secondo grado, il prevenuto neppure contesta.

3.2. Quanto alla questione del bis in idem con riferimento alla procedura ex art. 240-bis cod. pen. pendente innanzi al Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, i giudici della prevenzione hanno, correttamente, evidenziato che il giudizio di prevenzione abbraccia tutti gli anni dal 1987 al 2015, mentre il giudice dell'esecuzione ha esaminato unicamente il periodo dal 2010 al 2014, sicché deve escludersi l'identità dell'accertamento, con conseguente insussistenza del bis in idem.e di qualunque forma di preclusione processuale, /i essendo emersa la novita di fatti patrimonialiilche giustifica l'intervento ablativo di segno contrario a quello assunto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] il decreto emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - sezioni misure di prevenzione, ha parzialmente riformato il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2021 con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, limitandola alla sola pericolosità qualificata ex art. 4, lett. a), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e riducendone la durata ad anni quattro, confermando la disposta confisca di alcuni beni immobili, già fittiziamente intestati al coniuge [OSCURATO:PERSONA], tra i quali la quota del 58,4% del valore del fabbricato di due piani fuori terra sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 60/62 e 66, avuto riguardo alla manifestazione di pericolosità del proposto dal 1987 al 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1. La difesa deduce, con riguardo alla misura personale, che non sono sopraggiunti nuovi elementi di pericolosità oltre a quelli già valutati nei precedenti decreti applicativi emessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 novembre 1993, 29 maggio 2001 e 7 giugno 2014. Il vizio risulta evidente, ad avviso della difesa, ove si consideri che l'unico elemento di presunta novità (il procedimento per artt. 73 e 74 TU Stup., denominato "Gerry") è di segno contrario: nel corso del giudizio di appello di prevenzione il ricorrente è stato assolto dalle accuse mossegli in quel giudizio penale, come dimostrato dalla produzione della sentenza. I restanti elementi, quelli cioè relativi alla pericolosità "mafiosa", sono già tutti stati esaminati quando venne applicata la misura di prevenzione nel 2014, ma, nel frattempo, il ricorrente è stato costantemente detenuto, sicché doveva tenersi conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 291 del 2013. 2.2. La difesa deduce, con riguardo alla misura reale, che il provvedimento si fonda su "un erroneo metodo di valutazione". La difesa denuncia che la Corte di secondo grado non ha esaminato la "consulenza tecnica (che era stata depositata nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione concluso con decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, del 27/02/2008), che contrastava con la ricostruzione della Guardia di Finanza, dando conto di come fosse inverosimile la presunzione di sproporzione reddituale recepita nel provvedimento opposto con il presente atto". Il ricorso contesta, altresì, che "era stato allegato il decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, del 27/02/2008 che rigettava il sequestro della polizza BNL Vita n. 9275166.04 del valore di 70.000 euro", perché "la produzione documentale era diretta a giustificare la capienza del c\c n. 116047 BCC del Garda, filiale di Padenghe sul Garda, con saldo attivo pari a 89.823,25 euro". Il ricorso ricorda, infine, che con l'atto di appello si era denunciato il "bis in idem con riferimento alla procedura ex art. 240-bis cod. pen. del Tribunale palmese" che aveva "ritenuta legittima la somma versata per l'acquisto dell'appartamento pari ad euro 21.000 in data 4.7.2006, diversamente da come sostiene il decreto impugnato". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Sono inammissibili le doglianze sulla misura personale. 2.1. Il giudice di merito si è richiamato all'autorevole principio di diritto secondo il quale «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). 2.2. Nel caso in esame, anzitutto, la pericolosità risulta accertata con riguardo al periodo di tempo fino al 28 luglio 2015, data di "chiusura" della contestazione che ha portato alla condanna irrevocabile del prevenuto, cioè ben dopo l'emissione del precedente decreto applicativo della sorveglianza speciale.Con riguardo al periodo di tempo che intercorre tra il precedente provvedimento di prevenzione e la "chiusura" della contestazione associativa, il ricorso è del tutto privo di critica, come pure non contesta la sussistenza degli indicatori della presunzione relativa di permanenza dell'affiliazione che sono stati illustrati dalla Corte di secondo grado. 2.3. È, del resto, manifestamente infondata la questione della mancata applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 291 del 2013, poiché essi, fermo restando la specifica motivazione offerta dal giudice di secondo grado, concernono la verifica dell'attualità della pericolosità da effettuarsi al momento dell'esecuzione della misura di prevenzione che sia già stata applicata, ma non impediscono affatto l'applicazione di essa quando ne ricorrano i presupposti. 3. Sono inammissibili le doglianze sulla misura reale; esse, infatti, deducono, in modo non consentito, che il provvedimento si fonda su "un erroneo metodo di valutazione", così introducendo censure che riguardano il vizio della motivazione e gli accertamenti in fatto. 3.1. La difesa denuncia l'insussistenza della sproporzione reddituale richiamando la consulenza tecnica di parte che era stata depositata nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione del 2008, nonché la stessa decisione assunta dal giudice della prevenzione in quella sede. Si tratta di una doglianza generica e scarsamente comprensibile ove si consideri che i giudici di merito hanno dato atto di avere compiuto una nuova e completa ricostruzione delle attività reddituali e patrimoniali della famiglia del prevenuto, ove si consideri che, come il ricorso non contesta, nel procedimento di prevenzione sono confluiti gli accertamenti espletati dal 1987 al 2015, riportati a pag. 17 del decreto di primo grado, le risultanze del quale non sono specificamente contestate, sulla scorta dei quali è stata accertata la costante sproporzione anche negli anni antecedente al 2007, risalente sproporzione che, come nota il giudice di secondo grado, il prevenuto neppure contesta. 3.2. Quanto alla questione del bis in idem con riferimento alla procedura ex art. 240-bis cod. pen. pendente innanzi al Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, i giudici della prevenzione hanno, correttamente, evidenziato che il giudizio di prevenzione abbraccia tutti gli anni dal 1987 al 2015, mentre il giudice dell'esecuzione ha esaminato unicamente il periodo dal 2010 al 2014, sicché deve escludersi l'identità dell'accertamento, con conseguente insussistenza del bis in idem.e di qualunque forma di preclusione processuale, /i essendo emersa la novita di fatti patrimonialiilche giustifica l'intervento ablativo di segno contrario a quello assunto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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