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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19850/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - ORDINANZA CC– 20 / 0 4 /202 3 sul ricorso iscritto al n. 10245 del ruolo generale dell’anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2006 s . r . l . , in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere, n. 19, presso lo studio del medesimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: iva –rimborso –decadenza - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 4639/08/2021, depositata il 19 ottobre 2021; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso iva relativo all’anno 2010 chiesto da [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.; la società aveva chiesto il rimborso dell’iva sugli acquisti avendo erroneamente calcolato l’iva in regime di esenzione piuttosto che secondo quello ordinario; avverso il provvedimento di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la sentenza del giudice di primo grado la societàaveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la domanda di rimborso era stata tardivamente propostae che l’ulteriore questione della sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso era assorbita; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 8, comma 6bis e 6quinquies , nonché dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n. 633/1998 vigenti anteriormente alle modifiche di cui all’art. 5, d.l. n. 193/2016; in particolare, a sostegno della prospettazione della violazione di legge, parte ricorrente attinge ai principi espressi da questa Corte a Sez.

Un.n. 13378/2016, ed evidenzia che : anche a volere riconoscere la non applicabilità retroattiva dell’art. 8, comma 6bis, d.P.R. n. 322/1998, comunque l’art. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322/1998, era strettamente applicabile in funzione della possibilità di utilizzo del maggior credito in compensazione, non escludendo, quindi, la possibilità di ottenere comunque il rimborso; l’art. 2, comma 8, cit., già consentiva di correggere gli errori delle dichiarazioni dei redditi entro i termini di accertamento quando il credito non doveva essere utilizzato in compensazione ma richiesto a rimborso; era comunque applicabile l’art. 8, comma 6quinquies, cit., che riconosceva il diritto del contribuente di far valere eventuali errori anche in sede contenziosa; il motivo è infondato; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla tempestività della presentazione nel l’anno 2014 della domanda di rimborso dell’iva per l’anno 2010; la prospettazione della ricorrente, in particolare, si basa sulla considerazione della tempestività della propria istanza sia in quanto sarebbe applicabile la disciplina relativa alla maggior termine a disposizione per la presentazione della dichiarazione integrativa in proprio favore sia, comunque, perché non può essere negato il diritto di far valere in giudizio il proprio errore contenuto nella dichiarazione e, quindi, di ottenere comunque il rimborso del credito; va quindi osservato che nell'ordinamento tributario vige, per la restituzione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (ad esempio, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, secondo il quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"); tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (in termini, Cass. n. 15840 del 2006; id. n. 21674/2015, n. 6900/2014, n. 12433/2011, n. 25872/2009, n. 27057/2008, n. 8461/2005, n. 17918/2004 e n. 16477/2004, che ha precisato che sulla domanda impeditiva della decadenza e, quindi, una volta tempestivamente presentata l'istanza, inizia a decorrere la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. dalla scadenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto); il fatto che sussista un termine di decadenza di due anni entro il quale il soggetto passivo può reclamare il rimborso dell'iva versata a torto nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo tra privati è decennale,è compatibile con il diritto dell'Unione in quanto "non è di per sè contraria al principio di effettività" (cfr.

Corte di giustizia, 15 dicembre 2011, C-427/10, p. 27, che richiama la sent. 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile, punto 19, sent. 30 giugno 2011, causa C-262/09, Meilicke e a., punto 56 e la sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42), essendo idoneo a consentire a qualsiasi soggetto passivo normalmente diligente di far validamente valere i diritti attribuitigli dall'ordinamento giuridico dell'Unione (Corte di giustizia, 15 dicembre 2011, C-427/10 che richiama la sentenza 21 gennaio 2010, causa C - 472/08, [OSCURATO:PERSONA], punti 20 e 21); pertanto, l’ottenimento del rimborso iva non dovuta è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 21, cit., dovendosi identificare nel giorno del versamento il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato;non correttamente parte ricorrente fa richiamo alle previsioni di cui all’art. 8, comma 6bis e 6 quinquies , d.P.R. n. 322 / 1988, o all’art. 2, commi 8 e 8bis, d.P.R. n. 322/1988, vigenti anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 5, d.l. n. 193/2016 e applicabili anche in materia di iva; le suddette previsioni normative hanno riguardo al diverso tema dei termini entro i quali si può procedere alla correzione della dichiarazione presentata dal contribuente mediante successiva dichiarazione integrativae questa Corte (Cass. Sez.

Un., 30 giugno 2016, n. 13378) ha posto in evidenza la necessaria distinzione tra la dichiarazione integrativa ed il diritto al rimborsoche ha un proprio autonomo regime e per il quale, come visto, ai fini della decadenza del diritto al rimborso, trova applicazione la previsione di cui all’art. 21, cit.; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivieuro 5.600,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - ORDINANZA CC– 20 / 0 4 /202 3 sul ricorso iscritto al n. 10245 del ruolo generale dell’anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2006 s . r . l . , in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere, n. 19, presso lo studio del medesimo difensore; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: iva –rimborso –decadenza - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 4639/08/2021, depositata il 19 ottobre 2021; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso iva relativo all’anno 2010 chiesto da [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.; la società aveva chiesto il rimborso dell’iva sugli acquisti avendo erroneamente calcolato l’iva in regime di esenzione piuttosto che secondo quello ordinario; avverso il provvedimento di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la sentenza del giudice di primo grado la societàaveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la domanda di rimborso era stata tardivamente propostae che l’ulteriore questione della sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso era assorbita; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 8, comma 6bis e 6quinquies , nonché dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n. 633/1998 vigenti anteriormente alle modifiche di cui all’art. 5, d.l. n. 193/2016; in particolare, a sostegno della prospettazione della violazione di legge, parte ricorrente attinge ai principi espressi da questa Corte a Sez. Un.n. 13378/2016, ed evidenzia che : anche a volere riconoscere la non applicabilità retroattiva dell’art. 8, comma 6bis, d.P.R. n. 322/1998, comunque l’art. 2, comma 8bis, d.P.R. n. 322/1998, era strettamente applicabile in funzione della possibilità di utilizzo del maggior credito in compensazione, non escludendo, quindi, la possibilità di ottenere comunque il rimborso; l’art. 2, comma 8, cit., già consentiva di correggere gli errori delle dichiarazioni dei redditi entro i termini di accertamento quando il credito non doveva essere utilizzato in compensazione ma richiesto a rimborso; era comunque applicabile l’art. 8, comma 6quinquies, cit., che riconosceva il diritto del contribuente di far valere eventuali errori anche in sede contenziosa; il motivo è infondato; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla tempestività della presentazione nel l’anno 2014 della domanda di rimborso dell’iva per l’anno 2010; la prospettazione della ricorrente, in particolare, si basa sulla considerazione della tempestività della propria istanza sia in quanto sarebbe applicabile la disciplina relativa alla maggior termine a disposizione per la presentazione della dichiarazione integrativa in proprio favore sia, comunque, perché non può essere negato il diritto di far valere in giudizio il proprio errore contenuto nella dichiarazione e, quindi, di ottenere comunque il rimborso del credito; va quindi osservato che nell'ordinamento tributario vige, per la restituzione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (ad esempio, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, secondo il quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"); tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (in termini, Cass. n. 15840 del 2006; id. n. 21674/2015, n. 6900/2014, n. 12433/2011, n. 25872/2009, n. 27057/2008, n. 8461/2005, n. 17918/2004 e n. 16477/2004, che ha precisato che sulla domanda impeditiva della decadenza e, quindi, una volta tempestivamente presentata l'istanza, inizia a decorrere la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. dalla scadenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto); il fatto che sussista un termine di decadenza di due anni entro il quale il soggetto passivo può reclamare il rimborso dell'iva versata a torto nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo tra privati è decennale,è compatibile con il diritto dell'Unione in quanto "non è di per sè contraria al principio di effettività" (cfr. Corte di giustizia, 15 dicembre 2011, C-427/10, p. 27, che richiama la sent. 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile, punto 19, sent. 30 giugno 2011, causa C-262/09, Meilicke e a., punto 56 e la sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42), essendo idoneo a consentire a qualsiasi soggetto passivo normalmente diligente di far validamente valere i diritti attribuitigli dall'ordinamento giuridico dell'Unione (Corte di giustizia, 15 dicembre 2011, C-427/10 che richiama la sentenza 21 gennaio 2010, causa C - 472/08, [OSCURATO:PERSONA], punti 20 e 21); pertanto, l’ottenimento del rimborso iva non dovuta è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 21, cit., dovendosi identificare nel giorno del versamento il dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato;non correttamente parte ricorrente fa richiamo alle previsioni di cui all’art. 8, comma 6bis e 6 quinquies , d.P.R. n. 322 / 1988, o all’art. 2, commi 8 e 8bis, d.P.R. n. 322/1988, vigenti anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 5, d.l. n. 193/2016 e applicabili anche in materia di iva; le suddette previsioni normative hanno riguardo al diverso tema dei termini entro i quali si può procedere alla correzione della dichiarazione presentata dal contribuente mediante successiva dichiarazione integrativae questa Corte (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378) ha posto in evidenza la necessaria distinzione tra la dichiarazione integrativa ed il diritto al rimborsoche ha un proprio autonomo regime e per il quale, come visto, ai fini della decadenza del diritto al rimborso, trova applicazione la previsione di cui all’art. 21, cit.; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivieuro 5.600,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
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