CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Rimini pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità del prevenuto in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 110, 112, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.) e B) (artt. 81, cpv., 648 cod. pen.). Considerato che la censura difensiva, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen., oltre ad essere priva di concreta specificità e della necessaria critica analisi delle ragioni poste alla base della decisione impugnata, è manifestamente infondata in quanto il diniego dell'ipotesi di ricettazione lieve risulta sorretto da un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici, avendo la Corte territoriale apprezzato a tal fine il valore economico dei beni oggetto del reato (tra cui quattro telefoni cellulari e carte di credito) ed il contesto in cui è stato sorpreso in possesso della refurtiva, ossia mentre era tratto in arresto per altro reato contro il patrimonio (pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che la doglianza con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è preclusa in sede di legittimità in quanto non dedotta in appello con specifico motivo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensor