Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27560/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che nell'unico motivo il ricorso contesta la motivazione del provvedimento di espulsione impugnato con una deduzione inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto consistente in una affermazione di carattere generale, utilizzabile in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della ordinanza che si impugna, sul cui percorso logico - ed, in particolare, sulla motivazione che evidenza la pericolosità del condannato, valutata alla luce delle sue numerose condotte delittuose - non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che nell'unico motivo il ricorso contesta la motivazione del provvedimento di espulsione impugnato con una deduzione inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto consistente in una affermazione di carattere generale, utilizzabile in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della ordinanza che si impugna, sul cui percorso logico - ed, in particolare, sulla motivazione che evidenza la pericolosità del condannato, valutata alla luce delle sue numerose condotte delittuose - non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio
Sentenza Cassazione n. 27560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris