CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 18.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando così il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo etneo, in data 1.6.2022, aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "[OSCURATO:PERSONA]" e, in particolare, alla sua articolazione rappresentata dalle famiglie di Catania, Caltagirone e Ramacca, nel periodo compreso tra il 10 agosto 2018 ed il luglio del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Oliva lamentando vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva che la difesa, prima della discussione del riesame, aveva depositato una memoria con tre allegati evidenziando che l'Oliva era stato condannato per (mera) partecipazione alla associazione di cui, in questa sede, si assume avere un ruolo apicale e, sul punto, l'ordinanza non ha risposto in alcun modo; aggiunge che, in sede di discussione, la difesa aveva documentato come l'Oliva, alle date indicate nella ordinanza genetica, era libero di spostarsi risultando perciò errata la affermazione secondo cui la sua mancata partecipazione a summit ed in altre occasioni indicate nel provvedimento, era dovuta a misure restrittive della libertà personale; segnala che il Tribunale ha replicato alla argomentazione difensiva sostenendo che l'atteggiamento dell'Oliva era fondato su ragioni di prudenza, introducendo in tal modo un argomento basato su una mera illazione; denuncia, sul punto, un travisamento della prova; eccepisce quindi la manifesta illogicità della motivazione che vorrebbe la condotta dell'Oliva ispirata a ragioni di prudenza laddove l'esercizio del potere legato al suo ruolo apicale non potrebbe che essere esercitato se non tramite direttive, del tutto assenti nel caso di specie; richiama, inoltre, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito del coinvolgimento dell'Oliva nel narcotraffico in un periodo in cui l'indagato era ristretto in regime disciplinato dall'art. 41-bis O.P. stigmatizzando le considerazioni del Tribunale sulla permeabilità del regime penitenziario speciale che si è persino qualificato come fatto notorio, nozione in cui non è certamente possibile ricondurre la violazione delle regole legate al c.d. carcere "duro"; 3. il Procuratore Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, cui si è riportato nel corso della discussione, concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale si è confrontato con le argomentazioni difensive non ritenendo fondata la alternativa e diversa lettura dei dialoghi intercettati che ha portato a concludere per il coinvolgimento del Vasta nella attività del sodalizio sia pure non sempre in termini condivisi da parte dei vertici. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Non è inutile, infatti, ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze investigative di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati.Con la memoria depositata in sede di riesame, la difesa aveva fatto presente che l'Oliva era stato scarcerato nel giugno del 2018 e, in data 30.3.2019, era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, revocata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per venuta meno della pericolosità sociale; sempre in quella sede, aveva sottolineato che gli elementi a carico dell'indagato si risolvevano in intercettazioni di conversazioni tra terzi prospettando, per ciascuno degli episodi ivi evocati, una diversa lettura. Il Tribunale, invero, non ha affatto declinato l'onere di prendere in esame le censure difensive che, invece, ha affrontato e risolto con motivazione che, in maniera sintetica e complessiva, ha potuto dare conto, con argomentazioni non censurabili in questa sede, degli elementi di gravità indiziaria idonei a giustificare la misura adottate nei confronti del ricorrente. 2.1 Secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, le indagini avevano avuto ad oggetto gli equilibri tra le famiglie Santapaola-Ercolano, la famiglia [OSCURATO:PERSONA], operante nel calatino, la famiglia di Ramacc:a, il clan alleato dei Nardo; gli investigatori si erano avvalsi delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], acquisite nel marzo del 2022. Il Tribunale 41,0 fatto presente come il GIP avesse considerato l'Oliva organico, con ruolo direttivo, della famiglia di Ramacca, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e composta, tra gli latri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo emissario dell'Oliva nelle varie occasioni come, in particolare, nei summit dell'agosto del 2018 tra gli organici del gruppo di Lineri del clan Santapaola-Ercolano ed un rappresentante della famiglia di Ramacca, rappresentata per l'appunto da [OSCURATO:PERSONA], presente per conto dell'Oliva. I giudici del riesame hanno riprodotto la parte dell'ordinanza del GIP che aveva dato conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito alla figura dell'odierno ricorrente (cfr., pagg. 4-6 dell'ordinanza) e le valutazioni operate dal primo giudice in punto di gravità indiziaria (cfr., ivi, ancora, pagg. 7- 8). L'ordinanza (cfr., ivi, pag. 9) ha dato conto delle argomentazioni difensive compendiate nella memoria depositata in udienza, non ignorando affatto l'esito del procedimento scaturito dalla operazione "Iblis" e che aveva escluso il ruolo apicale dell'Oliva, nonché i provvedimenti sulla libertà vigilata e le decisioni del giudice di sorveglianza, argomentazioni riproposte in questa sede ma su cui il Tribunale non aveva affatto omesso di soffermarsi, avendo anzi richiamato la motivazione della sentenza di primo grado resa nel procedimento "Iblis" ed allegata nuovamente al presente ricorso.Il Tribunale, riportandone testualmente il contenuto, ha richiamato le argomentazioni difensive, qui riproposte, anche in ordine al carattere "de relato" delle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] ed al contenuto delle intercettazioni tra terze persone oltre che alla (ritenuta) abusiva "spendita" del nome dell'indagato da parte di terzi. Ha riferito come la difesa si fosse soffermata sulla implausibilità di un capomafia che - pur non attinto da alcuna misura restrittiva della propria libertà personale e di movimento - non partecipasse mai direttamente ai vertici inviando un emissario affatto autorevole come [OSCURATO:PERSONA] persino aspramente ripreso nel summit di Lineri del 29.8.2018. Avendo dunque dato ampiamente conto delle difese articolate nell'interesse dell'odierno ricorrente, il Tribunale ha tuttavia concluso nel senso della infondatezza delle argomentazioni difensive che, a suo avviso, hanno fatto leva su considerazioni, sia pur suggestive, per sorreggere ricostruzioni alternative rispetto a quella promanante dall'esame del compendio indiziario passato in rassegna (cfr., ivi, pag. 17). Così, ad esempio, ha sostenuto che, in occasione del summit di Lineri del 29.8.2018 (riguardando le lamentele della famiglia di Ramacca per i mancati introiti che aveva dovuto subire in relazione agli appalti ed alle attività estorsive perpetrate da altri sul suo territorio, ragion per cui l'iniziativa della sua convocazione non poteva che provenire dal ricorrente) era perfettamente comprensibile che l'Oliva, libero ma appena scarcerato, avesse evitato di essere presente di persona, mantenendo in tal modo una condotta guardinga e prudente nell'evitare incontri con appartenenti alla famiglia mafiosa etnea, nel timore che si trattasse di soggetti monitorati (cfr., ivi, pagg. 17-18): per dare concretezza a questa diagnosi, i giudici del riesame hanno fatto presente che l'Oliva era consapevole che alla condanna alla pena detentiva era stata aggiunta la previsione della misura della libertà vigilata immaginando che una condotta accorta e prudente avrebbe potuto evitargliene la concreta applicazione c:he, invece, sarebbe comunque intervenuta. Hanno sottolineato come fosse emerso, pacificamente, che il Fatuzzo era il portavoce dell'Oliva, poiché veniva in questi termini indicato dagli altri che, anzi, rimproveravano al ricorrente la scelta degli interlocutori con cui il Fatuzzo avrebbe dovuto relazionarsi (cfr., ivi, pag. 18) tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], compreso che il Fatuzzo ne era soltanto il mero emissario, aveva programmato un incontro "diretto" con l'Oliva (cfr., ancora, ivi, pagg. 19-20, conversazione del 6.9.2018 ma, anche, la conversazione del 31.10.2018 tra il Rinaldi ed [OSCURATO:PERSONA]) .Il Tribunale ha richiamato, inoltre, le conversazioni dell'aprile del 2019 che avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato interessato per una vicenda di mancato pagamento di una riparazione di una autovettura da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], supportato dal Vasta, ed il meccanico [OSCURATO:PERSONA], supportato invece dal Fatuzzo; e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha motivato, in termini non censurabili in questa sede, anche sulla implausibilità della interpretazione difensiva fondata sul successivo dialogo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., ivi, pag. 22). I giudici del riesame hanno fatto inoltre riferimento alle intercettazioni eseguite nella officina di [OSCURATO:PERSONA], luogo di ritrovo degli affiliati del clan Nardo nel gennaio del 2019 (cfr., ivi, ancora, pagg. 22-23); hanno motivato sul fatto che, in ogni caso, l'Oliva, pur non essendo stato il promotore dell'incontro, era certamente un interlocutore ritenuto necessario dagli altri (cfr., ancora, pag. 23). Il Tribunale, ancora, ha ricostruito la vicenda del recupero del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 25) contestando l'assunto difensivo e facendo invece riferimento alla articolata ricostruzione della vicenda operata da parte del GIP rispetto alla quale quella della difensiva scontava a suo avviso lettura "parziale" della stessa ordinanza cautelare e testualmente richiamata a pag. 26, smentita dallo stesso interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In definitiva, il provvedimento impugnato ha puntualmente replicato alle considerazioni difensive compendiate nella memoria depositata in sede di riesame invocando una serie di elementi di cui la difesa, con il presente ricorso, si sarebbe invece disinteressata, limitandosi a riproporre le argomentazioni già spese in quella sede senza tener conto dei riferimenti alle emergenze investigative con i quali il Tribunale ha ritenuto di poterle superare. In termini logicamente lineari, il Tribunale ha potuto concludere nel senso che il quadro indiziario, "già di per sufficientemente solido", era stato rafforzato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 27-28); ed è in questo contesto che si colloca il passo dell'ordinanza impugnata, su cui ha insistito la difesa, sulla "notoria" possibilità di veicolare all'esterno le direttive dal carcere che, tuttavia, riguarda esclusivamente l'aspetto relativo alla vicenda dello stupefacente (cfr., pag. 28) e certamente non in grado di incidere in maniera sostanziale sul complesso degli indizi congruamente ed esaustivamente delineato dall'ordinanza impugnata. Il collegio rileva, quindi, che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso alla luce dello stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'associazione con compiti che, quand'anche meramente esecutivi, sono stati giudicati idonei, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorre