CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 43655/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la rettifica della sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni due, mesi sei di reclusione per il reato di rapina pluriaggravata sia sostituita con la pena di anni due mesi quattro di reclusione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/2020 ed art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania, nel riformare parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania il 25 maggio 2003 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto a due anni e sei mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) la sanzione irrogata per il reato di rapina tentata. 2. L'imputato, nel presentare ricorso, ha dedotto quale unico motivo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b, c.p.p.) per aver la Corte errato nel calcolo della riduzione della pena in relazione al tentativo (art.56 c.p.). 3. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio ha inviato mail con memoria con cui chiede la rettifica del calcolo da parte della Corte Suprema. Con lo stesso mezzo, la Difesa dell'imputato (memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]> in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, atteso l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Catania nel calcolare la riduzione della pena a seguito dell'applicazione dell'art.56 cod. pen.. Non è tuttavia necessario annullare la sentenza essendo sufficiente procedere alla correzione dell'errore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che, nella specie, si possa applicare la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevalga sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654 - 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01). In conclusione, la pena base di sette anni di reclusione, come determinata nella sentenza, va ridotta nella misura massima -anch'essa 'predeterminata'- decisa dal giudice di secondo grado, pari a due terzi, per giungere alla pena finale di 2 anni e 4 mesi di reclusione. In tal senso va disposta la rettificazione ex art.619 cod. proc. pen.. P.Q.M. Visto l'art.619 cod. proc. pen. dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui l'espressione "anni due, mesi sei di reclusione" sia sostituita dall'espressione "anni due e mesi quattro di reclusione". Così d ciso il 10 ott