Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 22354/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e QUESTURA di TORINO – c.f. 80103430 015 - in persona del questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.COSTITUITA avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 8 . 2 .202 2 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino.

Prospettava che l’accertamento dell’identità e/o della nazionalità dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavanogravi difficoltà. 2.Veniva fissata l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’Amministrazione evidenziava che , “ in via precauzionale, a causa di un focolaio Covid 19, il trattenuto ri sulta in quarantena in area verde (…) .

N on è pertanto presente”(così ricorso, pag. 3).

Evidenziava altresì che “in data 18.1.2022 èstata avanzata richiesta rilascio di lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica della Tunisia a Genova .

I n attesadi risposta (…)” (c osì ricorso, pag. 3) .

Ildifensore del trattenuto si opponeva alla proroga.

Eccepiva l’omessa notificazione al trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza (cfr. ricorso, pag. 3).

Eccepiva inoltre la lesione del diritto di difesa , attesa l’impossibilità di conferire con il trattenuto in dipendenza del l’indisponibili tà di mezzi per il videocollegamento (cfr. ricorso, pag. 3).

Eccepiva poi l’illegittimitàdel decreto di trattenimento (cfr. ricorso, pag. 3) .La P.A.replicava che il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato al trattenuto mercé consegna di copia a maniproprie.

3. Con provvedimento del l’11.2 .202 2 il g iudice di p ace prorogava per il termine di trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino.

Reputava il giudice di pace fondate, pur in ordine alla notifica del decreto recante fissazione dell’udienza, le ragioni addotte dalla Questura di Torino , ragioni che integralmente richiamava.

Reputava altresìche la mancata partecipazione all’udienza del trattenuto era giustificata dalle prioritarie esigenze di salvaguardiadella salute pubblica. 4.Avverso il decreto del giudice di pace in data 11.2.2022 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sullabase di d u e motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Ha previamente evidenziato che “in data 12/3/2022 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] si imbarcava spontaneamente sul traghetto in partenza da Genova e diretto a Tunisi in esecuzione del citato ordine del Questore di Torino, come risulta da inserimento nella banca dati Interforze effettuato dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Genova” (così controricorso, pag. 1).

Indi ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

La Questura di Torino si è costituita tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 5.Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998.

Premette che non ha partecipato all’udienza fissataper la proroga del termine di trattenimento e la sua mancata partecipazione è stata causa di nullità relativa prontamente eccepita nella prima difesa successiva (cfr. ricorso, pag. 7).

Premette ancorache il decreto di fissazione dell’udienza per la proroga non gli è stato notificato, che non ha potuto conferire con il suo difensore sia di persona, perché in quarantena, sia a mezzo telefon o , perché le utenze telefoniche del C.P.R. di Torino non sono abilitate alla ricezione di chiamate dall’esterno (cfr. ricorso, pag. 8).

Indi deduce, viepiù in dipendenza della mancata contestazione di tali circostanze (cfr. ricorso, pag. 8 ) , che il suo diritto di difesa è stato significativamente pregiudicato (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce che del resto non si è provveduto alla predisposizione dei mezzi adeguati ai fini della sua partecipazione all’udienza in videoconferenza (cfr. ricorso, pag. 9). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 14, 1° co., 3° co., 5° co. bise 5° co. ter , del d.lgs. n. 286/1998.

Premette che innanzi al giudice di pace ha eccepito(cfr. ricorso, pagg. 4 - 6 ) che, in dipendenza dell’inottemperanza al precedente ordine di allontanamento del Questore di Asti, si sarebbe imposta la pronuncia di un nuovo decreto di espulsione, la cui mancata adozione ha comportatol’illegittimità del decreto di trattenimentodella cui proroga si controverte (cfr. ricorso, pag. 10) .

Indi deduce che ha errato il Giudice di Pace di Torino a reputare precluso il sindacato di legittimità del decreto di trattenimento.

Deduce segnatamente che la contestazione formulata non concerneva il decreto di espulsione ma, appunto, il decreto di trattenimento del Questore di Asti in data 13.1.2022 (cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce in ogni caso che il sindacato del giudice del trattenimento si estende al riscontro di legittimità del decreto di espulsione (cfr. ricorso, pag. 11). 8.Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002 ) a ssorbe la disamina del primo motivo di ricorso. 9.L’art. 14, 5° co. ter, t.u.i. dispone che “si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo”.

Il giudice di pace ha ulteriormente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] n on avev a proposto opposizioneex art. 13 , 8° co, t.u.i., sicché non poteva es sere accolta l’eccezione in ordine all’illegittimità del decreto di espulsione.

Il difensore del trattenuto, innanzi al giudice del merito, con la memoria all’uopo depositata, ha eccepito - si ribadisce - non già propri amente l’illegittimità del decreto di espulsione bensì l’illegittimità - seppur derivata, in dipendenza della necessità di adozione di un nuovo decreto di espulsione -del decreto di trattenimento(cfr. ricorso, pagg. 3 –4), con susseguente preclusione aifini della proroga del relativo termine di efficaci a .10.Su tale scorta non può che opinarsi nel senso che – in parte qua - la motivazione dell’impugnato dictum è del tutto incongrua ( se non addirittura “apparente”).

Invero la motivazione dell’impugnato provvedimentorisulta del tutto avulsa dalla specifica proiezione dell’eccezione sollevata dal ricorrente, con la quale, appunto,non er a stat a addott a l’illegittimità della originaria espulsione, bensì era stata prospettatala necessità dell’emissione di un nuovo decreto espulsivo – ulteriore rispetto al precedente rimasto inottemperato – che valesse a giustificareil trattenimento.

Si tenga conto comunque che, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (cfr. Cass. 14.9.2021, n. 24721).

11. In dipendenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principiosecondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023.

Il presidente dottor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO– c.f. 800114130928 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e QUESTURA di TORINO – c.f. 80103430 015 - in persona del questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.COSTITUITA avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 . 2 .202 2 la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la prima proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Prospettava che l’accertamento dell’identità e/o della nazionalità dello straniero e l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavanogravi difficoltà. 2.Veniva fissata l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’Amministrazione evidenziava che , “ in via precauzionale, a causa di un focolaio Covid 19, il trattenuto ri sulta in quarantena in area verde (…) . N on è pertanto presente”(così ricorso, pag. 3). Evidenziava altresì che “in data 18.1.2022 èstata avanzata richiesta rilascio di lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica della Tunisia a Genova . I n attesadi risposta (…)” (c osì ricorso, pag. 3) . Ildifensore del trattenuto si opponeva alla proroga. Eccepiva l’omessa notificazione al trattenuto del decreto di fissazione dell’udienza (cfr. ricorso, pag. 3). Eccepiva inoltre la lesione del diritto di difesa , attesa l’impossibilità di conferire con il trattenuto in dipendenza del l’indisponibili tà di mezzi per il videocollegamento (cfr. ricorso, pag. 3). Eccepiva poi l’illegittimitàdel decreto di trattenimento (cfr. ricorso, pag. 3) .La P.A.replicava che il decreto di fissazione dell’udienza era stato comunicato al trattenuto mercé consegna di copia a maniproprie. 3. Con provvedimento del l’11.2 .202 2 il g iudice di p ace prorogava per il termine di trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. Reputava il giudice di pace fondate, pur in ordine alla notifica del decreto recante fissazione dell’udienza, le ragioni addotte dalla Questura di Torino , ragioni che integralmente richiamava. Reputava altresìche la mancata partecipazione all’udienza del trattenuto era giustificata dalle prioritarie esigenze di salvaguardiadella salute pubblica. 4.Avverso il decreto del giudice di pace in data 11.2.2022 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sullabase di d u e motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso. Ha previamente evidenziato che “in data 12/3/2022 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] si imbarcava spontaneamente sul traghetto in partenza da Genova e diretto a Tunisi in esecuzione del citato ordine del Questore di Torino, come risulta da inserimento nella banca dati Interforze effettuato dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Genova” (così controricorso, pag. 1). Indi ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La Questura di Torino si è costituita tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Premette che non ha partecipato all’udienza fissataper la proroga del termine di trattenimento e la sua mancata partecipazione è stata causa di nullità relativa prontamente eccepita nella prima difesa successiva (cfr. ricorso, pag. 7). Premette ancorache il decreto di fissazione dell’udienza per la proroga non gli è stato notificato, che non ha potuto conferire con il suo difensore sia di persona, perché in quarantena, sia a mezzo telefon o , perché le utenze telefoniche del C.P.R. di Torino non sono abilitate alla ricezione di chiamate dall’esterno (cfr. ricorso, pag. 8). Indi deduce, viepiù in dipendenza della mancata contestazione di tali circostanze (cfr. ricorso, pag. 8 ) , che il suo diritto di difesa è stato significativamente pregiudicato (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che del resto non si è provveduto alla predisposizione dei mezzi adeguati ai fini della sua partecipazione all’udienza in videoconferenza (cfr. ricorso, pag. 9). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 14, 1° co., 3° co., 5° co. bise 5° co. ter , del d.lgs. n. 286/1998. Premette che innanzi al giudice di pace ha eccepito(cfr. ricorso, pagg. 4 - 6 ) che, in dipendenza dell’inottemperanza al precedente ordine di allontanamento del Questore di Asti, si sarebbe imposta la pronuncia di un nuovo decreto di espulsione, la cui mancata adozione ha comportatol’illegittimità del decreto di trattenimentodella cui proroga si controverte (cfr. ricorso, pag. 10) . Indi deduce che ha errato il Giudice di Pace di Torino a reputare precluso il sindacato di legittimità del decreto di trattenimento. Deduce segnatamente che la contestazione formulata non concerneva il decreto di espulsione ma, appunto, il decreto di trattenimento del Questore di Asti in data 13.1.2022 (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce in ogni caso che il sindacato del giudice del trattenimento si estende al riscontro di legittimità del decreto di espulsione (cfr. ricorso, pag. 11). 8.Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002 ) a ssorbe la disamina del primo motivo di ricorso. 9.L’art. 14, 5° co. ter, t.u.i. dispone che “si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo”. Il giudice di pace ha ulteriormente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] n on avev a proposto opposizioneex art. 13 , 8° co, t.u.i., sicché non poteva es sere accolta l’eccezione in ordine all’illegittimità del decreto di espulsione. Il difensore del trattenuto, innanzi al giudice del merito, con la memoria all’uopo depositata, ha eccepito - si ribadisce - non già propri amente l’illegittimità del decreto di espulsione bensì l’illegittimità - seppur derivata, in dipendenza della necessità di adozione di un nuovo decreto di espulsione -del decreto di trattenimento(cfr. ricorso, pagg. 3 –4), con susseguente preclusione aifini della proroga del relativo termine di efficaci a .10.Su tale scorta non può che opinarsi nel senso che – in parte qua - la motivazione dell’impugnato dictum è del tutto incongrua ( se non addirittura “apparente”). Invero la motivazione dell’impugnato provvedimentorisulta del tutto avulsa dalla specifica proiezione dell’eccezione sollevata dal ricorrente, con la quale, appunto,non er a stat a addott a l’illegittimità della originaria espulsione, bensì era stata prospettatala necessità dell’emissione di un nuovo decreto espulsivo – ulteriore rispetto al precedente rimasto inottemperato – che valesse a giustificareil trattenimento. Si tenga conto comunque che, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (cfr. Cass. 14.9.2021, n. 24721). 11. In dipendenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] va cassato senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principiosecondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor
Sentenza Cassazione n. 22354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris