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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 25060/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale di Salerno il 9.12.2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], primo dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, dai reati di peculato, falso e truffa previsti dai capi 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9, relativamente ad alcuni episodi espressamente indicati in dispositivo, attraverso il richiamo alle date di accadimento; di conseguenza, i giudici d'appello hanno rideterminato la pena inflitta alla predetta imputata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, in relazione ai reati residui di peculato d'uso dell'auto di servizio nella sua disponibilità (capo 1, come riqualificata la precedente contestazione di peculato), nonché a quelli di truffa aggravata e falso in atto pubblico (capo 2), quest'ultimo, ritenuto base della continuazione ai fini della determinazione della sanzione del reato continuato con i capi 1, 2 (quest'ultimo relativamente ad ulteriori episodi di falso), 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica quanto all'esclusione dell'acquisizione probatoria, ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen., degli ordini di servizio (mod. 374, cosiddetti), presupposto dei "fogli di missione"; detti ordini di servizio costituivano l'unica prova certa della ragione effettiva dei viaggi attestati con i fogli di missione contestati come falsi e delle relative esigenze di servizio, alle quali sole è vincolato l'utilizzo dell'auto di servizio: la ritenuta loro irrilevanza, da parte dei giudici di merito, è priva di adeguata giustificazione e confligge con la ragionevolezza.

Si eccepisce, altresì, la mancanza di valore fidefacente dei mod. 106, fogli di missione contenenti solo dati di verifica ex post degli ordini di servizio, compilati spesso nella prassi in modo approssimativo, proprio perché privi di effettiva, autonoma valenza senza l'ordine di servizio da cui promanano.

2.2. Il secondo argomento di ricorso eccepisce i vizi di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica, avuto riguardo alla valutazione delle fonti di prova ed al mancato raccordo delle stesse con le prove decisive, costituite, a giudizio della difesa, ancora una volta, dai "modelli 374" contenenti gli ordini di servizio dei medesimi viaggi rilevati nei fogli di missione ritenuti falsi.

Inoltre, si eccepisce la scarsa valenza di prova delle tracce Telepass, visto che i dispositivi di rilevamento elettronico delle auto sono mobili, o meglio rimovibili poiché non vincolati fisicamente ad un determinato veicolo, e in uso promiscuo alle diverse auto della polizia di Stato, ancorchè vengano nominalmente abbinati ad una di esse attraverso la dichiarazione della targa.Si contesta, in sintesi, l'inaffidabilità del dato tecnico su cui fondamentalmente solo è fondata la prova.

3. E' stata ammessa la trattazione orale del processo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 28.10.2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio non ha dato seguito alla dichiarazione di astensione del difensore che ha aderito all'agitazione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con nota pervenuta in cancelleria.

Infatti, considerati i tempi di prescrizione, segnalata al 4.5.2023, sussiste la causa ostativa all'astensione prevista dall'art. 4, comma 1, lett.

A), del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati.

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura che propone la difesa della ricorrente è generico, in quanto non è stata evidenziata specificamente l'incidenza delle prove non ammesse dai giudici di merito sulla condanna dell'imputata.

Occorre sintetizzare, anzitutto, l'oggetto del processo.

L'imputata è stata condannata per aver usato ripetutamente l'auto di servizio a fini non istituzionali, con connesse falsità dei fogli di missione (mod. 106 cosiddetti) redatti dall'autista assegnatole e controfirmati dalla dirigente di polizia, perché riportavano orari posticipati rispetto a quelli reali, al fine di far conseguire all'autista l'indennità di missione spettante solo per incarichi di durata superiore alle quattro ore, ovvero perché non indicavano la reale destinazione del viaggio, ovvero indicavano falsamente il motivo del viaggio.

Le prove sono state rappresentate dall'incrocio dei dati documentali con i riscontri chilometrici e tecnici provenienti da telecamere, Telepass e documentazione varia, raccolte all'esito di indagini sorte in seguito ad esposti anonimi che denunciavano gli abusi.

In alcuni casi, vi è stata anche la diretta osservazione degli investigatori delle condotte illecite.

Si è accertato, così, che, nel periodo dedotto in imputazione (dall'inizio gennaio 2015 sino alla fine del 2017) due autovetture in dotazione all'ufficio diretto dall'imputata avevano percorso indebitamente il tragitto da Salerno a Napoli e viceversa, con uscita al quartiere Vomero, ove risiede la ricorrente.

Deve premettersi ancora che l'art. 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante disposizioni sulle "Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio", stabilisce al primo comma - che l'utilizzo delle egt. autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio, Al secondo comma, la stessa norma dispone che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2 e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalita' che ne consentano l'uso per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

La situazione dell'imputata rientra nel novero di quelle soggette ad utilizzo non esclusivo dell'autovettura e solo per ragioni di servizio, con esclusione della possibilità di essere accompagnata nel tragitto casa-lavoro.

2.1. Il ricorso si duole del fatto che non siano stati acquisiti, nel giudizio abbreviato, gli ordini di servizio (mod. 374, cosiddetti), presupposto dei "fogli di missione", nonostante la loro valenza determinante sull'accertamento della ragione effettiva dei viaggi attestati con i fogli di missione contestati come falsi e delle relative esigenze di servizio, alle quali sole è vincolato l'utilizzo dell'auto di servizio.

Ebbene, la ricorrente propone una richiesta solo esplorativa, già per questo inammissibile, quanto alla valenza degli ordini di servizio giustificativi dei quali si lamenta l'omessa acquisizione e considerazione, non evidenziando circostanze concrete in essi contenute che smentiscano la ricostruzione accusatoria e la falsità dei dati riportati nei modelli 106 oggetto delle imputazioni.

D'altro canto, la ritenuta loro irrilevanza, da parte dei giudici di merito, è stata adeguatamente sostenuta con valide argomentazioni dalla sentenza d'appello, che ha evidenziato: a) la prova della falsità compilativa dei modelli 106 oggetto della contestazione di reato deriva storicamente dall'incrocio dei dati tecnici, relativi al percorso effettuato dall'autovettura di servizio dell'imputata nei diversi giorni, con i dati documentali, sicchè, data la natura generica del dolo che sorregge il delitto di falso ex art. 479 cod. pen., contestato all'imputata, una volta dimostrato il fatto storico della mancata rispondenza tra la realtà e quanto attestato nell'atto pubblico falso, non è necessario provare neppure la volontà di abuso, peraltro essendo evidente la finalità di coprire l'indebito uso dell'auto di servizio da parte dell'imputata, cui il citato D.P.C.M. del 2014 negava la possibilità di utilizzo del veicolo di servizio nel percorso casa-lavoro.

Infatti, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto ranimus nocendi ve! decipiendi", essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" (anche se, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente: cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 27230 del 11/9/2020, Taroni, Rv. 279785); b) i modelli 106 riportavano, pur nella loro eventuale sciatta compilazione, comunque dati falsi rispetto a quelli emersi dalle prove documentali e tecniche, incrociate tra loro; c) almeno in un'occasione (il 27.11.2017) le indagini di osservazione della polizia giudiziaria hanno direttamente osservato l'indebito utilizzo dell'autovettura per l'accompagnamento da Salerno a Napoli della ricorrente; d) sono stati analizzati moltissimi dati documentali e tecnici (cfr. le pagine da 14 a 19 della sentenza impugnata, in particolare) che, al di là di qualche incongruenza orario, provano senza incertezze che la dirigente di polizia è arrivata a Salerno e tornata a Napoli con l'auto di servizio a lei destinata, con frequenza costante, dimostrata, peraltro, plasticamente, dal fatto che la dicitura sul foglio di missione falso, apposta dal conducente, recava proprio l'indicazione "autista dirigente", la cui lettura nel senso di ulteriore riscontro all'indebito utilizzo e alla volontaria omissione, all'interno del modulo, del reale percorso casa - lavoro effettuato non può essere smentita dai dubbi della difesa, che restano vaghe ipotesi alternative di ordine lessicale.

D'altra parte, la Corte territoriale ha mostrato capacità di puntuale analisi là dove ha escluso vi fosse prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per alcune condotte di reato contestate, in relazione alle quali vi erano dati a favore della ricorrente (quando è stato provato che ella ha pagato il viaggio con la propria tessera Viacard nella stessa giornata, sia all'andata che al ritorno) ovvero dati di registrazione documentale dei passaggi autostradali non univoci e chiari.

2.2. Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di valore fidefacente dei mod. 106, non è pertinente l'osservazione secondo cui i fogli di missione, poiché contenenti solo dati di verifica ex post degli ordini di servizio, sarebbero privi di valore senza l'ordine di servizio da cui promanano.

Correttamente la Corte d'Appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale. (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952, in una fattispecie relativa alla falsificazione di una scheda valutativa interna compilata dall'imputato nell'ambito di un procedimento di valutazione di un dirigente medico).Ciò perché, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/5/2019, Carta, Rv. 277092).

Del resto, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041).

Il modello 106 "foglio di uscita automezzi" (cd. foglio di missione) riveste senza dubbio la qualità di atto pubblico interno al procedimento amministrativo volto al pagamento di indennità e spettanze lavorative dell'autista del veicolo e comunque, attestando una determinata attività dei pubblici ufficiali e dell'espletamento delle loro mansioni, si inserisce nel contesto di un più complesso "iter" procedimentale, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi e, soprattutto, della funzione di controllo sulla spesa, da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

In proposito, valga rammentare come i giudici di merito hanno dato spazio e risalto alla nota prefettizia del 3.12.2019, in cui si attesta la necessità di un'attenta compilazione dei moduli di missione mod. 106 (a dispetto delle prospettazioni difensive) a fini di controllo e giustificazione delle spese sostenute, come ha arguito la sentenza di primo grado, richiamata nella motivazione di quella d'appello.

Dalla natura di atto pubblico discende la rilevanza penale della compilazione dei modelli 106 con dati non rispondenti a verità, a prescindere dalla quantità e tipologia di dati storici che sia necessario inserire o che si siano inseriti in concreto.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico e reiterativo delle richieste già formulate con l'atto di appello, ed è, peraltro, incentrato, ancora, sulla rilevanza dei "modelli 374", contenenti gli ordini di servizio relativi ai fogli di missione "modello 106", della cui manifesta infondatezza già si è detto Quanto all'eccezione relativa alla scarsa valenza di prova delle tracce Telepass, visto che i dispositivi di rilevamento elettronico delle auto sono mobili, rectius rimovibili, poiché non vincolati fisicamente ad un determinato veicolo, e in uso promiscuo alle diverse auto della polizia di Stato, si tratta di un motivo di ricorso ancora una volta generico, poiché privo di specificazioni al riguardo e volto solo a denunciare, in via meramente esplorativa, l'asserita inaffidabilità del dato tecnico, senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata.

Invero, la decisione della Corte d'Appello ha ampiamente chiarito che l'attribuzione del percorso ad una determinata auto di servizio non è stata fatta solo abbinando il dato formale del Telepass abbinato, ma con un esame comparato tra i dati Telepass e gli impegni di servizio a Napoli comunicati dalla ricorrente, la documentazione relativa alle missioni a Napoli, le dichiarazioni contenute nei modelli 106 e le inequivoche e molteplici immagini del sistema Scntt, che hanno sempre ripreso le due autovetture in uso alla dirigente di polizia per riscontrare gli episodi dei quali vi è contestazione e, a volte, direttamente l'imputata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal GUP del Tribunale di Salerno il 9.12.2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], primo dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, dai reati di peculato, falso e truffa previsti dai capi 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9, relativamente ad alcuni episodi espressamente indicati in dispositivo, attraverso il richiamo alle date di accadimento; di conseguenza, i giudici d'appello hanno rideterminato la pena inflitta alla predetta imputata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, in relazione ai reati residui di peculato d'uso dell'auto di servizio nella sua disponibilità (capo 1, come riqualificata la precedente contestazione di peculato), nonché a quelli di truffa aggravata e falso in atto pubblico (capo 2), quest'ultimo, ritenuto base della continuazione ai fini della determinazione della sanzione del reato continuato con i capi 1, 2 (quest'ultimo relativamente ad ulteriori episodi di falso), 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica quanto all'esclusione dell'acquisizione probatoria, ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen., degli ordini di servizio (mod. 374, cosiddetti), presupposto dei "fogli di missione"; detti ordini di servizio costituivano l'unica prova certa della ragione effettiva dei viaggi attestati con i fogli di missione contestati come falsi e delle relative esigenze di servizio, alle quali sole è vincolato l'utilizzo dell'auto di servizio: la ritenuta loro irrilevanza, da parte dei giudici di merito, è priva di adeguata giustificazione e confligge con la ragionevolezza. Si eccepisce, altresì, la mancanza di valore fidefacente dei mod. 106, fogli di missione contenenti solo dati di verifica ex post degli ordini di servizio, compilati spesso nella prassi in modo approssimativo, proprio perché privi di effettiva, autonoma valenza senza l'ordine di servizio da cui promanano. 2.2. Il secondo argomento di ricorso eccepisce i vizi di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica, avuto riguardo alla valutazione delle fonti di prova ed al mancato raccordo delle stesse con le prove decisive, costituite, a giudizio della difesa, ancora una volta, dai "modelli 374" contenenti gli ordini di servizio dei medesimi viaggi rilevati nei fogli di missione ritenuti falsi. Inoltre, si eccepisce la scarsa valenza di prova delle tracce Telepass, visto che i dispositivi di rilevamento elettronico delle auto sono mobili, o meglio rimovibili poiché non vincolati fisicamente ad un determinato veicolo, e in uso promiscuo alle diverse auto della polizia di Stato, ancorchè vengano nominalmente abbinati ad una di esse attraverso la dichiarazione della targa.Si contesta, in sintesi, l'inaffidabilità del dato tecnico su cui fondamentalmente solo è fondata la prova. 3. E' stata ammessa la trattazione orale del processo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 28.10.2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio non ha dato seguito alla dichiarazione di astensione del difensore che ha aderito all'agitazione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con nota pervenuta in cancelleria. Infatti, considerati i tempi di prescrizione, segnalata al 4.5.2023, sussiste la causa ostativa all'astensione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. A), del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura che propone la difesa della ricorrente è generico, in quanto non è stata evidenziata specificamente l'incidenza delle prove non ammesse dai giudici di merito sulla condanna dell'imputata. Occorre sintetizzare, anzitutto, l'oggetto del processo. L'imputata è stata condannata per aver usato ripetutamente l'auto di servizio a fini non istituzionali, con connesse falsità dei fogli di missione (mod. 106 cosiddetti) redatti dall'autista assegnatole e controfirmati dalla dirigente di polizia, perché riportavano orari posticipati rispetto a quelli reali, al fine di far conseguire all'autista l'indennità di missione spettante solo per incarichi di durata superiore alle quattro ore, ovvero perché non indicavano la reale destinazione del viaggio, ovvero indicavano falsamente il motivo del viaggio. Le prove sono state rappresentate dall'incrocio dei dati documentali con i riscontri chilometrici e tecnici provenienti da telecamere, Telepass e documentazione varia, raccolte all'esito di indagini sorte in seguito ad esposti anonimi che denunciavano gli abusi. In alcuni casi, vi è stata anche la diretta osservazione degli investigatori delle condotte illecite. Si è accertato, così, che, nel periodo dedotto in imputazione (dall'inizio gennaio 2015 sino alla fine del 2017) due autovetture in dotazione all'ufficio diretto dall'imputata avevano percorso indebitamente il tragitto da Salerno a Napoli e viceversa, con uscita al quartiere Vomero, ove risiede la ricorrente. Deve premettersi ancora che l'art. 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], recante disposizioni sulle "Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio", stabilisce al primo comma - che l'utilizzo delle egt. autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio, Al secondo comma, la stessa norma dispone che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2 e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalita' che ne consentano l'uso per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo. La situazione dell'imputata rientra nel novero di quelle soggette ad utilizzo non esclusivo dell'autovettura e solo per ragioni di servizio, con esclusione della possibilità di essere accompagnata nel tragitto casa-lavoro. 2.1. Il ricorso si duole del fatto che non siano stati acquisiti, nel giudizio abbreviato, gli ordini di servizio (mod. 374, cosiddetti), presupposto dei "fogli di missione", nonostante la loro valenza determinante sull'accertamento della ragione effettiva dei viaggi attestati con i fogli di missione contestati come falsi e delle relative esigenze di servizio, alle quali sole è vincolato l'utilizzo dell'auto di servizio. Ebbene, la ricorrente propone una richiesta solo esplorativa, già per questo inammissibile, quanto alla valenza degli ordini di servizio giustificativi dei quali si lamenta l'omessa acquisizione e considerazione, non evidenziando circostanze concrete in essi contenute che smentiscano la ricostruzione accusatoria e la falsità dei dati riportati nei modelli 106 oggetto delle imputazioni. D'altro canto, la ritenuta loro irrilevanza, da parte dei giudici di merito, è stata adeguatamente sostenuta con valide argomentazioni dalla sentenza d'appello, che ha evidenziato: a) la prova della falsità compilativa dei modelli 106 oggetto della contestazione di reato deriva storicamente dall'incrocio dei dati tecnici, relativi al percorso effettuato dall'autovettura di servizio dell'imputata nei diversi giorni, con i dati documentali, sicchè, data la natura generica del dolo che sorregge il delitto di falso ex art. 479 cod. pen., contestato all'imputata, una volta dimostrato il fatto storico della mancata rispondenza tra la realtà e quanto attestato nell'atto pubblico falso, non è necessario provare neppure la volontà di abuso, peraltro essendo evidente la finalità di coprire l'indebito uso dell'auto di servizio da parte dell'imputata, cui il citato D.P.C.M. del 2014 negava la possibilità di utilizzo del veicolo di servizio nel percorso casa-lavoro. Infatti, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto ranimus nocendi ve! decipiendi", essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" (anche se, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente: cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 27230 del 11/9/2020, Taroni, Rv. 279785); b) i modelli 106 riportavano, pur nella loro eventuale sciatta compilazione, comunque dati falsi rispetto a quelli emersi dalle prove documentali e tecniche, incrociate tra loro; c) almeno in un'occasione (il 27.11.2017) le indagini di osservazione della polizia giudiziaria hanno direttamente osservato l'indebito utilizzo dell'autovettura per l'accompagnamento da Salerno a Napoli della ricorrente; d) sono stati analizzati moltissimi dati documentali e tecnici (cfr. le pagine da 14 a 19 della sentenza impugnata, in particolare) che, al di là di qualche incongruenza orario, provano senza incertezze che la dirigente di polizia è arrivata a Salerno e tornata a Napoli con l'auto di servizio a lei destinata, con frequenza costante, dimostrata, peraltro, plasticamente, dal fatto che la dicitura sul foglio di missione falso, apposta dal conducente, recava proprio l'indicazione "autista dirigente", la cui lettura nel senso di ulteriore riscontro all'indebito utilizzo e alla volontaria omissione, all'interno del modulo, del reale percorso casa - lavoro effettuato non può essere smentita dai dubbi della difesa, che restano vaghe ipotesi alternative di ordine lessicale. D'altra parte, la Corte territoriale ha mostrato capacità di puntuale analisi là dove ha escluso vi fosse prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per alcune condotte di reato contestate, in relazione alle quali vi erano dati a favore della ricorrente (quando è stato provato che ella ha pagato il viaggio con la propria tessera Viacard nella stessa giornata, sia all'andata che al ritorno) ovvero dati di registrazione documentale dei passaggi autostradali non univoci e chiari. 2.2. Quanto all'eccezione relativa alla mancanza di valore fidefacente dei mod. 106, non è pertinente l'osservazione secondo cui i fogli di missione, poiché contenenti solo dati di verifica ex post degli ordini di servizio, sarebbero privi di valore senza l'ordine di servizio da cui promanano. Correttamente la Corte d'Appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale. (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952, in una fattispecie relativa alla falsificazione di una scheda valutativa interna compilata dall'imputato nell'ambito di un procedimento di valutazione di un dirigente medico).Ciò perché, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/5/2019, Carta, Rv. 277092). Del resto, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041). Il modello 106 "foglio di uscita automezzi" (cd. foglio di missione) riveste senza dubbio la qualità di atto pubblico interno al procedimento amministrativo volto al pagamento di indennità e spettanze lavorative dell'autista del veicolo e comunque, attestando una determinata attività dei pubblici ufficiali e dell'espletamento delle loro mansioni, si inserisce nel contesto di un più complesso "iter" procedimentale, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi e, soprattutto, della funzione di controllo sulla spesa, da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge. In proposito, valga rammentare come i giudici di merito hanno dato spazio e risalto alla nota prefettizia del 3.12.2019, in cui si attesta la necessità di un'attenta compilazione dei moduli di missione mod. 106 (a dispetto delle prospettazioni difensive) a fini di controllo e giustificazione delle spese sostenute, come ha arguito la sentenza di primo grado, richiamata nella motivazione di quella d'appello. Dalla natura di atto pubblico discende la rilevanza penale della compilazione dei modelli 106 con dati non rispondenti a verità, a prescindere dalla quantità e tipologia di dati storici che sia necessario inserire o che si siano inseriti in concreto. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico e reiterativo delle richieste già formulate con l'atto di appello, ed è, peraltro, incentrato, ancora, sulla rilevanza dei "modelli 374", contenenti gli ordini di servizio relativi ai fogli di missione "modello 106", della cui manifesta infondatezza già si è detto Quanto all'eccezione relativa alla scarsa valenza di prova delle tracce Telepass, visto che i dispositivi di rilevamento elettronico delle auto sono mobili, rectius rimovibili, poiché non vincolati fisicamente ad un determinato veicolo, e in uso promiscuo alle diverse auto della polizia di Stato, si tratta di un motivo di ricorso ancora una volta generico, poiché privo di specificazioni al riguardo e volto solo a denunciare, in via meramente esplorativa, l'asserita inaffidabilità del dato tecnico, senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata. Invero, la decisione della Corte d'Appello ha ampiamente chiarito che l'attribuzione del percorso ad una determinata auto di servizio non è stata fatta solo abbinando il dato formale del Telepass abbinato, ma con un esame comparato tra i dati Telepass e gli impegni di servizio a Napoli comunicati dalla ricorrente, la documentazione relativa alle missioni a Napoli, le dichiarazioni contenute nei modelli 106 e le inequivoche e molteplici immagini del sistema Scntt, che hanno sempre ripreso le due autovetture in uso alla dirigente di polizia per riscontrare gli episodi dei quali vi è contestazione e, a volte, direttamente l'imputata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 25060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris