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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 34706/2021

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ORDINANZA sul ricorso 2354-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2682 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 267/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a R.G. n. 2354/2017 Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Genova ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, già sussistente con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna di quest'ultima società ad attribuirgli il medesimo inquadramento e trattamento retributivo riconosciuti al momento della cessione del ramo d'azienda.

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese.

Considerato che:

3. Prima della data fissata per l'adunanza camerale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata da Tigano.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso nell'Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa Lu,pia Tyia SU 31A DI c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2354-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2682 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 267/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a R.G. n. 2354/2017 Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Genova ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, già sussistente con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna di quest'ultima società ad attribuirgli il medesimo inquadramento e trattamento retributivo riconosciuti al momento della cessione del ramo d'azienda. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. Considerato che: 3. Prima della data fissata per l'adunanza camerale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata da Tigano. 4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. 5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nell'Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].ssa Lu,pia Tyia SU 31A DI c