CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31729/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino con decreto in data 19maggio 2025 ha dichiarato inammissibile l’istanza depositata nell’interesse diNarcisio Pasquale e volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale in ragione della recente concessione di altra misuraalternativa e del lontano fine pena.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 666 comma 2 cod.proc. pen. e 47 comma 3 bis Ord. pen. e vizio di motivazione.Il provvedimento impugnato avrebbe preso in considerazione il fine penaindicato nel SIUS e non quello corretto che emerge dal SIEP.Considerando che dal momento della decisione, 19 maggio 2025, al finepena indicato dal SIEP nel 21 aprile 2028 intercorrono meno di 4 anni,sussistevano le condizioni per concedere la misura alternativa.Afferma il ricorrente, infatti, che il momento da prendere in considerazioneper valutare l’entità di pena residua al fine di consentire l’accesso alle misure è ilmomento in cui interviene la decisione del tribunale , cioè, in questo caso, il 19maggio 2025 e non già il momento di deposito della domanda.Lamenta, poi, il ricorrente come l’applicazione della procedura de plano siastata erronea, non emergendo ictu oculi alcuna ragione di inammissibilitàdell’istanza.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 666 comma 2 cod.proc. pen. 47 e 48 Ord. pen. e vizio di motivazione.La concessione della semilibertà non può essere un elemento che nonconsente la concessione di una misura più ampia, poiché, al contrario, costituisceesplicazione del principio di gradualità ed, anzi, il fatto che il condannato abbiausufruito senza problemi di tale misura consente di esprimere una valutazionepiù corretta circa la sua affidabilità e collaborazione, se ammesso ad una misuraancora più ampia quale quella richiesta.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione del diritto di difesa e del giustoprocesso.Il ricorrente ribadisce come la scelta di procedere de plano sia stataillegittima, poiché non vi erano ragioni di inammissibilità di palmare evidenza,tali da consentire di escludere il contraddittorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1 Il primo motivo è fondato.In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione relativa allaammissibilità della richiesta in relazione alla pena residua da espiare deve fareriferimento non al momento di presentazione della stessa, ma a quello delladecisione. (Sez. 1, n. 1787 del 30/10/2019, dep. 2020, Corrado, Rv. 277885 -La ragione è evidente : in assenza di provvedimento l’istante, nel lasso ditempo intercorrente fra il deposito dell’istanza e la decisione del Tribunale,continua a scontare la pena, pertanto è evidente che la valutazione circa la penaresidua da scontare al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per laaccessibilità alle misure deve farsi al momento in cui interviene la decisione, nonessendoci una situazione cristallizzata al momento della domanda.In motivazione Sez. 1, n. 1787 del 30/10/2019, dep. 2020, Corrado, Rv.277885 – 01 afferma che «considerata la sottolineatura della connotazione«concreta» della pena residua, appare irragionevole che la valutazione diammissibilità della richiesta – magari anche nei casi in cui l’istruttoria stataprolungata e complessa – venga poi collocata nel passato, e cioè al momento diproposizione dell’istanza, con conseguente dispersione delle risorse processualiimpiegate e inutile frustrazione dell’attesa del richiedente il beneficio, quando ilparametro di riferimento impone invece soltanto di considerare la pena residua inconcreto»Dunque, è evidente che se la valutazione deve essere fatta al 19 maggio2025, fra detta data e il fine pena, sia che lo si ponga al 21 aprile 2028, sia chelo si ponga, come fa il provvedimento impugnato, al 2 marzo 2029, intercorronomeno di quattro anni e dunque non vi è alcuna evidente ragione diinammissibilità dell’istanza.1.2 Anche il secondo motivo è fondato.In maniera apodittica il provvedimento impugnato riconnette valenzapreclusiva al fatto che da tempo il condannato usufruisca del regime dellasemilibertà.Le ragioni non sono state esplicitate, pertanto allo stato ciò cha emerge èche non sia stato applicato il principio della gradualità che, contrariamente aquanto affermato nel provvedimento impugnato, conferisce particolareimportanza e valore proprio al fatto che l’apertura del detenuto verso l’esternoavvenga in maniera graduale, per stadi successivi, cui si accede solo nelmomento in cui nelle precedenti fasi del percorso di rieducazione il medesimoabbia dato prova di affidabilità e di volontà di cooperazione.E’ dunque evidente che il provvedimento impugnato non si è attenuto adetto principio - la cui validità è stata a più riprese ribadita da questa Corte -che afferma che prima di ammettere il condannato a misure alternative alladetenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reatocommesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dellaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Sez. 1, n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01)Nel caso in esame il Tribunale, lungi dal considerare un valore aggiunto ilprecedente esperimento di misura alternative, lo ha immotivatamente ritenutoun elemento ostativo alla ulteriore apertura verso più ampi spazi di libertà.1.3 Da quanto sopra discende l’accoglimento anche del terzo motivo diricorso.L’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. richiamato nel provvedimentoimpugnato stabilisce che se la richiesta appare manifestamente infondata perdifetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di unarichiesta già rigettata..il giudice o il presidente del collegio la dichiarainammissibile con decreto motivato.In difetto dell’evidenza della inammissibilità della domanda, al cuiaccoglimento, in astratto, non ostano, come visto, né il residuo pena, né l’avereusufruito in precedenza di altra misura, la procedura inaudita altera parte seguitada Presidente del Tribunale ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. si appalesaerrata in difetto delle condizioni che la legittimano e il provvedimento, dunque,risulta emesso fuori dei casi consentiti dalla norma.2. Per le ragioni sopra indicate il provvedimento impugnato deve essereannullato senza rinvio ricorrendo il caso di cui all’art. 620 lett. d) cod. proc. pen.Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]