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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21348/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]'v'0 SALVATORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rige.:to di entrambi i ricorsi. udito i' difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale per delega scritta in calce alle conclusioni, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dei foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI quale sostituto processuale, giusta delega depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Potenza, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva Rao dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di anni trenta di reciusione ciascuno in relazione al delitto di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], già condannato con sentenza definitiva, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis coc. pen. e allo scopo di agevolare l'attività della cosca mafiosa, operante in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, denominata "famiglia barcellonese", punendo una persona che aveva contribuito al furto di un mezzo di lavoro ad una ditta che pagava il pizzo alla cosca mafiosa, così interferendo negli interessi economici del clan (capo A).

Il delitto era stato commesso in Lauria il 4/5/1999; [OSCURATO:PERSONA] e Rao (come si è detto, assolto) sono indicati nel capo di imputazione come mandanti dell'omicidio, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito appoggio a [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere seguito la vittima, gli sparava uccidendolo; [OSCURATO:PERSONA] è accusato anche del delitto di detenzione e porto in luogo pubblico della pistola Beretta con matricola abrasa usata per l'omicidio e rinvenuta sul luogo del delitto, con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 (capo B).

Le prove a carico degli imputati erano state tratte dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, comprendenti i tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche, dalla sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalle dicniarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], assolto dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto, da quelle dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da ulteriori accertamenti.

1.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si riscontrassero tra loro, poiché la fonte di conoscenza per entrambi era la medesima, cioè lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; aveva contestato la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già condannato per calunnia, che aveva ritrattato precedenti dichiarazioni accusatorie e il cui racconto presentava delle incongruenze; aveva, altresì, contestato l'attendibilità oggettiva del Re dichiarazioni del collaboratore, che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dal secondo interrogatorio, in una progressione accusatoria; l'atto di appello aveva messo in discussione il movente dell'omicidio e prospettato un movente alternativo di tipo passionale; aveva negato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riscontrassero quelle di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per essere il primo portatore di notizie de relato da persone la cui attendibilità non era stata vagliata e che, a loro volta avevano avuto notizie da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, ancora, era stato informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; infine, aveva ribadito la validità dell'alibi dell'imputato.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in quanto rese tardivamente rispetto al termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione; aveva chiesto l'acquisizione in originale dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori; aveva contestato la credibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che il G.I.P. non aveva ritenuto credibile, non valutando come convincenti nemmeno le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; aveva evidenziato l'incertezza sul movente dell'azione omicidiaria.

La difesa aveva negato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituissero riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], atteso che questi le aveva ricevute da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta vicino a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cosicché si era realizzata una circolarità delle notizie.

Le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia non confermavano quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le difese avevano contestato la sussistenza delle aggravanti formulate.

1.3. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte confermava la credibilità soggettiva del dichiarante [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che aveva descritto con sufficiente linearità, coerenza e dettaglio i fatti a sua conoscenza, collocandoli esattamente nello spazio e nel tempo e fornendo, man mano, circostanze e particolari, molti dei quali riscontrati dalle attività investigative.

D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato presente nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di uccidere [OSCURATO:PERSONA], descrivendo i luoghi in cui era avvenuto tale incontro.

Si trattava di dichiarazioni anche autoaccusatorie (anche se D'[OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente assolto), circostanza che faceva dubitare di intenti mendaci e di interessi strumentali della scelta collaborativa.

Il collaboratore aveva anche indicato i motivi della scelta della famiglia barcellonese di uccidere [OSCURATO:PERSONA] - responsabile di furti di mezzi agricoli a danno di aziende della zona che versavano il "pizzo" alla cosca - e aveva precisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena libertà di scelta sulle modalità e sui mezzi dell'omicidio.

Nel corso del terzo interrogatorio del 30/9/2014, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva spontaneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso dell'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di confidenze ricevute da quest'ultimo in ordine alla sua diretta partecipazione alla fase esecutiva del delitto.

Infine, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato effettuato e che [OSCURATO:PERSONA] aveva "incassato l'assegno", aveva, cioè, riscosso la somma di denaro da parte dell'organizzazione criminale.

Anche l'attendibilità intrinseca del racconto veniva confermata: le marginali imprecisioni erano giustificate dalla partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] a numerosi omicidi (ben 61); in effetti, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti degli imputati sulla base di queste incongruenze che, peraltro, erano state superate e adeguatamente valutate dal Tribunale.

Anche la circostanza che, nel corso della sua collaborazione, D'[OSCURATO:PERSONA] avesse ritrattato determinate accuse e, in precedenza, fosse stato condannato per calunnia, non modificava il giudizio di attendibilità del collaboratore.

Si trattava di collaboratore scrupoloso e genuino, come dimostravano proprio la rettifica e gli aggiustamenti del racconto; comunque, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva sempre confermato e ribadito il nucleo essenziale dei fatti contestati, senza apportare alcuna modifica essenziale.

Inoltre, non emergevano motivi di contrasto con gli imputati.

I riscontri esterni alle propalazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] non erano limitati alle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma provenivano dalle indagini della polizia giudiziaria.

Per la condotta di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa apportavano riscontri individualizzanti; riscontri che provenivano anche dai dati ricavabili dai tabulati telefonici, che dimostravano contatti con [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] manifestava ai familiari la preoccupazione di essere arrestato subito dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal suo allontanamento dalla sua abitazione per almeno due settimane dopo tale cattura; ancora, le indagini dimostravano i frequenti contatti criminali tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti della famiglia barcellonese, riscontrando quanto narrato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] circa la vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da autista per il primo.

Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non erano riscontrate soltanto da quelle di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai contatti tra l'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e quella palermitana e alle ragioni del delitto, ampiamente chiarite dalla sentenza di primo grado.

Esaminando analiticamente i motivi di appello formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte negava che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferissero de relato dalla medesima fonte, costituita dall'imputato: in realtà, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso due distinte dichiarazioni confessorie a D'[OSCURATO:PERSONA] e a Siracusa, per di più descrivendo al primo la fase dell'omicidio e, al secondo, quanto avvenuto in un momento precedente, quello in cui egli si trovava sul traghetto per recarsi al nord per uccidere [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva telefonato allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, non si trattava di chiamate in correità provenienti da un'unica fonte, ma di dichiarazioni di natura confessoria recepite in tempi diversi e con contenuti differenti.

Veniva rigettato il secondo motivo di appello che contestava l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; venivano, altresì, affrontate e respinte specifiche obiezioni concernenti la credibilità di D'[OSCURATO:PERSONA]: in particolare, il luogo dove, secondo il collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] aveva gettato la pistola dopo avere compiuto l'omicidio corrispondeva a quello del rinvenimento dell'arma da parte della polizia giudiziaria.

L'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal contesto associativo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il successivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] rafforzava il convincimento della Corte: si trattava di comportamento derivato dal timore di [OSCURATO:PERSONA] di essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio dove era avvenuto l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva riferito Siracusa.

Il movente dell'azione e la sua matrice mafiosa venivano confermate, alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che in un primo momento aveva indicato una causale differente del delitto, aveva finito per confermarne le finalità associative.

Le dichiarazioni di Virga dimostravano che gli imputati erano stati messi a conoscenza dei furti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, mentre le indagini dimostravano gli stretti legami tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti della famiglia barcellonese.

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito sul movente e suresecuzione di precedenti omicidi eseguiti per gli stessi motivi; inoltre, precedenti sentenze di condanna avevano già indicato questo movente dei delitti.

Il r nvenimento di targhette di identificazione di veicoli all'interno dell'autocarro di [OSCURATO:PERSONA] nonché le intercettazioni ambientali evidenziavano la causale dell'omicidio.

In definitiva, non esistevano moventi o piste differenti: l'esistenza di una ipotetica relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di [OSCURATO:PERSONA] o la responsabilità di un cittadino albanese.

La natura mafiosa del delitto emergeva anche dalle intercettazioni svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguite in epoca assai vicina alla data del delitto. [OSCURATO:PERSONA], poi, doveva ritenersi solidale alla cosca barcellonese, nonostante quanto dichiarato dal collaboratore Siracusa: di ccnseguenza, conosceva la matrice mafiosa dell'omicidio.

Secondo la Corte territoriale, non ricorreva il vizio di circolarità delle fonti corcscitive dei diversi collaboratori di giustizia.

La tesi difensiva si basava surassunto che [OSCURATO:PERSONA], fonte di conoscenza per [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informatore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avesse avuto le notizie sull'omicidio da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: ma si trattava di tesi del tutto indimostrata, né le difese degli imputati avevano subordinato la richiesta di giudizio abbreviato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare questa circostanza.

Di conseguenza, da una parte le dicniarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] erano utilizzabili anche senza la previa escussione di [OSCURATO:PERSONA], dall'altra non poteva essere accolta la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalle difese al fine di escutere lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Gli accertamenti della polizia giudiziaria sull'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti attendibili, avendo gli operanti tenuto conto anche del tempo del traghettamento sullo stretto di Messina nel percorso di ritorno che aveva condotto l'imputato sul luogo di lavoro; veniva ritenuta sussistente la premeditazione del deftto, alla luce delle modalità ideative e deliberative dell'azione, del contesto mafioso in cui era sorto il delitto e della ferocia del movente: l'imputato doveva ritenersi perfettamente a conoscenza del piano criminoso per il quale era stato ingaggiato da [OSCURATO:PERSONA].

La pena veniva ritenuta congrua e, in particolare, veniva confermato il diniego delie. attenuanti generiche.

La Corte territoriale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dopo 180 giorni dall'inizio della collaborazione sollevata dalia difesa del [OSCURATO:PERSONA] nonché la richiesta di acquisizione dei verbali integrali, rite:iendo entrambe le deduzioni incompatibili con la scelta di procedere con il rito abbreviato.

Secondo la Corte territoriale, la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] non era la conseguenza di una responsabilità "da posizione", derivante dal suo ruolo apicale all'interno della famiglia barcellonese: D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato presente quando [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio.

Il fatto che l'omicidio fosse stato ordinato da [OSCURATO:PERSONA] rafforzava la convinzione dena sua matrice mafiosa; inoltre [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, rispondeva dell'aggravante della premeditazione: d'altro canto, egli sapeva che [OSCURATO:PERSONA] era un sicario esperto che, per di più, conosceva la vittima; l'imputato aveva mantenuto il suo proposito criminoso fino all'esecuzione dell'omicidio, risultando irriievante la libertà riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di esecuzione del mandato.

Anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] venivano negate le attenuanti generiche, mentre la pena veniva ritenuta congrua.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo 6 (fr violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato.

Il ricorrente censura la motivazione relativa all'attendibilità soggettiva e oggettiva riconosciuta al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], segnalando che non si trattava di chiamante in correità, ma un chiamante di reità, sia pure de relato.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, le sue dichiarazioni non erano né lineari, né dettagliate: inizialmente D'[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come fonte di conoscenza la stampa e, successivamente, [OSCURATO:PERSONA], per poi, nel terzo interrogatorio, indicare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere ricevuto le sue confidenze.

Nessuna verifica era stata effettuata sulla effettiva possibilità che tali confidenze fossero state effettuate.

Inoltre l'appoggio che, secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito a [OSCURATO:PERSONA] non era stato specificato, né era stato individuato il momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza del progetto omicidiario.

La sentenza di appello, richiamando per relationem quella di primo grado, non aveva risposto alle censure difensive che dimostravano che D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di [OSCURATO:PERSONA] nei primi due interrogatori e aveva sostenuto di non essere in grado di dire nulla sulla dinamica dell'omicidio, mentre nel terzo, riferendo di avere ricevuto confidenze da [OSCURATO:PERSONA], aveva mostrato di conoscere la dinamica del delitto perché descritto da questi.

Si trattava, quindi, di dicniarazioni incoerenti e incostanti, illogicamente ritenute, proprio per questa cara:teristica, affidabili.

Anche l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni non era stata verificata.

Erano state svalutate le argomentazioni difensive che sottolineavano che D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per calunnia e che, in alcuni processi, aveva ritra«:tato le sue dichiarazioni.

Nel presente processo, le circostanze delle ritardate accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere risolte con il riferimento ad una inverosimile dimenticanza del collaboratore.

Anche la specifica censura della difesa, che evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di temere di essere arrestato al Bar di Famà in un'epoca in cui lo stesso non gestiva quel locale, era stata sconfessata con mera congettura, non essendovi la prova che, in quel periodo, esistesse il bar.

Per sostenere che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva esattamente indicato il luogo dove la pistola era stata gettata dopo l'omicidio, la Corte territoriale aveva ignorato la trascrizione integrale dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui emergeva che il collaboratore aveva riferito che l'arma era stata gettata dopo che l'autovettura era ripartita dal luogo del delitto.

Ancora: D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] guidava l'autocarro, mentre dalla sertenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era passeggero dell'autocarro, condotto dallo sparatore che aveva fermato il mezzo in una piazzola di sosta e aveva sparato al passeggero.

Non vi era nessuna risposta all'obiezione difensiva che evidenziava che il killer aveva utilizzato la busta di un panificio siciliano il cui gestore aveva riferito di avere venduto, quella notte, il pane ad un cittadino albanese. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la vittima era accompagnata da un albanese.

Il ricorso affronta, poi, il valore probatorio delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] ricevute da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] non costituiscono prova di per sé, occorrendo un riscontro che, pur potendo provenire da altra dichiarazione de relato, non può fondarsi sulla medesima fonte prcbatoria; inoltre, avrebbero dovuto essere accertati i rapporti tra il dichiarante e la fonte diretta, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], autore (a detta di Siracusa e di D'[OSCURATO:PERSONA]) delle confidenze, non era un associato.

Inoltre, nelle sue dichiarazioni, Siracusa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva detto espressamente di aver partecipato a quell'omicidio.

La motivazione della sentenza su questi aspetti era carente.

Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] notizie sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, il G.I.P., nel rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare che faceva leva sulla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto le sue dichiarazioni generiche, non avendo specificato quale fosse la fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] (che, evidentemente, riferiva de relato); inoltre, avrebbe dovuto essere valutata l'attendibilità sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA].

Doveva ipotizzarsi che l'unica possibile fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, rifiutandosi di sentire [OSCURATO:PERSONA], non aveva risolto la questione decisiva: l'individuazione della fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'impossibilità di effettuare un giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni, con conseguente loro inutilizzabilità.

Inoltre, nessuna precisazione era stata fatta sulle circostanze di tempo e di luogo delle confidenze fatte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonché sui rapporti tra gli stessi.

Inoltre, tutti i chiamanti in reità di [OSCURATO:PERSONA] lo avevano accusato senza fornire alcuna precisazione in ordine ai particolari della azione da lui posta in essere: quindi, si trattava di chiamate generiche, contro le indicazioni delle Sezioni Unite, Aquilina.

Le intercettazioni eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avevano affatto natura individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né i contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] attenevano al delitto oggetto della sentenza.In definitiva, mancavano i riscontri necessari alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], di per sé incostanti e niente affatto circostanziate.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della premeditazione.

La sentenza non dimostrava affatto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla ideazione e alla programmazione del delitto, né chiariva per quale motivo la Corte ritenesse che egli fosse a conoscenza del piano criminoso di [OSCURATO:PERSONA] fin dal momento in cui era stato da lui ingaggiato (momento che non si conosceva).

In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

La sentenza era apodittica nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] era senza dubbio consapevole delle ragioni per cui era stata ordinata ed eseguita l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA].

Il r:corrente ricorda che [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte della famiglia barcellonese.

In un quarto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Poiché il delitto era precedente al 2008, doveva tenersi conto dell'incensuratezza dell'imputato, nonché del suo ruolo secondario e dell'ottimo comportamento successivo al reato, con l'allontanamento dal contesto criminale e l'assenza di carichi pendenti.

In un quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del delitto di detenzione della pistola per intervenuta prescrizione.

3. Ricorrono per cassazione anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vioiazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di 180 giorni previsto dal d.l. 8 del 1991. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse riferito di avere appreso la notizia dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dagli organi di stampa, oltre tre anni dopo, il 22/11/2017, aveva riferito di avere appreso la notizia dal [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 16 quater, comma 9, d.l. 8 del 1991 in quanto rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione e non essendo state rese in dibattimento.

In un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 e vizio di motivazione.

La conferma della condanna si basava sulla ritenuta convergenza tra le diciniarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonc:hé sulla base delle cointeressenze tra la famiglia barcellonese e quella palermitana delle quali aveva riferito [OSCURATO:PERSONA].

La difesa aveva evidenziato la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], atteso che i riscontri provenivano da soggetti che riferivano de relato e avevano avuto la possibilità di conoscere dalla stampa tutti i particolari e i dettagli sull'omicidio.

Inoltre, le accuse di [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto generiche; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riferiva de relato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, aveva appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA]; esistevano, poi, insanabili contraddizioni sul movente tra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

La motivazione definiva le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] precise e circostanziate in maniera assolutamente assertiva e apodittica: al contrario, il collaboratore non aveva fatto alcun riferimento a circostanze di luogo e di tempo relative al fatto di sangue e alle modalità di acquisizione delle informazioni.

Per la valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, la sentenza ricorreva a stereotipate formule di stile, sottovalutando la condanna per calunnia ed erroneamente affermando l'inesistenza di contrasti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, erano ampiamente riferiti in una sentenza della Corte di assise di appello di Messina del 2013.

Analogamente, la valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] era apodittica, mentre mancava per [OSCURATO:PERSONA]; senza dimenticare che gli altri collaboratori - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Siracusa e Bisognano - non riscontravano [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul mandato omicidiario ad opera del [OSCURATO:PERSONA].

Non solo: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva indicato un movente diverso dell'omicidio e aveva introdotto circostanze sull'alibi di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non aveva riferito.

Il ricorrente sottolinea che il riscontro esterno costituito dagli accertamenti sul furto di mezzi escavatori subito dalla ditta Venuto non aveva carattere individualizzante nei confronti dei mandanti dell'omicidio.

Alla luce di queste considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illogica e travisava dati emergenti da altre sentenze.

In particolare, non era stata valutata la circostanza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e C'.7Iderone, da cui [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere appreso le notizie sul mandato omicidiario da parte del [OSCURATO:PERSONA]; poiché tutti facevano parte della famiglia barcellonese di cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era a capo, era del tutto verosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito a [OSCURATO:PERSONA] notizie provenienti dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA], con una conseguente circolarità della notizia.

La sentenza, nell'escludere tale evertualità, non era motivata.

In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto entrambi i profili.

Di fatto, secondo l'interpretazione della Corte territoriale, l'aggravante in questione doveva essere estesa ad ogni ipotesi di condotta illecita.

In un quarto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante della premeditazione.

La riconducibilità dei delitti a regolamenti di conti in ambito mafioso non era sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante; nei singoli episodi descritti, non vi era identità tra mandanti ed esecutori materiali, né il mandato conteneva indicazioni in ordine alle modalità con cui l'omicidio doveva essere eseguito.

In un quinto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il cui esame si premette agli altri per la sua natura processuale - è infondato.

Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] perché rese successivamente al termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborazione, ai sensi dell'art. 16 quater, cornnii 1 e 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8.

La tesi è manifestamente infondata ed è stata sconfessata da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte: già dal 2008, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 24- 882 - 01); anche recentemente è stato ribadito che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16 quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653 - 01).

2. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

In effetti, i delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, erano già prescritti alla data della sencenza di primo grado.

Poiché i delitti risalgono al 1999, deve trovare applicazione la normativa sulla prescrizione previgente alla riforma operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.Per applicare tale normativa occorre avere riguardo al massimo della pena edittale prevista per i due reati, aumentata della metà in forza dell'aggravante di cui all'art. 7 cit.: si ottiene per il porto dell'arma clandestina la pena massima di anni dodici di reclusione e per la detenzione dell'arma clandestina la pena massima di anni nove di reclusione.

Sulla base delle regole previgenti, il delitto di porto di arma, così aggravato, si prescriveva in quindici anni, quindi il 4/5/2014, mentre il delitto di detenzione di arma, così aggravato, si prescriveva in dieci anni, quindi il 4/5/2009.

Non emergono atti interruttivi precedenti a tali date: è sufficiente ricordare che l'indagine della Procura della Repubblica di Potenza ebbe avvio solo nel 2016, epoca di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Messina (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2).

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati al capo B dell'imputazione perché estinti per prescrizione.

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Le censure mosse non fanno che riproporre quelle articolate nei primi motivi di appello analiticamente riportati nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10), motivi ai quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta.

In primo luogo, la sentenza motiva adeguatamente il giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di attendibilità delle sue dichiarazioni, aderendo al giudizio espresso dal giudice di primo grado, che aveva affrontato anche i punti "critici" evidenziati nel ricorso (in particolare, quello relativo all'evocazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] solo nel terzo interrogatorio e quebo concernente la condanna per calunnia riportata da D'[OSCURATO:PERSONA] prima dell'inizio della collaborazione).

Tutti i particolari evidenziati dal ricorrente sono stati affrontati dalle due sentenze di merito: da quella di primo grado, ad esempio, si evince che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], più che affermare, nei primi due interrogatori, di non potere dire nulla stAa dinamica dell'omicidio, aveva riferito che, quando aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] sulIncasso dell' "assegno" da parte di [OSCURATO:PERSONA], non aveva fatto riferimento alla dinamica dell'omicidio; dato del tutto coerente con quanto in precedenza affermato: che, cioè, in sede di affidamento dell'incarico, era stata data piena libertà di azione a [OSCURATO:PERSONA]; né [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva parlato del delitto con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quindi era stato solo [OSCURATO:PERSONA] a riferirgli le modalità di uccisione di [OSCURATO:PERSONA].La presunta imprecisione sul luogo dove la pistola clandestina usata per uccidere [OSCURATO:PERSONA] era stata gettata costituisce, appunto, un'imprecisione: dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'arma era stata rinvenuta sul terrapieno della piazzola di emergenza, oltre la recinzione dell'ANAS; nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel passo in cui il collaboratore aveva riferito quanto gli era stato descritto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] era stato piuttosto generico e aveva, anche, aggiunto, un "non ricordo" molto significativo; effettivamente - subito dopo avere, appunto, intercalato la frase con un "non ricordo" - il collaboratore aveva concluso la descrizione con "poi hanno fatto un poco di strada e hanno buttato la pistola dal finestrino"; imprecisione con ogni evidenza irrilevante (anche perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna necessità di essere preciso con D'[OSCURATO:PERSONA]).

D'altro canto, tre anni prima, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], "subito dopo aver compiuto quell'omicidio, buttò la pistola fuori dal finestrino della vettura con cui erano arrivati a Lagonegro".

Analogamente deve dirsi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della vittima nel momento dell'esplosione dei colpi mortali: dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] risultava, in primo luogo, che il mezzo pesante e l'autovettura che lo seguiva si erano fermati bruscamente nella piazzola di sosta, lasciando tracce di pneumatici; la dinamica dell'omicidio era stata ricostruita nel senso che il killer era alla guida dell'autoarticolato, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava seduto sul sedile destro: quindi [OSCURATO:PERSONA] aveva bruscamente fermato il mezzo nella piazzola, aveva estratto l'arma e aveva immediatamente fatto fuoco contro il passeggero.

Evidentemente l'autovettura che seguiva l'autoarticolato era condotta dalla persona che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA].

Ipotizzando, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] fosse salito sul mezzo di [OSCURATO:PERSONA] e lo conducesse e [OSCURATO:PERSONA] li seguisse alla guida del veicolo con cui i due avevano raggiunto la vittima designata, la descrizione fatta da [OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA] ("[OSCURATO:PERSONA] mi disse che lui e [OSCURATO:PERSONA] avevano fermato [OSCURATO:PERSONA] su una piazzola di sosta dell'autostrada e lo avevano ucciso, lasciandolo morto all'interno del camion") non appare distante dalla ricostruzione operata dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA].

Come si è già osservato, la descrizione fornita tre anni più tardi dal collaboratore era accompagnata da un significativo "non ricordo": da una parte D'[OSCURATO:PERSONA] descriveva [OSCURATO:PERSONA] che era "sceso" e aveva sparato a [OSCURATO:PERSONA], dall'altra riferiva: "l'hanno fatto sedere", chiaramente riferendosi alla vittima.

In definitiva, la valutazione dei giudici di merito appare logica perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a descrivere in dettaglio a D'[OSCURATO:PERSONA] la dinamica dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto - appare opportuno osservare - la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato con certezza un dato: che il killer non era solo, ma era accompagnato da qualcuno che conduceva l'autovettura che si era fermata dietro il camion di [OSCURATO:PERSONA].

La questione da risolvere era, quindi, l'individuazione di colui che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dalla Sicilia, più che la ricostruzione di quanto avvenuto.

L'ulteriore censura del ricorrente, secondo cui la Corte territoriale non aveva affrontato il tema del cittadino albanese che avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel suo viaggio verso il Nord Italia, non tiene conto dell'ampia motivazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] sulla questione: era stato [OSCURATO:PERSONA] a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era accompagnato da un cittadino albanese, ma gli accertamenti svolti avevano, al contrario dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], detto Giuseppe, che lavorava per la ditta del [OSCURATO:PERSONA], il giorno dell'omicidio si trovava in Albania e che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso il viaggio verso il Nord da solo, dopo avere inutilmente cercato compagni di viaggio.

Nell'individuare i riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la sentenza sottolinea che gli stessi non sono individuabili esclusivamente nelle dichiarazioni di Siracusa e [OSCURATO:PERSONA], ma emergono dall'esito delle indagini svolte nell'immediatezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: i rapporti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle ore precedenti il delitto (secondo la sentenza di primo grado i due contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cronologicamente vicini a teiefonate fatte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per concordare l'appuntamento); la conversazione intercettata, che dimostrava che l'imputato era convinto che l'ordinanza di custodia cautelare in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata emessa anche nei suoi confronti; la sua sparizione, durata molti giorni, iniziata immediatamente dopo tale arresto.

Inoltre, le indagini avevano anche dimostrato la stretta vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri componenti della famiglia barcellonese.

La difesa del ricorrente ripropone la tesi secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono riscontro a quelle di D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto anche quel collaboratore, al pari di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza affronta la questione, richiamando il principio secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603 - 0; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01).

La sentenza conferma l'attendibilità dei due collaboratori e sottolinea l'assoluta autonomia delle dichiarazioni confessorie a loro rese da [OSCURATO:PERSONA] in occasioni differenti e con diverso contenuto; anche Siracusa, come [OSCURATO:PERSONA], aveva una posizione rilevante nella famiglia barcellonese e per questo motivo i giudici di merito hanno ritenuto verosimili le confidenze fattegli dali'imputato.

Il ricorrente sottolinea che Siracusa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva espressamente riferito di avere partecipato all'omicidio: si tratta, in verità, di osservazione che sembra rafforzare l'attendibilità del collaboratore il quale aveva riferito soltanto quanto [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto, senza prestarsi a confermare in toto le dichiarazioni dell'altro collaboratore: ma il contenuto delle dicniarazioni era ugualmente molto significativo perché aveva "fotografato" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme sul traghetto che dalla Sicilia li portava in Calabria, aggiungendo un dato - quello della telefonata fatta dal primo a [OSCURATO:PERSONA] - riscontrato dai tabulati telefonici.

Anche con riferimento al riscontro costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ripropone l'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], che ne era la fonte, aveva avuto le notizie da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], così risultando unica la fonte e conseguentemente inefficace il riscontro: ma tale tesi è stata smentita come niente affatto provata da entrambi i giudici di merito.

Il ricorrente, tuttavia - censurando la scelta della Corte territoriale di non escutere [OSCURATO:PERSONA] - sottolinea che, non essendo specificata la fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA], le sue dichiarazioni erano inutilizzabili: ma a tale obiezione hanno correttamente replicato entrambe le sentenze di merito, ribadendo che non vi era alcun obbligo di sentire [OSCURATO:PERSONA] - poiché la richiesta di giudizio abbreviato non era stata condizionata alla sua escussione - e che, comunque, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione di rilievo nell'associazione mafiosa, era sicuramente a conoscenza delle dinamiche interne alla stessa.

Viene quidi implicitamente richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344 - 01).

Le sentenze di merito motivano adeguatamente e logicamente sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia: del resto, le eccezioni - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa - appaiono generiche; le loro dichiarazioni non sono generiche ma, al contrario, specifiche ma parziali, cioè riguardanti specifiche frazioni della vicenda omicidiaria.

In definitiva, la motivazione è logica nel ritenere, oltre che attendibili, riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; né può essere valutata in sede di legittimità la considerazione finale del ricorso secondo cui "la prova dichiarativa principale avrebbe meritato riscontri di ben altro spessore di quelli individuati per raggiungere la soglia della prova al di là di ogni ragionevole dubbio": si tratta di una sollecitazione ad una valutazione di merito della Corte di cassazione che non può essere effettuata in presenza di una motivazione logica e conforme al dettato normativo.

In effetti, come più volte ribadito da questa Corte, la regola di giudizio cornpendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01).

4. Anche il motivo relativo all'inapplicabilità dell'aggravante della premeditazione è infondato.

A prescindere dalla stringatezza della motivazione delle due sentenze di merito, il fatto è stato ricostruito nel senso che il mandato omicidiario era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della famiglia barcellonese alla quale [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente "vicino", a prescindere dal fatto che ne fosse partecipe o meno; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano frequenti rapporti, tanto che il secondo fungeva da autista del primo; che l'esecuzione dell'omicidio era stata sicuramente progettata accuratamente (individuazione di un'occasione per la Lommissione del delitto in un luogo lontano; reperimento di una pistola clandestina; preparazione di un alibi (cui fa riferimento la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]); che, a sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] si era precostituito un alibi (timbratura dell'ingresso del luogo di lavoro).

Si tratta di elementi che rendono del tutto logica la conclusione della sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], quanto meno fin dal momento in cui questi lo aveva ingaggiato, condividendone la premeditazione.

Si deve ricordare, del resto, che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 - 01); più semplicemente, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383 - 01).

La motivazione rimarca, inoltre, che il percorso dalla Sicilia alla Lauria unitamente a [OSCURATO:PERSONA] era stato "lungo", così da permettere a [OSCURATO:PERSONA] di riflettere sulla decisione adottata e di recedere dalla stessa.

5. Analogamente deve essere rigettato il motivo di ricorso con cui si censura l'applicazione dell'aggravante mafiosa.

Il ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01).

La vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e il suo gravitare nell'ambito della famiglia barcellonese rendono del tutto logica la valutazione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente era certamente a conoscenza dell'attinenza del delitto commissionato a [OSCURATO:PERSONA] con la vita dell'associazione mafiosa e della final tà di agevolare detta associazione.

6. Al contrario, il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche, merita accoglimento.

Se è vero che, come sottolinea la motivazione, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale concessione da parte del giudice del merito, ma richiedono la valorizzazione di circostanze oggettive e/o soggettive non contemplate specificamente dalla legge, non sembra esatta la considerazione secondo cui nel caso di specie nessuna situazione rilevante era emersa: in effetti, come sottolineato dal ricorso, l'in•ensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del delitto poteva essere presa in considerazione, non essendo ancora vigente, all'epoca, la previsione dell'art. 62 comma 3, cod. pen.; inoltre è attestato e pacifico l'allontanamento dell'imputato dall'ambiente della famiglia barcellonese successivamente al delitto e il suo percorso di vita regolare: che ciò sia stata la conseguenza del timore di essere scoperto quale concorrente nel delitto, come dimostravano le prime indagini, non appare costituire un dato decisivo, atteso il lungo periodo ormai trascorso.

Il giudice del rinvio dovrà, quindi, valutare adeguatamente queste circostanze, al fine di giungere ad una decisione effettivamente motivata sul motivo di appello.

7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti relativi alle armi perché estinti per prescrizione e con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con conseguente necessità per il giudice del rinvio di rideterminare la pena all'esito delia decisione sulle attenuanti generiche e tenendo conto dell'annullamento senza rinvio operato.

Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato.

Si sono già anticipate le considerazioni sulla adeguatezza della motivazione di credibilità e attendibilità riferite al collaboratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al riscontro alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], costituito da quelle di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza risponde alle censure di genericità delle stesse e sottolinea i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; come già accennato, viene smentita come del tutto congetturale l'ipotesi secondo cui, a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto le informazioni riferite a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Viene anche ritenuta niente affatto decisiva la circostanza che altri collaboratori non avessero riferito del mandato omicidiario dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

L'affermazione del ricorso secondo cui il movente del delitto - il furto di mezzi escavatori ai danni di una ditta che pagava il "pizzo" alla famiglia barcellonese - non ha carattere individualizzante in ordine ai mandati del delitto è, senza dubbio, esatta; ma non si può non sottolineare che la posizione verticistica del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti all'interno della famiglia barcellonese rende credibile la attribuzione allo stesso della decisione di dar corso all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; così come la circostanza che ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il suo amico, [OSCURATO:PERSONA], rende credibile che l'ordine di ucciderlo provenisse dai vertici dell'associazione mafiosa.

In definitiva, la motivazione è logica e conforme al dettato normativo nel rinvenire una convergenza del molteplice nell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del mandato eseguito da [OSCURATO:PERSONA].

9. Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante di agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, è manifestamente infondato.

Ritenuto provato il mandato omicidiario da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e la causale dell'ordine, risulta evidente la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa al cui vertice stava il ricorrente; in effetti, i furti di macchinari ai danni di imprenditori che pagavano il "pizzo" all'associazione mafiosa e, quindi, confidavano in una "protezione" da parte della stessa faceva perdere di "credibilità" all'associazione stessa e metteva in pericolo la riscossione dei proventi delle estorsioni.

L'omicidio in questione era stata la manifestazione della forza di intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento imposto sul territorio.

Le considerazioni esposte nel motivo di ricorso non sembrano coerenti con questa ricostruzione.

10. Il tema della premeditazione è già stato affrontato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è, se possibile, ancora più netta, trattandosi di colui che aveva ordinato l'omicidio e che, quindi, sapeva che [OSCURATO:PERSONA] lo stava preparando e lo avrebbe eseguito entro un certo lasso temporale, anche al fine di riscuotere il compenso che gli era stato promesso.

Il fatto che il mandante avesse lasciato al killer la libertà di realizzare l'orn cidio con le modalità preferite, e non previamente comunicate al mandante stesso, non fa venire meno l'aggravante: da una parte, come correttamente osservato dalla motivazione, il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] rimase fermo fino all'esecuzione dell'omicidio, mentre egli ben avrebbe potuto revocare l'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA], dall'altra le modalità di esecuzione dell'omicidio sono elementi non essenziali per configurare l'aggravante: in effetti, gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01).

Questa Corte ha recentemente ribadito che il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi costitutivi, cronologico e ideologico, della circostanza aggravante della premeditazione (Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Montepiccolo, Rv 283357 - 01).Infine, è infondato il motivo con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, risultando la motivazione della sentenza assolutamente logica e adeguata.

11. Alle decisioni adottate consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili nella misura indicata in dispositivo.

In particolare, anche [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a tale rifusione, atteso che la sua responsabilità per il delitto di omicidio viene definitivamente affermata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di cui al capo B perché estinti per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena alla Corte di assise di appello di Salerno.

Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]'v'0 SALVATORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rige.:to di entrambi i ricorsi. udito i' difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale per delega scritta in calce alle conclusioni, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dei foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI quale sostituto processuale, giusta delega depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Potenza, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva Rao dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di anni trenta di reciusione ciascuno in relazione al delitto di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], già condannato con sentenza definitiva, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis coc. pen. e allo scopo di agevolare l'attività della cosca mafiosa, operante in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, denominata "famiglia barcellonese", punendo una persona che aveva contribuito al furto di un mezzo di lavoro ad una ditta che pagava il pizzo alla cosca mafiosa, così interferendo negli interessi economici del clan (capo A). Il delitto era stato commesso in Lauria il 4/5/1999; [OSCURATO:PERSONA] e Rao (come si è detto, assolto) sono indicati nel capo di imputazione come mandanti dell'omicidio, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito appoggio a [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avere seguito la vittima, gli sparava uccidendolo; [OSCURATO:PERSONA] è accusato anche del delitto di detenzione e porto in luogo pubblico della pistola Beretta con matricola abrasa usata per l'omicidio e rinvenuta sul luogo del delitto, con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 (capo B). Le prove a carico degli imputati erano state tratte dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, comprendenti i tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche, dalla sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalle dicniarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], assolto dal delitto di omicidio per non aver commesso il fatto, da quelle dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da ulteriori accertamenti. 1.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si riscontrassero tra loro, poiché la fonte di conoscenza per entrambi era la medesima, cioè lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; aveva contestato la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già condannato per calunnia, che aveva ritrattato precedenti dichiarazioni accusatorie e il cui racconto presentava delle incongruenze; aveva, altresì, contestato l'attendibilità oggettiva del Re dichiarazioni del collaboratore, che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] solo a partire dal secondo interrogatorio, in una progressione accusatoria; l'atto di appello aveva messo in discussione il movente dell'omicidio e prospettato un movente alternativo di tipo passionale; aveva negato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riscontrassero quelle di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per essere il primo portatore di notizie de relato da persone la cui attendibilità non era stata vagliata e che, a loro volta avevano avuto notizie da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, ancora, era stato informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; infine, aveva ribadito la validità dell'alibi dell'imputato. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in quanto rese tardivamente rispetto al termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione; aveva chiesto l'acquisizione in originale dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori; aveva contestato la credibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che il G.I.P. non aveva ritenuto credibile, non valutando come convincenti nemmeno le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; aveva evidenziato l'incertezza sul movente dell'azione omicidiaria. La difesa aveva negato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituissero riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], atteso che questi le aveva ricevute da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta vicino a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cosicché si era realizzata una circolarità delle notizie. Le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia non confermavano quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le difese avevano contestato la sussistenza delle aggravanti formulate. 1.3. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte confermava la credibilità soggettiva del dichiarante [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che aveva descritto con sufficiente linearità, coerenza e dettaglio i fatti a sua conoscenza, collocandoli esattamente nello spazio e nel tempo e fornendo, man mano, circostanze e particolari, molti dei quali riscontrati dalle attività investigative. D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato presente nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di uccidere [OSCURATO:PERSONA], descrivendo i luoghi in cui era avvenuto tale incontro. Si trattava di dichiarazioni anche autoaccusatorie (anche se D'[OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente assolto), circostanza che faceva dubitare di intenti mendaci e di interessi strumentali della scelta collaborativa. Il collaboratore aveva anche indicato i motivi della scelta della famiglia barcellonese di uccidere [OSCURATO:PERSONA] - responsabile di furti di mezzi agricoli a danno di aziende della zona che versavano il "pizzo" alla cosca - e aveva precisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena libertà di scelta sulle modalità e sui mezzi dell'omicidio. Nel corso del terzo interrogatorio del 30/9/2014, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva spontaneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso dell'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di confidenze ricevute da quest'ultimo in ordine alla sua diretta partecipazione alla fase esecutiva del delitto. Infine, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che l'omicidio era stato effettuato e che [OSCURATO:PERSONA] aveva "incassato l'assegno", aveva, cioè, riscosso la somma di denaro da parte dell'organizzazione criminale. Anche l'attendibilità intrinseca del racconto veniva confermata: le marginali imprecisioni erano giustificate dalla partecipazione di D'[OSCURATO:PERSONA] a numerosi omicidi (ben 61); in effetti, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti degli imputati sulla base di queste incongruenze che, peraltro, erano state superate e adeguatamente valutate dal Tribunale. Anche la circostanza che, nel corso della sua collaborazione, D'[OSCURATO:PERSONA] avesse ritrattato determinate accuse e, in precedenza, fosse stato condannato per calunnia, non modificava il giudizio di attendibilità del collaboratore. Si trattava di collaboratore scrupoloso e genuino, come dimostravano proprio la rettifica e gli aggiustamenti del racconto; comunque, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva sempre confermato e ribadito il nucleo essenziale dei fatti contestati, senza apportare alcuna modifica essenziale. Inoltre, non emergevano motivi di contrasto con gli imputati. I riscontri esterni alle propalazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] non erano limitati alle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma provenivano dalle indagini della polizia giudiziaria. Per la condotta di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa apportavano riscontri individualizzanti; riscontri che provenivano anche dai dati ricavabili dai tabulati telefonici, che dimostravano contatti con [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] manifestava ai familiari la preoccupazione di essere arrestato subito dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal suo allontanamento dalla sua abitazione per almeno due settimane dopo tale cattura; ancora, le indagini dimostravano i frequenti contatti criminali tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti della famiglia barcellonese, riscontrando quanto narrato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] circa la vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da autista per il primo. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non erano riscontrate soltanto da quelle di [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai contatti tra l'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e quella palermitana e alle ragioni del delitto, ampiamente chiarite dalla sentenza di primo grado. Esaminando analiticamente i motivi di appello formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte negava che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferissero de relato dalla medesima fonte, costituita dall'imputato: in realtà, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso due distinte dichiarazioni confessorie a D'[OSCURATO:PERSONA] e a Siracusa, per di più descrivendo al primo la fase dell'omicidio e, al secondo, quanto avvenuto in un momento precedente, quello in cui egli si trovava sul traghetto per recarsi al nord per uccidere [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva telefonato allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, non si trattava di chiamate in correità provenienti da un'unica fonte, ma di dichiarazioni di natura confessoria recepite in tempi diversi e con contenuti differenti. Veniva rigettato il secondo motivo di appello che contestava l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; venivano, altresì, affrontate e respinte specifiche obiezioni concernenti la credibilità di D'[OSCURATO:PERSONA]: in particolare, il luogo dove, secondo il collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] aveva gettato la pistola dopo avere compiuto l'omicidio corrispondeva a quello del rinvenimento dell'arma da parte della polizia giudiziaria. L'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal contesto associativo dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il successivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] rafforzava il convincimento della Corte: si trattava di comportamento derivato dal timore di [OSCURATO:PERSONA] di essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio dove era avvenuto l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui aveva riferito Siracusa. Il movente dell'azione e la sua matrice mafiosa venivano confermate, alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che in un primo momento aveva indicato una causale differente del delitto, aveva finito per confermarne le finalità associative. Le dichiarazioni di Virga dimostravano che gli imputati erano stati messi a conoscenza dei furti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, mentre le indagini dimostravano gli stretti legami tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti della famiglia barcellonese. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito sul movente e suresecuzione di precedenti omicidi eseguiti per gli stessi motivi; inoltre, precedenti sentenze di condanna avevano già indicato questo movente dei delitti. Il r nvenimento di targhette di identificazione di veicoli all'interno dell'autocarro di [OSCURATO:PERSONA] nonché le intercettazioni ambientali evidenziavano la causale dell'omicidio. In definitiva, non esistevano moventi o piste differenti: l'esistenza di una ipotetica relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di [OSCURATO:PERSONA] o la responsabilità di un cittadino albanese. La natura mafiosa del delitto emergeva anche dalle intercettazioni svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguite in epoca assai vicina alla data del delitto. [OSCURATO:PERSONA], poi, doveva ritenersi solidale alla cosca barcellonese, nonostante quanto dichiarato dal collaboratore Siracusa: di ccnseguenza, conosceva la matrice mafiosa dell'omicidio. Secondo la Corte territoriale, non ricorreva il vizio di circolarità delle fonti corcscitive dei diversi collaboratori di giustizia. La tesi difensiva si basava surassunto che [OSCURATO:PERSONA], fonte di conoscenza per [OSCURATO:PERSONA], a sua volta informatore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avesse avuto le notizie sull'omicidio da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: ma si trattava di tesi del tutto indimostrata, né le difese degli imputati avevano subordinato la richiesta di giudizio abbreviato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare questa circostanza. Di conseguenza, da una parte le dicniarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] erano utilizzabili anche senza la previa escussione di [OSCURATO:PERSONA], dall'altra non poteva essere accolta la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalle difese al fine di escutere lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Gli accertamenti della polizia giudiziaria sull'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti attendibili, avendo gli operanti tenuto conto anche del tempo del traghettamento sullo stretto di Messina nel percorso di ritorno che aveva condotto l'imputato sul luogo di lavoro; veniva ritenuta sussistente la premeditazione del deftto, alla luce delle modalità ideative e deliberative dell'azione, del contesto mafioso in cui era sorto il delitto e della ferocia del movente: l'imputato doveva ritenersi perfettamente a conoscenza del piano criminoso per il quale era stato ingaggiato da [OSCURATO:PERSONA]. La pena veniva ritenuta congrua e, in particolare, veniva confermato il diniego delie. attenuanti generiche. La Corte territoriale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dopo 180 giorni dall'inizio della collaborazione sollevata dalia difesa del [OSCURATO:PERSONA] nonché la richiesta di acquisizione dei verbali integrali, rite:iendo entrambe le deduzioni incompatibili con la scelta di procedere con il rito abbreviato. Secondo la Corte territoriale, la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] non era la conseguenza di una responsabilità "da posizione", derivante dal suo ruolo apicale all'interno della famiglia barcellonese: D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato presente quando [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio. Il fatto che l'omicidio fosse stato ordinato da [OSCURATO:PERSONA] rafforzava la convinzione dena sua matrice mafiosa; inoltre [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, rispondeva dell'aggravante della premeditazione: d'altro canto, egli sapeva che [OSCURATO:PERSONA] era un sicario esperto che, per di più, conosceva la vittima; l'imputato aveva mantenuto il suo proposito criminoso fino all'esecuzione dell'omicidio, risultando irriievante la libertà riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di esecuzione del mandato. Anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] venivano negate le attenuanti generiche, mentre la pena veniva ritenuta congrua. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo 6 (fr violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato. Il ricorrente censura la motivazione relativa all'attendibilità soggettiva e oggettiva riconosciuta al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], segnalando che non si trattava di chiamante in correità, ma un chiamante di reità, sia pure de relato. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, le sue dichiarazioni non erano né lineari, né dettagliate: inizialmente D'[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato come fonte di conoscenza la stampa e, successivamente, [OSCURATO:PERSONA], per poi, nel terzo interrogatorio, indicare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere ricevuto le sue confidenze. Nessuna verifica era stata effettuata sulla effettiva possibilità che tali confidenze fossero state effettuate. Inoltre l'appoggio che, secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito a [OSCURATO:PERSONA] non era stato specificato, né era stato individuato il momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza del progetto omicidiario. La sentenza di appello, richiamando per relationem quella di primo grado, non aveva risposto alle censure difensive che dimostravano che D'[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai parlato di [OSCURATO:PERSONA] nei primi due interrogatori e aveva sostenuto di non essere in grado di dire nulla sulla dinamica dell'omicidio, mentre nel terzo, riferendo di avere ricevuto confidenze da [OSCURATO:PERSONA], aveva mostrato di conoscere la dinamica del delitto perché descritto da questi. Si trattava, quindi, di dicniarazioni incoerenti e incostanti, illogicamente ritenute, proprio per questa cara:teristica, affidabili. Anche l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni non era stata verificata. Erano state svalutate le argomentazioni difensive che sottolineavano che D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per calunnia e che, in alcuni processi, aveva ritra«:tato le sue dichiarazioni. Nel presente processo, le circostanze delle ritardate accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere risolte con il riferimento ad una inverosimile dimenticanza del collaboratore. Anche la specifica censura della difesa, che evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di temere di essere arrestato al Bar di Famà in un'epoca in cui lo stesso non gestiva quel locale, era stata sconfessata con mera congettura, non essendovi la prova che, in quel periodo, esistesse il bar. Per sostenere che D'[OSCURATO:PERSONA] aveva esattamente indicato il luogo dove la pistola era stata gettata dopo l'omicidio, la Corte territoriale aveva ignorato la trascrizione integrale dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui emergeva che il collaboratore aveva riferito che l'arma era stata gettata dopo che l'autovettura era ripartita dal luogo del delitto. Ancora: D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] guidava l'autocarro, mentre dalla sertenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era passeggero dell'autocarro, condotto dallo sparatore che aveva fermato il mezzo in una piazzola di sosta e aveva sparato al passeggero. Non vi era nessuna risposta all'obiezione difensiva che evidenziava che il killer aveva utilizzato la busta di un panificio siciliano il cui gestore aveva riferito di avere venduto, quella notte, il pane ad un cittadino albanese. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la vittima era accompagnata da un albanese. Il ricorso affronta, poi, il valore probatorio delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] ricevute da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] non costituiscono prova di per sé, occorrendo un riscontro che, pur potendo provenire da altra dichiarazione de relato, non può fondarsi sulla medesima fonte prcbatoria; inoltre, avrebbero dovuto essere accertati i rapporti tra il dichiarante e la fonte diretta, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], autore (a detta di Siracusa e di D'[OSCURATO:PERSONA]) delle confidenze, non era un associato. Inoltre, nelle sue dichiarazioni, Siracusa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva detto espressamente di aver partecipato a quell'omicidio. La motivazione della sentenza su questi aspetti era carente. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] notizie sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, il G.I.P., nel rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare che faceva leva sulla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto le sue dichiarazioni generiche, non avendo specificato quale fosse la fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] (che, evidentemente, riferiva de relato); inoltre, avrebbe dovuto essere valutata l'attendibilità sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. Doveva ipotizzarsi che l'unica possibile fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, rifiutandosi di sentire [OSCURATO:PERSONA], non aveva risolto la questione decisiva: l'individuazione della fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'impossibilità di effettuare un giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni, con conseguente loro inutilizzabilità. Inoltre, nessuna precisazione era stata fatta sulle circostanze di tempo e di luogo delle confidenze fatte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nonché sui rapporti tra gli stessi. Inoltre, tutti i chiamanti in reità di [OSCURATO:PERSONA] lo avevano accusato senza fornire alcuna precisazione in ordine ai particolari della azione da lui posta in essere: quindi, si trattava di chiamate generiche, contro le indicazioni delle Sezioni Unite, Aquilina. Le intercettazioni eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avevano affatto natura individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né i contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] attenevano al delitto oggetto della sentenza.In definitiva, mancavano i riscontri necessari alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], di per sé incostanti e niente affatto circostanziate. In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della premeditazione. La sentenza non dimostrava affatto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla ideazione e alla programmazione del delitto, né chiariva per quale motivo la Corte ritenesse che egli fosse a conoscenza del piano criminoso di [OSCURATO:PERSONA] fin dal momento in cui era stato da lui ingaggiato (momento che non si conosceva). In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La sentenza era apodittica nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] era senza dubbio consapevole delle ragioni per cui era stata ordinata ed eseguita l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. Il r:corrente ricorda che [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte della famiglia barcellonese. In un quarto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Poiché il delitto era precedente al 2008, doveva tenersi conto dell'incensuratezza dell'imputato, nonché del suo ruolo secondario e dell'ottimo comportamento successivo al reato, con l'allontanamento dal contesto criminale e l'assenza di carichi pendenti. In un quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del delitto di detenzione della pistola per intervenuta prescrizione. 3. Ricorrono per cassazione anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vioiazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di 180 giorni previsto dal d.l. 8 del 1991. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nel verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse riferito di avere appreso la notizia dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dagli organi di stampa, oltre tre anni dopo, il 22/11/2017, aveva riferito di avere appreso la notizia dal [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 16 quater, comma 9, d.l. 8 del 1991 in quanto rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione e non essendo state rese in dibattimento. In un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 e vizio di motivazione. La conferma della condanna si basava sulla ritenuta convergenza tra le diciniarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonc:hé sulla base delle cointeressenze tra la famiglia barcellonese e quella palermitana delle quali aveva riferito [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva evidenziato la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], atteso che i riscontri provenivano da soggetti che riferivano de relato e avevano avuto la possibilità di conoscere dalla stampa tutti i particolari e i dettagli sull'omicidio. Inoltre, le accuse di [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto generiche; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] riferiva de relato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, aveva appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA]; esistevano, poi, insanabili contraddizioni sul movente tra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. La motivazione definiva le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] precise e circostanziate in maniera assolutamente assertiva e apodittica: al contrario, il collaboratore non aveva fatto alcun riferimento a circostanze di luogo e di tempo relative al fatto di sangue e alle modalità di acquisizione delle informazioni. Per la valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, la sentenza ricorreva a stereotipate formule di stile, sottovalutando la condanna per calunnia ed erroneamente affermando l'inesistenza di contrasti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, erano ampiamente riferiti in una sentenza della Corte di assise di appello di Messina del 2013. Analogamente, la valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] era apodittica, mentre mancava per [OSCURATO:PERSONA]; senza dimenticare che gli altri collaboratori - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Siracusa e Bisognano - non riscontravano [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul mandato omicidiario ad opera del [OSCURATO:PERSONA]. Non solo: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva indicato un movente diverso dell'omicidio e aveva introdotto circostanze sull'alibi di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non aveva riferito. Il ricorrente sottolinea che il riscontro esterno costituito dagli accertamenti sul furto di mezzi escavatori subito dalla ditta Venuto non aveva carattere individualizzante nei confronti dei mandanti dell'omicidio. Alla luce di queste considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illogica e travisava dati emergenti da altre sentenze. In particolare, non era stata valutata la circostanza dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e C'.7Iderone, da cui [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere appreso le notizie sul mandato omicidiario da parte del [OSCURATO:PERSONA]; poiché tutti facevano parte della famiglia barcellonese di cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era a capo, era del tutto verosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito a [OSCURATO:PERSONA] notizie provenienti dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA], con una conseguente circolarità della notizia. La sentenza, nell'escludere tale evertualità, non era motivata. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto entrambi i profili. Di fatto, secondo l'interpretazione della Corte territoriale, l'aggravante in questione doveva essere estesa ad ogni ipotesi di condotta illecita. In un quarto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'aggravante della premeditazione. La riconducibilità dei delitti a regolamenti di conti in ambito mafioso non era sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante; nei singoli episodi descritti, non vi era identità tra mandanti ed esecutori materiali, né il mandato conteneva indicazioni in ordine alle modalità con cui l'omicidio doveva essere eseguito. In un quinto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il cui esame si premette agli altri per la sua natura processuale - è infondato. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] perché rese successivamente al termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborazione, ai sensi dell'art. 16 quater, cornnii 1 e 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. La tesi è manifestamente infondata ed è stata sconfessata da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte: già dal 2008, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 24- 882 - 01); anche recentemente è stato ribadito che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16 quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653 - 01). 2. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. In effetti, i delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, erano già prescritti alla data della sencenza di primo grado. Poiché i delitti risalgono al 1999, deve trovare applicazione la normativa sulla prescrizione previgente alla riforma operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.Per applicare tale normativa occorre avere riguardo al massimo della pena edittale prevista per i due reati, aumentata della metà in forza dell'aggravante di cui all'art. 7 cit.: si ottiene per il porto dell'arma clandestina la pena massima di anni dodici di reclusione e per la detenzione dell'arma clandestina la pena massima di anni nove di reclusione. Sulla base delle regole previgenti, il delitto di porto di arma, così aggravato, si prescriveva in quindici anni, quindi il 4/5/2014, mentre il delitto di detenzione di arma, così aggravato, si prescriveva in dieci anni, quindi il 4/5/2009. Non emergono atti interruttivi precedenti a tali date: è sufficiente ricordare che l'indagine della Procura della Repubblica di Potenza ebbe avvio solo nel 2016, epoca di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Messina (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2). In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati al capo B dell'imputazione perché estinti per prescrizione. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Le censure mosse non fanno che riproporre quelle articolate nei primi motivi di appello analiticamente riportati nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10), motivi ai quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta. In primo luogo, la sentenza motiva adeguatamente il giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di attendibilità delle sue dichiarazioni, aderendo al giudizio espresso dal giudice di primo grado, che aveva affrontato anche i punti "critici" evidenziati nel ricorso (in particolare, quello relativo all'evocazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] solo nel terzo interrogatorio e quebo concernente la condanna per calunnia riportata da D'[OSCURATO:PERSONA] prima dell'inizio della collaborazione). Tutti i particolari evidenziati dal ricorrente sono stati affrontati dalle due sentenze di merito: da quella di primo grado, ad esempio, si evince che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], più che affermare, nei primi due interrogatori, di non potere dire nulla stAa dinamica dell'omicidio, aveva riferito che, quando aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] sulIncasso dell' "assegno" da parte di [OSCURATO:PERSONA], non aveva fatto riferimento alla dinamica dell'omicidio; dato del tutto coerente con quanto in precedenza affermato: che, cioè, in sede di affidamento dell'incarico, era stata data piena libertà di azione a [OSCURATO:PERSONA]; né [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva parlato del delitto con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quindi era stato solo [OSCURATO:PERSONA] a riferirgli le modalità di uccisione di [OSCURATO:PERSONA].La presunta imprecisione sul luogo dove la pistola clandestina usata per uccidere [OSCURATO:PERSONA] era stata gettata costituisce, appunto, un'imprecisione: dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'arma era stata rinvenuta sul terrapieno della piazzola di emergenza, oltre la recinzione dell'ANAS; nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel passo in cui il collaboratore aveva riferito quanto gli era stato descritto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] era stato piuttosto generico e aveva, anche, aggiunto, un "non ricordo" molto significativo; effettivamente - subito dopo avere, appunto, intercalato la frase con un "non ricordo" - il collaboratore aveva concluso la descrizione con "poi hanno fatto un poco di strada e hanno buttato la pistola dal finestrino"; imprecisione con ogni evidenza irrilevante (anche perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva nessuna necessità di essere preciso con D'[OSCURATO:PERSONA]). D'altro canto, tre anni prima, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], "subito dopo aver compiuto quell'omicidio, buttò la pistola fuori dal finestrino della vettura con cui erano arrivati a Lagonegro". Analogamente deve dirsi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della vittima nel momento dell'esplosione dei colpi mortali: dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] risultava, in primo luogo, che il mezzo pesante e l'autovettura che lo seguiva si erano fermati bruscamente nella piazzola di sosta, lasciando tracce di pneumatici; la dinamica dell'omicidio era stata ricostruita nel senso che il killer era alla guida dell'autoarticolato, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava seduto sul sedile destro: quindi [OSCURATO:PERSONA] aveva bruscamente fermato il mezzo nella piazzola, aveva estratto l'arma e aveva immediatamente fatto fuoco contro il passeggero. Evidentemente l'autovettura che seguiva l'autoarticolato era condotta dalla persona che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA]. Ipotizzando, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] fosse salito sul mezzo di [OSCURATO:PERSONA] e lo conducesse e [OSCURATO:PERSONA] li seguisse alla guida del veicolo con cui i due avevano raggiunto la vittima designata, la descrizione fatta da [OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA] ("[OSCURATO:PERSONA] mi disse che lui e [OSCURATO:PERSONA] avevano fermato [OSCURATO:PERSONA] su una piazzola di sosta dell'autostrada e lo avevano ucciso, lasciandolo morto all'interno del camion") non appare distante dalla ricostruzione operata dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Come si è già osservato, la descrizione fornita tre anni più tardi dal collaboratore era accompagnata da un significativo "non ricordo": da una parte D'[OSCURATO:PERSONA] descriveva [OSCURATO:PERSONA] che era "sceso" e aveva sparato a [OSCURATO:PERSONA], dall'altra riferiva: "l'hanno fatto sedere", chiaramente riferendosi alla vittima. In definitiva, la valutazione dei giudici di merito appare logica perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a descrivere in dettaglio a D'[OSCURATO:PERSONA] la dinamica dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto - appare opportuno osservare - la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato con certezza un dato: che il killer non era solo, ma era accompagnato da qualcuno che conduceva l'autovettura che si era fermata dietro il camion di [OSCURATO:PERSONA]. La questione da risolvere era, quindi, l'individuazione di colui che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dalla Sicilia, più che la ricostruzione di quanto avvenuto. L'ulteriore censura del ricorrente, secondo cui la Corte territoriale non aveva affrontato il tema del cittadino albanese che avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel suo viaggio verso il Nord Italia, non tiene conto dell'ampia motivazione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] sulla questione: era stato [OSCURATO:PERSONA] a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era accompagnato da un cittadino albanese, ma gli accertamenti svolti avevano, al contrario dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], detto Giuseppe, che lavorava per la ditta del [OSCURATO:PERSONA], il giorno dell'omicidio si trovava in Albania e che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso il viaggio verso il Nord da solo, dopo avere inutilmente cercato compagni di viaggio. Nell'individuare i riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la sentenza sottolinea che gli stessi non sono individuabili esclusivamente nelle dichiarazioni di Siracusa e [OSCURATO:PERSONA], ma emergono dall'esito delle indagini svolte nell'immediatezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: i rapporti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle ore precedenti il delitto (secondo la sentenza di primo grado i due contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano cronologicamente vicini a teiefonate fatte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per concordare l'appuntamento); la conversazione intercettata, che dimostrava che l'imputato era convinto che l'ordinanza di custodia cautelare in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata emessa anche nei suoi confronti; la sua sparizione, durata molti giorni, iniziata immediatamente dopo tale arresto. Inoltre, le indagini avevano anche dimostrato la stretta vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri componenti della famiglia barcellonese. La difesa del ricorrente ripropone la tesi secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono riscontro a quelle di D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto anche quel collaboratore, al pari di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza affronta la questione, richiamando il principio secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603 - 0; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 - 01). La sentenza conferma l'attendibilità dei due collaboratori e sottolinea l'assoluta autonomia delle dichiarazioni confessorie a loro rese da [OSCURATO:PERSONA] in occasioni differenti e con diverso contenuto; anche Siracusa, come [OSCURATO:PERSONA], aveva una posizione rilevante nella famiglia barcellonese e per questo motivo i giudici di merito hanno ritenuto verosimili le confidenze fattegli dali'imputato. Il ricorrente sottolinea che Siracusa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva espressamente riferito di avere partecipato all'omicidio: si tratta, in verità, di osservazione che sembra rafforzare l'attendibilità del collaboratore il quale aveva riferito soltanto quanto [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto, senza prestarsi a confermare in toto le dichiarazioni dell'altro collaboratore: ma il contenuto delle dicniarazioni era ugualmente molto significativo perché aveva "fotografato" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme sul traghetto che dalla Sicilia li portava in Calabria, aggiungendo un dato - quello della telefonata fatta dal primo a [OSCURATO:PERSONA] - riscontrato dai tabulati telefonici. Anche con riferimento al riscontro costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ripropone l'ipotesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA], che ne era la fonte, aveva avuto le notizie da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], così risultando unica la fonte e conseguentemente inefficace il riscontro: ma tale tesi è stata smentita come niente affatto provata da entrambi i giudici di merito. Il ricorrente, tuttavia - censurando la scelta della Corte territoriale di non escutere [OSCURATO:PERSONA] - sottolinea che, non essendo specificata la fonte di informazione di [OSCURATO:PERSONA], le sue dichiarazioni erano inutilizzabili: ma a tale obiezione hanno correttamente replicato entrambe le sentenze di merito, ribadendo che non vi era alcun obbligo di sentire [OSCURATO:PERSONA] - poiché la richiesta di giudizio abbreviato non era stata condizionata alla sua escussione - e che, comunque, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione di rilievo nell'associazione mafiosa, era sicuramente a conoscenza delle dinamiche interne alla stessa. Viene quidi implicitamente richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344 - 01). Le sentenze di merito motivano adeguatamente e logicamente sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia: del resto, le eccezioni - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa - appaiono generiche; le loro dichiarazioni non sono generiche ma, al contrario, specifiche ma parziali, cioè riguardanti specifiche frazioni della vicenda omicidiaria. In definitiva, la motivazione è logica nel ritenere, oltre che attendibili, riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; né può essere valutata in sede di legittimità la considerazione finale del ricorso secondo cui "la prova dichiarativa principale avrebbe meritato riscontri di ben altro spessore di quelli individuati per raggiungere la soglia della prova al di là di ogni ragionevole dubbio": si tratta di una sollecitazione ad una valutazione di merito della Corte di cassazione che non può essere effettuata in presenza di una motivazione logica e conforme al dettato normativo. In effetti, come più volte ribadito da questa Corte, la regola di giudizio cornpendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01). 4. Anche il motivo relativo all'inapplicabilità dell'aggravante della premeditazione è infondato. A prescindere dalla stringatezza della motivazione delle due sentenze di merito, il fatto è stato ricostruito nel senso che il mandato omicidiario era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della famiglia barcellonese alla quale [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente "vicino", a prescindere dal fatto che ne fosse partecipe o meno; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano frequenti rapporti, tanto che il secondo fungeva da autista del primo; che l'esecuzione dell'omicidio era stata sicuramente progettata accuratamente (individuazione di un'occasione per la Lommissione del delitto in un luogo lontano; reperimento di una pistola clandestina; preparazione di un alibi (cui fa riferimento la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]); che, a sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] si era precostituito un alibi (timbratura dell'ingresso del luogo di lavoro). Si tratta di elementi che rendono del tutto logica la conclusione della sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], quanto meno fin dal momento in cui questi lo aveva ingaggiato, condividendone la premeditazione. Si deve ricordare, del resto, che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952 - 01); più semplicemente, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383 - 01). La motivazione rimarca, inoltre, che il percorso dalla Sicilia alla Lauria unitamente a [OSCURATO:PERSONA] era stato "lungo", così da permettere a [OSCURATO:PERSONA] di riflettere sulla decisione adottata e di recedere dalla stessa. 5. Analogamente deve essere rigettato il motivo di ricorso con cui si censura l'applicazione dell'aggravante mafiosa. Il ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). La vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e il suo gravitare nell'ambito della famiglia barcellonese rendono del tutto logica la valutazione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente era certamente a conoscenza dell'attinenza del delitto commissionato a [OSCURATO:PERSONA] con la vita dell'associazione mafiosa e della final tà di agevolare detta associazione. 6. Al contrario, il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche, merita accoglimento. Se è vero che, come sottolinea la motivazione, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale concessione da parte del giudice del merito, ma richiedono la valorizzazione di circostanze oggettive e/o soggettive non contemplate specificamente dalla legge, non sembra esatta la considerazione secondo cui nel caso di specie nessuna situazione rilevante era emersa: in effetti, come sottolineato dal ricorso, l'in•ensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del delitto poteva essere presa in considerazione, non essendo ancora vigente, all'epoca, la previsione dell'art. 62 comma 3, cod. pen.; inoltre è attestato e pacifico l'allontanamento dell'imputato dall'ambiente della famiglia barcellonese successivamente al delitto e il suo percorso di vita regolare: che ciò sia stata la conseguenza del timore di essere scoperto quale concorrente nel delitto, come dimostravano le prime indagini, non appare costituire un dato decisivo, atteso il lungo periodo ormai trascorso. Il giudice del rinvio dovrà, quindi, valutare adeguatamente queste circostanze, al fine di giungere ad una decisione effettivamente motivata sul motivo di appello. 7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti relativi alle armi perché estinti per prescrizione e con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche, con conseguente necessità per il giudice del rinvio di rideterminare la pena all'esito delia decisione sulle attenuanti generiche e tenendo conto dell'annullamento senza rinvio operato. Nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato. Si sono già anticipate le considerazioni sulla adeguatezza della motivazione di credibilità e attendibilità riferite al collaboratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al riscontro alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], costituito da quelle di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza risponde alle censure di genericità delle stesse e sottolinea i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; come già accennato, viene smentita come del tutto congetturale l'ipotesi secondo cui, a sua volta, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto le informazioni riferite a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Viene anche ritenuta niente affatto decisiva la circostanza che altri collaboratori non avessero riferito del mandato omicidiario dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione del ricorso secondo cui il movente del delitto - il furto di mezzi escavatori ai danni di una ditta che pagava il "pizzo" alla famiglia barcellonese - non ha carattere individualizzante in ordine ai mandati del delitto è, senza dubbio, esatta; ma non si può non sottolineare che la posizione verticistica del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti all'interno della famiglia barcellonese rende credibile la attribuzione allo stesso della decisione di dar corso all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; così come la circostanza che ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il suo amico, [OSCURATO:PERSONA], rende credibile che l'ordine di ucciderlo provenisse dai vertici dell'associazione mafiosa. In definitiva, la motivazione è logica e conforme al dettato normativo nel rinvenire una convergenza del molteplice nell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del mandato eseguito da [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aggravante di agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, è manifestamente infondato. Ritenuto provato il mandato omicidiario da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e la causale dell'ordine, risulta evidente la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa al cui vertice stava il ricorrente; in effetti, i furti di macchinari ai danni di imprenditori che pagavano il "pizzo" all'associazione mafiosa e, quindi, confidavano in una "protezione" da parte della stessa faceva perdere di "credibilità" all'associazione stessa e metteva in pericolo la riscossione dei proventi delle estorsioni. L'omicidio in questione era stata la manifestazione della forza di intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento imposto sul territorio. Le considerazioni esposte nel motivo di ricorso non sembrano coerenti con questa ricostruzione. 10. Il tema della premeditazione è già stato affrontato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è, se possibile, ancora più netta, trattandosi di colui che aveva ordinato l'omicidio e che, quindi, sapeva che [OSCURATO:PERSONA] lo stava preparando e lo avrebbe eseguito entro un certo lasso temporale, anche al fine di riscuotere il compenso che gli era stato promesso. Il fatto che il mandante avesse lasciato al killer la libertà di realizzare l'orn cidio con le modalità preferite, e non previamente comunicate al mandante stesso, non fa venire meno l'aggravante: da una parte, come correttamente osservato dalla motivazione, il proposito criminoso del [OSCURATO:PERSONA] rimase fermo fino all'esecuzione dell'omicidio, mentre egli ben avrebbe potuto revocare l'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA], dall'altra le modalità di esecuzione dell'omicidio sono elementi non essenziali per configurare l'aggravante: in effetti, gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01). Questa Corte ha recentemente ribadito che il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi costitutivi, cronologico e ideologico, della circostanza aggravante della premeditazione (Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Montepiccolo, Rv 283357 - 01).Infine, è infondato il motivo con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, risultando la motivazione della sentenza assolutamente logica e adeguata. 11. Alle decisioni adottate consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili nella misura indicata in dispositivo. In particolare, anche [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a tale rifusione, atteso che la sua responsabilità per il delitto di omicidio viene definitivamente affermata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di cui al capo B perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena alla Corte di assise di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione de
Sentenza Cassazione n. 21348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris