Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29055/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente per la durata di anni tre ed anni due, disponendo la confisca di vari prodotti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], la quota pari a 1/10 del capitale sociale della L.C.S.

Aiun libretto postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e di due certificati di deposito intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], due villini intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché la quota pari al 90% del capitale sociale ed il relativo compendio aziendale della "L.C.S." s.r.l. ed alcuni prodotti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello di Palermo, con decreto del 6 maggio-27 giugno 2022, revocava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e l'obbligo di non rincasare la sera più tardi dalle 21 e non uscire la mattina prima delle 7 imposti al proposto [OSCURATO:PERSONA] revocava la confisca di alcuni beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto il provvedimento. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il proposto aveva depositato in primo grado un plico con documentazione di vari enti pubblici da cui risultava che lo stesso era responsabile delle imprese "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:SOCIETA].", oltre a buste paga da cui risultava che aveva sempre orbitato nel mondo imprenditoriale: la Corte di appello aveva travisato quindi plurime circostanze di fatto relative alla qualità imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA], il che, assorbendo i pretesi indizi di merito a carico di [OSCURATO:PERSONA] della insuscettibilità a monte dello stesso alla riconducibilità di persona indiziabile di trasferimento fraudolento di valori, in quanto autentico imprenditore, rendeva dovuta la richiesta di annullamento del decreto impugnato; evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano indagati assieme per associazione per delinquere di tipo mafioso per cui era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] designasse Manno quale intestatario fittizio.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] monte. 2.1 Premesso che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi sussiste soltanto quando il soggetto intenda rivendicarne la proprietà o quando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario ipotizzato dall'autorità proponente, il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre ammesso il rapporto fiduciario con la terza interessata ([OSCURATO:PERSONA] era la moglie di [OSCURATO:PERSONA]), prospettando questioni riguardanti l'assenza di pericolosità sociale e qualificata all'atto della realizzazione dell'unità immobiliare oggetto di confisca, l'errata delimitazione temporale della pericolosità sociale qualificata del proposto, la legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto del cespite e l'utilizzo di errate logiche presuntive da parte del tribunale di Trapani; ciò avrebbe dovuto portare la Corte di appello di Palermo a escludere l'inammissibilità del ricorso e quindi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in ordine al profilo della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente e prossima l'incremento patrimoniale oppure alla correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosità sociale qualificata e il momento di acquisizione e realizzazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca; aggiunge che il terreno su cui era stato costruito l'immobile in oggetto era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 7 agosto 2002, in arco temporale antecedente alla commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori. 2.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto il proposto e la terza interessata avevano dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per la realizzazione del corpo principale della villetta, ma il decreto impugnato aveva erroneamente confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto che tale circostanza non fosse documentata. 2.3 Il difensore presentava poi memoria nella quale richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4145/2023.

3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, considerato che il libretto ordinario oggetto di confisca era stato costituito in epoca anteriore alla manifestazione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e sullo stesso confluivano sia la pensione di [OSCURATO:PERSONA] che della Filippo, oltre a proventi derivanti dall'attività agricola di [OSCURATO:PERSONA]; medesime argomentazioni andavano estese ai buoni postali confiscati.

4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo fccizpis:9 la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente al libretto di risparmio nominativo intestato per metà a [OSCURATO:PERSONA] e per metà a [OSCURATO:PERSONA], del quale era stato revocato per metà il sequestro, mentre per la rimanente metà era stata disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.v\- 1.1 Si deve premettere che le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; • vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene.

Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 1.2 Passando ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che non vi è alcun confronto con la motivazione della Corte di appello, contenuta in particolare nelle pagine 23 e seguenti, in cui si evidenzia la condizione di Manno di assoluto assoggettamento alle decisioni di [OSCURATO:PERSONA] e la situazione di sperequazione risultante dalla perizia effettuata (pagg. 30 e seguenti); quanto alla cifra guadagnata da Manno risultante dal rendiconto dell'amministrazione giudiziaria del Tribunale di Trapani di cui i difensori sarebbero venuti a conoscenza solo dopo il giudizio di appello (pag.3 ricorso), della stessa non può ovviamente tenersi conto nella presente sede, nella quale si valuta unicamente la correttezza della motivazione provvedimento impugnato nel momento in cui lo stesso è stato emesso.

2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve infatti essere data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene" (Sez.2, 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258).

Quanto alle contestazioni sulla manifestazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla liceità del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile (ragionamento che vale anche per [OSCURATO:PERSONA] qualora si volesse ritenere l'ammissibilità del suo ricorso), si deve rilevare che la motivazione della Corte di appello sul punto è tutt'altro che apparente (si vedano pagine da 37 a 40 del decreto impugnato): entrambi i giudici di merito hanno preso in esame sia il tema della pericolosità sociale che quello della sperequazione dei redditi nel periodo in contestazione, ed il motivo di ricorso pretende di fornire una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

3. Analogo ragionamento deve esser svolto con riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che il primo non si confronta con la motivazione contenuta alle pagine 45 e 46, nelle quali si evidenzia che sul libretto in questione confluivano somme di denaro in contanti insuscettibili di trattamento, e la sperequazione economica del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo con l'ampia motivazione contenuta alle pagine da 47 in avanti.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi proposti dal difensore: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 28 giugno 2019, il Tribunale di Trapani applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente per la durata di anni tre ed anni due, disponendo la confisca di vari prodotti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], la quota pari a 1/10 del capitale sociale della L.C.S. Aiun libretto postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e di due certificati di deposito intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], due villini intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché la quota pari al 90% del capitale sociale ed il relativo compendio aziendale della "L.C.S." s.r.l. ed alcuni prodotti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello di Palermo, con decreto del 6 maggio-27 giugno 2022, revocava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e l'obbligo di non rincasare la sera più tardi dalle 21 e non uscire la mattina prima delle 7 imposti al proposto [OSCURATO:PERSONA] revocava la confisca di alcuni beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto il provvedimento. 1.1 Avverso tale ultimo decreto ricorrono per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il proposto aveva depositato in primo grado un plico con documentazione di vari enti pubblici da cui risultava che lo stesso era responsabile delle imprese "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:SOCIETA].", oltre a buste paga da cui risultava che aveva sempre orbitato nel mondo imprenditoriale: la Corte di appello aveva travisato quindi plurime circostanze di fatto relative alla qualità imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA], il che, assorbendo i pretesi indizi di merito a carico di [OSCURATO:PERSONA] della insuscettibilità a monte dello stesso alla riconducibilità di persona indiziabile di trasferimento fraudolento di valori, in quanto autentico imprenditore, rendeva dovuta la richiesta di annullamento del decreto impugnato; evidenziano che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano indagati assieme per associazione per delinquere di tipo mafioso per cui era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] designasse Manno quale intestatario fittizio. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] monte. 2.1 Premesso che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi sussiste soltanto quando il soggetto intenda rivendicarne la proprietà o quando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario ipotizzato dall'autorità proponente, il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre ammesso il rapporto fiduciario con la terza interessata ([OSCURATO:PERSONA] era la moglie di [OSCURATO:PERSONA]), prospettando questioni riguardanti l'assenza di pericolosità sociale e qualificata all'atto della realizzazione dell'unità immobiliare oggetto di confisca, l'errata delimitazione temporale della pericolosità sociale qualificata del proposto, la legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto del cespite e l'utilizzo di errate logiche presuntive da parte del tribunale di Trapani; ciò avrebbe dovuto portare la Corte di appello di Palermo a escludere l'inammissibilità del ricorso e quindi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in ordine al profilo della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente e prossima l'incremento patrimoniale oppure alla correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosità sociale qualificata e il momento di acquisizione e realizzazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca; aggiunge che il terreno su cui era stato costruito l'immobile in oggetto era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 7 agosto 2002, in arco temporale antecedente alla commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori. 2.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto il proposto e la terza interessata avevano dimostrato la provenienza del denaro utilizzato per la realizzazione del corpo principale della villetta, ma il decreto impugnato aveva erroneamente confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto che tale circostanza non fosse documentata. 2.3 Il difensore presentava poi memoria nella quale richiamava la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4145/2023. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, considerato che il libretto ordinario oggetto di confisca era stato costituito in epoca anteriore alla manifestazione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e sullo stesso confluivano sia la pensione di [OSCURATO:PERSONA] che della Filippo, oltre a proventi derivanti dall'attività agricola di [OSCURATO:PERSONA]; medesime argomentazioni andavano estese ai buoni postali confiscati. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], eccependo fccizpis:9 la violazione di legge in riferimento all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente al libretto di risparmio nominativo intestato per metà a [OSCURATO:PERSONA] e per metà a [OSCURATO:PERSONA], del quale era stato revocato per metà il sequestro, mentre per la rimanente metà era stata disposta la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.v\- 1.1 Si deve premettere che le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; • vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. 1.2 Passando ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che non vi è alcun confronto con la motivazione della Corte di appello, contenuta in particolare nelle pagine 23 e seguenti, in cui si evidenzia la condizione di Manno di assoluto assoggettamento alle decisioni di [OSCURATO:PERSONA] e la situazione di sperequazione risultante dalla perizia effettuata (pagg. 30 e seguenti); quanto alla cifra guadagnata da Manno risultante dal rendiconto dell'amministrazione giudiziaria del Tribunale di Trapani di cui i difensori sarebbero venuti a conoscenza solo dopo il giudizio di appello (pag.3 ricorso), della stessa non può ovviamente tenersi conto nella presente sede, nella quale si valuta unicamente la correttezza della motivazione provvedimento impugnato nel momento in cui lo stesso è stato emesso. 2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve infatti essere data continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene" (Sez.2, 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258). Quanto alle contestazioni sulla manifestazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e sulla liceità del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile (ragionamento che vale anche per [OSCURATO:PERSONA] qualora si volesse ritenere l'ammissibilità del suo ricorso), si deve rilevare che la motivazione della Corte di appello sul punto è tutt'altro che apparente (si vedano pagine da 37 a 40 del decreto impugnato): entrambi i giudici di merito hanno preso in esame sia il tema della pericolosità sociale che quello della sperequazione dei redditi nel periodo in contestazione, ed il motivo di ricorso pretende di fornire una interpretazione diversa da quella fornita dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Analogo ragionamento deve esser svolto con riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che il primo non si confronta con la motivazione contenuta alle pagine 45 e 46, nelle quali si evidenzia che sul libretto in questione confluivano somme di denaro in contanti insuscettibili di trattamento, e la sperequazione economica del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo con l'ampia motivazione contenuta alle pagine da 47 in avanti. 4. Alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi proposti dal difensore: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e cond
Decreto Cassazione n. 29055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris