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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 42320/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Gela in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all' art. 495 cod. pen., previa concessione delle circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata, alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione, oltre statuizioni accessorie.

L'accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo stradale nel corso del quale, alla richiesta delle sue generalità, riferiva falsamente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1975 e di risiedere in via [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA]

26. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2015.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta così come ricondotta all'art. 495 cod. pen.

In particolare nel caso di specie le dichiarazioni dell'imputato erano accompagnate anche dai fogli del cronotachigrafo contraffatto che indicava generalità diverse, laddove secondo l'insegnamento di questa Corte il reato di cui all'art.495 cod. pen. è configurabile solo qualora siano assenti altri mezzi che consentano la identificazione del soggetto.

Di conseguenza, aderendo all'indirizzo di questa Corte il reato configurabile dovrebbe essere quello di cui all'art.496 cod. pen. concorrente con quello dì cui all'art. 477 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, nel determinare la pena, del comportamento del ricorrente immediatamente dopo il fatto, avendo egli provveduto a fornire il proprio documento identificativo, ritrattando le precedenti dichiarazioni, né della particolare tenuità dell'offesa arrecata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso infatti non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato.

Ha infatti la sentenza impugnata (p.3) chiarito con motivazione, né manifestamente illogica, né contraddittoria che anche il foglio tachigrafico recava generalità false (le stesse declinate oralmente) integrando la falsa attestazione richiesta ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Ci sì trova, quindi, in una situazione di fatto diversa da quella invocata in ricorso.

La condotta non è consistita nell'esibire un documento falso in risposta alla richiesta di generalità, ma è consistita in una prima risposta orale.

Il reato si è dunque perfezionato nel momento in cui è stata fornita tale risposta orale (p. 3 della sentenza) e la lesione del bene della pubblica fede si concretizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso.

La sentenza ha risposto adeguatamente anche alle obiezioni avanzate dal ricorrente in ordine alla intervenuta ritrattazione con esibizione del documento di identificazione recante le reali generalità dal momento che siffatta condotta è stata tenuta solo dopo che gli operanti, resisi conto della presumibile falsità delle informazioni fornite, lo hanno invitato a seguirli in ufficio dove inevitabilmente sarebbe emersa la sua condotta illecita.

1.2. Inoltre la interpretazione fornita dal ricorrente in relazione alla nem giurisprudenza richiamata nel ricorso, già confutata in precedenza, onsente l'accoglimento del motivo dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rientra nell'alveo di configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. anche la condotta di chi si limiti ad esibire o presentare il documento falso all'autorità preposta al controllo, poiché cìò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei documenti di identificazione e non rispondenti al vero(Sez. 5, n. 22585 del 23/3/2012, Hadgu, Rv. 252970, in un caso di passaporto falso; da ultimo sez. 5, n. 20507 del 14/1/2019, n.m.).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico.

Con riguardo alla dedotta incompletezza della motivazione, il ricorrente non si confronta con la sentenza che chiarisce come la pena sia già stata "..determinata dal primo giudice in misura assai prossima al minimo edittale e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche che hanno neutralizzato gli effetti della ritenuta recidiva.." , specificando, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le ragioni per le quali il comportamento successivo tenuto dal ricorrente non potesse essere valorizzato in relazione al disvalore della condotta e quindi anche in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.Alla inammisstà del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammisstà del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM il ricorrente al pagamento delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 luglio 2021 dal Tribunale di Gela in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all' art. 495 cod. pen., previa concessione delle circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata, alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alle false dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso di un controllo stradale nel corso del quale, alla richiesta delle sue generalità, riferiva falsamente di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1975 e di risiedere in via [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] 26. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2015. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta così come ricondotta all'art. 495 cod. pen. In particolare nel caso di specie le dichiarazioni dell'imputato erano accompagnate anche dai fogli del cronotachigrafo contraffatto che indicava generalità diverse, laddove secondo l'insegnamento di questa Corte il reato di cui all'art.495 cod. pen. è configurabile solo qualora siano assenti altri mezzi che consentano la identificazione del soggetto. Di conseguenza, aderendo all'indirizzo di questa Corte il reato configurabile dovrebbe essere quello di cui all'art.496 cod. pen. concorrente con quello dì cui all'art. 477 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, nel determinare la pena, del comportamento del ricorrente immediatamente dopo il fatto, avendo egli provveduto a fornire il proprio documento identificativo, ritrattando le precedenti dichiarazioni, né della particolare tenuità dell'offesa arrecata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso infatti non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, motivato puntualmente e in termini coerenti e logici rispetto alle evidenze disponibili quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato. Ha infatti la sentenza impugnata (p.3) chiarito con motivazione, né manifestamente illogica, né contraddittoria che anche il foglio tachigrafico recava generalità false (le stesse declinate oralmente) integrando la falsa attestazione richiesta ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ci sì trova, quindi, in una situazione di fatto diversa da quella invocata in ricorso. La condotta non è consistita nell'esibire un documento falso in risposta alla richiesta di generalità, ma è consistita in una prima risposta orale. Il reato si è dunque perfezionato nel momento in cui è stata fornita tale risposta orale (p. 3 della sentenza) e la lesione del bene della pubblica fede si concretizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso. La sentenza ha risposto adeguatamente anche alle obiezioni avanzate dal ricorrente in ordine alla intervenuta ritrattazione con esibizione del documento di identificazione recante le reali generalità dal momento che siffatta condotta è stata tenuta solo dopo che gli operanti, resisi conto della presumibile falsità delle informazioni fornite, lo hanno invitato a seguirli in ufficio dove inevitabilmente sarebbe emersa la sua condotta illecita. 1.2. Inoltre la interpretazione fornita dal ricorrente in relazione alla nem giurisprudenza richiamata nel ricorso, già confutata in precedenza, onsente l'accoglimento del motivo dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rientra nell'alveo di configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. anche la condotta di chi si limiti ad esibire o presentare il documento falso all'autorità preposta al controllo, poiché cìò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei documenti di identificazione e non rispondenti al vero(Sez. 5, n. 22585 del 23/3/2012, Hadgu, Rv. 252970, in un caso di passaporto falso; da ultimo sez. 5, n. 20507 del 14/1/2019, n.m.). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Con riguardo alla dedotta incompletezza della motivazione, il ricorrente non si confronta con la sentenza che chiarisce come la pena sia già stata "..determinata dal primo giudice in misura assai prossima al minimo edittale e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche che hanno neutralizzato gli effetti della ritenuta recidiva.." , specificando, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le ragioni per le quali il comportamento successivo tenuto dal ricorrente non potesse essere valorizzato in relazione al disvalore della condotta e quindi anche in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.Alla inammisstà del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammisstà del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM il ricorrente al pagamento delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna spese processuali e della somma di euro tremila in
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