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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 14454/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28797/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 4), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28797/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 4), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 14454/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris