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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2020

ECLI:EU:C:2020:500
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0731_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 – Vnesheconombank/Consiglio (causa C‑731/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 35‑37, 41, 42)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie (Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 73, 74)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 82)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 84‑89) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] for Development and [OSCURATO:PERSONA] (Vnesheconombank) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 65 del 18.2.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0731_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 – Vnesheconombank/Consiglio (causa C‑731/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Parità di trattamento» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 35‑37, 41, 42) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie (Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 73, 74) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 82) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 84‑89) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] for Development and [OSCURATO:PERSONA] (Vnesheconombank) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 65 del 18.2.2019 .
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