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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48691/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HASANA3 NEXHBEDIN (CUI 039VHR5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QP657) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.

Rilevato che i ricorsi, entrambi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che a tale principio la Corte di appello di Torino si è attenuta, avendo negato il beneficio ad entrambi gli imputati dando rilievo, in modo coerente, alla circostanza che non avevano giustificato l'inosservanza dell'ordine prefettizio di espulsione, che non avevano intenzione di farlo vivendo stabilmente in Milano, che la loro inosservanza era stata reiterata, che l' Hasanaj annoverava numerosi precedenti penali e che la incensuratezza dell'C:isiac non consentiva, di per sé sola, la concessione delle invocate attenuanti generiche come previsto dalla legge; Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HASANA3 NEXHBEDIN (CUI 039VHR5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QP657) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi, entrambi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che a tale principio la Corte di appello di Torino si è attenuta, avendo negato il beneficio ad entrambi gli imputati dando rilievo, in modo coerente, alla circostanza che non avevano giustificato l'inosservanza dell'ordine prefettizio di espulsione, che non avevano intenzione di farlo vivendo stabilmente in Milano, che la loro inosservanza era stata reiterata, che l' Hasanaj annoverava numerosi precedenti penali e che la incensuratezza dell'C:isiac non consentiva, di per sé sola, la concessione delle invocate attenuanti generiche come previsto dalla legge; Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2
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