CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 30352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0533VN5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale del riesame di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. t . Con ordinanza del 8 aprile 2022, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ancona, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo a suo carico sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. 1.1. Il ricorrente è indagato, insieme ad altri, di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di tipo eroina. Secondo l'accusa, la compagine sarebbe composta da soggetti operanti in Italia e Pakistan, nazione in cui verrebbero individuate le persone che ingeriscono ovuli con all'interno sostanza stupefacente del tipo eroina che introducono in Italia dove, in appartamenti siti in Senigallia, viene recuperata dai sodali che la venderebbero ai consumatori finali. 1.2. Per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato da intermediario nell'acquisto, trasporto E! detenzione - da parte di [OSCURATO:PERSONA] - di un quantitativo pari a g. 24„24 di eroina. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, dopo aver rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui all'ad 74 del d.P.R. n. 309/1990, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione dei termini e comunque assenti le esigenze cautelari. Con l'appello avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva rilevato, oltre all'erronea applicazione dell'art. 297 cod. proc. pen., che l'esclusione dell'attualità delle esigenze cautelari per il reato associativo sul solo presupposto della sussistenza della misura custodiale in atto per i reati fine, non aveva tenuto conto della persistenza del vincolo associativo. Il Tribunale, dopo aver adeguatamente confutato la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato, come già rilevato dal Giudice delle indagini preliminari, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, risultando le condotte oggettivamente accertate, in quanto sfociate in arresti in flagranza e sequestri emergenti dai servizi di osservazione e localizzazione, di intercettazione telefonica e ambientale o da verifiche documentali. L'associazione disporrebbe, sotto il profilo organizzativo, di basi logistiche per accogliere i corrieri ed occultare lo stupefacente - le abitazioni site in Senigallia - di autoveicoli per prelevare i corrieri all'aeroporto, trasportare e consegnare la droga; gli associati avrebbero fatto affidamento su somme di denaro destinate all'acquisto di telefoni cellulari dedicati alla realizzazione dei reati fine, utilizzati da più partecipi a seconda delle necessità. Si tratterebbe, dunque, di struttura permanente, dotata di risorse umane e materiali, destinata alla realizzazione di obiettivi comuni e durevoli, idonea a pianificare in modo complesso e continuativo le singole operazioni. Secondo il Tribunale, ricorrerebbero tutti gli elementi del pactum sceleris: la predisposizione di una struttura operativa stabile con ruoli specifici, una articolata rete distributiva; l'impiego di mezzi finanziari rilevanti, la continuità e sistematicità dell'attività di spaccio; la realizzazione di condotte di mutua assistenza. 2 u/0-1 Per quel che in questa sede assume importanza, il Tribunale ha sottolineato che debbano essere considerati partecipi dell'associazione anche i soggetti - come il ricorrente - che acquisterebbe lo stupefacente dai pachistani per poi immetterlo sul mercato, essendo sufficiente la consapevolezza della natura illecita di tali attività senza che sia anche necessaria la partecipazione alla deliberazione di ogni attività programmata di importazione. 1.3. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], spacciatore operante a [OSCURATO:PERSONA], si rifornirebbe dai soggetti di nazionalità pachistana posti a capo dell'associazione dedita al narcotraffico, acquistando in più occasioni partite di eroina per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce della stabilità e continuità dei rapporti con i fornitori pachistani nonostante l'arresto e la latitanza in Francia (è stata ritenuta significativa la lamentela inerente la scarsa qualità dello stupefacente), sulla base della diretta conoscenza dei vertici dell'associazione e del comune interesse a procurare ed ottenere forniture, è stata desunta la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico. 1.4. Non essendo emersi elementi tali da far ritenere la recisione dei rapporti con il contesto associativo - neppure a seguito dell'arresto e della latitanza - sono state ritenute sussistenti le attuali e concrete esigenze cautelari ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere - operando in ipotesi di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 la doppia presunzione, relativa, di cui all'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. ritenuta adeguata in considerazione del radicato inserimento nell'ambiente del narcotraffico. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona deducendo vizi di motivazione e violazione della legge penale quanto a sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 74, d.P.R. n. 309/90. 2.1. Il Tribunale - si osserva - non avrebbe esaminato elementi indicativi dell'esistenza di uno stabile vincolo associativo, essendo i contatti tra il ricorrente e l'associazione limitati ad un mero rapporto sinallagmatico, nell'ambito del quale venivano effettuate forniture di stupefacente, senza che la condotta fosse finalizzata a perseguire o rafforzare gli scopi del sodalizio criminoso. Sarebbero carenti gli elementi riconosciuti dalla pacifica giurisprudenza come sintomatici della partecipazione all'associazione: il ricorrente è stato coinvolto in un unico episodio (relativo alla fornitura del 26 marzo 2021 di grammi 25 di sostanza stupefacente del tipo eroina); mancherebbe ogni preliminare accordo in ordine ai pagamenti ed un reciproco affidamento tra le parti tanto che, da un canto, il ricorrente si lamenta della qualità della sostanza acquistata, dall'altro, i pachistani interrompono ogni contatto dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] che ritengono persona non seria. Ciò avrebbe dovuto far ritenere che non sia mai stato superato il mero rapporto sinallagmatico tra venditore e acquirente tale da potersi inferire la ricorrenza di un legame tra [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione. 2.2. Il Tribunale non avrebbe reso un'autonoma motivazione in merito ai suesposti elementi ma si sarebbe limitato a riportare integralmente quanto dedotto dal Pubblico ministero. La motivazione deve, allora, considerarsi meramente apparente in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario. Il Tribunale avrebbe, infine, omesso di prendere in considerazione la pur allegata ordinanza del Tribunale di Macerata, che aveva revocato la misura cautelare cui il ricorrente era stato sottoposto, in ragione dell'accertata interruzione del legame con l'ambiente criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere preliminarmente rilevata la manifestamente infondatezza della dedotta nullità per assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, tenuto conto dell'ormai solida giurisprudenza a mente della quale la necessità dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non riguarda il tribunale del riesame in quanto tale requisito, previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., attiene alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte" in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante; detta evenienza estranea al giudizio cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. che si svolge nel c:ontraddittorio ed alla presenza delle parti ove possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente del provvedimento adottato (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). 2. Fondato è, invece, il primo motivo attraverso il quale il ricorrente deduce la carenza dei presupposti ai fini dell'integrazione del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 309/90, circostanza che impone di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. Deve premettersi come il ricorrente noni metta in alcun modo in discussione l'operatività e consistenza del sodalizio, limitando le censure alla parte della decisione cautelare che ha ritenuto che la condotta di un unico acquisto in ordine al quale aveva subito un processo pervenuto a condanna, potesse assumere rilevanza ai fini dell'esistenza della necessaria affectio societatis.Risulta, pertanto, necessario richiamare i principi di diritto di questa Corte che attengono alla verifica degli elementi costitutivi, con particolare riferimento al tempo ed ai modi in cui il contributo del singolo aderente può assumere rilevanza per l'integrazione della fattispecie associativa in tema di narcotraffico. 3. Ai fini della necessaria affectio di ciascun aderente, questa Corte ha precisato che non rileva tanto la cronologica durata del periodo di osservazione che hanno interessato le condotte criminose, ben potendo rilevarsi significativi periodi oggettivamente brevi comunque idonei ad inferire l'esistenza di un sistema ben collaudato in concreto realizzato attraverso atteggiamenti impliciti, rivelatori di un rapporto duraturo, continuo e costante tra i sodali (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02), Si è messo in luce come anche il coinvolgimento in unico reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, ove però le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un significativo ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06); non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692 - 01). Quanto alla possibilità che l'acquirente di sostanza stupefacente possa essere ritenuto partecipe dell'associazione, si è osservato come sia significativa la condotta tesa al costante e continuo approvvigionamento di sostanze oggetto del traffico del sodalizio, determinandosi in tal caso uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera il mero rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). È stata ritenuta significativa la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo sec:ondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763). 4. Tenuto conto del contesto sopra evidenziato (sub 1.2 e 1.3. del «ritenuto in fatto»), deve osservarsi che il Tribunale della cautela, al fine di rilevare l'esistenza di uno stabile rapporto tra acquirente e vertici dell'associazione, ha fatto esplicito riferimento all'acquisto di sostanza stupefacente allorché il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari a seguito di misura eseguita il 3 marzo 2021 da parte della Procura della Repubblica di Macerata, evadeva ed organizzava, tramite un soggetto a lui vicino a cui aveva consegnato il cellulare in uso, l'acquisto di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina; detta sostanza veniva sequestrata al complice tratto in arresto subito dopo aver concluso la transazione con [OSCURATO:PERSONA] a cui il ricorrente si sarebbe rivolto preannunciando la richiesta dello stupefacente ed il successivo arrivo del suo complice (pag. 12). All'enunciazione di detto evento, che veniva esplicitato anche per lumeggiare la figura del Farooq, seguiva la parte della ordinanza in cui si riferiva della continuativa e reiterata acquisizione di sostanza stupefacente da parte del ricorrente rianalizzando nel dettaglio le stesse fasi dell'episodio che in data 26 marzo 2021 e quelle successive all'arresto del complice, facendo generico riferimento alle plurime occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile di altre condotte similari, senza però evidenziarne i necessari elementi a sostegno; seguirebbero altre intercettazioni, in ordine alle quali non si scorge l'esatta data, successive all'arresto del complice di alcuni giorni in cui, viste le condizioni di salute di Farooq, avrebbe preso contatti con [OSCURATO:PERSONA] con il quale, a seguito di richiesta di un rifornimento in favore di un amico di circa sei o sette grammi di sostanza stupefacente, sarebbero sorti contrasti a cagione della accusa di [OSCURATO:PERSONA] di scarsa serietà di 1E1 [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale il ricorrente veniva invitato ad interrompere i rapporti con "le buone". Proseguendo, l'ordinanza ha fatto generico riferimento ad incontri e contatti con Farooq del febbraio precedente (prendendo quale riferimento le telefonate intervenute nei soli giorni 26 e 27 febbraio 2021, solo individuate per data) che avrebbero confermato, senza esplicita re le ragioni, il continuativo approvvigionamento, nonché è stato apprezzato il dato, ritenuto particolarmente significativo, a mente del quale il ricorrente sarebbe stato arrestato in flagranza il 17 marzo 2022, dopo un approvvigionamento di un quantitativo imprecisato di eroina (testualmente: «un ovulo») da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto appartenente al medesimo sodalizio nei cui confronti il Giudice delle indagini preliminari di Ancona aveva emesso la misura ritenendo sussistente le esigenze cautelari, al contrario di quanto ritenuto per molti altri indagati, incluso il ricorrente (pag. da 50 a 54 della ordinanza impugnata). Al netto delle affermazioni apodittiche in cui il Collegio della cautela fa riferimento alla plurime e reiterate occasioni in cui il ricorrente avrebbe acquistato in maniera stabile sostanza dai vertici della associazione, senza però neppure precisare la consistenza dei relativi indizi oltre a far inutile rievocazione degli stessi elementi (in alcuni casi facendo riferimento alle condotte, in altre alle intercettazioni), le condotte in ordine alle quali vengono esplicitati i gravi indizi di colpevolezza risultano due: uno del 26 marzo 2021, l'altro di un anno successivo effettuato da altro soggetto dello stesso sodalizio, elementi all'evidenza non sufficienti, secondo i principi sopra enunciati, per ritenere sussistente uno stabile collegamento tra associazione ed acquirente tanto da mutarne il relativo rapporto. Ed infatti, per poter essere correttamente apprezzato il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è necessario che il giudice accerti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale con la realizzazione di un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo, attraverso l'esame delle specifiche circostanze di fatto, assumendo pratica rilevanza la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, Sentenza n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747 - 01). 4. Fondata, pertanto, risulta la deduzione contenuta nel ricorso là dove si osserva che gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata non consentono di ritenere esistente un continuativo approvvigionamento o stabile rapporto tra acquirente e venditore tale da implicare la dimostrazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio dedito al narcotraffico. Pur richiamando il Tribunale del riesame i principi in ordine alla possibilità di ritenere integrato un rapporto di partecipazione tra acquirente e venditore di sostanza stupefacente, la stessa motivazione si presenta meramente apparente ed apodittica nella parte in cui prende in esame elementi che, per quanto sopra delineato, non ne palesano l'esistenza. Le lacune riscontrate nell'analisi delle risultanze afferenti alla partecipazione del ricorrente al sodalizio che lo vedrebbe continuativamente quale acquirente, in uno al circoscritto apporto che risulterebbe essere stato fornito attraverso la condotta e le successive indagini a carico, non consentono di apprezzare dalla motivazione della ordinanza la presenza di elementi che depongano per un effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. 5. Per le ragioni sopra delineate deve disporsi l'annullamento con rinvio in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione di [OSCURATO:PERSONA], con la necessità per il Collegio della cautela di effettuare un'ampia ricostruzione degli eventi che hanno condotto a delineare la gravità indiziaria, completa ricostruzione che si rende tanto più necessaria in considerazione dell'impossibilità da parte del Tribunale della cautela, che ha adottato la misura cautelare su impugnazione del pubblico ministero, di poter fare generico riferimento agli elementi gravemente indiziari già apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari. Al riguardo, deve essere ribadita conforme e solida giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza, abbia dgettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha comunque l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva (Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008 - 01). Il provvedimento dovrà pertanto contenere tutti gli elementi da cui potersi desumere il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] in merito al sodalizio dedito al narcotraffico nel quale risulterebbe assumere il ruolo di acquirente abituale al fine di rilevare l'esistenza dei dati che denotino un costante e continuo approvvigionamento di sostanze oggetto, tanto da poter ritenere esistente un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, cit.), così delineando, nel rispetto dei principi di diritto sopra citati, il concreto contributo fornito dal ricorrente alla compagine associativa enunciando le ragioni da cui poter inferire, con giudizio tipico della fase cautelare, la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. All'esito il Tribunale effettuerà una rinnovata valutazion