CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 49315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] Armin, in qualità di legale rappresentante della DEM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 12/05 2022, nell'ambito del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256 lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata convalida del sequestro di iniziativa, non essendo comunque stata notificata al ricorrente, il quale, essendo proprietario di tutte le quote e amministratore unico della DEM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "di fatto, è la società in questione". 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della procura speciale conferita dal [OSCURATO:PERSONA] al difensore, al momento della nomina. Si evidenzia che la procura speciale era chiaramente contenuta nell'atto di nomina presente in atti e allegato al ricorso, al quale doveva farsi riferimento (anziché al verbale di nomina ed elezione di domicilio redatto dai Carabinieri di Mestre), dovendosi quindi il difensore considerarsi legittimato alla proposizione del riesame, "anche se il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato qualificato come mero terzo interessato e non come amministratore unico della società". 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus, alla luce delle complessive risultanze in atti. 3. Con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando - quanto al secondo motivo - che la richiesta di riesame era stata proposta dal difensore nell'interesse della ARM-GROUP e non dell'indagato (che peraltro non avrebbe avuto diritto alla restituzione del cassone, non essendone proprietario); risultando assorbite le ulteriori censure. 4. Con memoria del 24/10/2022, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Devono invero essere condivise le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla originaria inammissibilità della richiesta di riesame, rilevata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza impugnata con l'odierno ricorso. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva» (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep.2012, Pambianchi, Rv. 251997 - 01: «il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona 2 giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale»). 3. È in tale condivisibile cornice ermeneutica che deve essere valutata la declaratoria del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, presentata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] "in qualità di legale rappresentante della società DEM-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Venezia proprietaria dei beni oggetto del provvedimento impugnato" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Il difensore ha censurato la decisione con il secondo motivo di ricorso, allegando copia dell'"atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale" del 30/05/2022, depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. È tuttavia evidente, dalla lettura dell'atto, che la procura - comprendente anche la presentazione di richiesta di riesame - è stata rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio, senza alcun riferimento alla società proprietaria dei beni oggetto della misura cautelare reale né, tanto meno, a proprie funzioni rappresentative di tale società. 4. È poi appena il caso di accennare, per completezza, al fatto che le conclusioni di inammissibilità, raggiunte dal Tribunale, sarebbero risultate incensurabili anche laddove, in forza della richiamata procura speciale, l'impugnazione fosse stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di indagato: è infatti pacifico che i beni in sequestro non appartengono a quest'ultimo, ma alla già richiamata società. Sul punto, viene in rilievo il principio affermato da questa Suprema Corte, in termini del tutto consolidati, secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01). 5. Le considerazioni fin qui svolte assumono rilievo assorbente, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.