CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati MarioSerio e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1001/2021 emessa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessitàdelle questioni trattate e il consolidarsi dell’orientamento dilegittimità in tempi recenti, possono essere compensate tra leparti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 8411/2022Numero sezionale 305/2026Numero di raccolta generale 9627/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]