CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02620/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica — in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena inflitta a quest'ultimo, con la sentenza del medesimo Tribunale del 22/10/2021, irrevocabile il 14/12/2021; la richiesta si fondava sull'applicazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vides ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. 2. Avverso l'ordinanza reiettiva l'interessato, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando in particolare che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere nel contraddittorio fra le parti e avrebbe dovuto considerare la natura sproporzionata della pena inflitta, sebbene rientrante nella cornice sanzionatoria conseguente alla suddetta declaratoria di incostituzionalità. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'ordinanza impugnata spiega che «...al momento della condanna ... la citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto già da tempo pubblicata in [OSCURATO:PERSONA], produceva i suoi effetti e pertanto il giudice della cognizione avrebbe potuto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 2 cod. pen. la pena comminata è comunque ricompresa nella forbice edittale prevista ... eventuali doglianze sulla quantificazione della pena dovevano essere fatte valere con l'appello». A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste — in modo aspecifico e assertivo - su una rideterminazione di pena che non è dovuta, lamentando la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale, che sono palesemente inesistenti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gen