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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 1988

Cassazione n. 45223/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Firenze , in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 15/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell"avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta - avanzata dal Procuratore generale presso la medesima Corte - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il giorno 13 gennaio 2022.

1.1. Il giudice dell'esecuzione, in particolare, ha osservato che il Sarti ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 febbraio 2020 (irrevocabile il 13 gennaio 2022), pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 250 di multa per i reati di cui agli artt.110,628, comma 3 n.1 e n.2, 582, 585 e 576, comma 1 n.1, cod. pen. commessi il 15 settembre 2014; b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 2 ottobre 2019 (irrevocabile il giorno 3 luglio 2020), pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 10, 12 1.497/74, 648 e 697 cod. pen„ commessi il .28 febbraio 2019.

2. La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta sopra indicata , rilevando che i fatti relativi alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima (quella sub a) erano stati commessi in epoca antecedente rispetto alla irrevocabilità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa (sub b).

Pertanto ha escluso la ricorrenza delle condizioni previste dall'art.168. comma 1, cod. pen. ai fini della revoca di diritto del beneficio, così come delle condizioni per la revoca ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo con riferimento al quarto comma dell'art.164 cod. pen., poiché - al momento della concessione della sospensione condizionale della pena - non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza sub b) relativa ai fatti commessi il 28 febbraio 2019.

3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. peri.

3.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art..606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.164, comma 2 n.1, e 168, comma 1 n.2, cod. pen. ed osserva che la richiesta di revoca andava accolta in quanto il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa è anteriore rispetto a quello della sentenza della Corte territoriale, di talché ricorrevano tutte le condizioni richieste per la revoca di diritto del beneficio in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto.

2. La richiesta avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze e disattesa dal giudice dell'esecuzione ha ad oggetto la sospensio n..2.U.,t) condizionale di una pena che, emessa prima che l'altra condanna temporalmente precedente — divenisse irrevocabile, è, a sua volta, divenuta irrevocabile, in ordine cronologico, per seconda.

Trattasi, pertanto, di ipotesi in cui la causa ostativa, insussistente alla data di emissione della sentenza (il 20 febbraio 2020, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna con il benefico della sospensione condizionale), era invece presente al tempo in cui la stessa sentenza è divenuta definitiva, così integrando una situazione connotata da sospensione concessa nonostante una precedente condanna a tre anni di reclusione, contraria alla previsione normativa.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, occupatasi di ipotesi assimilabili a quella in oggetto, ha statuito che quando la sospensione condizionae della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, ccd. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo (Sez. 1, n.906 del 09/10/2019, dep.2020, Rv.277971-01; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506).

A tal fine, è stato rilevato che il tenore dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 ma -zo 2001, n. 128, secondo cui «la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», induce a ritenere che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento -- non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa — ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sebbene determinatasi ed accertata in epoca successiva.

La ratio della decisione risiede, dunque, nella prevalenza del profilo di sostanziale illegittimità del progressivo formarsi dei diversi giudicati rispetto alla apparente conformità a norma, con riferimento alla situazione illo tempore esistente, della pronunzia con la quale è stata disposta la sospensione condizionale, e nel conseguente apprezzamento della funzione dello strumento revocatorio introdotto dal legislatore nel 2001, inteso, con ogni evidenza, a ripristinare la legalità ed assicurare la complessiva coerenza del sistema ovvero, in altri termini, ad evitare che la parallela promozione di autonomi procedimenti penali e lo sfalsamento dell'irrevocabilità dei relativi accertamenti si traducano nella frustrazione dell'obiettivo, chiaramente enunciato dal legislatore, di contenere entro i limiti indicati l'applicazione dell'istituto.

Nella fattispecie in esame, peraltro, resta privo di rilevanza il tema (risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo) della conoscenza o conoscibilità, in capo al giudice della cognizione che abbia erroneamente disposto la sospensione condizionale, di una causa ostativa che, si ribadisce, era, in questo caso, al tempo inesistente.

2.2. Deve quindi estendersi il principio di diritto testé richiamato ed enunciato, al caso in esame, la cui specificità consiste nel fatto che la sentenza contenente la disposizione della cui revoca si discute, è stata emessa in un momento in cui la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 2 ottobre 2019 non era ancora divenuta definitiva.

3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame dell'istanza, ossequioso del principio di diritto sopra enucleato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Firenze , in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 15/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell"avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta - avanzata dal Procuratore generale presso la medesima Corte - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il giorno 13 gennaio 2022. 1.1. Il giudice dell'esecuzione, in particolare, ha osservato che il Sarti ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 febbraio 2020 (irrevocabile il 13 gennaio 2022), pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 250 di multa per i reati di cui agli artt.110,628, comma 3 n.1 e n.2, 582, 585 e 576, comma 1 n.1, cod. pen. commessi il 15 settembre 2014; b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 2 ottobre 2019 (irrevocabile il giorno 3 luglio 2020), pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 10, 12 1.497/74, 648 e 697 cod. pen„ commessi il .28 febbraio 2019. 2. La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta sopra indicata , rilevando che i fatti relativi alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima (quella sub a) erano stati commessi in epoca antecedente rispetto alla irrevocabilità della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa (sub b). Pertanto ha escluso la ricorrenza delle condizioni previste dall'art.168. comma 1, cod. pen. ai fini della revoca di diritto del beneficio, così come delle condizioni per la revoca ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo con riferimento al quarto comma dell'art.164 cod. pen., poiché - al momento della concessione della sospensione condizionale della pena - non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza sub b) relativa ai fatti commessi il 28 febbraio 2019. 3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. peri. 3.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art..606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.164, comma 2 n.1, e 168, comma 1 n.2, cod. pen. ed osserva che la richiesta di revoca andava accolta in quanto il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa è anteriore rispetto a quello della sentenza della Corte territoriale, di talché ricorrevano tutte le condizioni richieste per la revoca di diritto del beneficio in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto. 2. La richiesta avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze e disattesa dal giudice dell'esecuzione ha ad oggetto la sospensio n..2.U.,t) condizionale di una pena che, emessa prima che l'altra condanna temporalmente precedente — divenisse irrevocabile, è, a sua volta, divenuta irrevocabile, in ordine cronologico, per seconda. Trattasi, pertanto, di ipotesi in cui la causa ostativa, insussistente alla data di emissione della sentenza (il 20 febbraio 2020, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna con il benefico della sospensione condizionale), era invece presente al tempo in cui la stessa sentenza è divenuta definitiva, così integrando una situazione connotata da sospensione concessa nonostante una precedente condanna a tre anni di reclusione, contraria alla previsione normativa. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, occupatasi di ipotesi assimilabili a quella in oggetto, ha statuito che quando la sospensione condizionae della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, ccd. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo (Sez. 1, n.906 del 09/10/2019, dep.2020, Rv.277971-01; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506). A tal fine, è stato rilevato che il tenore dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 ma -zo 2001, n. 128, secondo cui «la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», induce a ritenere che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento -- non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa — ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sebbene determinatasi ed accertata in epoca successiva. La ratio della decisione risiede, dunque, nella prevalenza del profilo di sostanziale illegittimità del progressivo formarsi dei diversi giudicati rispetto alla apparente conformità a norma, con riferimento alla situazione illo tempore esistente, della pronunzia con la quale è stata disposta la sospensione condizionale, e nel conseguente apprezzamento della funzione dello strumento revocatorio introdotto dal legislatore nel 2001, inteso, con ogni evidenza, a ripristinare la legalità ed assicurare la complessiva coerenza del sistema ovvero, in altri termini, ad evitare che la parallela promozione di autonomi procedimenti penali e lo sfalsamento dell'irrevocabilità dei relativi accertamenti si traducano nella frustrazione dell'obiettivo, chiaramente enunciato dal legislatore, di contenere entro i limiti indicati l'applicazione dell'istituto. Nella fattispecie in esame, peraltro, resta privo di rilevanza il tema (risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo) della conoscenza o conoscibilità, in capo al giudice della cognizione che abbia erroneamente disposto la sospensione condizionale, di una causa ostativa che, si ribadisce, era, in questo caso, al tempo inesistente. 2.2. Deve quindi estendersi il principio di diritto testé richiamato ed enunciato, al caso in esame, la cui specificità consiste nel fatto che la sentenza contenente la disposizione della cui revoca si discute, è stata emessa in un momento in cui la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 2 ottobre 2019 non era ancora divenuta definitiva. 3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame dell'istanza, ossequioso del principio di diritto sopra enucleato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov
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