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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13770/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29419-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 473 ROMA, PIAllA SS.

APOSTOLI n.66, presso lo studio dell'Avvoc,ìLo TERESA t'EL10ETTI, rappresentdtú difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/11/2017 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Perugia con la sentenza n. 207/2017 aveva riformato la sentenza del tribunale e respinto l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] centro SRL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere, previo accertamento dell'esistenza di un contratto di sub agenzia risolto nel 2006, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 15.000, anticipata dalla società a titolo di acconto sul compenso provvisionale pattuito.

La somma era richiesta in restituzione sul presupposto dell'inadempimento da parte del Cifiello dell'incarico di vendita di vini delle aziende rappresentate dalla Ada centro [OSCURATO:SOCIETA] territoriale rilevava che il rapporto esistito fra le parti non poteva essere definito come agenzia o sub agenzia in mancanza di una prova scritta, attestante la natura ed esistenza di siffatto contratto; rileva altresì, sulla base delle testimonianze acquisite, che il rapporto fra le parti costituiva una sorta di collaborazione e che il compenso della somma di euro 15.000 era stata corrisposta al Cifiello a titolo di rimborso e compenso delle spese necessarie per svolgere l'attività di consulenza.

Rilevava ancora il giudice d'appello che la società aveva contestato al Cifiello un inadempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente ma che, a fronte di esso, non poteva trovare ingresso il ristoro per tale inadempimento in quanto non formulata alcuna domanda a riguardo.

Neppure riteneva qualificabile come indebito il pagamento della somma degli euro

15.000. Per tali ragioni la Corte territoriale rigettava la domanda originariamente posta dalla società.

Avverso tale decisione Ada centro SRL in liquidazione proponeva ricorso e successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la nullità del procedimento, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c., in relazione, in particolare, alla violazione del disposto dell'articolo 437 c P.C.

La società assumeva che il Cifiello in data 24 ottobre 2017, aveva depositato in via telematica note non autorizzate nè consentite, in violazione del disposto dell'articolo 437 c.p.c.

Il motivo è inammissibile per carenza di specificazione poiché richiama atti il cui contenuto non è compreso nella censura.

Questa Corte ha chiarito che "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto" ( Cass.n. 14107/2017). 2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c.) in relazione all'articolo 1742 co.2 c.p.c. 2.1)- Il terzo motivo riguarda la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.), in relazione all'articolo 115 c.p.c. ed alla errata valutazione del materiale probatorio con riguardo alla natura del rapporto intercorso.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

La società ricorrente deduce l'erroneità della decisione della Corte territoriale con riguardo alla ritenuta inesistenza del contratto di sub agenzia.

Rileva che era stata confusa l'inesistenza del contratto con la carenza di prova dello stesso, ben potendo esistere un rapporto di subagenzia pure in assenza di un contratto scritto.

Soggiungeva che lo stesso Cifiello aveva affermato di svolgere attività di subagente.

Pertanto errata risultava la valutazione del giudice di appello nel ritenere che l'attività svolta dal Cifiello fosse quella di consulente e non di subagente.

I motivi sono infondati in quanto la Corte territoriale ha basato il giudizio circa la qualificazione del rapporto fra le parti in base alle risultanze istruttorie e testimoniali, superando, pertanto, il tema della esistenza o meno di una qualificazione contrattuale.

Si è dunque in presenza di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità. 3)- Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 2 e 3 nonché 4 c.p.c.) in relazione all'articolo 413 c.p.c..

Parte ricorrente rileva che, qualora il rapporto in questione fosse stato effettivamente di collaborazione, ci sarebbe stata l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro.

Il motivo è infondato in quanto la competenza funzionale è determinata "a priori" in base alla originaria prospettazione della domanda contenuta nella causa petendi posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino valutazioni di merito successive all'introduzione del giudizio (Cass.n. 21547/2015: Cass.n. 11023/2020). 4)- L'ultima censura riguarda l'omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 co.1 n. 5 c.p.c.

Parte ricorrente evidenzia il travisamento, da parte del giudice di appello, di una serie di testimonianze.

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a evidenziare una carenza motivazionale estranea al perimetro del vizio denunciato ( Cass.SU n. 8053/2014; Cass n.22598/2018), rappresenta eventuali errori di valutazione del merito della controversia, con cio', in sostanza, chiedendone una ri-valutazione, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è, per le esposte ragioni, da rigettare.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29419-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 473 ROMA, PIAllA SS. APOSTOLI n.66, presso lo studio dell'Avvoc,ìLo TERESA t'EL10ETTI, rappresentdtú difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/11/2017 R.G.N. 231/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Perugia con la sentenza n. 207/2017 aveva riformato la sentenza del tribunale e respinto l'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] centro SRL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere, previo accertamento dell'esistenza di un contratto di sub agenzia risolto nel 2006, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 15.000, anticipata dalla società a titolo di acconto sul compenso provvisionale pattuito. La somma era richiesta in restituzione sul presupposto dell'inadempimento da parte del Cifiello dell'incarico di vendita di vini delle aziende rappresentate dalla Ada centro [OSCURATO:SOCIETA] territoriale rilevava che il rapporto esistito fra le parti non poteva essere definito come agenzia o sub agenzia in mancanza di una prova scritta, attestante la natura ed esistenza di siffatto contratto; rileva altresì, sulla base delle testimonianze acquisite, che il rapporto fra le parti costituiva una sorta di collaborazione e che il compenso della somma di euro 15.000 era stata corrisposta al Cifiello a titolo di rimborso e compenso delle spese necessarie per svolgere l'attività di consulenza. Rilevava ancora il giudice d'appello che la società aveva contestato al Cifiello un inadempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente ma che, a fronte di esso, non poteva trovare ingresso il ristoro per tale inadempimento in quanto non formulata alcuna domanda a riguardo. Neppure riteneva qualificabile come indebito il pagamento della somma degli euro 15.000. Per tali ragioni la Corte territoriale rigettava la domanda originariamente posta dalla società. Avverso tale decisione Ada centro SRL in liquidazione proponeva ricorso e successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la nullità del procedimento, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c., in relazione, in particolare, alla violazione del disposto dell'articolo 437 c P.C. La società assumeva che il Cifiello in data 24 ottobre 2017, aveva depositato in via telematica note non autorizzate nè consentite, in violazione del disposto dell'articolo 437 c.p.c. Il motivo è inammissibile per carenza di specificazione poiché richiama atti il cui contenuto non è compreso nella censura. Questa Corte ha chiarito che "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l'omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto" ( Cass.n. 14107/2017). 2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c.) in relazione all'articolo 1742 co.2 c.p.c. 2.1)- Il terzo motivo riguarda la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.), in relazione all'articolo 115 c.p.c. ed alla errata valutazione del materiale probatorio con riguardo alla natura del rapporto intercorso. I due motivi possono essere trattati congiuntamente. La società ricorrente deduce l'erroneità della decisione della Corte territoriale con riguardo alla ritenuta inesistenza del contratto di sub agenzia. Rileva che era stata confusa l'inesistenza del contratto con la carenza di prova dello stesso, ben potendo esistere un rapporto di subagenzia pure in assenza di un contratto scritto. Soggiungeva che lo stesso Cifiello aveva affermato di svolgere attività di subagente. Pertanto errata risultava la valutazione del giudice di appello nel ritenere che l'attività svolta dal Cifiello fosse quella di consulente e non di subagente. I motivi sono infondati in quanto la Corte territoriale ha basato il giudizio circa la qualificazione del rapporto fra le parti in base alle risultanze istruttorie e testimoniali, superando, pertanto, il tema della esistenza o meno di una qualificazione contrattuale. Si è dunque in presenza di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità. 3)- Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 2 e 3 nonché 4 c.p.c.) in relazione all'articolo 413 c.p.c.. Parte ricorrente rileva che, qualora il rapporto in questione fosse stato effettivamente di collaborazione, ci sarebbe stata l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro. Il motivo è infondato in quanto la competenza funzionale è determinata "a priori" in base alla originaria prospettazione della domanda contenuta nella causa petendi posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino valutazioni di merito successive all'introduzione del giudizio (Cass.n. 21547/2015: Cass.n. 11023/2020). 4)- L'ultima censura riguarda l'omessa, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 co.1 n. 5 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia il travisamento, da parte del giudice di appello, di una serie di testimonianze. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a evidenziare una carenza motivazionale estranea al perimetro del vizio denunciato ( Cass.SU n. 8053/2014; Cass n.22598/2018), rappresenta eventuali errori di valutazione del merito della controversia, con cio', in sostanza, chiedendone una ri-valutazione, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è, per le esposte ragioni, da rigettare. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a