CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'esclusa riqualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione di circa cento grammi di eroina da cui erano ricavabili 558 dosi media singole è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato quantitativo e qualitativo, la modalità della condotta che vedeva il ricorrente trasportare la significativa quantità di sostanza stupefacente a bordo di un'auto di grossa cilindrata, motivazione logica e completa che ha smentito le deduzioni dell'imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1