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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20556/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.a., quale mandataria in nome e perconto di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.)rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1080/2021 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/20261. — La [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Chieti, sez. dist. di Ortona, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire condannare - previa rideterminazione del saldodel conto corrente n. 438618 (già n. 781) depurato dagli addebiti illegittimieseguiti dall’istituto di credito - la convenuta al pagamento della somma di €.36.477,95.A fondamento della domanda, la società attrice rilevava che: nel maggio1987, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, accendeva il conton. 781 presso la filiale di Ortona dell'allora BLS; su tale conto corrente venivaregolata una apertura di credito; in data 30 ottobre 2000, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] l’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente subentro nella titolaritàdel conto n. 781 e del conto n. 438618 sul quale era stato, poi, girocontato, indata 8 febbraio 2001, il saldo passivo di £. 105.000.000 del conto 781.Costituitosi l’istituto di credito che eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dellerimesse intervenute sul conto n. 781, il Tribunale: 1) accoglieva soloparzialmente la domanda attorea rettificando il saldo del conto corrente n.438618 nel minor importo di € 10.596,33, a debito del cliente; 2) dichiaraval’estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamentiindebitamente annotati sul conto n. 781.Il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.veniva, poi, rigettato dalla Corte di appello di L’Aquila.2. — Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

BPER CreditManagement soc. cons. p.a., quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/20261. — Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione degli artt.1188-1193-1194-1197-2697-2858-2935 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.».Va sul punto premesso che la Corte di appello, sul presupposto che il conton. 781 ed il conto n. 438618 costituiscono rapporti autonomi e distinti intestati asoggetti diversi e che non sia ravvisabile alcuna cessione di azienda dal Sig.[OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta individuale) in favore della società oggiricorrente, ha affermato che il bonifico eseguito dal conto n. 438618 sul conto n.781 in data 8 febbraio 2001 integra un pagamento del debito registrato sulpredetto conto, irripetibile perché eseguito oltre dieci anni prima la notificazionedell’atto di citazione in giudizio e, quindi, prescritto non essendovi ulteriori attiinterruttivi della prescrizione.Secondo la ricorrente, invece, così argomentando, la Corte di appelloavrebbe violato l’art. 2558 c.c., secondo il quale, in assenza di uno specificopatto di esclusione, il cessionario subentra in tutti i rapporti negoziali funzionaliall’esercizio dell’impresa non esauriti: nel caso di specie, essendo pacifica eincontestata l’avvenuta cessione in data 30 ottobre 2000 dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla società ricorrente, quest’ultima è subentrata nelrapporto di conto corrente n. 781 intestato a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto,l’estinzione delle passività rinvenienti sul conto 781 è intervenuta attraverso ledisponibilità economiche messe a disposizione dalla banca sul conto n. 438618:conseguentemente, una volta accertato che l’esposizione debitoria annotata sulconto n. 781 non è stata estinta con il bonifico dell’8 febbraio 2001, poichéeseguito con il denaro messo a disposizione sul conto n. 438618 della medesimabanca creditrice, andrebbe riconosciuto il diritto della ricorrente a ricalcolare ilsaldo registrato sul conto n. 438618 previa eliminazione dei costi (interessipassivi, interessi anatocistici, cms, spese e commissioni semplici)illegittimamente applicati sul conto n. 781, con rettifica del citato saldo passivo di€ 10.596,33 nel saldo creditore di € 68.199,36, così come calcolato dal CTUnell’integrazione peritale depositata all’udienza del 14 marzo 2016.Ciò posto, il motivo si presenta inammissibile.Invero, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alleproprie aspettative.

In questa prospettiva, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Nel caso di specie, appare evidente che - attraverso la deduzione di unvizio che investe una serie di norme - il ricorrente chieda, sostanzialmente, dirivalutare il materiale probatorio attraverso il quale il giudice di merito hacondotto i propri accertamenti e, in particolare, l’accertamento secondo il qualenon vi sarebbe stata alcuna cessione di azienda tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà oggi ricorrente con conseguente esclusione della pretesa continuità tra idue rapporti di conto corrente.

Proprio non ravvisando una cessione di azienda,la Corte di appello ha ritenuto di dovere qualificare in termini di «pagamento»l’estinzione del conto corrente n. 781.

E va da sé che tale accertamento risultariservato esclusivamente al giudice del merito con conseguente inammissibilitàdel motivo di ricorso per cassazione che faccia valere, al contrario, una violazionedelle norme in materia.2. — Il secondo mezzo è così rubricato: «Vizio di motivazione in relazioneall’art. 360, n. 5, cpc».Con tale motivo, la ricorrente si duole del contenuto della sentenzaimpugnata laddove quest’ultima ha ritenuto che: «dunque correttamente il primogiudice ha ritenuto che mediante il bonifico effettuato in data 08.02.2001 voltoad estinguere la posta passiva del c.c. n. 781 si è verificato un vero e propriotrasferimento patrimoniale dalla correntista alla banca; tale pagamento dà vitaad una pretesa restitutoria, che si è tradotta nell'esecuzione di una prestazioneda parte del cliente, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dellabanca; infatti, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamentecorrisposto dall'appellante sorge dal momento in cui sia stato compiuto un attogiuridico, definibile come pagamento, che secondo il cliente è indebito; giovaperaltro rilevare che in ogni caso anche ove il pagamento effettuato dalla SocietàNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026avesse avuto funzione ripristinatoria (escludendosi comunque qualsiasi riverberosull’altro conto corrente acceso da diverso soggetto ossia la [OSCURATO:PERSONA] diAngelo e [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.) essendo stato chiuso il conto corrente n.781 indata 17.5.2001 (cfr. doc.5 prodotto dall’appellata in primo grado) e posta ladistinzione ed autonomia tra i suddetti conti che per un periodo sono anchecoesistiti, il diritto a ripetere le somme indebitamente percepite e relative alprimo conto, sarebbe ugualmente prescritto rispetto alla data di proposizionedella domanda».Secondo la ricorrente, l’esposta motivazione risulterebbe apparente ocomunque inficiata dall’omessa valutazione dei fatti dedotti dalla ricorrente asostegno del gravame: la Corte di Appello, infatti, avrebbe dato un significatoconnotativo al termine bonifico, senza verificare se vi sia stato un trasferimentodi denaro della ricorrente alla banca e/o, come specificamente dedotto in appello,sia stato utilizzato denaro della medesima banca messo a disposizione, giustacontratto di apertura di credito, della ricorrente sul conto n. 438618.

Inparticolare, l’aver giudicato il bonifico con il quale è stato estinto il conto 781 unpagamento del debito bancario per il solo fatto che proveniva da un conto aventediversa numerazione e formalmente intestato a soggetto diverso [OSCURATO:SOCIETA],senza però esaminare le diciture riportate negli estratti conto del primo trimestre2001 dei conti n. 791 e 438618 e il contenuto della documentazione negozialeintercorsa tra le parti, determina la falsa applicazione delle norme di dirittosostanziale che regolano le modalità di estinzione delle obbligazioni avente adoggetto una somma di denaro.

Le argomentazioni del giudicante, infatti, sonoinficiate dall’omesso esame del contenuto dei documenti negoziali e delleannotazioni riportate negli estratti conto prodotti in causa.La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza dimotivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale,mostra di non tenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al«minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si èchiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass.

Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto, come visto, la Corte di appello ha espressamentemotivato in ordine alla autonomia dei rapporti e alla conseguente qualificazionein termini di pagamento dell’estinzione del conto corrente intestato al Sig.[OSCURATO:PERSONA].3. — Il terzo mezzo è così rubricato: «Violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».Con tale mezzo, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenutovalida la commissione di massimo scoperto che, al contrario, sarebbe illegittimain quanto non determinata o, comunque, non determinabile.Il motivo non è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di conto correntebancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione dimassimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senzaalcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità siacomunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione delcontratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altreprevisioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buonafede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. Sez. 1,15/01/2024, n. 1373, Rv. 670232 - 01).Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato nella decisione della Corteterritoriale, il contratto conteneva «una clausola espressa che indica l’aliquotaNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026fissata nella misura dello 0,7000%, la base di calcolo fino alla misura massimadello 0,6150% e la periodicità trimestrale della commissione di massimoscoperto».Tali elementi sono sufficienti per far ritenere la validità della commissionedi massimo scoperto così come pattuita tra le parti.4. — Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettato concondanna della società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favoredell’istituto di credito.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte di cassazione il 12 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.a., quale mandataria in nome e perconto di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.)rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1080/2021 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 2luglio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/20261. — La [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Chieti, sez. dist. di Ortona, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentire condannare - previa rideterminazione del saldodel conto corrente n. 438618 (già n. 781) depurato dagli addebiti illegittimieseguiti dall’istituto di credito - la convenuta al pagamento della somma di €.36.477,95.A fondamento della domanda, la società attrice rilevava che: nel maggio1987, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, accendeva il conton. 781 presso la filiale di Ortona dell'allora BLS; su tale conto corrente venivaregolata una apertura di credito; in data 30 ottobre 2000, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] l’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente subentro nella titolaritàdel conto n. 781 e del conto n. 438618 sul quale era stato, poi, girocontato, indata 8 febbraio 2001, il saldo passivo di £. 105.000.000 del conto 781.Costituitosi l’istituto di credito che eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dellerimesse intervenute sul conto n. 781, il Tribunale: 1) accoglieva soloparzialmente la domanda attorea rettificando il saldo del conto corrente n.438618 nel minor importo di € 10.596,33, a debito del cliente; 2) dichiaraval’estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamentiindebitamente annotati sul conto n. 781.Il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.veniva, poi, rigettato dalla Corte di appello di L’Aquila.2. — Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] di Angelo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. BPER CreditManagement soc. cons. p.a., quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/20261. — Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione degli artt.1188-1193-1194-1197-2697-2858-2935 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.».Va sul punto premesso che la Corte di appello, sul presupposto che il conton. 781 ed il conto n. 438618 costituiscono rapporti autonomi e distinti intestati asoggetti diversi e che non sia ravvisabile alcuna cessione di azienda dal Sig.[OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta individuale) in favore della società oggiricorrente, ha affermato che il bonifico eseguito dal conto n. 438618 sul conto n.781 in data 8 febbraio 2001 integra un pagamento del debito registrato sulpredetto conto, irripetibile perché eseguito oltre dieci anni prima la notificazionedell’atto di citazione in giudizio e, quindi, prescritto non essendovi ulteriori attiinterruttivi della prescrizione.Secondo la ricorrente, invece, così argomentando, la Corte di appelloavrebbe violato l’art. 2558 c.c., secondo il quale, in assenza di uno specificopatto di esclusione, il cessionario subentra in tutti i rapporti negoziali funzionaliall’esercizio dell’impresa non esauriti: nel caso di specie, essendo pacifica eincontestata l’avvenuta cessione in data 30 ottobre 2000 dell’azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla società ricorrente, quest’ultima è subentrata nelrapporto di conto corrente n. 781 intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto,l’estinzione delle passività rinvenienti sul conto 781 è intervenuta attraverso ledisponibilità economiche messe a disposizione dalla banca sul conto n. 438618:conseguentemente, una volta accertato che l’esposizione debitoria annotata sulconto n. 781 non è stata estinta con il bonifico dell’8 febbraio 2001, poichéeseguito con il denaro messo a disposizione sul conto n. 438618 della medesimabanca creditrice, andrebbe riconosciuto il diritto della ricorrente a ricalcolare ilsaldo registrato sul conto n. 438618 previa eliminazione dei costi (interessipassivi, interessi anatocistici, cms, spese e commissioni semplici)illegittimamente applicati sul conto n. 781, con rettifica del citato saldo passivo di€ 10.596,33 nel saldo creditore di € 68.199,36, così come calcolato dal CTUnell’integrazione peritale depositata all’udienza del 14 marzo 2016.Ciò posto, il motivo si presenta inammissibile.Invero, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e,per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alleproprie aspettative. In questa prospettiva, è inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv.656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).Nel caso di specie, appare evidente che - attraverso la deduzione di unvizio che investe una serie di norme - il ricorrente chieda, sostanzialmente, dirivalutare il materiale probatorio attraverso il quale il giudice di merito hacondotto i propri accertamenti e, in particolare, l’accertamento secondo il qualenon vi sarebbe stata alcuna cessione di azienda tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà oggi ricorrente con conseguente esclusione della pretesa continuità tra idue rapporti di conto corrente. Proprio non ravvisando una cessione di azienda,la Corte di appello ha ritenuto di dovere qualificare in termini di «pagamento»l’estinzione del conto corrente n. 781. E va da sé che tale accertamento risultariservato esclusivamente al giudice del merito con conseguente inammissibilitàdel motivo di ricorso per cassazione che faccia valere, al contrario, una violazionedelle norme in materia.2. — Il secondo mezzo è così rubricato: «Vizio di motivazione in relazioneall’art. 360, n. 5, cpc».Con tale motivo, la ricorrente si duole del contenuto della sentenzaimpugnata laddove quest’ultima ha ritenuto che: «dunque correttamente il primogiudice ha ritenuto che mediante il bonifico effettuato in data 08.02.2001 voltoad estinguere la posta passiva del c.c. n. 781 si è verificato un vero e propriotrasferimento patrimoniale dalla correntista alla banca; tale pagamento dà vitaad una pretesa restitutoria, che si è tradotta nell'esecuzione di una prestazioneda parte del cliente, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dellabanca; infatti, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamentecorrisposto dall'appellante sorge dal momento in cui sia stato compiuto un attogiuridico, definibile come pagamento, che secondo il cliente è indebito; giovaperaltro rilevare che in ogni caso anche ove il pagamento effettuato dalla SocietàNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026avesse avuto funzione ripristinatoria (escludendosi comunque qualsiasi riverberosull’altro conto corrente acceso da diverso soggetto ossia la [OSCURATO:PERSONA] diAngelo e [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.) essendo stato chiuso il conto corrente n.781 indata 17.5.2001 (cfr. doc.5 prodotto dall’appellata in primo grado) e posta ladistinzione ed autonomia tra i suddetti conti che per un periodo sono anchecoesistiti, il diritto a ripetere le somme indebitamente percepite e relative alprimo conto, sarebbe ugualmente prescritto rispetto alla data di proposizionedella domanda».Secondo la ricorrente, l’esposta motivazione risulterebbe apparente ocomunque inficiata dall’omessa valutazione dei fatti dedotti dalla ricorrente asostegno del gravame: la Corte di Appello, infatti, avrebbe dato un significatoconnotativo al termine bonifico, senza verificare se vi sia stato un trasferimentodi denaro della ricorrente alla banca e/o, come specificamente dedotto in appello,sia stato utilizzato denaro della medesima banca messo a disposizione, giustacontratto di apertura di credito, della ricorrente sul conto n. 438618. Inparticolare, l’aver giudicato il bonifico con il quale è stato estinto il conto 781 unpagamento del debito bancario per il solo fatto che proveniva da un conto aventediversa numerazione e formalmente intestato a soggetto diverso [OSCURATO:SOCIETA],senza però esaminare le diciture riportate negli estratti conto del primo trimestre2001 dei conti n. 791 e 438618 e il contenuto della documentazione negozialeintercorsa tra le parti, determina la falsa applicazione delle norme di dirittosostanziale che regolano le modalità di estinzione delle obbligazioni avente adoggetto una somma di denaro. Le argomentazioni del giudicante, infatti, sonoinficiate dall’omesso esame del contenuto dei documenti negoziali e delleannotazioni riportate negli estratti conto prodotti in causa.La censura in esame, laddove lamenta una pretesa apparenza dimotivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale,mostra di non tenere in alcun conto che, l’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al«minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si èchiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questaanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (cfr., Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629830 - 01 e, di recente, Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01;Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01) o di sua«contraddittorietà».Un simile vizio - da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza dellasoluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamentesotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie,insussistente, in quanto, come visto, la Corte di appello ha espressamentemotivato in ordine alla autonomia dei rapporti e alla conseguente qualificazionein termini di pagamento dell’estinzione del conto corrente intestato al Sig.[OSCURATO:PERSONA].3. — Il terzo mezzo è così rubricato: «Violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».Con tale mezzo, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenutovalida la commissione di massimo scoperto che, al contrario, sarebbe illegittimain quanto non determinata o, comunque, non determinabile.Il motivo non è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di conto correntebancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione dimassimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senzaalcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità siacomunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione delcontratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altreprevisioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buonafede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. Sez. 1,15/01/2024, n. 1373, Rv. 670232 - 01).Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato nella decisione della Corteterritoriale, il contratto conteneva «una clausola espressa che indica l’aliquotaNumero registro generale 4367/2022Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 20556/2026Data pubblicazione 18/06/2026fissata nella misura dello 0,7000%, la base di calcolo fino alla misura massimadello 0,6150% e la periodicità trimestrale della commissione di massimoscoperto».Tali elementi sono sufficienti per far ritenere la validità della commissionedi massimo scoperto così come pattuita tra le parti.4. — Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettato concondanna della società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favoredell’istituto di credito. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte di cassazione il 12 maggio 2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris