Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42231/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Sulmona emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altro coimputato) per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, fatti commessi il 12 maggio 2018. 4.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento violento o minaccioso nei confronti del capotreno, sebbene lo stesso si fosse limitato a difendere quest'ultimo da due ragazzi "di colore", privi di biglietto che non volevano scendere dal convoglio ed avendo, al più, manifestato un comportamento irrispettoso, in quanto tale privo di valenza penale.

Inoltre, secondo il ricorso, dagli atti non risulta la prova degli estremi del reato in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere comportamenti tali da costringere il capotreno a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato, nel descrivere il comportamento del ricorrente come "riottoso", così da escludere gli estremi della violenza e della minaccia costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., non aveva tenuto conto che il ritardo del treno regionale passeggeri non era dipeso dalla condotta del [OSCURATO:PERSONA], ma dall'intervento della polizia, chiamata dal capotreno, per provvedere alla identificazione dei presenti e all'accertamento di quanto accaduto.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ricorrente fosse intervenuto a tutela del capotreno e non fosse a lui riconducibile la degenerazione della lite.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2.1 motivi dedotti, confusamente indicati e strettamente connessi tra loro, nel lamentare l'esistenza di una violazione delle norme incriminatrici e dell'art. 62-bis cod. pen., sollecitano, non solo una rilettura in fatto delle emergenze processuali, ma addirittura una ricostruzione alternativa priva di qualsiasi collegamento con le prove acquisite.

La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Sulmona emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte, già delineate nella sentenza di primo grado.

Invero, alla luce della relazione di servizio del capotreno [OSCURATO:PERSONA] e della testimonianza della viaggiatrice [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito ai fatti, valutate come attendibili, era stato provato che l'imputato prima aveva picchiato un giovane viaggiatore rivolgendogli frasi razziste e poi aveva minacciato e colpito il capotreno, accorso in sua difesa, tanto da impedirgli di compilare gli atti conseguenti all'intervento e da far ritardare di 45 minuti la partenza del treno passeggeri proprio in ragione dell'aggressione.

Il ricorso è volto esclusivamente a proporre una ricostruzione dei fatti fondata su generiche, illogiche e non provate asserzioni - secondo le quali il ricorrente fosse intervenuto a tutela della persona offesa - totalmente eccentrica rispetto a quanto accertato dalle due sentenze di merito e risultante dagli atti del processo, peraltro svolto allo stato degli atti.

Di nessun pregio neanche l'argomento difensivo secondo cui non sarebbe configurabile, nella specie, il delitto di cui all'art. 340 cod. pen., visto che il ritardo del treno era addebitabile all'intervento della polizia chiamata dal capotreno, in quanto, ai fini dell' interruzione o della turbativa del servizio pubblico non è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a detto fine bastando la consapevolezza che l'azione compiuta possa cagionare quell'effetto, come nel caso concreto avvenuto.

Anche il motivo volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su elementi di mero fatto non risultanti dagli atti ovverosia che il ricorrente fosse intervenuto a difesa del capotreno.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Sulmona emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altro coimputato) per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, fatti commessi il 12 maggio 2018. 4. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento violento o minaccioso nei confronti del capotreno, sebbene lo stesso si fosse limitato a difendere quest'ultimo da due ragazzi "di colore", privi di biglietto che non volevano scendere dal convoglio ed avendo, al più, manifestato un comportamento irrispettoso, in quanto tale privo di valenza penale. Inoltre, secondo il ricorso, dagli atti non risulta la prova degli estremi del reato in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere comportamenti tali da costringere il capotreno a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato, nel descrivere il comportamento del ricorrente come "riottoso", così da escludere gli estremi della violenza e della minaccia costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., non aveva tenuto conto che il ritardo del treno regionale passeggeri non era dipeso dalla condotta del [OSCURATO:PERSONA], ma dall'intervento della polizia, chiamata dal capotreno, per provvedere alla identificazione dei presenti e all'accertamento di quanto accaduto. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ricorrente fosse intervenuto a tutela del capotreno e non fosse a lui riconducibile la degenerazione della lite. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2.1 motivi dedotti, confusamente indicati e strettamente connessi tra loro, nel lamentare l'esistenza di una violazione delle norme incriminatrici e dell'art. 62-bis cod. pen., sollecitano, non solo una rilettura in fatto delle emergenze processuali, ma addirittura una ricostruzione alternativa priva di qualsiasi collegamento con le prove acquisite. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Sulmona emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte, già delineate nella sentenza di primo grado. Invero, alla luce della relazione di servizio del capotreno [OSCURATO:PERSONA] e della testimonianza della viaggiatrice [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito ai fatti, valutate come attendibili, era stato provato che l'imputato prima aveva picchiato un giovane viaggiatore rivolgendogli frasi razziste e poi aveva minacciato e colpito il capotreno, accorso in sua difesa, tanto da impedirgli di compilare gli atti conseguenti all'intervento e da far ritardare di 45 minuti la partenza del treno passeggeri proprio in ragione dell'aggressione. Il ricorso è volto esclusivamente a proporre una ricostruzione dei fatti fondata su generiche, illogiche e non provate asserzioni - secondo le quali il ricorrente fosse intervenuto a tutela della persona offesa - totalmente eccentrica rispetto a quanto accertato dalle due sentenze di merito e risultante dagli atti del processo, peraltro svolto allo stato degli atti. Di nessun pregio neanche l'argomento difensivo secondo cui non sarebbe configurabile, nella specie, il delitto di cui all'art. 340 cod. pen., visto che il ritardo del treno era addebitabile all'intervento della polizia chiamata dal capotreno, in quanto, ai fini dell' interruzione o della turbativa del servizio pubblico non è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a detto fine bastando la consapevolezza che l'azione compiuta possa cagionare quell'effetto, come nel caso concreto avvenuto. Anche il motivo volto a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su elementi di mero fatto non risultanti dagli atti ovverosia che il ricorrente fosse intervenuto a difesa del capotreno. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 42231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris