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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17130/2026

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tte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bologna, investito dell'istanza ex artt. 322324 cod. proc. pen. (proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto del GIP che ha disposto il sequestro preventivo "in via diretta o per equivalente" fino a 925.856,16 euro, quale profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000), l'ha accolto solo in parte, in particolare confermando il fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico del [OSCURATO:PERSONA], ma annullando il sequestro preventivo disposto "per equivalente" sui beni personali dell'indagato (e in particolare sulla somma di 538.890 euro in contanti rinvenuta nell'abitazione), ritenendolo illegittimo per mancata preventiva verifica della capienza patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per difetto di motivazione in ordine all'impossibilità di procedere al sequestro diretto sul patrimonio sociale.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con entrambi i motivi - che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza meritano congiunta illustrazione - il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., attesa la mancanza di motivazione e la motivazione apparente sul punto del fumus commissi delicti, con particolare riguardo alla falsità oggettiva e alla consapevolezza soggettiva dell'indagato circa le fatture per operazioni inesistenti.

In sintesi, entrambi i motivi si concentrano sulla valutazione del fumus, che il ricorrente reputa erroneamente confermata dal Tribunale del riesame, e non censurano la parte dell'ordinanza che ha accolto parzialmente il riesame sul periculum in mora; tale scelta èmotivata dal fatto che, sebbene l'annullamento sia avvenuto solo sul piano del periculum, la conferma del fumus espone il ricorrente a rischi futuri di prosecuzione delle indagini e di ulteriori misure reali nei confronti della società.

Tanto premesso, con il primo motivo si deduce la nullità per mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti, con particolare riguardo alla falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo, in particolare, denuncia la mancanza di motivazione dell'ordinanza sul tema della falsità oggettiva delle sei fatture emesse nel 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per un imponibile di 79.174,25 euro, qualificandola come apodittica e priva di qualsivoglia dimostrazione, anche sommaria, del fumus commissi delicti.

La difesa lamenta che il Tribunale abbia affermato la falsità di tali fatture in modo petitorio di principio, limitandosi a rilevare che esse sono state emesse tutte dopo il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella carica di legale rappresentante (dal 23 giugno 2021), senza spiegare "in forza di quali evidenze" tale falsità risulti configurabile, né sul piano oggettivo né in termini di consapevolezza dolosa del ricorrente.

Si contesta, in particolare, il passaggio dell'ordinanza (fol. 7) in cui si afferma che le fatture sono state emesse "in epoca successiva al subentro del ricorrente", usandolo come elemento ostativo all'esclusione del dolo, senza alcun riscontro probatorio; analogamente, il richiamo (fol. 8) alla progressività dell'abbandono" del meccanismo di falsa fatturazione, che include le sei fatture del 2021 come prova di continuità illecita, è visto come ulteriore affermazione dogmatica di falsità, priva di supporto.

Si precisa che, in sede di indagini, nessun elemento concreto autorizza a qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come "cartiera pura" eterodiretta da [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]: gli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA] (Allegato 1 al ricorso, interrogatorio del 17 giugno 2025) non menzionano rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA], né false fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA] conferma solo generici rapporti con la società sotto la gestione di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto ad aprile 2021), e ammette che [OSCURATO:PERSONA] emettesse false fatture sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA], ma non specificamente a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è descritta come impresa attiva e operativa (con dipendenti, sede e fatturato), non mera cartiera, e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], aspetto espressamente riconosciuto dall'ordinanza stessa (fol. 1: "cartiere in tutto od in parte").

Ulteriore profilo di mancanza di motivazione è l'omesso confronto con la documentazione difensiva prodotta il 10 settembre 2025 (Allegato 2), che dimostrerebbe la genuinità oggettiva delle operazioni sottostanti le sei fatture: (i) [OSCURATO:SOCIETA] era appaltatrice di due cantieri edili nel 2021, subappaltando alla [OSCURATO:PERSONA] lavori di carpenteria (contratti, POS, corrispondenza); (ii) le fatture n. 128, 138, 151 e 156 (agostoottobre 2021) si riferiscono a lavorazioni nel primo cantiere per ca. 40.000 euro; (iii) le fatture n. 158 e 160 (novennbredicembre 2021) documentano lavori urgenti nel secondo cantiere (impalcatura, muri di contenimento); (iv) tutte le fatture sono state saldate al centesimo con bonifici bancari, smentendo l'argomento del decreto GIP (fol. 10 decreto, Allegato 3) che le riteneva non pagate integralmente.

Tale vuoto motivazionale sarebbe decisivo, poiché la falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA] è funzionale a colmare una lacuna del fumus sulle fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2020 (48 fatture per 3.778.560,92 euro imponibile): le prime, "ereditate" dalla gestione [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero fondare il dolo in capo al ricorrente senza prova di continuità illecita, che solo la seconda fattispecie potrebbe fornire.

Il Tribunale eredita, per la difesa, il vizio dal decreto GIP, che si limitava a un elemento debole (parziale mancata corresponsione, poi smentito), configurando una violazione manifesta dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con necessità di annullamento e rinvio.

Quanto al secondo motivo, deduce la nullità per motivazione meramente apparente sul 2fumus commissi delicti, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del dolo, focalizzandosi sull'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2020, utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni 20212022).

Si lamenta che l'ordinanza analizzi quattro profili per ravvisare un dolo non escludibile ictu ocu/i, ma che ciascuno sia privo di razionalità logica e/o stravolga le risultanze, rendendo la motivazione solo di facciata.

Il primo profilo è rappresentato dall'enfasi sul numero e consistenza economica delle fatture [OSCURATO:PERSONA] (fol. 8 ordinanza); in sostanza, il Tribunale ritiene che 48 fatture per quasi 4 milioni di imponibile (IVA credito 821.652,84 euro; IRES evasa 906.854,62 euro) rendano inverosimile l'ignoranza della falsità da parte di [OSCURATO:PERSONA] socio e poi amministratore.

La difesa contesta tale argomentazione come petizione di principio e illogica: manca il confronto con il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA], che nel 2020 registrava ricavi per 44 milioni, costi per 43 milioni, con incidenza delle fatture [OSCURATO:PERSONA] pari solo al 9,9% (dati dal decreto GIP, fol. 1920, Allegato 3); non si tratta dunque di anomalie macroscopiche tali da escludere ictu ocull l'assenza di dolo in capo a chi ha "ereditato" la contabilità dal predecessore.

Il secondo profilo è rappresentato dalla consapevolezza desunta dalla falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale lega la consapevolezza sulle fatture [OSCURATO:PERSONA] alla falsità delle sei fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2021, come prova di continuità.

Tale falsità sarebbe apodittica e smentita dalla documentazione, rendendo illusorio questo profilo argomentativo.

Il terzo profilo è la conoscenza personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 9 ordinanza).

Il giudice valorizza che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rapporti principalmente con [OSCURATO:PERSONA], conoscesse anche [OSCURATO:PERSONA], che di converso conosceva [OSCURATO:PERSONA] nonostante questi non avesse cariche formali nelle emittenti.

La difesa reputa tale elemento neutro e illogico: [OSCURATO:PERSONA] esclude espressamente rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] (solo con [OSCURATO:PERSONA]), sicché la mera conoscenza personale è irrilevante e non incide sul fumus.

Infine, il quarto ed ultimo profilo è rappresentato dalle intercettazioni a conferma della consapevolezza e partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].

Una prima intercettazione, la T.3076 del 13 maggio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7 ordinanza), viene interpretata dal giudice come prova di rapporti economici ("somme di denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva corrispondere a [OSCURATO:PERSONA]", con richiami a "quella roba di [OSCURATO:PERSONA]").

La difesa contesta la lettura creativa e parziale: la trascrizione integrale (citata dal ricorso) mostra [OSCURATO:PERSONA] che sollecita il pagamento di una fattura CIRES di febbraio/aprile (non a [OSCURATO:PERSONA] né ad [OSCURATO:PERSONA]), lamentando ritardi bancari; [OSCURATO:PERSONA] media con "Carlo".

L'ultima fattura [OSCURATO:PERSONA] era pagata a gennaio 2021, le fatture [OSCURATO:PERSONA] emesse da agosto: la conversazione attesta normali rapporti creditodebito, non restituzioni illecite, e smentisce il "flusso inverso" tipico delle cartiere.

Una seconda intercettazione, la T.5797 del 22 giugno 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7 ordinanza), con [OSCURATO:PERSONA] che minaccia di consultare [OSCURATO:PERSONA] per "una decisione" su somme da restituire.

La difesa denuncia un'interpretazione illogica: la trascrizione mostra [OSCURATO:PERSONA] che anticipa di tasca sua somme per un "favore" a [OSCURATO:PERSONA] legato a un terzo con problemi giudiziari, non alla [OSCURATO:SOCIETA] né a false fatture ([OSCURATO:PERSONA] privo di ruolo societario dopo il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]).

Il dialogo esclude riferimenti a retrocessioni illecite per le fatture [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], configurando "tutt'altri affari" estranei all'imputazione.

In sintesi, la motivazione sarebbe apparente perché stravolge trascrizioni, ignora evidenze (ossia la discontinuità gestionale dopo il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]; ancora, la mera presentazione di dati contabili "ereditati") e valorizza elementi neutri o contrari, violando l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto priva di razionalità logica.

3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3Il Procuratore generale premette che i motivi di ricorso investono esclusivamente la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile della società "[OSCURATO:SOCIETA]".

Pur dando atto che, nonostante la restituzione della somma di denaro sequestrata, permane in capo al ricorrente un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento — in ragione degli effetti pregiudizievoli che esso continua a produrre sulla posizione giuridica dell'indagato e della società rappresentata — il Procuratore generale richiama il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo è limitato alle sole violazioni di legge, comprese quelle carenze motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito.

Alla luce di tale perimetro, il Procuratore generale ritiene che il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità.

Le doglianze difensive, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, sostituendo alla valutazione complessiva e coerente del Tribunale una lettura parcellizzata degli elementi indiziari.

Viene invece ritenuta corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, pur muovendo dal limitato ambito della verifica richiesta in sede cautelare reale, ha puntualmente evidenziato la presenza degli elementi oggettivi integranti il fumus del reato, valorizzando sia gli esiti degli accertamenti investigativi sia il contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato, dalle quali emerge la falsità di tutte le fatture utilizzate dalla società del ricorrente.

Il Procuratore generale esclude, inoltre, che l'ordinanza presenti profili di illogicità o carenza motivazionale con riguardo alla consapevolezza dell'indagato.

Il Tribunale ha infatti dato conto di una pluralità di elementi sintomatici — tra cui le intercettazioni telefoniche e i rapporti personali e societari intercorrenti — dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento e ne traesse vantaggio per la società di cui era divenuto rappresentante legale.

La difesa, secondo il Procuratore generale, tenta inutilmente di circoscrivere l'ambito dell'illecito attraverso distinzioni non persuasive tra i diversi rapporti societari, senza confrontarsi con l'analisi unitaria e coerente svolta dal giudice del riesame.

Per tali ragioni, viene conclusivamente chiesto alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. 4.

In data 26 febbraio 2026 è pervenuta telematicarnente rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, munito di procura speciale, evidenziando che, nelle more della proposizione del ricorso pendente, si è avuta notizia che il sequestro è stato eseguito (per il totale della somma da apprendere) in danno della Società indagata, ciò attestando della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del titolo impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richiesta di discussione orale, è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata telematicamente in data 26 febbraio 2026, dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale.

2. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 —01; conforme, da ultimo, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 -01, che ha specificato che il venir meno dell'interesse alla 4decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bologna, investito dell'istanza ex artt. 322324 cod. proc. pen. (proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto del GIP che ha disposto il sequestro preventivo "in via diretta o per equivalente" fino a 925.856,16 euro, quale profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000), l'ha accolto solo in parte, in particolare confermando il fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico del [OSCURATO:PERSONA], ma annullando il sequestro preventivo disposto "per equivalente" sui beni personali dell'indagato (e in particolare sulla somma di 538.890 euro in contanti rinvenuta nell'abitazione), ritenendolo illegittimo per mancata preventiva verifica della capienza patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per difetto di motivazione in ordine all'impossibilità di procedere al sequestro diretto sul patrimonio sociale. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con entrambi i motivi - che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza meritano congiunta illustrazione - il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., attesa la mancanza di motivazione e la motivazione apparente sul punto del fumus commissi delicti, con particolare riguardo alla falsità oggettiva e alla consapevolezza soggettiva dell'indagato circa le fatture per operazioni inesistenti. In sintesi, entrambi i motivi si concentrano sulla valutazione del fumus, che il ricorrente reputa erroneamente confermata dal Tribunale del riesame, e non censurano la parte dell'ordinanza che ha accolto parzialmente il riesame sul periculum in mora; tale scelta èmotivata dal fatto che, sebbene l'annullamento sia avvenuto solo sul piano del periculum, la conferma del fumus espone il ricorrente a rischi futuri di prosecuzione delle indagini e di ulteriori misure reali nei confronti della società. Tanto premesso, con il primo motivo si deduce la nullità per mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti, con particolare riguardo alla falsità delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo, in particolare, denuncia la mancanza di motivazione dell'ordinanza sul tema della falsità oggettiva delle sei fatture emesse nel 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per un imponibile di 79.174,25 euro, qualificandola come apodittica e priva di qualsivoglia dimostrazione, anche sommaria, del fumus commissi delicti. La difesa lamenta che il Tribunale abbia affermato la falsità di tali fatture in modo petitorio di principio, limitandosi a rilevare che esse sono state emesse tutte dopo il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nella carica di legale rappresentante (dal 23 giugno 2021), senza spiegare "in forza di quali evidenze" tale falsità risulti configurabile, né sul piano oggettivo né in termini di consapevolezza dolosa del ricorrente. Si contesta, in particolare, il passaggio dell'ordinanza (fol. 7) in cui si afferma che le fatture sono state emesse "in epoca successiva al subentro del ricorrente", usandolo come elemento ostativo all'esclusione del dolo, senza alcun riscontro probatorio; analogamente, il richiamo (fol. 8) alla progressività dell'abbandono" del meccanismo di falsa fatturazione, che include le sei fatture del 2021 come prova di continuità illecita, è visto come ulteriore affermazione dogmatica di falsità, priva di supporto. Si precisa che, in sede di indagini, nessun elemento concreto autorizza a qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come "cartiera pura" eterodiretta da [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]: gli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA] (Allegato 1 al ricorso, interrogatorio del 17 giugno 2025) non menzionano rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA], né false fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA] conferma solo generici rapporti con la società sotto la gestione di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto ad aprile 2021), e ammette che [OSCURATO:PERSONA] emettesse false fatture sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA], ma non specificamente a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è descritta come impresa attiva e operativa (con dipendenti, sede e fatturato), non mera cartiera, e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], aspetto espressamente riconosciuto dall'ordinanza stessa (fol. 1: "cartiere in tutto od in parte"). Ulteriore profilo di mancanza di motivazione è l'omesso confronto con la documentazione difensiva prodotta il 10 settembre 2025 (Allegato 2), che dimostrerebbe la genuinità oggettiva delle operazioni sottostanti le sei fatture: (i) [OSCURATO:SOCIETA] era appaltatrice di due cantieri edili nel 2021, subappaltando alla [OSCURATO:PERSONA] lavori di carpenteria (contratti, POS, corrispondenza); (ii) le fatture n. 128, 138, 151 e 156 (agostoottobre 2021) si riferiscono a lavorazioni nel primo cantiere per ca. 40.000 euro; (iii) le fatture n. 158 e 160 (novennbredicembre 2021) documentano lavori urgenti nel secondo cantiere (impalcatura, muri di contenimento); (iv) tutte le fatture sono state saldate al centesimo con bonifici bancari, smentendo l'argomento del decreto GIP (fol. 10 decreto, Allegato 3) che le riteneva non pagate integralmente. Tale vuoto motivazionale sarebbe decisivo, poiché la falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA] è funzionale a colmare una lacuna del fumus sulle fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2020 (48 fatture per 3.778.560,92 euro imponibile): le prime, "ereditate" dalla gestione [OSCURATO:PERSONA], non potrebbero fondare il dolo in capo al ricorrente senza prova di continuità illecita, che solo la seconda fattispecie potrebbe fornire. Il Tribunale eredita, per la difesa, il vizio dal decreto GIP, che si limitava a un elemento debole (parziale mancata corresponsione, poi smentito), configurando una violazione manifesta dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con necessità di annullamento e rinvio. Quanto al secondo motivo, deduce la nullità per motivazione meramente apparente sul 2fumus commissi delicti, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del dolo, focalizzandosi sull'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2020, utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni 20212022). Si lamenta che l'ordinanza analizzi quattro profili per ravvisare un dolo non escludibile ictu ocu/i, ma che ciascuno sia privo di razionalità logica e/o stravolga le risultanze, rendendo la motivazione solo di facciata. Il primo profilo è rappresentato dall'enfasi sul numero e consistenza economica delle fatture [OSCURATO:PERSONA] (fol. 8 ordinanza); in sostanza, il Tribunale ritiene che 48 fatture per quasi 4 milioni di imponibile (IVA credito 821.652,84 euro; IRES evasa 906.854,62 euro) rendano inverosimile l'ignoranza della falsità da parte di [OSCURATO:PERSONA] socio e poi amministratore. La difesa contesta tale argomentazione come petizione di principio e illogica: manca il confronto con il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA], che nel 2020 registrava ricavi per 44 milioni, costi per 43 milioni, con incidenza delle fatture [OSCURATO:PERSONA] pari solo al 9,9% (dati dal decreto GIP, fol. 1920, Allegato 3); non si tratta dunque di anomalie macroscopiche tali da escludere ictu ocull l'assenza di dolo in capo a chi ha "ereditato" la contabilità dal predecessore. Il secondo profilo è rappresentato dalla consapevolezza desunta dalla falsità delle fatture [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale lega la consapevolezza sulle fatture [OSCURATO:PERSONA] alla falsità delle sei fatture [OSCURATO:PERSONA] del 2021, come prova di continuità. Tale falsità sarebbe apodittica e smentita dalla documentazione, rendendo illusorio questo profilo argomentativo. Il terzo profilo è la conoscenza personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 9 ordinanza). Il giudice valorizza che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo rapporti principalmente con [OSCURATO:PERSONA], conoscesse anche [OSCURATO:PERSONA], che di converso conosceva [OSCURATO:PERSONA] nonostante questi non avesse cariche formali nelle emittenti. La difesa reputa tale elemento neutro e illogico: [OSCURATO:PERSONA] esclude espressamente rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] (solo con [OSCURATO:PERSONA]), sicché la mera conoscenza personale è irrilevante e non incide sul fumus. Infine, il quarto ed ultimo profilo è rappresentato dalle intercettazioni a conferma della consapevolezza e partecipazione del [OSCURATO:PERSONA]. Una prima intercettazione, la T.3076 del 13 maggio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7 ordinanza), viene interpretata dal giudice come prova di rapporti economici ("somme di denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva corrispondere a [OSCURATO:PERSONA]", con richiami a "quella roba di [OSCURATO:PERSONA]"). La difesa contesta la lettura creativa e parziale: la trascrizione integrale (citata dal ricorso) mostra [OSCURATO:PERSONA] che sollecita il pagamento di una fattura CIRES di febbraio/aprile (non a [OSCURATO:PERSONA] né ad [OSCURATO:PERSONA]), lamentando ritardi bancari; [OSCURATO:PERSONA] media con "Carlo". L'ultima fattura [OSCURATO:PERSONA] era pagata a gennaio 2021, le fatture [OSCURATO:PERSONA] emesse da agosto: la conversazione attesta normali rapporti creditodebito, non restituzioni illecite, e smentisce il "flusso inverso" tipico delle cartiere. Una seconda intercettazione, la T.5797 del 22 giugno 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 7 ordinanza), con [OSCURATO:PERSONA] che minaccia di consultare [OSCURATO:PERSONA] per "una decisione" su somme da restituire. La difesa denuncia un'interpretazione illogica: la trascrizione mostra [OSCURATO:PERSONA] che anticipa di tasca sua somme per un "favore" a [OSCURATO:PERSONA] legato a un terzo con problemi giudiziari, non alla [OSCURATO:SOCIETA] né a false fatture ([OSCURATO:PERSONA] privo di ruolo societario dopo il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]). Il dialogo esclude riferimenti a retrocessioni illecite per le fatture [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], configurando "tutt'altri affari" estranei all'imputazione. In sintesi, la motivazione sarebbe apparente perché stravolge trascrizioni, ignora evidenze (ossia la discontinuità gestionale dopo il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]; ancora, la mera presentazione di dati contabili "ereditati") e valorizza elementi neutri o contrari, violando l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto priva di razionalità logica. 3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3Il Procuratore generale premette che i motivi di ricorso investono esclusivamente la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile della società "[OSCURATO:SOCIETA]". Pur dando atto che, nonostante la restituzione della somma di denaro sequestrata, permane in capo al ricorrente un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento — in ragione degli effetti pregiudizievoli che esso continua a produrre sulla posizione giuridica dell'indagato e della società rappresentata — il Procuratore generale richiama il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità in materia di sequestro preventivo è limitato alle sole violazioni di legge, comprese quelle carenze motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito. Alla luce di tale perimetro, il Procuratore generale ritiene che il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità. Le doglianze difensive, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, sostituendo alla valutazione complessiva e coerente del Tribunale una lettura parcellizzata degli elementi indiziari. Viene invece ritenuta corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, pur muovendo dal limitato ambito della verifica richiesta in sede cautelare reale, ha puntualmente evidenziato la presenza degli elementi oggettivi integranti il fumus del reato, valorizzando sia gli esiti degli accertamenti investigativi sia il contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato, dalle quali emerge la falsità di tutte le fatture utilizzate dalla società del ricorrente. Il Procuratore generale esclude, inoltre, che l'ordinanza presenti profili di illogicità o carenza motivazionale con riguardo alla consapevolezza dell'indagato. Il Tribunale ha infatti dato conto di una pluralità di elementi sintomatici — tra cui le intercettazioni telefoniche e i rapporti personali e societari intercorrenti — dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento e ne traesse vantaggio per la società di cui era divenuto rappresentante legale. La difesa, secondo il Procuratore generale, tenta inutilmente di circoscrivere l'ambito dell'illecito attraverso distinzioni non persuasive tra i diversi rapporti societari, senza confrontarsi con l'analisi unitaria e coerente svolta dal giudice del riesame. Per tali ragioni, viene conclusivamente chiesto alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. 4. In data 26 febbraio 2026 è pervenuta telematicarnente rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia, munito di procura speciale, evidenziando che, nelle more della proposizione del ricorso pendente, si è avuta notizia che il sequestro è stato eseguito (per il totale della somma da apprendere) in danno della Società indagata, ciò attestando della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del titolo impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richiesta di discussione orale, è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata telematicamente in data 26 febbraio 2026, dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. 2. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 —01; conforme, da ultimo, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 -01, che ha specificato che il venir meno dell'interesse alla 4decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende). P.Q.M
Decreto Cassazione n. 17130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris