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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 maggio 2024

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:386
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0348_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 maggio 2024 –

BNP [OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑348/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6 paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Mutuo immobiliare in valuta straniera – Clausole abusive concernenti il cambio di una valuta – Nullità del contratto – Effetti giuridici – Condizione sospensiva – Dichiarazione del consumatore» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Contratto di credito immobiliare – Contratto che non può sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive – Annullamento del contratto – Interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che assoggetta gli effetti giuridici derivanti dalla constatazione di nullità del contratto alla condizione sospensiva della presentazione di una dichiarazione da parte del consumatore – Dichiarazione che esprime l’opposizione del consumatore al mantenimento di clausole, la sua conoscenza dell’annullamento del contratto a motivo della nullità delle clausole, delle conseguenze di tale annullamento nonché del suo consenso a tale annullamento – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § ,1 e 7, § 1) (v. punti 32‑35 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contatti con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo immobiliare concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il fatto che detto contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano all’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale gli effetti giuridici che discendono dalla dichiarazione di nullità integrale di tale contratto sono soggetti alla condizione sospensiva che il consumatore in questione presenti, dinanzi a un giudice nazionale, una dichiarazione mediante la quale egli afferma, in primo luogo, di non consentire al mantenimento di detta clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità della clausola di cui trattasi implica l’annullamento del contratto di mutuo immobiliare nonché, dall’altro, delle conseguenze di quest’annullamento e, in terzo luogo, di consentire all’annullamento del contrato in questione. ( 1 ) GU C 321 del 11.9.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0348_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 maggio 2024 – BNP [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑348/23) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6 paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Mutuo immobiliare in valuta straniera – Clausole abusive concernenti il cambio di una valuta – Nullità del contratto – Effetti giuridici – Condizione sospensiva – Dichiarazione del consumatore» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Contratto di credito immobiliare – Contratto che non può sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive – Annullamento del contratto – Interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che assoggetta gli effetti giuridici derivanti dalla constatazione di nullità del contratto alla condizione sospensiva della presentazione di una dichiarazione da parte del consumatore – Dichiarazione che esprime l’opposizione del consumatore al mantenimento di clausole, la sua conoscenza dell’annullamento del contratto a motivo della nullità delle clausole, delle conseguenze di tale annullamento nonché del suo consenso a tale annullamento – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § ,1 e 7, § 1) (v. punti 32‑35 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contatti con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo immobiliare concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il fatto che detto contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere, essi ostano all’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale gli effetti giuridici che discendono dalla dichiarazione di nullità integrale di tale contratto sono soggetti alla condizione sospensiva che il consumatore in questione presenti, dinanzi a un giudice nazionale, una dichiarazione mediante la quale egli afferma, in primo luogo, di non consentire al mantenimento di detta clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità della clausola di cui trattasi implica l’annullamento del contratto di mutuo immobiliare nonché, dall’altro, delle conseguenze di quest’annullamento e, in terzo luogo, di consentire all’annullamento del contrato in questione. ( 1 ) GU C 321 del 11.9.2023 .
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