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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 08275/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento, in data 4 dicembre 2024, con il quale il giudice delegato aveva confermato l'entità dell'indennità di cui all'art. 40, comma 2-bis, d. lgs n. 159 del 2011, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], precedentemente autorizzata dallo stesso giudice, con provvedimento in data 26 novembre 2024, a utilizzare l'immobilesituato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, oggetto di sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Perugia in data 23 luglio 2024, confermato dalla Corte di appello il 5 marzo 2025.

A ragione della decisione ha osservato che il quantum dell'indennità stabilita a norma dell'art. 40, comma 2-bis, citato, in favore della beneficiaria, terza interessata, era stata congruamente determinato dall'amministratore giudiziario in proporzione alla tipologia d'immobile, alla stregua delle sue capacità patrimoniali emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, mentre erano rimaste indimostrate le condizioni di emergenza abitativa e l'impossibilità di condurre in locazione altra unità immobiliare, più modesta, per sé e per i propri familiari.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo.

Denuncia l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in punto di definitività del provvedimento di confisca dell'immobile in oggetto, smentita per tabulas dall'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, iscritto al R.G. 23246/2025 e assegnato alla Sezione Prima di questa Corte di cassazione, lacui trattazione è stata fissata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Lamenta, in ogni caso, il vizio della motivazione riguardante la ritenuta congruità dell'indennità e la negata situazione di emergenza abitativa in capo alla ricorrente, pur a fronte delle censure sviluppate con l'opposizione, con memoria in data 13 febbraio 2025 e, prima di esse, con l'istanza di rimodulazione del canone.

Censura la violazione dell’art. 47 L. fall. e della sua interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, nella parte in cui si è ritenuto di subordinare il diritto di abitazione del proprietario dell'immobile e della sua famiglia al pagamento di un canone.

Quanto alle somme impiegate per l’acquisto del cespite la difesa lamenta l’omessa valutazione delle risultanze del procedimento di prevenzione dalle quale sarebbe emerso che la ricorrente avrebbe concorso al pagamento dell’importo in una misura pari al 28%, essendo, peraltro, destinataria di una ingiunzione di pagamento per l’importo di euro 100.000 proveniente dalla parte venditrice.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 3 settembre 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. In data 20 novembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, ribadendo e ulteriormente articolando i motivi di ricorso, con particolare riferimento all'avvenuto annullamento con rinvio da parte della Sezione Prima di questa Corte, in data 5 novembre 2025, del decreto di conferma da parte della Corte di appello della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce doglianze infondate, dev'essere rigettato.

1. Va preliminarmente osservato che il rimedio esperito dal ricorrente è corretto.

Questa Corte ha già espresso il principio, qui condiviso, secondo cui «In tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva e incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01)».

Detto principio può essere senz'altro applicato ai provvedimenti di cui all'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 che, nell'attuale formulazione, attribuisce al Tribunale (e non più al giudice delegato) di deliberare sull'eventuale differimento dello sgombero dell'immobile di proprietà, destinato all'abitazione del proposto e dei familiari, fino al momento di emissione del decreto di confisca.

Sez. 5, n. 16144 del 05/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286331, ha, del resto, affermato il principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento».

E, più di recente,Sez. 1, n. 22067 del 20/02/2025, Mercurio, Rv. 288280 – 01 che, sia pure con riferimento all’istanza di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., attribuisce la competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta al giudice che procede, precisando che tale decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.

2. Ciò premesso, venendo al merito del ricorso, del tutto priva di pregio è la censura della ricorrente che, muovendo dall'errata affermazione della definitività del provvedimento di confisca, pretenderebbe di far discendere l'annullamento dell'ordinanza in parola.

2.1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 40 d. lgs n. 159 del 2011, riguardante la «Gestione dei beni sequestrati» che – dopo avere previsto, al primo comma, che il giudice delegato alla procedura, nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 35 del Codice stesso, impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati e, al comma 2, che «il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicato nell'art. 47 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste» – al successivo comma 2-bis, stabilisce che «Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nde: casa di proprietà del proposto adibita ad abitazione sua e della sua famiglia) e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo.

Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso.

Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito».

2.2. Alla stregua della piana lettura della disposizione normativa, appare evidente l'irrilevanza dell'avvenuto annullamento con rinvio del provvedimento di confisca.

Il provvedimento oggetto d’interesse si colloca, invero, nell'ambito della specifica disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, s'innesta proprio nella fase compresa tra l'adozione del decreto di sequestro e la decisione definitiva di confisca (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040, in motivazione), riguarda specificamente un segmento del subprocedimento di esecuzione del sequestro di prevenzione e, qualora – come nel caso in esame – sia di accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione non oltre l'emissione del decreto di confisca definitivo, è «revocabile in ogni momento» (Sez. 5, Ordinanza n. 16144 del 05/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286331 - 01;Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01).

Sicché, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente (e inesattamente, ma superfluamente, affermato dal Giudice dell'opposizione), la non definitività del provvedimento di confisca non rileva e, anzi, costituisce il presupposto per la possibilità del differimento dello sgombero, come espressamente indicato dal più volte citato comma 2-bis dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui termine finale viene fatto coincidere dal legislatore proprio con il provvedimento definitivo di confisca.

2.3. Il tenore testuale dell'art. 40, comma 2 bis, d. lgs. n. 159 del 2011 consente altresì di ritenere manifestamente infondate le censure della ricorrente in punto di affermata illegittimità dell'imposizione di una indennità nei riguardi del proprietario dell'immobile sequestrato e del suo nucleo familiare.

3. Altrettanto inammissibilmente prospettate, perché generiche e reiterative, sono le doglianze sulla congruità dell'indennità e sull'assenza di situazione di emergenza abitativa, al cospetto della motivazione fornita a p. 3 del provvedimento impugnato, con cui la ricorrente omette di confrontarsi e rispetto alla quale assume una posizione di mera assertiva critica.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento, in data 4 dicembre 2024, con il quale il giudice delegato aveva confermato l'entità dell'indennità di cui all'art. 40, comma 2-bis, d. lgs n. 159 del 2011, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], precedentemente autorizzata dallo stesso giudice, con provvedimento in data 26 novembre 2024, a utilizzare l'immobilesituato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, oggetto di sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Perugia in data 23 luglio 2024, confermato dalla Corte di appello il 5 marzo 2025. A ragione della decisione ha osservato che il quantum dell'indennità stabilita a norma dell'art. 40, comma 2-bis, citato, in favore della beneficiaria, terza interessata, era stata congruamente determinato dall'amministratore giudiziario in proporzione alla tipologia d'immobile, alla stregua delle sue capacità patrimoniali emergenti dalle dichiarazioni dei redditi, mentre erano rimaste indimostrate le condizioni di emergenza abitativa e l'impossibilità di condurre in locazione altra unità immobiliare, più modesta, per sé e per i propri familiari. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo. Denuncia l'erroneità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in punto di definitività del provvedimento di confisca dell'immobile in oggetto, smentita per tabulas dall'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, iscritto al R.G. 23246/2025 e assegnato alla Sezione Prima di questa Corte di cassazione, lacui trattazione è stata fissata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Lamenta, in ogni caso, il vizio della motivazione riguardante la ritenuta congruità dell'indennità e la negata situazione di emergenza abitativa in capo alla ricorrente, pur a fronte delle censure sviluppate con l'opposizione, con memoria in data 13 febbraio 2025 e, prima di esse, con l'istanza di rimodulazione del canone. Censura la violazione dell’art. 47 L. fall. e della sua interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, nella parte in cui si è ritenuto di subordinare il diritto di abitazione del proprietario dell'immobile e della sua famiglia al pagamento di un canone. Quanto alle somme impiegate per l’acquisto del cespite la difesa lamenta l’omessa valutazione delle risultanze del procedimento di prevenzione dalle quale sarebbe emerso che la ricorrente avrebbe concorso al pagamento dell’importo in una misura pari al 28%, essendo, peraltro, destinataria di una ingiunzione di pagamento per l’importo di euro 100.000 proveniente dalla parte venditrice. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 3 settembre 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. In data 20 novembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, ribadendo e ulteriormente articolando i motivi di ricorso, con particolare riferimento all'avvenuto annullamento con rinvio da parte della Sezione Prima di questa Corte, in data 5 novembre 2025, del decreto di conferma da parte della Corte di appello della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deduce doglianze infondate, dev'essere rigettato. 1. Va preliminarmente osservato che il rimedio esperito dal ricorrente è corretto. Questa Corte ha già espresso il principio, qui condiviso, secondo cui «In tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva e incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01)». Detto principio può essere senz'altro applicato ai provvedimenti di cui all'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 che, nell'attuale formulazione, attribuisce al Tribunale (e non più al giudice delegato) di deliberare sull'eventuale differimento dello sgombero dell'immobile di proprietà, destinato all'abitazione del proposto e dei familiari, fino al momento di emissione del decreto di confisca. Sez. 5, n. 16144 del 05/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286331, ha, del resto, affermato il principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento». E, più di recente,Sez. 1, n. 22067 del 20/02/2025, Mercurio, Rv. 288280 – 01 che, sia pure con riferimento all’istanza di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., attribuisce la competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta al giudice che procede, precisando che tale decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione. 2. Ciò premesso, venendo al merito del ricorso, del tutto priva di pregio è la censura della ricorrente che, muovendo dall'errata affermazione della definitività del provvedimento di confisca, pretenderebbe di far discendere l'annullamento dell'ordinanza in parola. 2.1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 40 d. lgs n. 159 del 2011, riguardante la «Gestione dei beni sequestrati» che – dopo avere previsto, al primo comma, che il giudice delegato alla procedura, nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 35 del Codice stesso, impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati e, al comma 2, che «il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicato nell'art. 47 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste» – al successivo comma 2-bis, stabilisce che «Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nde: casa di proprietà del proposto adibita ad abitazione sua e della sua famiglia) e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito». 2.2. Alla stregua della piana lettura della disposizione normativa, appare evidente l'irrilevanza dell'avvenuto annullamento con rinvio del provvedimento di confisca. Il provvedimento oggetto d’interesse si colloca, invero, nell'ambito della specifica disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, s'innesta proprio nella fase compresa tra l'adozione del decreto di sequestro e la decisione definitiva di confisca (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273040, in motivazione), riguarda specificamente un segmento del subprocedimento di esecuzione del sequestro di prevenzione e, qualora – come nel caso in esame – sia di accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione non oltre l'emissione del decreto di confisca definitivo, è «revocabile in ogni momento» (Sez. 5, Ordinanza n. 16144 del 05/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286331 - 01;Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01). Sicché, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente (e inesattamente, ma superfluamente, affermato dal Giudice dell'opposizione), la non definitività del provvedimento di confisca non rileva e, anzi, costituisce il presupposto per la possibilità del differimento dello sgombero, come espressamente indicato dal più volte citato comma 2-bis dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui termine finale viene fatto coincidere dal legislatore proprio con il provvedimento definitivo di confisca. 2.3. Il tenore testuale dell'art. 40, comma 2 bis, d. lgs. n. 159 del 2011 consente altresì di ritenere manifestamente infondate le censure della ricorrente in punto di affermata illegittimità dell'imposizione di una indennità nei riguardi del proprietario dell'immobile sequestrato e del suo nucleo familiare. 3. Altrettanto inammissibilmente prospettate, perché generiche e reiterative, sono le doglianze sulla congruità dell'indennità e sull'assenza di situazione di emergenza abitativa, al cospetto della motivazione fornita a p. 3 del provvedimento impugnato, con cui la ricorrente omette di confrontarsi e rispetto alla quale assume una posizione di mera assertiva critica. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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