CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controdel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4465/2020depositata il 23/12/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6248/2021Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 20635/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.P.Q.M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Massimo Ferro