CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di evasione. Considerato che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto personalmente all'imputato: inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, primo periodo, cod. proc. pen., come riformulato dalla stessa legge, va dichiarata con procedura de plano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso