CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 17193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 535/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 239, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 328/18/11, depositata in data 17 novembre 2011. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte, formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Catania, aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso del 90% dei tributi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per gli anni d'imposta dal 1990 al 1992, in applicazione dell'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, con riferimento all'evento sismico del dicembre 1990. La contribuente resiste con controricorso, chiedendo di dichiararlo inammissibile o, comunque, infondato. Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Corte di giustizia dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente, perché non notificato entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. 1.1 II ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione a mezzo posta in data 19.12.2012 al domicilio eletto del procuratore costituito, presso lo studio Zangara in via [OSCURATO:PERSONA] di Betlem 18, 95131 Catania (indirizzo risultante anche dal relativo albo professionale), ed è stato restituito dall'agente postale nei primi giorni di gennaio 2013 all'Avvocatura Generale dello Stato con l'annotazione "sconosciuto al civico", recante la data 21.12.2012.Dopo questo tentativo, il ricorso è stato consegnato per la rinnovazione della notificazione all'ufficiale giudiziario in data 19.01.2013 e notificato al procuratore costituito (presso il medesimo indirizzo indicato in precedenza) in data 23.01.2013, oltre il termine di un anno ex art. 327 cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (17.11.2011). 1.2 Sul punto va ribadito che l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 (che ha ridotto il termine di impugnazione c.d. lungo da un anno a sei mesi), si applica, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima legge, ai giudizi instaurati (e non alle impugnazioni proposte) a decorrere dal 4.07.2009, essendo irrilevante, quindi, il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass.4/05/2012, n. 6784; Cass. 8/07/2015, n. 14267). Poiché il ricorso è stato presentato alla Commissione tributaria provinciale di Catania in data 22.03.2005, risulta applicabile il termine annuale. 1.3 Nella specie, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è impedita dal primo tentativo di notificazione, effettuato, entro il termine di un anno (considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale), mediante spedizione del ricorso a mezzo posta in data 19.12.2012, in quanto la mancata notificazione non è imputabile alla ricorrente (che aveva indicato lo stesso indirizzo presso il quale è stato poi recapitato il ricorso in sede di rinnovazione) e la ripresa del procedimento notificatorio è stata tempestiva, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 15.07.2016, n. 14594, secondo il quale "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica tono con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa". 1.4 Occorre rammentare, inoltre, che "In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notifica tono senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c."(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25037). Nel caso in esame tale prova è stata fornita, avendo l'Agenzia ricorrente indicato nella richiesta originaria lo stesso (corretto) indirizzo al quale è stato poi notificato il ricorso, per cui la mancata notificazione del ricorso, in occasione del primo tentativo di notifica, è imputabile al solo agente notificatore che ha restituito l'atto con indicazione errata sull'effettivo indirizzo del destinatario. 2. Ciò premesso, con l'unico motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 11 e 14 delle preleggi, 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, 3, comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2033 cod. civ. per avere la CTR erroneamente ritenuto che il beneficio della definizione automatica dei periodi di imposta dal 1990 al 1992 di cui all'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 dovesse essere riconosciuto a tutti i contribuenti residenti nelle province della Regione Sicilia, colpite dagli eventi sismici del 1990, indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle imposte. 3. il motivo è fondato, seppure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. 3.1 Al riguardo occorre rilevare che, pur essendosi consolidato il principio affermato dalla sentenza Cass. 1/10/2007, n. 20641, secondo la quale il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 doveva essere riconosciuto anche al contribuente che aveva già pagato l'imposta, mediante il rimborso del 90% di quanto versato a tale titolo, la successiva giurisprudenza comunitaria e interna ha ristretto il campo di applicazione di detta norma chiarendo, da un lato, che la stessa non è applicabile in materia di IVA (ordinanza CGUE del 15 luglio 2015 nella causa C-82/14 e, ex plurimis, Cass. 4/07/2018, n. 17563) e, dall'altro, che, alla luce della disposizione di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), di natura "innovativa e retroattivamente efficace" (Cass. 16/09/2015, n. 18179), sono esclusi dall'agevolazione i contribuenti esercenti attività d'impresa, nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea. 3.2 La ricorrente è certamente un imprenditore commerciale, trattandosi di società a responsabilità limitata, tenuto conto anche dell'ampia nozione d'impresa prevista dal diritto unionale in materia di aiuti di Stato (si rinvia sul punto a Cass. 27/11/2019, n. 30927 e alla giurisprudenza ivi richiamata). 3.3 Orbene, la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14.08.2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26.01.2018, che non risulta impugnata), ha stabilito all'art. 1 che le misure di aiuto di Stato in oggetto (fra cui quella prevista dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche e integrazioni), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. 3.4 D giudice di merito, a cui la causa va rinviata, dovrà valutare, pertanto, se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (.5 2 dec. cit.), o che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti "5 3 dec. cit." (cfr. la già citata Cass.n. 30927 del 2019). 3.5 I richiamati principi vanno applicati d'ufficio, atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello unionale non è condizionata, neppure nel giudizio di cassazione, alla deduzione di uno specifico motivo, potendo le relative questioni essere conosciute d'ufficio, come nei casi di ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (ex plurimis, Cass. 28/10/2005, n. 21083). 4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla competente CTR che dovrà procedere ad un nuovo esame in conformità ai citati principi di diritto, accertando se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (§§ 2 e 3 della citata decisione) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti, assicurative o altre misure di aiuto (§ 148 della decisione cit.). 4.2 Il giudice di rinvio dovrà verificare, poi, se l'importo oggetto del rimborso sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione UE, dovendo la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (Cass. 9/06/2017, n. 14465). 4.3 La prova di tali circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, fermo restando che, l'applicazione dello ius superveniens, qual è nella specie la decisione della Commissione UE, e la sua diretta incidenza sulla decisione della controversia, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola (Cass. 26/09/2017, n. 22377; Cass. 26/05/1998, n. 5224). 4.4 In sede di rinvio, inoltre, dovrà essere verificata ogni eventuale futura evoluzione della disciplina eurounitaria (Cass. 19/01/2018, n. 1325; Cass. 8/02/2018, n. 3070). 5. Infine, sebbene non sia chiaro se fra le imposte oggetto della richiesta di rimborso vi fosse anche VIVA, occorre ribadire, come già indicato al punto 3.1, che la riduzione dei tributi dovuti da imprese operanti in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia di IVA, per contrasto con il principio di neutralità fiscale e, in generale, con il diritto dell'UE, in quanto pregiudica la riscossione integrale di detta imposta nel territorio italiano. 6. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto e di provvedere anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commis