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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11188/2026

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, elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA], n. 4,presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mariano la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroPRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona delPresidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, COMMISSARIOSTRAORDINARIO del GOVERNO per lo svolgimento delle attività connesse alprogramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesiNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via deiData pubblicazione 26/04/2026Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli,udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorAlberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo diricorso,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’Avvocatura dello Stato, per icontroricorrenti,1.

Con convenzione n. 11 del 9.12.1981 il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Governo affidava al Consorzio“AS.CO.S.A.” l’attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale dicui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.Con atti aggiuntivi n. 32 del 6.3.1985 e n. 126 del 12.9.1986 veniva affidataal Consorzio “AS.CO.S.A.”, in A.T.I. con le imprese “IMCA” – “IMECO” –“SOGECA”, la realizzazione della “bretella di collegamento tra l’Asse mediano el’Asse di supporto delle ASI”.2.

L’esecuzione dei lavori era segnata da plurime criticità, in conseguenzadelle quali il Consorzio “AS.CO.S.A.” faceva luogo all’iscrizione di numeroseriserve sin dalla consegna delle opere e per tutto l’iter della loro realizzazione.3.

Ultimati, in data 31.12.1990, i lavori del 1° e del 2° lotto e, in data31.12.1991, i lavori del 3° lotto, si stabiliva che il concedente avrebbe dovutoNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026completare le operazioni di collaudo entro e non oltre quattro mesi dal verbaleData pubblicazione 26/04/2026di ultimazione dei lavori, con onere di custodia e manutenzione in capo alconcessionario fino al 60° giorno successivo alla data di emissione del certificatodi collaudo.Nondimeno, le opere venivano consegnate al C.I.P.E. e da questo all’A.N.A.S.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché il Consorzio “AS.CO.S.A.” maturava - assumeva - ildiritto al rimborso delle spese generali, degli oneri sostenuti per lamanutenzione e la custodia dei manufatti nonché degli oneri sostenuti per lefideiussioni.4.

In ragione degli asseriti cospicui crediti maturati il Consorzio “AS.CO.S.A.”notificava in data 6.12.1995 domanda di arbitrato in virtù della clausolacompromissoria di cui all’art. 28 della convenzione n. 11 del 1981.Chiedeva che si accertasse la responsabilità per inadempimento delconcedente con condanna al pagamento degli importi contrattuali e risarcitori.5.

Con lodo n. 47/1996 il collegio arbitrale accoglieva in ampi termini lepretese azionate dal “Consorzio”.6.

Con sentenza n. 68/1998 la Corte d’Appello di Napoli rigettaval’impugnazione esperita avverso il lodo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.E.Con sentenza n. 10922/2002 questa Corte cassava la sentenza n. 68/1998della corte d’appello.7.

Con sentenza n. 1107/2011 la Corte d’Appello di Napoli rigettavanuovamente l’impugnazione proposta avverso il lodo dalle P.A.Con sentenza n. 17396/2015 questa Corte cassava la sentenza n. 1107/2011della corte d’appello.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Segnatamente, rinviava alla Corte di Napoli al fine, peraltro, di “valutare laData pubblicazione 26/04/2026tempestività ed adeguatezza delle riserve in relazione a ciascuna voce di dannoo maggiore corrispettivo richiesto all’appaltatore” (cfr. ricorso, pag. 12).8.

Le P.A. attendevano, in sede di rinvio, alla riassunzione del giudizio.Resisteva l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.Eccepiva in via preliminare che la questione concernente la tempestività eadeguatezza delle singole riserve in relazione a ciascuna voce di danno o dimaggior corrispettivo doveva reputarsi “travolta” dalla pronuncia di risoluzionedella convenzione n. 11 del 1981 di cui alla sentenza n. 11464/2012 [ovvero,come talora indicata in atti, n. 11464/2013] del Tribunale di Napoli, confermatadalla sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza,quest’ultima, poi gravata innanzi a questa Corte ed oggetto del ricorso iscrittoal n. 23447/2018 r.g. (cfr. ricorso, pag. 13).Instava, quindi, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione delgiudizio innanzi a questa Corte.9.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1896 dei 18.2/29.5.2020,accoglieva parzialmente l’impugnazione e dichiarava la parziale nullità del lodo;condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Funzionario DelegatoC.I.P.E., in solido tra loro, al pagamento in favore della “AS.CO.S.A.” s.r.l. dellasomma di euro, al dì del deposito del lodo, 13.094.583,33; compensava nellamisura dei 2/3 le spese dell’intero processo e condannava in solido tra loro leP.A. al pagamento del residuo 1/3.Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era da respingere l’istanza disospensione del processo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Evidenziava, da un canto, che la risoluzione della convenzione n. 11 del 1981Data pubblicazione 26/04/2026non si configurava in guisa di questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico,sicché non era applicabile il dettato dell’art. 295 cod. proc. civ.Evidenziava, d’altro canto, che non sussistevano i presupposti dellasospensione ex art. 337 cod. proc. civ.; che invero diversi erano i soggettidell’uno e dell’altro giudizio, siccome nel giudizio definito dal Tribunale di Napolicon la sentenza n. 11464/2012 era parte l’ “A.N.A.S.” non già la Presidenza delConsiglio dei Ministri.Premetteva, nel merito, la Corte di Napoli che, alla luce delle pronunceall’uopo susseguitesi, era da esaminare unicamente la quaestio dellatempestività e adeguatezza delle riserve concernenti la ritardata consegna el’anomalo andamento dei lavori.Premetteva invero che era “coperta da giudicato, in quanto non oggetto dicassazione, la pronuncia della Corte d’Appello n. 1107/2011 nella parte in cui[aveva] ritenuto essere infondata l’impugnazione del lodo in relazione alledomande risarcitorie dipendenti dal ritardato collaudo dei tre lotti” (cosìsentenza impugnata, pag. 6).Indi evidenziava che la disamina della tempestività e adeguatezza delleriserve iscritte per la ritardata consegna e per l’anomalo andamento dei lavoridoveva prescindere dal vaglio dell’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché non siaveva riscontro della sua allegazione alla stregua della produzione documentalee dell’una e dell’altra parte (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7).Indi evidenziava, circa il ristoro dei danni dovuti per la ritardata consegna deilavori, che, sebbene il “Consorzio” avesse iscritto apposita riserva nel verbale diconsegna dei lavori del 1° lotto e del 2° lotto e nel verbale di consegna dei lavoridel 3° lotto, “confermando, aggiornando e aggiungendo altre riserve in calce aiNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026successivi Registri di Contabilità”, tuttavia non risultava che siffatte riservefossero “state confermate all’atto della sottoscrizione dei conti finali, che nonrisultano prodotti in giudizio e che pure devono essere intervenuti” (cosìsentenza impugnata, pag. 8).Evidenziava, in particolare, in ordine ai lavori del 1° lotto, che era da reputarirrilevante la reiterazione delle riserve a pagina 5 del certificato di collaudo,giacché inidonea a surrogare la reiterazione nel conto finale, viepiù che delcertificato di collaudo erano state prodotte soltanto le pagine n. 1 e n. 5.Evidenziava, in conclusione, che doveva dichiararsi la nullità del lodo n.47/1996 limitatamente alla parte in cui il collegio arbitrale non aveva disaminatola questione concernente la tempestività delle riserve apposte per la ritardataconsegna e per l’andamento anomalo dei lavori e, conseguentemente, che eranoda respingere le domande risarcitorie esperite dal concessionario a tale titolo(cfr. sentenza impugnata, pag. 10).10.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.; ne hachiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il [OSCURATO:PERSONA] delGoverno per lo svolgimento delle attività connesse al programma diricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 hanno depositatocontroricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso conil favore delle spese.11.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 9.10.2025;ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso.12.

La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026Del pari hanno depositato memoria le Amministrazioni controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE13.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1458 cod.civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio.Deduce che, allorché ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto che i profili concernenti la validità e l’efficacia delleriserve sono destinati a perdere valenza a seguito e per effetto della retroattivitàdella pronuncia di risoluzione contrattuale (cfr. ricorso, pag. 16) ovvero che imedesimi profili postulano la persistenza del vincolo contrattuale (cfr. ricorso,pag. 19).Deduce quindi che il presente giudizio può dar corso ad un inutileaccertamento, ovvero ad un accertamento “destinato a restare travolto dalgiudicato sulla risoluzione della Convenzione” (così ricorso, pag. 17), atteso che,in ipotesi di risoluzione, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazioneappaltante “non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguonoi principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 18).Deduce altresì che, allorché ha negato la sospensione ex art. 337 cod. proc.civ., la Corte napoletana non ha tenuto conto che l’ “A.N.A.S.”, nei cui confrontiè stata pronunciata la risoluzione, è “succeduta alla Presidenza del Consiglio deiMinistri a far data dal 31.3.1996 nell’ambito del medesimo rapporto negozialeretto dalla medesima Convenzione rep. n. 11/81” (così ricorso, pag. 19).Deduce quindi che la diversità di parti è soltanto apparente.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/202614.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,Data pubblicazione 26/04/2026n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 282 cod. proc. civ.Deduce che, a fronte della propria richiesta, volta a conseguire la declaratoriad’inutilità di qualsivoglia accertamento finalizzato al riscontro dell’assolvimentodegli oneri di tempestiva iscrizione delle riserve, la Corte di Napoli avrebbedovuto vagliare gli effetti atti a scaturire dalla risoluzione contrattualesopraggiunta all’esito del doppio grado di merito e conseguentemente rigettarel’impugnazione del lodo (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce del resto che l’ambito di applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. èesteso pur alle sentenze di accertamento e costitutive (cfr. ricorso, pag. 24),sicché la sentenza provvisoriamente esecutiva produce effetti, ancorché nonirretrattabili, vincolanti per le parti che ne sono destinatarie (cfr. ricorso, pagg.24 – 25).Deduce quindi che la Corte napoletana avrebbe dovuto tener conto del vincolodestinato a scaturire dalla “doppia conforme” costituita dalla sentenza n.11464/2012 del Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 2996/2017 della Corted’Appello di Napoli.15.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. lacontraddittorietà e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. cod. civ.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduce che la Corte di Napoli è incorsa in plurimi errori, allorché ha valutatola tempestività e adeguatezza delle riserve riguardanti la ritardata consegna el’anomalo andamento dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27).Deduce, dapprima, che la corte d’appello non ha tenuto conto, in violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le P.A. concedenti,con la spiegata eccezione, avevano lamentato la mancata formulazione dellariserva per ritardata consegna dei lavori e per anomalo andamento dei lavori,non già “la decadenza del diritto dell’impresa per non aver confermato le riservenello Stato Finale” (così ricorso, pag. 27).Deduce, difatti, che nella prima evenienza si prospetta l’inesistenza dellariserva, nella seconda evenienza si prospetta, invece ed unicamente, ladecadenza da una riserva esistente (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce, poi, che “non risulta affatto provato che l’impresa non abbiaconfermato le riserve in calce allo Stato Finale dei lavori” (così ricorso, pag. 28).Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 1° lotto - ed aprescindere dal rilievo per cui ad esser gravata dall’onere dell’allegazione ingiudizio dello stato finale dei lavori è la stazione appaltante non già la parteprivata, ché non ne ha la disponibilità – che nel certificato di collaudo si dà attotestualmente che “il Consorzio conferma tutte le riserve iscritte negli atticontabili e nello Stato Finale”, così dichiarando di aver formulato le riserve anchenello stato finale dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce dunque che la corte distrettuale ha omesso di esaminare il contenutodella riserva formulata in calce all’atto di collaudo per la parte relativa allo statofinale (cfr. ricorso, pag. 29).Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 2° e del 3° lotto econtrariamente all’assunto della corte territoriale – secondo cui la provaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026dell’esistenza dello stato finale è fornita dall’intervenuto collaudo cheData pubblicazione 26/04/2026necessariamente lo presuppone – che il “Consorzio” ha espressamente addottoil mancato collaudo, sicché la mancanza del collaudo avrebbe dovuto indurre lacorte di merito alla soluzione opposta (cfr. ricorso, pag. 30).16.

In memoria parte ricorrente ha riferito (cfr. pagg. 1 – 2) di averdepositato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. la sentenza n. 22335 del 2.8.2025di questa Corte, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 23447/2018 r.g., sentenzacon cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ “A.N.A.S.” neiconfronti della “AS.CO.S.A.” s.r.l. (già “Consorzio AS.CO.S.A. – AssociazioneCostruttori S. Antimo”) avverso la sentenza n. 2996/2017 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], sentenza con cui la Corte napoletana ha – nonostante il parzialeaccoglimento del gravame (in dipendenza del rigetto della domanda di condannadell’ “A.N.A.S.” al pagamento delle spese sostenute per la difesa nei giudiziconnessi alle procedure espropriative e di occupazione) – confermato lasentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli, sentenza che aveva, a suavolta, pronunciato la risoluzione della convenzione n. 11 in data 9.12.1981 perinadempimento dell’ “A.N.A.S.”.Parte ricorrente ha addotto dunque - in memoria - che la statuizione dirisoluzione della convenzione n. 11 del 1981 “riguarda lo stesso rapportoconvenzionale di cui si discute nel presente giudizio”, siccome l’ “A.N.A.S.” adecorrere del 31.3.1996 è succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministrinel rapporto retto dalla convenzione n. 11 del 1981.Su tale scorta ha assunto quindi - la ricorrente - che il giudicato formatosi aseguito della pronuncia n. 22335/2025 di questa Corte “è destinato a proiettarei suoi effetti nella presente causa” (così memoria della ricorrente, pag. 2).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/202617.

Il P.M., dal canto suo, a sostegno dell’invocato accoglimento del secondomotivo di ricorso, ha puntualizzato (cfr. pag. 2) che “A.N.A.S, successore a titoloparticolare e subentrato, a decorrere dal 31.3.1996, in tutti i rapporti giuridiciessere considerato soggetto terzo rispetto al rapporto in oggi controverso, percui le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla non identità, rispettoalla presente causa, delle parti nella causa che ha dato origine alla risoluzionedell’appalto non possono essere condivise”.18.

I rilievi della ricorrente e del P.M. vanno in toto condivisi e recepiti, sì chesi impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento(nell’accoglimento, appunto, del secondo mezzo) e del primo e del terzo motivo.E ciò tanto più che in memoria parte controricorrente ha dato atto che “l’operaè stata trasferita in capo ad ANAS a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” (così memoriacontroricorrenti, pag.

2. Si veda altresì la nota n. 1 parimenti a pag. 2 dellamemoria.

Si veda inoltre Cass. sez. un. 26.2.1999, n. 104 (Rv. 523654-01),secondo cui il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale cheinfrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14.5.1981 n. 219, al patrimoniodei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decretodel Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4.11.1994, pereffetto dell’art. 22 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 244, convertito in legge 8.8.1995, n. 341,comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio deiMinistri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità perl’esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione traenti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell’art. 111 cod.proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Cosicché il presente giudizio, introdotto antecedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sinData pubblicazione 26/04/2026dal 6.12.1995, dì della notifica della domanda di arbitrato; cfr. Cass. 8.4.2003,n. 5457), ha avuto prosecuzione tra le parti originarie.19.

D’altra parte, è indubitabile che, in tema di effetti del giudicato, lasentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra leparti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, qualeaffermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche pur neiconfronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualoracostoro siano titolari di diritti dipendenti - è il caso nella specie deicontroricorrenti ancorché danti causa dell’ “A.N.A.S.” - dalla situazione definitain quel processo, o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. sez. lav.31.1.2014, n. 2137; Cass. (ord.) 5.7.2019, n. 18062, secondo cuiil giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimastiestranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza frasituazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che nonammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomorispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto).Non può dunque prescindersi, quanto meno nei termini dell’efficacia riflessa,dal giudicato sulla risoluzione della convenzione n. 11 del 1981.20.

Al contempo, va debitamente soggiunto che nel giudizio di cassazione ilgiudicato “esterno” è, al pari del giudicato “interno”, rilevabile d’ufficio, non soloqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui – è il caso di specie - il giudicato si sia formato successivamentealla sentenza impugnata; in tale evenienza, infatti, la produzione del documentoche lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ.,che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è,Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronunciaanteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradidel processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022,n. 12754, secondo cui nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato“esterno” è, al pari di quella del giudicato “interno”, rilevabile d'ufficio, non soloqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata; si tratta infatti di un elemento che non può essere inclusonel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti,è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto,partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione nonsi esaurisce in un giudizio di mero fatto).21.

Ebbene, sulla scorta delle riferite premesse non può che ribadirsil’insegnamento di questo Giudice.Ossia l’insegnamento a tenor del quale secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e64 del r.d. n. 350/1598, ma senz’altro applicabile in relazione all’art. 165 deld.P.R. n. 554/1999, l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire latempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastantivalutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compensocomplessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v.

Cass. n.15013/2011, n. 14361/2000).

Attenendo ad una pretesa di natura economicadi matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l’esistenza di un contrattovalido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione diinvalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto larisoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento dellaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve (cfr.Data pubblicazione 26/04/2026Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000;n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458c.c. (così in motivazione Cass. 3.11.2016, n. 22275).22.

In questi termini va, perciò, appieno condiviso il rilievo della ricorrente –veicolato, in verità, dal primo motivo - secondo cui “la risoluzione dellaConvenzione accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11464/13, poiconfermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2996 del 28.6.2017[ed ora, si soggiunge, passata in giudicato] rende superflua l’indagine sullatempestività o meno delle riserve, da ritenersi caducate al pari di tutti gli altrieffetti del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 19).23.

In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo diricorso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli va cassata conrinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dal passaggiomotivazionale desunto dalla pronuncia di questa Corte n. 22275/2016 dapprimamenzionato.In sede di rinvio, propriamente, si valuteranno i concreti margini dell’impattodel (giudicato sul)la risoluzione del vincolo scaturito dalla convenzione n.11/1981 in ordine alle statuizioni di cui al lodo arbitrale n. 47/1996.24.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente siaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloData pubblicazione 26/04/2026dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il secondo motivo di ricorso – assorbiti il primo motivo ed il terzomotivo - cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo lasentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corted’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione il 30 ottobre 2025.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, elettivamente domiciliata in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA], n. 4,presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocatoDomenico [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mariano la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroPRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona delPresidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, COMMISSARIOSTRAORDINARIO del GOVERNO per lo svolgimento delle attività connesse alprogramma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesiNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via deiData pubblicazione 26/04/2026Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli,udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorAlberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo diricorso,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’Avvocatura dello Stato, per icontroricorrenti,1. Con convenzione n. 11 del 9.12.1981 il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Governo affidava al Consorzio“AS.CO.S.A.” l’attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale dicui al Titolo VIII della legge n. 219/1981.Con atti aggiuntivi n. 32 del 6.3.1985 e n. 126 del 12.9.1986 veniva affidataal Consorzio “AS.CO.S.A.”, in A.T.I. con le imprese “IMCA” – “IMECO” –“SOGECA”, la realizzazione della “bretella di collegamento tra l’Asse mediano el’Asse di supporto delle ASI”.2. L’esecuzione dei lavori era segnata da plurime criticità, in conseguenzadelle quali il Consorzio “AS.CO.S.A.” faceva luogo all’iscrizione di numeroseriserve sin dalla consegna delle opere e per tutto l’iter della loro realizzazione.3. Ultimati, in data 31.12.1990, i lavori del 1° e del 2° lotto e, in data31.12.1991, i lavori del 3° lotto, si stabiliva che il concedente avrebbe dovutoNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026completare le operazioni di collaudo entro e non oltre quattro mesi dal verbaleData pubblicazione 26/04/2026di ultimazione dei lavori, con onere di custodia e manutenzione in capo alconcessionario fino al 60° giorno successivo alla data di emissione del certificatodi collaudo.Nondimeno, le opere venivano consegnate al C.I.P.E. e da questo all’A.N.A.S.in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché il Consorzio “AS.CO.S.A.” maturava - assumeva - ildiritto al rimborso delle spese generali, degli oneri sostenuti per lamanutenzione e la custodia dei manufatti nonché degli oneri sostenuti per lefideiussioni.4. In ragione degli asseriti cospicui crediti maturati il Consorzio “AS.CO.S.A.”notificava in data 6.12.1995 domanda di arbitrato in virtù della clausolacompromissoria di cui all’art. 28 della convenzione n. 11 del 1981.Chiedeva che si accertasse la responsabilità per inadempimento delconcedente con condanna al pagamento degli importi contrattuali e risarcitori.5. Con lodo n. 47/1996 il collegio arbitrale accoglieva in ampi termini lepretese azionate dal “Consorzio”.6. Con sentenza n. 68/1998 la Corte d’Appello di Napoli rigettaval’impugnazione esperita avverso il lodo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.E.Con sentenza n. 10922/2002 questa Corte cassava la sentenza n. 68/1998della corte d’appello.7. Con sentenza n. 1107/2011 la Corte d’Appello di Napoli rigettavanuovamente l’impugnazione proposta avverso il lodo dalle P.A.Con sentenza n. 17396/2015 questa Corte cassava la sentenza n. 1107/2011della corte d’appello.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Segnatamente, rinviava alla Corte di Napoli al fine, peraltro, di “valutare laData pubblicazione 26/04/2026tempestività ed adeguatezza delle riserve in relazione a ciascuna voce di dannoo maggiore corrispettivo richiesto all’appaltatore” (cfr. ricorso, pag. 12).8. Le P.A. attendevano, in sede di rinvio, alla riassunzione del giudizio.Resisteva l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.Eccepiva in via preliminare che la questione concernente la tempestività eadeguatezza delle singole riserve in relazione a ciascuna voce di danno o dimaggior corrispettivo doveva reputarsi “travolta” dalla pronuncia di risoluzionedella convenzione n. 11 del 1981 di cui alla sentenza n. 11464/2012 [ovvero,come talora indicata in atti, n. 11464/2013] del Tribunale di Napoli, confermatadalla sentenza n. 2996/2017 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza,quest’ultima, poi gravata innanzi a questa Corte ed oggetto del ricorso iscrittoal n. 23447/2018 r.g. (cfr. ricorso, pag. 13).Instava, quindi, per la sospensione del giudizio in attesa della definizione delgiudizio innanzi a questa Corte.9. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1896 dei 18.2/29.5.2020,accoglieva parzialmente l’impugnazione e dichiarava la parziale nullità del lodo;condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Funzionario DelegatoC.I.P.E., in solido tra loro, al pagamento in favore della “AS.CO.S.A.” s.r.l. dellasomma di euro, al dì del deposito del lodo, 13.094.583,33; compensava nellamisura dei 2/3 le spese dell’intero processo e condannava in solido tra loro leP.A. al pagamento del residuo 1/3.Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era da respingere l’istanza disospensione del processo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Evidenziava, da un canto, che la risoluzione della convenzione n. 11 del 1981Data pubblicazione 26/04/2026non si configurava in guisa di questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico,sicché non era applicabile il dettato dell’art. 295 cod. proc. civ.Evidenziava, d’altro canto, che non sussistevano i presupposti dellasospensione ex art. 337 cod. proc. civ.; che invero diversi erano i soggettidell’uno e dell’altro giudizio, siccome nel giudizio definito dal Tribunale di Napolicon la sentenza n. 11464/2012 era parte l’ “A.N.A.S.” non già la Presidenza delConsiglio dei Ministri.Premetteva, nel merito, la Corte di Napoli che, alla luce delle pronunceall’uopo susseguitesi, era da esaminare unicamente la quaestio dellatempestività e adeguatezza delle riserve concernenti la ritardata consegna el’anomalo andamento dei lavori.Premetteva invero che era “coperta da giudicato, in quanto non oggetto dicassazione, la pronuncia della Corte d’Appello n. 1107/2011 nella parte in cui[aveva] ritenuto essere infondata l’impugnazione del lodo in relazione alledomande risarcitorie dipendenti dal ritardato collaudo dei tre lotti” (cosìsentenza impugnata, pag. 6).Indi evidenziava che la disamina della tempestività e adeguatezza delleriserve iscritte per la ritardata consegna e per l’anomalo andamento dei lavoridoveva prescindere dal vaglio dell’atto aggiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché non siaveva riscontro della sua allegazione alla stregua della produzione documentalee dell’una e dell’altra parte (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7).Indi evidenziava, circa il ristoro dei danni dovuti per la ritardata consegna deilavori, che, sebbene il “Consorzio” avesse iscritto apposita riserva nel verbale diconsegna dei lavori del 1° lotto e del 2° lotto e nel verbale di consegna dei lavoridel 3° lotto, “confermando, aggiornando e aggiungendo altre riserve in calce aiNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026successivi Registri di Contabilità”, tuttavia non risultava che siffatte riservefossero “state confermate all’atto della sottoscrizione dei conti finali, che nonrisultano prodotti in giudizio e che pure devono essere intervenuti” (cosìsentenza impugnata, pag. 8).Evidenziava, in particolare, in ordine ai lavori del 1° lotto, che era da reputarirrilevante la reiterazione delle riserve a pagina 5 del certificato di collaudo,giacché inidonea a surrogare la reiterazione nel conto finale, viepiù che delcertificato di collaudo erano state prodotte soltanto le pagine n. 1 e n. 5.Evidenziava, in conclusione, che doveva dichiararsi la nullità del lodo n.47/1996 limitatamente alla parte in cui il collegio arbitrale non aveva disaminatola questione concernente la tempestività delle riserve apposte per la ritardataconsegna e per l’andamento anomalo dei lavori e, conseguentemente, che eranoda respingere le domande risarcitorie esperite dal concessionario a tale titolo(cfr. sentenza impugnata, pag. 10).10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “AS.CO.S.A.” s.r.l.; ne hachiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il [OSCURATO:PERSONA] delGoverno per lo svolgimento delle attività connesse al programma diricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 hanno depositatocontroricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso conil favore delle spese.11. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte datate 9.10.2025;ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso.12. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026Del pari hanno depositato memoria le Amministrazioni controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1458 cod.civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio.Deduce che, allorché ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto che i profili concernenti la validità e l’efficacia delleriserve sono destinati a perdere valenza a seguito e per effetto della retroattivitàdella pronuncia di risoluzione contrattuale (cfr. ricorso, pag. 16) ovvero che imedesimi profili postulano la persistenza del vincolo contrattuale (cfr. ricorso,pag. 19).Deduce quindi che il presente giudizio può dar corso ad un inutileaccertamento, ovvero ad un accertamento “destinato a restare travolto dalgiudicato sulla risoluzione della Convenzione” (così ricorso, pag. 17), atteso che,in ipotesi di risoluzione, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazioneappaltante “non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguonoi principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 18).Deduce altresì che, allorché ha negato la sospensione ex art. 337 cod. proc.civ., la Corte napoletana non ha tenuto conto che l’ “A.N.A.S.”, nei cui confrontiè stata pronunciata la risoluzione, è “succeduta alla Presidenza del Consiglio deiMinistri a far data dal 31.3.1996 nell’ambito del medesimo rapporto negozialeretto dalla medesima Convenzione rep. n. 11/81” (così ricorso, pag. 19).Deduce quindi che la diversità di parti è soltanto apparente.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/202614. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,Data pubblicazione 26/04/2026n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 282 cod. proc. civ.Deduce che, a fronte della propria richiesta, volta a conseguire la declaratoriad’inutilità di qualsivoglia accertamento finalizzato al riscontro dell’assolvimentodegli oneri di tempestiva iscrizione delle riserve, la Corte di Napoli avrebbedovuto vagliare gli effetti atti a scaturire dalla risoluzione contrattualesopraggiunta all’esito del doppio grado di merito e conseguentemente rigettarel’impugnazione del lodo (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce del resto che l’ambito di applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. èesteso pur alle sentenze di accertamento e costitutive (cfr. ricorso, pag. 24),sicché la sentenza provvisoriamente esecutiva produce effetti, ancorché nonirretrattabili, vincolanti per le parti che ne sono destinatarie (cfr. ricorso, pagg.24 – 25).Deduce quindi che la Corte napoletana avrebbe dovuto tener conto del vincolodestinato a scaturire dalla “doppia conforme” costituita dalla sentenza n.11464/2012 del Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 2996/2017 della Corted’Appello di Napoli.15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. lacontraddittorietà e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. cod. civ.Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduce che la Corte di Napoli è incorsa in plurimi errori, allorché ha valutatola tempestività e adeguatezza delle riserve riguardanti la ritardata consegna el’anomalo andamento dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27).Deduce, dapprima, che la corte d’appello non ha tenuto conto, in violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le P.A. concedenti,con la spiegata eccezione, avevano lamentato la mancata formulazione dellariserva per ritardata consegna dei lavori e per anomalo andamento dei lavori,non già “la decadenza del diritto dell’impresa per non aver confermato le riservenello Stato Finale” (così ricorso, pag. 27).Deduce, difatti, che nella prima evenienza si prospetta l’inesistenza dellariserva, nella seconda evenienza si prospetta, invece ed unicamente, ladecadenza da una riserva esistente (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce, poi, che “non risulta affatto provato che l’impresa non abbiaconfermato le riserve in calce allo Stato Finale dei lavori” (così ricorso, pag. 28).Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 1° lotto - ed aprescindere dal rilievo per cui ad esser gravata dall’onere dell’allegazione ingiudizio dello stato finale dei lavori è la stazione appaltante non già la parteprivata, ché non ne ha la disponibilità – che nel certificato di collaudo si dà attotestualmente che “il Consorzio conferma tutte le riserve iscritte negli atticontabili e nello Stato Finale”, così dichiarando di aver formulato le riserve anchenello stato finale dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce dunque che la corte distrettuale ha omesso di esaminare il contenutodella riserva formulata in calce all’atto di collaudo per la parte relativa allo statofinale (cfr. ricorso, pag. 29).Deduce, segnatamente, con riferimento ai lavori del 2° e del 3° lotto econtrariamente all’assunto della corte territoriale – secondo cui la provaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026dell’esistenza dello stato finale è fornita dall’intervenuto collaudo cheData pubblicazione 26/04/2026necessariamente lo presuppone – che il “Consorzio” ha espressamente addottoil mancato collaudo, sicché la mancanza del collaudo avrebbe dovuto indurre lacorte di merito alla soluzione opposta (cfr. ricorso, pag. 30).16. In memoria parte ricorrente ha riferito (cfr. pagg. 1 – 2) di averdepositato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. la sentenza n. 22335 del 2.8.2025di questa Corte, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 23447/2018 r.g., sentenzacon cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ “A.N.A.S.” neiconfronti della “AS.CO.S.A.” s.r.l. (già “Consorzio AS.CO.S.A. – AssociazioneCostruttori S. Antimo”) avverso la sentenza n. 2996/2017 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], sentenza con cui la Corte napoletana ha – nonostante il parzialeaccoglimento del gravame (in dipendenza del rigetto della domanda di condannadell’ “A.N.A.S.” al pagamento delle spese sostenute per la difesa nei giudiziconnessi alle procedure espropriative e di occupazione) – confermato lasentenza n. 11464/2012 del Tribunale di Napoli, sentenza che aveva, a suavolta, pronunciato la risoluzione della convenzione n. 11 in data 9.12.1981 perinadempimento dell’ “A.N.A.S.”.Parte ricorrente ha addotto dunque - in memoria - che la statuizione dirisoluzione della convenzione n. 11 del 1981 “riguarda lo stesso rapportoconvenzionale di cui si discute nel presente giudizio”, siccome l’ “A.N.A.S.” adecorrere del 31.3.1996 è succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministrinel rapporto retto dalla convenzione n. 11 del 1981.Su tale scorta ha assunto quindi - la ricorrente - che il giudicato formatosi aseguito della pronuncia n. 22335/2025 di questa Corte “è destinato a proiettarei suoi effetti nella presente causa” (così memoria della ricorrente, pag. 2).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/202617. Il P.M., dal canto suo, a sostegno dell’invocato accoglimento del secondomotivo di ricorso, ha puntualizzato (cfr. pag. 2) che “A.N.A.S, successore a titoloparticolare e subentrato, a decorrere dal 31.3.1996, in tutti i rapporti giuridiciessere considerato soggetto terzo rispetto al rapporto in oggi controverso, percui le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla non identità, rispettoalla presente causa, delle parti nella causa che ha dato origine alla risoluzionedell’appalto non possono essere condivise”.18. I rilievi della ricorrente e del P.M. vanno in toto condivisi e recepiti, sì chesi impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento(nell’accoglimento, appunto, del secondo mezzo) e del primo e del terzo motivo.E ciò tanto più che in memoria parte controricorrente ha dato atto che “l’operaè stata trasferita in capo ad ANAS a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” (così memoriacontroricorrenti, pag. 2. Si veda altresì la nota n. 1 parimenti a pag. 2 dellamemoria. Si veda inoltre Cass. sez. un. 26.2.1999, n. 104 (Rv. 523654-01),secondo cui il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale cheinfrastrutturali, di cui al titolo ottavo della legge 14.5.1981 n. 219, al patrimoniodei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decretodel Ministero del Bilancio e della programmazione economica del 4.11.1994, pereffetto dell’art. 22 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 244, convertito in legge 8.8.1995, n. 341,comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio deiMinistri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità perl’esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione traenti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell’art. 111 cod.proc. civ., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie).Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Cosicché il presente giudizio, introdotto antecedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sinData pubblicazione 26/04/2026dal 6.12.1995, dì della notifica della domanda di arbitrato; cfr. Cass. 8.4.2003,n. 5457), ha avuto prosecuzione tra le parti originarie.19. D’altra parte, è indubitabile che, in tema di effetti del giudicato, lasentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra leparti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, qualeaffermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche pur neiconfronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualoracostoro siano titolari di diritti dipendenti - è il caso nella specie deicontroricorrenti ancorché danti causa dell’ “A.N.A.S.” - dalla situazione definitain quel processo, o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. sez. lav.31.1.2014, n. 2137; Cass. (ord.) 5.7.2019, n. 18062, secondo cuiil giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimastiestranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza frasituazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che nonammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomorispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto).Non può dunque prescindersi, quanto meno nei termini dell’efficacia riflessa,dal giudicato sulla risoluzione della convenzione n. 11 del 1981.20. Al contempo, va debitamente soggiunto che nel giudizio di cassazione ilgiudicato “esterno” è, al pari del giudicato “interno”, rilevabile d’ufficio, non soloqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui – è il caso di specie - il giudicato si sia formato successivamentealla sentenza impugnata; in tale evenienza, infatti, la produzione del documentoche lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ.,che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è,Numero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026Data pubblicazione 26/04/2026invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronunciaanteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradidel processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022,n. 12754, secondo cui nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato“esterno” è, al pari di quella del giudicato “interno”, rilevabile d'ufficio, non soloqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anchenell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata; si tratta infatti di un elemento che non può essere inclusonel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti,è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto,partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione nonsi esaurisce in un giudizio di mero fatto).21. Ebbene, sulla scorta delle riferite premesse non può che ribadirsil’insegnamento di questo Giudice.Ossia l’insegnamento a tenor del quale secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e64 del r.d. n. 350/1598, ma senz’altro applicabile in relazione all’art. 165 deld.P.R. n. 554/1999, l’onere della riserva assolve alla funzione di consentire latempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastantivalutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compensocomplessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v. Cass. n.15013/2011, n. 14361/2000). Attenendo ad una pretesa di natura economicadi matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l’esistenza di un contrattovalido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione diinvalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto larisoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento dellaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve (cfr.Data pubblicazione 26/04/2026Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000;n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458c.c. (così in motivazione Cass. 3.11.2016, n. 22275).22. In questi termini va, perciò, appieno condiviso il rilievo della ricorrente –veicolato, in verità, dal primo motivo - secondo cui “la risoluzione dellaConvenzione accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 11464/13, poiconfermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2996 del 28.6.2017[ed ora, si soggiunge, passata in giudicato] rende superflua l’indagine sullatempestività o meno delle riserve, da ritenersi caducate al pari di tutti gli altrieffetti del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c.” (così ricorso, pag. 19).23. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo diricorso la sentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli va cassata conrinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dal passaggiomotivazionale desunto dalla pronuncia di questa Corte n. 22275/2016 dapprimamenzionato.In sede di rinvio, propriamente, si valuteranno i concreti margini dell’impattodel (giudicato sul)la risoluzione del vincolo scaturito dalla convenzione n.11/1981 in ordine alle statuizioni di cui al lodo arbitrale n. 47/1996.24. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente siaNumero registro generale 20770/2020Numero sezionale 3696/2025Numero di raccolta generale 11188/2026tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloData pubblicazione 26/04/2026dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il secondo motivo di ricorso – assorbiti il primo motivo ed il terzomotivo - cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del secondo motivo lasentenza n. 1896/2020 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corted’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione il 30 ottobre 2025.Il consigliere estensoreLuigi AbeteIl presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 11188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris