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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 20520/2023

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o legge n. 98 del 2011,convertito con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C.

PU R.G.8412/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8412/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Gregorio VII, n. 474, giusta procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 71/27/15, depositata in data 12 gennaio 2015, notificata in data 30gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza 166/8/12, depositata in data 12 aprile 2012, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., annullando la cartella di pagamento avente ad oggetto il credito Iva anno 2005 e ritenendo illegittima la richiesta di pagamento di euro 15.230,00 a saldo del dovuto di imposta.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'appello inammissibile, in quanto tardivo, essendo stata la decisione di primo grado passata in giudicato il 24 novembre 2012 e l'appello notificato, oltre tale termine, in data 5 febbraio 2013. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo ed unico mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 (e, ove possa occorrere n. 4), cod. proc. civ..

La decisione impugnata era errata, poiché alla data del 31 dicembre 2011 la controversia era pendente innanzi alla Commissione tributaria e il valore della lite fiscale era inferiore a euro 20.000,00, con la conseguente notifica nei termini di legge dell'appello.

L'appello, invero, era stato notificato in data 5 febbraio 2013 (usufruendo della sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012), trattandosi di sentenza depositata il 12 aprile 2012. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 L'art. 39 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, rubricato «Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria», dispone, al comma 12: « Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citatoarticolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012.

Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Tali liti sono sospesefino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012.

Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma».

Il richiamato art. 16 della legge n. 289 del 2002, a sua volta dispone che: «

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme…

3. Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ... ». 1.3Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d .P.R. n. 600 del 1973 , non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente (Cass., Sez.

U., 25 giugno 2021,n. 18298). 1.4 Ancor più di recente, questa Corte ha affermato che « Non pare dubbio, pertanto, che entrambe le normative, ai fini di interesse, ammettono la definizione mediante condono non delle liti potenziali tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, bensì delle liti pendenti, da intendersi come tali quelle liti che siano "pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio", mentre non possono qualificarsi quali liti pendenti, ai presenti fini, le questioni che siano oggetto di confronto amministrativo tra le parti, dovendo trattarsi, infatti, di liti per le quali "è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio»(Cass., 13 dicembre 2022, n. 36335). 1.5Appare utile, al proposito, ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, anche se riferito a precedenti condoni, contenenti tuttavia norme analoghe a quello in questione, che « In tema di condono fiscale, le liti fiscali definibili con la previsione premiale di cui all’art. 9 bis, comma 6, del d.l. n. 79 del 1997 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997) sono solo quelle pendenti, dinanzi alle Commissioni tributarie, alla data del 10 aprile 1996, non anche quelle riferibili alle liti potenziali o ai processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato l'atto di imposizione, a differenza del beneficio previsto dall'art. 2 quinquies, comma 6, del precedente d.l. n. 564 del 1994 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994), il quale è applicabile, oltre che alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 1994, dinanzi alle Commissioni tributarie, anche alle liti che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data» (Cass., 25 settembre 2996, n, 20738). 1.6 E’, pertant o, rimesso alla discrezionalità del legislatore, nel prevedere le condizioni di accesso a normativa agevolata, indicare se l'accesso al beneficio debba essere riconosciuto solo in presenza di una lite pendente, pertanto incardinata innanzi all'Autorità giudiziaria, oppure anche sussistendo una lite soltanto potenziale, non essendo stata introdotta alcuna impugnativa giurisdizionale, ma essendo il contribuente ancora nei termini per proporre il ricorso e, nel caso di specie, la normativa beneficiale di cui all'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, prevede che abbiano accesso all'agevolazione soltanto i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2011, avessero già introdotto un ricorso giurisdizionale, e sussistesse pertanto una lite pendente. 1.7Ciò posto, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ri c orso in data 8 - 15 luglio 2009 ; il giudizio di primo grado era, dunque, pendente alla data del 31 dicembre 2011; la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12 aprile 2012, con conseguente sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012.

L 'appello è stato notificato , tempestivamente,in data 5 febbraio 2013.

Ed invero, tenendo conto del termine lungo (sei mesi) di impugnazione (art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), essendo stato il giudizio introdotto in datasuccessiva al 4 luglio 2009, il termine di impugnazione scadeva in data 30 dicembre 2012, a cui va aggiunta la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (agosto 2012), prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo vigente ratione temporis(45 giorni).

Ed invero, l'art. 1 della legge n. 749 del 1969, come modificato dal comma 1 dell'art.16, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014(1.

All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°al 31 agosto di ciascun anno»), acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015, ex art. 16, comma 3, del medesimodecreto legge n. 134 del 2014.

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o legge n. 98 del 2011,convertito con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.8412/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8412/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Gregorio VII, n. 474, giusta procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 71/27/15, depositata in data 12 gennaio 2015, notificata in data 30gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza 166/8/12, depositata in data 12 aprile 2012, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., annullando la cartella di pagamento avente ad oggetto il credito Iva anno 2005 e ritenendo illegittima la richiesta di pagamento di euro 15.230,00 a saldo del dovuto di imposta. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'appello inammissibile, in quanto tardivo, essendo stata la decisione di primo grado passata in giudicato il 24 novembre 2012 e l'appello notificato, oltre tale termine, in data 5 febbraio 2013. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo ed unico mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 (e, ove possa occorrere n. 4), cod. proc. civ.. La decisione impugnata era errata, poiché alla data del 31 dicembre 2011 la controversia era pendente innanzi alla Commissione tributaria e il valore della lite fiscale era inferiore a euro 20.000,00, con la conseguente notifica nei termini di legge dell'appello. L'appello, invero, era stato notificato in data 5 febbraio 2013 (usufruendo della sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012), trattandosi di sentenza depositata il 12 aprile 2012. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 L'art. 39 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, rubricato «Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria», dispone, al comma 12: « Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citatoarticolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospesefino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma». Il richiamato art. 16 della legge n. 289 del 2002, a sua volta dispone che: « 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme… 3. Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ... ». 1.3Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d .P.R. n. 600 del 1973 , non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente (Cass., Sez. U., 25 giugno 2021,n. 18298). 1.4 Ancor più di recente, questa Corte ha affermato che « Non pare dubbio, pertanto, che entrambe le normative, ai fini di interesse, ammettono la definizione mediante condono non delle liti potenziali tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, bensì delle liti pendenti, da intendersi come tali quelle liti che siano "pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio", mentre non possono qualificarsi quali liti pendenti, ai presenti fini, le questioni che siano oggetto di confronto amministrativo tra le parti, dovendo trattarsi, infatti, di liti per le quali "è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio»(Cass., 13 dicembre 2022, n. 36335). 1.5Appare utile, al proposito, ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, anche se riferito a precedenti condoni, contenenti tuttavia norme analoghe a quello in questione, che « In tema di condono fiscale, le liti fiscali definibili con la previsione premiale di cui all’art. 9 bis, comma 6, del d.l. n. 79 del 1997 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997) sono solo quelle pendenti, dinanzi alle Commissioni tributarie, alla data del 10 aprile 1996, non anche quelle riferibili alle liti potenziali o ai processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato l'atto di imposizione, a differenza del beneficio previsto dall'art. 2 quinquies, comma 6, del precedente d.l. n. 564 del 1994 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994), il quale è applicabile, oltre che alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 1994, dinanzi alle Commissioni tributarie, anche alle liti che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data» (Cass., 25 settembre 2996, n, 20738). 1.6 E’, pertant o, rimesso alla discrezionalità del legislatore, nel prevedere le condizioni di accesso a normativa agevolata, indicare se l'accesso al beneficio debba essere riconosciuto solo in presenza di una lite pendente, pertanto incardinata innanzi all'Autorità giudiziaria, oppure anche sussistendo una lite soltanto potenziale, non essendo stata introdotta alcuna impugnativa giurisdizionale, ma essendo il contribuente ancora nei termini per proporre il ricorso e, nel caso di specie, la normativa beneficiale di cui all'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, prevede che abbiano accesso all'agevolazione soltanto i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2011, avessero già introdotto un ricorso giurisdizionale, e sussistesse pertanto una lite pendente. 1.7Ciò posto, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ri c orso in data 8 - 15 luglio 2009 ; il giudizio di primo grado era, dunque, pendente alla data del 31 dicembre 2011; la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12 aprile 2012, con conseguente sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012. L 'appello è stato notificato , tempestivamente,in data 5 febbraio 2013. Ed invero, tenendo conto del termine lungo (sei mesi) di impugnazione (art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), essendo stato il giudizio introdotto in datasuccessiva al 4 luglio 2009, il termine di impugnazione scadeva in data 30 dicembre 2012, a cui va aggiunta la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (agosto 2012), prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo vigente ratione temporis(45 giorni). Ed invero, l'art. 1 della legge n. 749 del 1969, come modificato dal comma 1 dell'art.16, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014(1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°al 31 agosto di ciascun anno»), acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015, ex art. 16, comma 3, del medesimodecreto legge n. 134 del 2014. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa