CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 04211/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32362-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32362/2020 Numero sezionale 99/2022 Numero di raccolta generale 4211/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 avverso la sentenza n. 320/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 135 depositata il 9.6.2020, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l. accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della responsabilità precontrattuale della società e di condanna al conseguente danno, stimato equitativamente in euro 8.000,00; 2. la Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto scorretta la condotta della società che aveva concluso le trattative intercorse con il Bughignoli ingenerando la ragionevole aspettativa di un’assunzione mediante contratto a tempo determinato di 6 mesi a cui sarebbe seguita la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, con la retribuzione netta mensile di euro 2.500,00, mentre – a ridosso della data concordata per l’assunzione, quando il lavoratore aveva dato le dimissioni dal proprio, diverso, datore di lavoro - era invece stato stipulato un contratto di somministrazione, con l’agenzia interinale Envitec, come operaio agricolo, a condizioni economiche sfavorevoli e senza alcuna garanzia di successiva trasformazione; il repentino mutato avviso della società sulla tipologia dell’impegno contrattuale da sottoscrivere con il lavoratore era condotta gravemente elusiva degli impegni già assunti, sul rispetto dei quali il Bughignoli nutriva fondatamente le proprie aspettative; 3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo un motivo di censura, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2020 n. 32362 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32362/2020 Numero sezionale 99/2022 Numero di raccolta generale 4211/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1337 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, dato atto che il contratto di somministrazione era stato chiaramente rappresentato al lavoratore e, dunque, conseguentemente avrebbe dovuto escludere la ricorrenza di qualsiasi comportamento reticente o malizioso, dovendosi ritenere libera scelta del Bughignoli la sottoscrizione del contratto; 2. il ricorso è inammissibile, difettando la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha esclusivamente affermato che la società aveva chiaramente rappresentato al Bughignoli il contenuto del contratto di somministrazione da sottoscrivere, bensì ha accertato che (a seguito di “fitto scambio di dettagliate comunicazioni email”), le parti si accordavano (con i messaggi del 9.3.2015) di stipulare un contratto a tempo determinato di 6 mesi, con retribuzione pari a euro 2.500,00 mensili, con successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e durata minima garantita pari a 2 anni mentre, a ridosso della data fissata per l’assunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quando il Bughignoli aveva già rassegnato le dimissioni nei confronti del precedente datore di lavoro, la società aveva imposto la stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato con un’agenzia interinale; 3. le censure non colgono la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sulla corretta rappresentazione della tipologia di contratto proposta, il 13.4.2015, al Bughignoli ma nulla deduce sul contenuto delle analitiche trattative che hanno preceduto la stipulazione del contratto di somministrazione, tali non solo da aver ingenerato un reale e concreto affidamento circa l’insorgenza di una (relativa) stabilità lavorativa presso la società contraente ma anche da aver determinato la comunicazione delle dimissioni dal precedente datore di lavoro; 4. il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 5. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. Ric. 2020 n. 32362 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32362/2020 Numero sezionale 99/2022 Numero di raccolta generale 4211/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32362 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E