CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04309/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14810/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. Vellei, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –resistente – Nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore nominato [OSCURATO:PERSONA]. -intimata - avverso la sentenza n. 1327/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato: che ilsig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 1327/2017 con cui la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato le domande da lui proposte verso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha spiegato difese in questa sede; che con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 gennaio 2022 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva come nuovo difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore originario, avv. [OSCURATO:PERSONA]; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 4 ottobre 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione datato 16.9.2022 e sottoscritto dal nuovo difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], munito del relativo potere nella procura speciale ad litem , nonché - per accettazione (e c.d. “rinuncia al controricorso”) - dal difensore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avv. [OSCURATO:PERSONA], anch’egli munito del relativo potere nella procura speciale ad litem; che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza regolazione di spese (articolo 391, u.c., c.p.c.); che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.