CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 26391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21135/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.389/2024depositata il 03/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Rilevato che la parte ricorrente ha depositato nota denominata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma ha poi nel contesto del medesimo atto dichiarato di aderire alla proposta di definizione accelerata, limitandosi ad insistere per la compensazione delle spese del presente grado e di quello di appello; Ritenuto che debba valorizzarsi il contenuto sostanziale dell’atto che manifesta l’intento di aderire alla proposta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che, quanto al giudizio di legittimità,vanno compensate, dovendosi accogliere l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente e ciò per la complessità della materia e le persistenti divergenze presso i giudici di merito , profili già valorizzati a tal fine nei precedenti sui quali la proposta di definizione si è fondata; Ritenuto che l’analoga istanza indirizzata, con la menzionata nota, verso la decisione in appello sulle spese non può evidentemente trovare accoglimento, perché con l’estinzione del giudizio di legittimità la pronuncia di appello resta confermata e del resto il ricorso per cassazione non conteneva alcun autonomo motivo riguardante la scelta della Corte territoriale di non procedere a compensazione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Rom