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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 34038/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, dichiarando estinta la pena per decorso del tempo di cui all'art. 172 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Acqua di declaratoria di prescrizione della pena di sette mesi di arresto inflitta con la sentenza del Tribunale di Monza del 26/3/2014, irrevocabile il 24/9/2014, rilevando che l'esecuzione della pena avrebbe avuto inizio in data 06/03/2015 in virtù dell'ordine di esecuzione SIEP 260/2015, revocato dal Pubblico ministero e sostituito con provvedimento di cumulo in data 18/12/2017 con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, e pertanto non poteva ritenersi decorso il termine prescrizionale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale con riferimento all'art. 173 cod. pen. 2.1 Il ricorrente ritiene erronea l'affermazione del giudice dell'esecuzione per cui la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non determina l'interruzione né la sospensione del termine di prescrizione della pena.

Invero, soltanto l'effettiva esecuzione della pena - coin- cidente con l'inizio della carcerazione o della misura alternativa alla detenzione - ovvero la sottrazione all'esecuzione, determinano l'interruzione del termine di prescrizione.

2.2. Ulteriore censura denuncia la scorretta interpretazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

L'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Milano in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art.676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1.

Tale ordinanza non è stata deliberata de plano, bensì a seguito di anticipata instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Ciò non costituisce motivo di deroga alla struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.

Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario dei giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'ese- cuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposi- zioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

2. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, dichiarando estinta la pena per decorso del tempo di cui all'art. 172 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Acqua di declaratoria di prescrizione della pena di sette mesi di arresto inflitta con la sentenza del Tribunale di Monza del 26/3/2014, irrevocabile il 24/9/2014, rilevando che l'esecuzione della pena avrebbe avuto inizio in data 06/03/2015 in virtù dell'ordine di esecuzione SIEP 260/2015, revocato dal Pubblico ministero e sostituito con provvedimento di cumulo in data 18/12/2017 con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, e pertanto non poteva ritenersi decorso il termine prescrizionale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale con riferimento all'art. 173 cod. pen. 2.1 Il ricorrente ritiene erronea l'affermazione del giudice dell'esecuzione per cui la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non determina l'interruzione né la sospensione del termine di prescrizione della pena. Invero, soltanto l'effettiva esecuzione della pena - coin- cidente con l'inizio della carcerazione o della misura alternativa alla detenzione - ovvero la sottrazione all'esecuzione, determinano l'interruzione del termine di prescrizione. 2.2. Ulteriore censura denuncia la scorretta interpretazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. L'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Milano in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art.676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. Tale ordinanza non è stata deliberata de plano, bensì a seguito di anticipata instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ciò non costituisce motivo di deroga alla struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario dei giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'ese- cuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposi- zioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 2. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il gi
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