CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 25/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 30 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei suoi confronti in quella di mesi 6 di reclusione ed euro 1032,00 di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 2), consumato in data 2 maggio 2017, in esso assorbito quello di cui al capo 1), con esclusione della aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 cit. 2. Ha proposto ricorso l'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 143, 143-bis, 161, 177, 185 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in relazione alla mancata traduzione in lingua inglese dell'avviso di conclusione delle indagini datato 4 giugno 2018 e del successivo verbale di notifica datato 14 giugno 2018, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni. La Corte non avrebbe considerato che l'imputato ha costantemente dichiarato di non comprendere la lingua italiana e che, sin dai primi atti del procedimento, era stato assistito da un interprete. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato motivi aggiunti, in cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, in mancanza di richiesta di discussione orale formulata nei termini di legge. Considerato in diritto 1.11 motivo di ricorso è infondato; tuttavia, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Ai fini del decidere, deve osservarsi che il tema del diritto alla traduzione degli atti in favore dell'indagato o imputato alloglotta è stato di recente affrontato dalla Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, con 2riferimento alla ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere e con riferimento alla sentenza. 2.1. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15069 del 27/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 — 01, hanno affermato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.; ove, invece, tale condizione non sia già emersa, l'ordinanza custodiale non tradotta è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine. La mancata traduzione determina, secondo le Sezioni Unite, la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato, dunque, il dato di discrinnine nella emersione della mancata conoscenza della lingua italiana, perché solo dal momento in cui tale condizione dell'indagato sia acquisita dall'autorità giudiziaria, la omessa traduzione è suscettibile di riverberarsi sulla sequenza procedimentale, invalidandola. Le diverse ricadute che, sugli atti del procedimento, può avere l'omissione del medesimo incombente procedurale si spiegano in ragione del rilievo che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non sorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova inequivocabile, presente agli atti in possesso del giudice, che lo stesso non conosca la lingua italiana, come del resto già aveva affermato una risalente e consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01). 2.2. Successivamente, le Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, Ndyaie, Rv. 288798, hanno tracciato le direttrici ermeneutiche per la soluzione delle questioni qui proposte. La Corte, nell'affermare il principio che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L'art. 143 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, è la base normativa del diritto del soggetto alloglotta di ottenere la traduzione degli atti processuali in una lingua conosciuta. L'assistenza linguistica si articola nelle due forme, speculari, della interpretazione orale e della traduzione scritta. 3In ordine al diritto alla traduzione, il secondo comma prevede che l'autorità procedente dispone la traduzione scritta entro un termine congruo, tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, di una serie di atti ben individuati, quali: l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Il successivo comma 3 stabilisce che «La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza». A completare il quadro normativo, va considerato che il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, recante disposizioni integrative e correttive del d. Igs. n. 32 del 2014, ha inserito nell'ordito codicistico l'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., disposizione che, oltre a regolare il diritto all'interpretazione nei colloqui con il difensore, ha previsto, con riferimento al diritto alla traduzione, che «[q]uando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale» (comma 2) e che «[I]'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti». La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. Come osservato nella sentenza Ndyae «la normativa, complessivamente considerata, ha quindi strettamente collegato, come già aveva fatto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 10 del 1993, la traduzione degli atti processuali al diritto di difesa e ha riconosciuto espressamente all'imputato, che non conosce la lingua italiana, la garanzia della traduzione scritta, come esplicazione di tale diritto, in via automatica e obbligatoria in relazione a quegli atti "fondamentali" del procedimento penale, individuati dal legislatore nazionale in un circoscritto elenco; ovvero, su richiesta o su iniziativa del giudice, per tutti quegli altri atti «ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico». Rispetto agli atti "fondamentali" elencati al secondo comma dell'art. 143 cod. proc. pen. la traduzione, per le Sezioni Unite, va eseguita di regola in forma scritta entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della 4facoltà della difesa e in forma orale solo in via residuale ed eccezionale, ovvero quando ricorrono «particolari ragioni di urgenza» e non sia possibile avere prontamente la traduzione scritta, e sempre che ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato. Soprattutto non presuppone alcuna richiesta della parte interessata (che alla traduzione può tuttavia rinunciare espressamente per la forma scritta, dovendosi in ogni caso assicurare la traduzione orale, anche in forma riassuntiva). Il legislatore ha poi previsto espressamente la possibilità di una traduzione non integrale degli "altri atti" contemplati dal terzo comma del medesimo art. 143. Quanto, alla traduzione parziale degli atti "fondamentali", ciò che rileva a tali fini è il loro contenuto, ritenuto essenziale per la tutela del diritto di difesa dell'imputato. Le Sezioni Unite hanno ribadito la linea interpretativa già tracciata dalle Sezioni Unite Niecko, sulla base di un sostanziale parallelismo con le ragioni per cui si è ricostruito il diritto alla traduzione dell'ordinanza cautelare. In base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143 cit., la traduzione in una lingua nota al soggetto costituisce la condizione preliminare per l'esercizio delle prerogative difensive, evidenziandosi come anche l'omessa traduzione della sentenza si rifletta sulla facoltà di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno poi precisato che la patologia processuale della nullità, come ricostruita dall'interprete, assicura effettività al diritto di difesa, ma è circoscritta alla "sentenza-documento" redatta esclusivamente in lingua italiana e non investe, invece, il giudizio (c.d. "sentenza-decisione"), con necessaria restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01). All'esito di tale ricostruzione, le Sezioni Unite hanno precisato che, per essere ritenuta tempestiva, la traduzione deve essere disposta, con il conferimento dell'incarico, al più tardi nel momento in cui la "sentenza-documento" è depositata, diversamente determinandosi la violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., che va eccepita o rilevata, ai sensi degli art. 180 ss. cod. proc. pen., con l'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno anche escluso che, omessa la traduzione, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, che deve considerarsi in re ipsa, quanto alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore 5di sostituirsi all'imputato nella valutazione di esso. Piuttosto, l'interesse a far valere la nullità «potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto, ovvero in forma orale». 3. Ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato: - che, alla stregua della relazione della polizia giudiziaria, l'imputato parla e comprende "a stento" la lingua italiana; - che in data 5 maggio 2017, assistito dall'interprete, egli eleggeva domicilio presso il proprio difensore; quindi, all'atto della scarcerazione, nuovamente invitato a sottoscrivere una dichiarazione di domicilio non debitamente tradotta, eleggeva domicilio presso la propria residenza; - che allo stesso e al suo difensore era notificato, tradotto in lingua inglese, a lui nota, il primo avviso di conclusione delle indagini, datato 20 luglio 2017; - che in data 10 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 26 febbraio 2018, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - odierno deducente - con revoca di ogni altra nomina; - all'udienza preliminare del 22 maggio 2018, a seguito di eccezione sollevata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il Giudice restituiva gli atti al Pubblico Ministero per difetto di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; - il nuovo avviso, emesso in data 4 giugno 2018, era notificato all'imputato, detenuto, a mani proprie, non tradotto (mentre era tradotto l'allegato avviso di conclusione delle indagini del 20 luglio 2017). - in data 14 giugno 2018, in sede di notifica del detto avviso, [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva nuova elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia già nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta non tradotta. Dalla premessa per cui il "comprendere a stento" indica solo il comprendere "con fatica e con difficoltà", ma non anche una mancata o errata comprensione, nonché dalla descritta sequenza procedimentale, i Giudici di merito non illogicamente hanno desunto che il ricorrente avesse compreso il senso dell'avviso di conclusione delle indagini del 4 giugno 2018 e del successivo invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, perché sostanzialmente coincidenti nel loro contenuto con pregressi atti, di analogo tenore, già tradotti in lingua a lui nota. 64. Alla luce di quanto precede, le doglianze formulate non sono in sé inammissibili, anche alla luce della riconduzione dell'avviso di conclusioni delle indagini al novero degli atti fondamentali, a mente dell'art. 143 cod. proc. pen. Deve tuttavia darsi atto che, dopo la sentenza di appello, è maturata la causa estintiva della prescrizione. Avuto riguardo alla data del commesso reato - risalente al 2 maggio 2017 - trova invero applicazione il regime della prescrizione di cui alla legge c.d. ex Cirielli sicché, in ragione del massimo edittale previsto per il reato contestato, il termine di prescrizione è pari a sei anni, che, aumentato a sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi (da ultimo, la sentenza di condanna di primo grado, pronunciata il 30 settembre 2020) e di ulteriori 60 giorni in ragione della sospensione per impedimento del difensore, è decorso il 5 maggio 2025. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia •o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FuN IO GII_TDIZ(ART Dott.s se ina Cirimele 7